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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/10/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6687/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 08/10/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, è presente l'avv. Antonella Floris in sostituzione del difensore dell'attore, che richiama le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 13 N. R.G. 6687/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6687/2021 avente il seguente OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cristian Parte_1 C.F._1
Cavaliere, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC Email_1
indicato dal difensore, con studio in piazza Vittoria n. 10 - Pavia, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE Contro
(C.F. e (C.F.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
), in qualità di difensori di sé medesimi, elettivamente domiciliati in via San C.F._3
Lucifero n. 72 - Cagliari, presso lo studio dell'avv. CP_1
OPPOSTI
pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 08.10.2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti a questo Tribunale gli avvocati e in CP_1 Controparte_2
opposizione all'ingiunzione di pagamento dell'importo di 4.826,77 euro a titolo di compensi professionali.
L'opponente ha contestato le avverse pretese, per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- gli avvocati e avevano inizialmente chiesto a questo Tribunale ingiunzione di CP_1 CP_2
pagamento per la somma di 8.896,00 euro, oltre interessi e spese, a titolo di mancato pagamento di compensi legali;
- a sostegno della pretesa monitoria, i professionisti avevano esposto di aver provveduto alla redazione del testo di una denuncia querela per circonvenzione di incapace del 22.06.2020 e di una successiva integrazione del 31.07.2020, presentate da nei confronti di Parte_1 Persona_1
, coniuge di persona offesa;
[...] Persona_2
- con decreto ingiuntivo n. 832/2021 del 11.05.2021, questo Tribunale aveva ingiunto a Pt_1
di pagare il minor importo di 4.826,77 euro, oltre interessi e spese;
[...]
- in via preliminare, l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto la notifica del decreto del 11.05.2021 si era perfezionata in data 29.07.2021 e, pertanto, oltre i
60 giorni previsti dall'art. 644 c.p.c.;
- inoltre, sempre in via preliminare, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'avvocato in quanto, a fondamento della pretesa monitoria, erano state depositate le fatture CP_2
n. 43 e n. 44 del 2020 emesse dal solo avvocato CP_1
- il decreto ingiuntivo era peraltro inammissibile per carenza di allegazione al ricorso monitorio del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
pagina 3 di 13 - nel merito, l'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva all'ingiunzione di pagamento in quanto non aveva agito in proprio, bensì in nome e per conto di dalla Persona_2
quale, prima della presentazione della querela del 23.06.2020, era stato nominato procuratore generale,
in forza di atto notarile del 15.05.2020 (repertorio n. 31882, raccolta n. 14636);
- inoltre, aveva richiesto di continuare ad avvalersi degli avvocati e Persona_2 CP_1
cosicché l'attività professionale era stata svolta da questi ultimi in continuità con il subentro del CP_2
procuratore generale;
- i legali odierni opposti avevano pertanto ricevuto incarico di redigere la denuncia querela per circonvenzione di incapace da parte di nella sua qualità di procuratore generale di Parte_1
Persona_2
- il credito professionale era stato integralmente estinto dall'avv. amministratore CP_3
di sostegno della nominato il 29.04.2021 dal Tribunale di Milano;
Per_2
- infatti, l'amministratore di sostegno aveva saldato le prestazioni svolte dagli opposti in favore di tramite bonifico del 24.02.2021 pari a 16.804,75 euro;
Persona_2
- con relazione del 29.09.2021, l'avv. aveva chiarito all'amministrazione di sostegno che CP_1
l'importo di 5.980,00 euro era stato forfettariamente concordato con il procuratore generale Pt_1
, quale compenso per l'attività legale complessivamente svolta nel periodo compreso tra il mese di
[...]
gennaio 2020 e il mese di maggio 2020;
- a conferma dell'estinzione del credito, era stato sempre l'avvocato a chiarire che CP_1
l'attività legale di cui sopra “si era poi tradotta nella redazione di una querela depositata presso la
Procura di Cagliari da parte dell'allora ex procuratore generale contro il marito della cliente”;
pagina 4 di 13 - data la fragilità psico-fisica della la tutela del suo patrimonio era stata da lei stessa Per_2
affidata agli opposti e al procuratore generale, cosicché l'iniziativa per procedere penalmente nei confronti del per circonvenzione di incapace era stata presa dai difensori;
Per_1
- infatti, in data 12.06.2020, l'avvocato aveva scritto al , tramite la nota piattaforma CP_2 Pt_1
di messaggistica Whatsapp: “io e abbiamo deciso di procedure con querela...la situazione è CP_1
insostenibile e tu sarai indicato come persona informata dei fatti” e l'avvocato aveva risposto: CP_1
“a meno che non voglia farla tu e noi saremo indicate come persone informate dei fatti”.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi
suesposti
- dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno attore ai convenuti in relazione alle somme ingiunte;
- per l'effetto: revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché
infondato, ingiusto ed illegittimo;
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A.
come per legge, da distrarsi a favore dell'antistatario avvocato”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.01.2022, gli avvocati e CP_1
hanno esposto in sintesi quanto segue: Controparte_2
- l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo dell'11.05.2021 per tardività della notifica,
asseritamente perfezionatasi il 29.07.2021, era infondata in quanto l'atto era stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario il 09.07.2021 nel luogo di residenza che l'opponente aveva indicato agli opposti;
pagina 5 di 13 - tuttavia, avendo l'opponente cambiato la propria residenza - circostanza appresa una volta che l'atto era stato depositato nella casella U.N.E.P. di Cagliari - l'atto era pervenuto al nuovo indirizzo il
29.07.2021;
- quanto all'asserito difetto di legittimazione attiva dell'avvocato era provato per tabulas CP_2
che il difensore aveva prestato la propria opera intellettuale in favore di assieme Parte_1
all'avvocato CP_1
- inoltre, in merito alla lamentata carenza in atti del parere di congruità dell'ordine professionale di appartenenza, questo non era necessario in quanto l'opposizione era fondata in merito al compenso dovuto per l'attività prestata piuttosto che sulla congruità della parcella;
- l'opponente infatti non ha contestato che l'attività fosse stata effettivamente svolta dai legali opposti ma che il credito era estinto e non poteva essere comunque a lui ascritto il relativo pagamento,
in quanto non aveva agito in proprio ma in qualità di procuratore generale di Persona_2
- quanto all'asserita estinzione del credito, mediante il bonifico di 16.804,75 euro, relativo alla fattura n. 22/2021 avente ad oggetto “consulenza stragiudiziale”, erano state saldate solo le competenze per le prestazioni svolte in favore di Persona_2
- la denuncia querela per circonvenzione di incapace (relativa alla fattura n. 43/2020, pari a
7.700,00 euro) e la successiva integrazione (relativa alla fattura n. 44/2020, pari a 1.1196,00 euro)
erano state redatte in favore di in proprio. Parte_1
Tanto premesso, gli avvocati e hanno rassegnato le CP_1 Controparte_2
seguenti conclusioni:
“voglia il tribunale adito,
nel merito, contrariis reiectis:
pagina 6 di 13 1) rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando
l'opponente a corrisponder le somme così come indicate nel decreto ingiuntivo, pari a euro 4.826.77
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al saldo,
nonché le spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 540,00, oltre
accessori di legge e spese ed interessi legali e rivalutazione monetaria sulle stesse somme maturati e
maturandi sino alla data dell'effettivo pagamento;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio monitorio
oltre IVA e CPA come per legge”.
La causa, istruita mediante prove documentali, ritenuta matura per la decisione è stata mandata all'odierna udienza per la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine di 30 giorni prima per il deposito di note.
*******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale, preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dall'opponente di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica.
Risulta infatti agli atti che gli opposti abbiano eseguito tempestivamente la notifica del decreto ingiuntivo n. 832/2021 del 11.05.2021 mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario in data
09.07.2021, pertanto entro il termine di legge di 60 giorni dalla sua pubblicazione ex art. 644 c.p.c.,
come risulta dal talloncino apposto dall'U.N.E.P. (doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Osserva il Tribunale che, in ragione dell'irreperibilità all'indirizzo in origine indicato proprio da stante il suo trasferimento di residenza medio tempore, aveva determinato la Parte_1
conseguenza che l'atto era giunto al destinatario al nuovo indirizzo solo in data 29.07.2021, per motivi non imputabili agli opposti.
pagina 7 di 13 Deve in proposito essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte in merito ai diversi effetti della notifica per il soggetto notificante e per il destinatario.
La Suprema Corte ha infatti affermato che "qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica
di un atto processuale […] si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento
dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo
procedimento vincolato. Una siffatta regola, infatti, espressione di un valore costituzionale, non può
non presidiare l'attività istituzionalmente commessa all'interprete dagli artt. 12 e segg. disp. prel., e
non può non valere per qualsiasi notifica di un atto processuale civile, e, quindi, anche per la notifica
che sia effettuata per mezzo dell'ufficiale giudiziario senza avvalersi del servizio postale - principio
enunciato dalla S.C. in tema di notificazione di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc.
civ.” (Sez. 5, Sentenza n. 8447 del 04.05.2004, Rv. 572595 – 01).
Applicando il principio al caso di specie, deve ritenersi che la notifica si sia tempestivamente perfezionata il 09.07.2021, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Deve ora essere esaminato il motivo di opposizione relativo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'avvocato di procedere al recupero del credito professionale. CP_2
L'eccezione è infondata.
A tal proposito, risulta provato per tabulas che l'avvocato avesse collaborato alla CP_2
predisposizione dell'atto di denuncia querela e alla sua integrazione assieme all'avvocato CP_1
benché la fattura portata a sostegno della pretesa monitoria sia stata emessa solo da quest'ultimo.
Lo stesso opponente, infatti, ha allegato in atti che la redazione della denuncia querela e della sua successiva integrazione erano state presentate in ragione dell'opera professionale prestata congiuntamente da parte dei due legali.
pagina 8 di 13 Anche l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo, per carenza di allegazione del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
In primo luogo, deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale "in
tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è
obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636 c.p.c.,
comma 1, quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. […] Ne
consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività̀ non
rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire a
opera del giudice” (Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 236 del 05/01/2011, Rv. 615927; Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 33193 del 2022).
Nel caso di specie, a seguito di richiesta di integrazione da parte del Giudice del monitorio, gli odierni opposti hanno depositato i parametri di legge utilizzati per la quantificazione della parcella
(doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Gli avvocati e hanno pertanto determinato il compenso per l'assistenza prestata in CP_1 CP_2
base agli artt. 1 - 3 e 18 - 27 del D.M. 55/2014, applicando gli importi per gli affari indeterminabili di particolare importanza e gli aumenti percentuali previsti per particolare complessità e urgenza (importi ridotti dal Giudice del monitorio a quelli previsti per gli affari indeterminabili di complessità media).
Pertanto, nel caso di specie, essendo stato determinato il compenso in base alle tariffe previste dal
D.M. n. 55/2014 non era obbligatoria la richiesta di congruità della parcella al Consiglio dell'Ordine.
Passando alla questione del difetto di legittimazione passiva sollevata da - per aver Parte_1
questi agito nella sua qualità di procuratore generale della - essa in realtà non costituisce Per_2
eccezione in senso tecnico, essendo piuttosto una difesa attinente ai profili di imputabilità del pagamento all'opponente in proprio, cosicché deve essere esaminata assieme al merito della decisione.
pagina 9 di 13 Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da deve ritenersi Parte_1
fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
L'art. 2697 c.c., con riguardo all'onere della prova, dispone che “chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte, secondo il quale al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità
delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. Civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20.08.2019, Rv. 655206; cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2176 del
11.03.1997).
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione insegna che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso,
postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04.02.2000,
Rv. 533479).
Applicando i principi al caso di specie, si deve ritenere che gli opposti - attori in senso sostanziale
- non abbiano adempiuto all'onere di provare l'incarico di patrocinio asseritamente conferito loro da in proprio piuttosto che come procuratore della Parte_1 Per_2
Nel caso di specie, assume infatti rilevanza la qualità del soggetto che aveva stipulato il contratto di patrocinio, posto che risulta agli atti che il era stato nominato procuratore generale di Pt_1
pagina 10 di 13 in forza di atto notarile del 15 maggio 2020, repertorio n. 31882, raccolta n. 14636 Persona_2
(doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione).
In particolare, dall'analisi del contenuto della procura generale rilasciata a , emerge Parte_1
che quest'ultimo aveva il potere di “nominare avvocati […] agendo quale suo alter ego” ai fini della tutela degli interessi di Persona_2
Si deve inoltre evidenziare, a conferma del fatto che il non aveva agito in proprio ma come Pt_1
procuratore della che la procura generale rilasciata dalla persona offesa era stata allegata alla Per_2
denuncia querela per circonvenzione di incapace (cfr. doc. 7 allegato alla denuncia querela).
Deve pertanto ritenersi provato che il non avesse dato l'incarico ai difensori in nome proprio Pt_1
agito ma che abbia agito nella sua qualità di procuratore generale della persona offesa.
Ciò sarebbe sufficiente a ritenere infondata la domanda proposta dagli opposti con ricorso monitorio.
Tuttavia, avuto riguardo alle questioni sottoposte dalle parti alla decisione del Tribunale, si deve ritenere che il debito risulta in ogni caso estinto per effetto dei pagamenti eseguiti dall'amministratore di sostegno nell'interesse della Per_2
Risulta infatti agli atti che l'avvocato amministrazione di sostegno di CP_3 Persona_2
ha provveduto a saldare le competenze degli avvocati e per l'attività di
[...] CP_1 CP_2
consulenza svolta nei confronti della sua assistita, tramite bonifico del 24.02.2021 per un importo pari a
16.804,75 euro (doc. 7 allegato all'atto di citazione in opposizione).
In particolare, con relazione del 29.09.2021, l'avvocato ha chiarito all'amministrazione di CP_1
sostegno che “l'importo di euro 5.980,00 ricompreso nella fattura n. 22/2021, venne forfettariamente
concordato con l'allora ex procuratore quale compenso per le attività svolte nel periodo Parte_1
compreso tra gennaio 2020 e maggio 2020” e altresì che il rapporto professionale “si era sostanziato
pagina 11 di 13 anche in una consulenza legale di natura penalistica tesa alla protezione del patrimonio della cliente
dalle mire del . Consulenza che si era poi tradotta nella redazione di una querela depositata Per_1
presso la Procura di Cagliari da parte dell'allora ex procuratore contro il marito della cliente”. (doc.
4 allegato alla comparsa di costituzione).
Tanto premesso, il pagamento di 16.804,75 euro deve ritenersi comprensivo e satisfattivo della stesura della querela e della sua integrazione alla luce dell'art. 1193 c.c., in ragione dell'imputazione di pagamento da parte dell'amministratore di sostegno all'attività di consulenza legale prestata dai difensori anche ai fini della presentazione della denuncia - querela.
Deve essere richiamato in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo la quale
“quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il
quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il
pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa,
imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.” (Sez. II - , Sentenza n. 450 del 14/01/2020 - Rv. 656831 - 01).
Applicando il principio al caso di specie, in mancanza di prova contraria di cui è onerato il creditore, deve ritenersi accertato che le somme versate dall'amministratore di sostegno della Per_2
agli avvocati e siano state idonee a estinguere integralmente il compenso professionale CP_1 CP_2
relativo alla redazione della denuncia - querela per circonvenzione di incapace e della successiva integrazione richiesta dal in qualità di procuratore generale. Pt_1
Tanto premesso, l'opposizione deve essere accolta per le ragioni esposte.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il valore medio per le quattro fasi nella misura dei 2/3 (tenuto conto dell'infondatezza delle eccezioni preliminari), seguono la regola della soccombenza.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 832/2021 del
11.05.2021;
2. condanna gli avvocati e in solido CP_1 Controparte_2
tra loro, a rifondere all'opponente le spese di giudizio che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 1.750,00 (pari a 1.700,00 euro per compensi professionali e 50,00 euro per spese documentate), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, pari ai 2/3 delle spese processuali rimanendo compensate le altre spese.
Cagliari, 08.10.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 08/10/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, è presente l'avv. Antonella Floris in sostituzione del difensore dell'attore, che richiama le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 13 N. R.G. 6687/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6687/2021 avente il seguente OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cristian Parte_1 C.F._1
Cavaliere, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC Email_1
indicato dal difensore, con studio in piazza Vittoria n. 10 - Pavia, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE Contro
(C.F. e (C.F.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
), in qualità di difensori di sé medesimi, elettivamente domiciliati in via San C.F._3
Lucifero n. 72 - Cagliari, presso lo studio dell'avv. CP_1
OPPOSTI
pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 08.10.2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti a questo Tribunale gli avvocati e in CP_1 Controparte_2
opposizione all'ingiunzione di pagamento dell'importo di 4.826,77 euro a titolo di compensi professionali.
L'opponente ha contestato le avverse pretese, per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- gli avvocati e avevano inizialmente chiesto a questo Tribunale ingiunzione di CP_1 CP_2
pagamento per la somma di 8.896,00 euro, oltre interessi e spese, a titolo di mancato pagamento di compensi legali;
- a sostegno della pretesa monitoria, i professionisti avevano esposto di aver provveduto alla redazione del testo di una denuncia querela per circonvenzione di incapace del 22.06.2020 e di una successiva integrazione del 31.07.2020, presentate da nei confronti di Parte_1 Persona_1
, coniuge di persona offesa;
[...] Persona_2
- con decreto ingiuntivo n. 832/2021 del 11.05.2021, questo Tribunale aveva ingiunto a Pt_1
di pagare il minor importo di 4.826,77 euro, oltre interessi e spese;
[...]
- in via preliminare, l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto la notifica del decreto del 11.05.2021 si era perfezionata in data 29.07.2021 e, pertanto, oltre i
60 giorni previsti dall'art. 644 c.p.c.;
- inoltre, sempre in via preliminare, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'avvocato in quanto, a fondamento della pretesa monitoria, erano state depositate le fatture CP_2
n. 43 e n. 44 del 2020 emesse dal solo avvocato CP_1
- il decreto ingiuntivo era peraltro inammissibile per carenza di allegazione al ricorso monitorio del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
pagina 3 di 13 - nel merito, l'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva all'ingiunzione di pagamento in quanto non aveva agito in proprio, bensì in nome e per conto di dalla Persona_2
quale, prima della presentazione della querela del 23.06.2020, era stato nominato procuratore generale,
in forza di atto notarile del 15.05.2020 (repertorio n. 31882, raccolta n. 14636);
- inoltre, aveva richiesto di continuare ad avvalersi degli avvocati e Persona_2 CP_1
cosicché l'attività professionale era stata svolta da questi ultimi in continuità con il subentro del CP_2
procuratore generale;
- i legali odierni opposti avevano pertanto ricevuto incarico di redigere la denuncia querela per circonvenzione di incapace da parte di nella sua qualità di procuratore generale di Parte_1
Persona_2
- il credito professionale era stato integralmente estinto dall'avv. amministratore CP_3
di sostegno della nominato il 29.04.2021 dal Tribunale di Milano;
Per_2
- infatti, l'amministratore di sostegno aveva saldato le prestazioni svolte dagli opposti in favore di tramite bonifico del 24.02.2021 pari a 16.804,75 euro;
Persona_2
- con relazione del 29.09.2021, l'avv. aveva chiarito all'amministrazione di sostegno che CP_1
l'importo di 5.980,00 euro era stato forfettariamente concordato con il procuratore generale Pt_1
, quale compenso per l'attività legale complessivamente svolta nel periodo compreso tra il mese di
[...]
gennaio 2020 e il mese di maggio 2020;
- a conferma dell'estinzione del credito, era stato sempre l'avvocato a chiarire che CP_1
l'attività legale di cui sopra “si era poi tradotta nella redazione di una querela depositata presso la
Procura di Cagliari da parte dell'allora ex procuratore generale contro il marito della cliente”;
pagina 4 di 13 - data la fragilità psico-fisica della la tutela del suo patrimonio era stata da lei stessa Per_2
affidata agli opposti e al procuratore generale, cosicché l'iniziativa per procedere penalmente nei confronti del per circonvenzione di incapace era stata presa dai difensori;
Per_1
- infatti, in data 12.06.2020, l'avvocato aveva scritto al , tramite la nota piattaforma CP_2 Pt_1
di messaggistica Whatsapp: “io e abbiamo deciso di procedure con querela...la situazione è CP_1
insostenibile e tu sarai indicato come persona informata dei fatti” e l'avvocato aveva risposto: CP_1
“a meno che non voglia farla tu e noi saremo indicate come persone informate dei fatti”.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi
suesposti
- dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno attore ai convenuti in relazione alle somme ingiunte;
- per l'effetto: revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché
infondato, ingiusto ed illegittimo;
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A.
come per legge, da distrarsi a favore dell'antistatario avvocato”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.01.2022, gli avvocati e CP_1
hanno esposto in sintesi quanto segue: Controparte_2
- l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo dell'11.05.2021 per tardività della notifica,
asseritamente perfezionatasi il 29.07.2021, era infondata in quanto l'atto era stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario il 09.07.2021 nel luogo di residenza che l'opponente aveva indicato agli opposti;
pagina 5 di 13 - tuttavia, avendo l'opponente cambiato la propria residenza - circostanza appresa una volta che l'atto era stato depositato nella casella U.N.E.P. di Cagliari - l'atto era pervenuto al nuovo indirizzo il
29.07.2021;
- quanto all'asserito difetto di legittimazione attiva dell'avvocato era provato per tabulas CP_2
che il difensore aveva prestato la propria opera intellettuale in favore di assieme Parte_1
all'avvocato CP_1
- inoltre, in merito alla lamentata carenza in atti del parere di congruità dell'ordine professionale di appartenenza, questo non era necessario in quanto l'opposizione era fondata in merito al compenso dovuto per l'attività prestata piuttosto che sulla congruità della parcella;
- l'opponente infatti non ha contestato che l'attività fosse stata effettivamente svolta dai legali opposti ma che il credito era estinto e non poteva essere comunque a lui ascritto il relativo pagamento,
in quanto non aveva agito in proprio ma in qualità di procuratore generale di Persona_2
- quanto all'asserita estinzione del credito, mediante il bonifico di 16.804,75 euro, relativo alla fattura n. 22/2021 avente ad oggetto “consulenza stragiudiziale”, erano state saldate solo le competenze per le prestazioni svolte in favore di Persona_2
- la denuncia querela per circonvenzione di incapace (relativa alla fattura n. 43/2020, pari a
7.700,00 euro) e la successiva integrazione (relativa alla fattura n. 44/2020, pari a 1.1196,00 euro)
erano state redatte in favore di in proprio. Parte_1
Tanto premesso, gli avvocati e hanno rassegnato le CP_1 Controparte_2
seguenti conclusioni:
“voglia il tribunale adito,
nel merito, contrariis reiectis:
pagina 6 di 13 1) rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando
l'opponente a corrisponder le somme così come indicate nel decreto ingiuntivo, pari a euro 4.826.77
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al saldo,
nonché le spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 540,00, oltre
accessori di legge e spese ed interessi legali e rivalutazione monetaria sulle stesse somme maturati e
maturandi sino alla data dell'effettivo pagamento;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio monitorio
oltre IVA e CPA come per legge”.
La causa, istruita mediante prove documentali, ritenuta matura per la decisione è stata mandata all'odierna udienza per la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine di 30 giorni prima per il deposito di note.
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Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale, preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dall'opponente di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica.
Risulta infatti agli atti che gli opposti abbiano eseguito tempestivamente la notifica del decreto ingiuntivo n. 832/2021 del 11.05.2021 mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario in data
09.07.2021, pertanto entro il termine di legge di 60 giorni dalla sua pubblicazione ex art. 644 c.p.c.,
come risulta dal talloncino apposto dall'U.N.E.P. (doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Osserva il Tribunale che, in ragione dell'irreperibilità all'indirizzo in origine indicato proprio da stante il suo trasferimento di residenza medio tempore, aveva determinato la Parte_1
conseguenza che l'atto era giunto al destinatario al nuovo indirizzo solo in data 29.07.2021, per motivi non imputabili agli opposti.
pagina 7 di 13 Deve in proposito essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte in merito ai diversi effetti della notifica per il soggetto notificante e per il destinatario.
La Suprema Corte ha infatti affermato che "qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica
di un atto processuale […] si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento
dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo
procedimento vincolato. Una siffatta regola, infatti, espressione di un valore costituzionale, non può
non presidiare l'attività istituzionalmente commessa all'interprete dagli artt. 12 e segg. disp. prel., e
non può non valere per qualsiasi notifica di un atto processuale civile, e, quindi, anche per la notifica
che sia effettuata per mezzo dell'ufficiale giudiziario senza avvalersi del servizio postale - principio
enunciato dalla S.C. in tema di notificazione di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc.
civ.” (Sez. 5, Sentenza n. 8447 del 04.05.2004, Rv. 572595 – 01).
Applicando il principio al caso di specie, deve ritenersi che la notifica si sia tempestivamente perfezionata il 09.07.2021, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Deve ora essere esaminato il motivo di opposizione relativo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'avvocato di procedere al recupero del credito professionale. CP_2
L'eccezione è infondata.
A tal proposito, risulta provato per tabulas che l'avvocato avesse collaborato alla CP_2
predisposizione dell'atto di denuncia querela e alla sua integrazione assieme all'avvocato CP_1
benché la fattura portata a sostegno della pretesa monitoria sia stata emessa solo da quest'ultimo.
Lo stesso opponente, infatti, ha allegato in atti che la redazione della denuncia querela e della sua successiva integrazione erano state presentate in ragione dell'opera professionale prestata congiuntamente da parte dei due legali.
pagina 8 di 13 Anche l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo, per carenza di allegazione del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
In primo luogo, deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale "in
tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è
obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636 c.p.c.,
comma 1, quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. […] Ne
consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività̀ non
rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire a
opera del giudice” (Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 236 del 05/01/2011, Rv. 615927; Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 33193 del 2022).
Nel caso di specie, a seguito di richiesta di integrazione da parte del Giudice del monitorio, gli odierni opposti hanno depositato i parametri di legge utilizzati per la quantificazione della parcella
(doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Gli avvocati e hanno pertanto determinato il compenso per l'assistenza prestata in CP_1 CP_2
base agli artt. 1 - 3 e 18 - 27 del D.M. 55/2014, applicando gli importi per gli affari indeterminabili di particolare importanza e gli aumenti percentuali previsti per particolare complessità e urgenza (importi ridotti dal Giudice del monitorio a quelli previsti per gli affari indeterminabili di complessità media).
Pertanto, nel caso di specie, essendo stato determinato il compenso in base alle tariffe previste dal
D.M. n. 55/2014 non era obbligatoria la richiesta di congruità della parcella al Consiglio dell'Ordine.
Passando alla questione del difetto di legittimazione passiva sollevata da - per aver Parte_1
questi agito nella sua qualità di procuratore generale della - essa in realtà non costituisce Per_2
eccezione in senso tecnico, essendo piuttosto una difesa attinente ai profili di imputabilità del pagamento all'opponente in proprio, cosicché deve essere esaminata assieme al merito della decisione.
pagina 9 di 13 Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da deve ritenersi Parte_1
fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
L'art. 2697 c.c., con riguardo all'onere della prova, dispone che “chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte, secondo il quale al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità
delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. Civ.,
Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20.08.2019, Rv. 655206; cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2176 del
11.03.1997).
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione insegna che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso,
postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04.02.2000,
Rv. 533479).
Applicando i principi al caso di specie, si deve ritenere che gli opposti - attori in senso sostanziale
- non abbiano adempiuto all'onere di provare l'incarico di patrocinio asseritamente conferito loro da in proprio piuttosto che come procuratore della Parte_1 Per_2
Nel caso di specie, assume infatti rilevanza la qualità del soggetto che aveva stipulato il contratto di patrocinio, posto che risulta agli atti che il era stato nominato procuratore generale di Pt_1
pagina 10 di 13 in forza di atto notarile del 15 maggio 2020, repertorio n. 31882, raccolta n. 14636 Persona_2
(doc. 2 allegato all'atto di citazione in opposizione).
In particolare, dall'analisi del contenuto della procura generale rilasciata a , emerge Parte_1
che quest'ultimo aveva il potere di “nominare avvocati […] agendo quale suo alter ego” ai fini della tutela degli interessi di Persona_2
Si deve inoltre evidenziare, a conferma del fatto che il non aveva agito in proprio ma come Pt_1
procuratore della che la procura generale rilasciata dalla persona offesa era stata allegata alla Per_2
denuncia querela per circonvenzione di incapace (cfr. doc. 7 allegato alla denuncia querela).
Deve pertanto ritenersi provato che il non avesse dato l'incarico ai difensori in nome proprio Pt_1
agito ma che abbia agito nella sua qualità di procuratore generale della persona offesa.
Ciò sarebbe sufficiente a ritenere infondata la domanda proposta dagli opposti con ricorso monitorio.
Tuttavia, avuto riguardo alle questioni sottoposte dalle parti alla decisione del Tribunale, si deve ritenere che il debito risulta in ogni caso estinto per effetto dei pagamenti eseguiti dall'amministratore di sostegno nell'interesse della Per_2
Risulta infatti agli atti che l'avvocato amministrazione di sostegno di CP_3 Persona_2
ha provveduto a saldare le competenze degli avvocati e per l'attività di
[...] CP_1 CP_2
consulenza svolta nei confronti della sua assistita, tramite bonifico del 24.02.2021 per un importo pari a
16.804,75 euro (doc. 7 allegato all'atto di citazione in opposizione).
In particolare, con relazione del 29.09.2021, l'avvocato ha chiarito all'amministrazione di CP_1
sostegno che “l'importo di euro 5.980,00 ricompreso nella fattura n. 22/2021, venne forfettariamente
concordato con l'allora ex procuratore quale compenso per le attività svolte nel periodo Parte_1
compreso tra gennaio 2020 e maggio 2020” e altresì che il rapporto professionale “si era sostanziato
pagina 11 di 13 anche in una consulenza legale di natura penalistica tesa alla protezione del patrimonio della cliente
dalle mire del . Consulenza che si era poi tradotta nella redazione di una querela depositata Per_1
presso la Procura di Cagliari da parte dell'allora ex procuratore contro il marito della cliente”. (doc.
4 allegato alla comparsa di costituzione).
Tanto premesso, il pagamento di 16.804,75 euro deve ritenersi comprensivo e satisfattivo della stesura della querela e della sua integrazione alla luce dell'art. 1193 c.c., in ragione dell'imputazione di pagamento da parte dell'amministratore di sostegno all'attività di consulenza legale prestata dai difensori anche ai fini della presentazione della denuncia - querela.
Deve essere richiamato in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo la quale
“quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il
quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore - attore, che pretende di imputare il
pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa,
imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.” (Sez. II - , Sentenza n. 450 del 14/01/2020 - Rv. 656831 - 01).
Applicando il principio al caso di specie, in mancanza di prova contraria di cui è onerato il creditore, deve ritenersi accertato che le somme versate dall'amministratore di sostegno della Per_2
agli avvocati e siano state idonee a estinguere integralmente il compenso professionale CP_1 CP_2
relativo alla redazione della denuncia - querela per circonvenzione di incapace e della successiva integrazione richiesta dal in qualità di procuratore generale. Pt_1
Tanto premesso, l'opposizione deve essere accolta per le ragioni esposte.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il valore medio per le quattro fasi nella misura dei 2/3 (tenuto conto dell'infondatezza delle eccezioni preliminari), seguono la regola della soccombenza.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 832/2021 del
11.05.2021;
2. condanna gli avvocati e in solido CP_1 Controparte_2
tra loro, a rifondere all'opponente le spese di giudizio che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 1.750,00 (pari a 1.700,00 euro per compensi professionali e 50,00 euro per spese documentate), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, pari ai 2/3 delle spese processuali rimanendo compensate le altre spese.
Cagliari, 08.10.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 13 di 13