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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PE UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. SO PI Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2068 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Hanna Clara Sabella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo,
Piazza Sturzo n. 40; appellante
CONTRO nata a [...] il [...] (C.F. e nata CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
a Palermo il 20 febbraio 1947 (C.F. ) rappresentate e difese, per procura in CodiceFiscale_3 atti, dall'Avv. Saverio Aloisio presso il cui studio in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 6, sono elettivamente domiciliate appellate e appellanti incidentali
Conclusioni: per l'appellante: come da note di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 22 settembre 2025
Per le appellate: come da come da note di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 24 settembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 1911 del 21 aprile 2023, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando (i) dichiarò l' indebita percezione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., da parte dell'avv. , Pt_1
a seguito di illegittima richiesta di distrazione dei compensi, della somma complessiva di €
25.724,29; (ii) accertò il credito per saldo compenso dell'Avv. nei confronti delle germane Pt_1
e , detratto l'acconto di euro 6.000, nella somma di € 20.701,90; (iii) condannò CP_1 CP_2 il professionista alla restituzione in favore delle della somma di € 5.022,39 (pari alla differenza CP_1 tra la somma di € 25.724,29 e il credito per saldo compenso di € 20.701,90); (iv) dichiarò interamente compensate tra le parti le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello l'Avv. , con atto di citazione Parte_1 notificato il 20 novembre 2023 sulla scorta di tre motivi di impugnazione - tali da integrare i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. - che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) violazione ed errata applicazione degli artt. 183, comma 5, c.p.c. e 276, comma 2, c.p.c.; (ii) violazione ed errata applicazione del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018 sulla determinazione dei compensi - Errata motivazione;
(iii) errata compensazione delle spese di lite.
3. Costituitesi in questo grado con comparsa depositata in data 1 febbraio 2024, le sorelle CP_1 hanno contestato il gravame ed hanno altresì spiegato appello incidentale lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c., per la contraddittorietà interna del provvedimento decisorio, nonché la violazione dell'art. 2233 c.c. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, hanno chiesto, previa declaratoria della nullità ex officio della parcella prodotta dall'Avv. e della consequenziale Pt_1 domanda riconvenzionale dallo stesso proposta, la restituzione delle somme da questi indebitamente percepite (pari ad euro 25.724,29), ed in subordine la rimodulazione ex art. 2233 c.c del compenso riconosciutogli;
hanno altresì domandato l'accertamento di un credito in capo all'avv. CP_1 per l'attività di studio e redazione atti, in misura superiore a quella stabilita in primo grado, ed, in estremo subordine, la restituzione anche dell'acconto versato pari ad euro 6.000,00.
4. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza del 28 novembre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo l'appellante principale avv. impugna la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto infondata l'eccezione Pt_1 di tardività dallo stesso sollevata in ordine alla avversa richiesta di rigetto della sua domanda riconvenzionale, sull'erroneo presupposto che la medesima fosse implicita nella contestazione della domanda contenuta nella memoria ex art.183 sesto comma n.1 c.p.c. depositata dalle Oddo.
Sostiene che siffatta richiesta avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione, cosa che non era avvenuto, essendosi le limitate a chiedere i termini di CP_1 cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
Di talchè il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio tale preclusione e dichiarare la tardività dell'eccezione.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
Premesso che le appellate, già nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevano richiesto che venisse respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa di controparte, è opportuno rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non opera nel caso di specie il regime delle preclusioni, predicabile solo con riferimento alle eccezioni in senso stretto ed alla attività probatoria
(artt. 167 e 183 cp.c.).
Nella fattispecie in esame, la richiesta di rigetto formulata dalle può qualificarsi alla stregua CP_1 di semplice difesa, consistente nella mera negazione e contestazione dell'esistenza o della validità della pretesa avversa e che, come tale, si distingue dalla eccezione, che presuppone, invece, una volontà dell'eccipiente rivolta al fine di produrre effetti modificativi, impeditivi o estintivi di quella pretesa.
Ne consegue logicamente che la medesima, costituendo una difesa generica, poteva essere svolta senza alcun limite temporale e fino alla conclusione del giudizio.
6. Con il secondo motivo di gravame l'Avv. si duole dell'errore commesso dal primo Pt_1 giudice nella determinazione dei compensi professionali allo stesso spettanti, come da parcella pro forma prodotta in atti.
Il professionista contesta anzitutto l'applicazione dei valori minimi (per le fasi introduttiva e di studio) ed un valore compreso tra il minimo ed il medio sulla fase decisionale e le argomentazioni addotte dal Tribunale a sostegno di tale convincimento, lamentando la violazione ed errata applicazione del D.M. n. 55/2014.
La doglianza è fondata.
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante in materia di liquidazione dei compensi agli avvocati, la determinazione degli onorari deve avvenire, di regola, secondo i valori medi stabiliti dalle tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014 (art. 4, comma 1).
In relazione a tali parametri, il giudice non incontra particolari obblighi di motivazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 2644; Cass. Civ., Sez. Lav., 17 maggio 2018, n. 12093; Cass. Civ.,
Sez. VI, 12 dicembre 2017, n. 30286; Cass. Civ. Sez. II 30 giugno 2015 n. 13400; Cass. Civ. Sez.
Lav. 23 giugno 1997 n. 5607; Cass. Civ. Sez. I 19 ottobre 1993 n. 10350); obblighi che, invece, sussistono allorché si discosti in modo apprezzabile dai parametri medi;
in tali ipotesi, infatti, il giudice ha l'onere di specificare i criteri di liquidazione del compenso e ha, altresì, l'onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce (perché chieste in misura eccessiva) ovvero elimina
(perché non dovute) (cfr.: Cass. Civ., 12 giugno 2018, n. 15227; Cass. Civ., 12 gennaio 2018, n. 657;
Cass. Civ., Sez. VI, 6 giugno 2017, n. 14038; Cass.Civ., Sez. VI, 6 giugno 2017, n. 14038; Cass. Civ.
Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I, 17 settembre 2015 n. 18238; Cass. Civ. Sez. Lav.
24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ., Sez. III, 08 febbraio 2007 n. 2748); ciò al fine di consentire una verifica in ordine alla ella correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (cfr.:
Cass. Civ., Sez. VI, 31 marzo 2016, n. 6306). Nel caso in esame la ragioni addotte dal Tribunale sulla limitazione della liquidazione operata nei confronti dell'Avv. non sono condivisibili. Pt_1
Mette conto premettere che, a mente dell'art. 4 del dm. 55\2014, “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali,
e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento,
o diminuiti fino al 50 per cento.”.
Questi, dunque, i canoni che devono operare nella liquidazione, non rileva – invece - la collaborazione prestata dalla parte, Avv. , nella redazione degli atti processuali, stante CP_1 la mancanza di sufficienti elementi di prova a suffragio.
In disparte la mancanza di prova che tutti gli atti processuali siano stati dalla stessa confezionati, non vi è prova (non essendo state prodotte né le minute predisposte dalla parte né gli atti poi depositati) che l'Avv. , pur avendo ricevuto le bozze di alcuni atti di causa, non li abbia poi, a Pt_1 sua volta, modificati e/o o integrati.
In ogni caso – ed in via ancor più decisiva – l'avv. , sottoscrivendoli in via esclusiva, ne ha Pt_1 assunto la paternità, oltre che la responsabilità, rivestendo la qualità di unico procuratore e difensore.
Parimenti irrilevante è, ancora, la circostanza per cui l'avvocato non ha prodotto copia degli Pt_1 atti depositati, considerato che la determinazione del compenso nella misura media costituisce la regola che non ha bisogno, per chi la invoca, di particolari dimostrazioni, essendo come detto predeterminata nella misura legale.
Anche la condotta del professionista che, dopo la definizione della lite, si dichiarò illegittimamente antistatario è estranea al contenuto di quei parametri che, come detto in premessa, sono suscettibili di valutazione.
In senso contrario a quanto sostenuto dalle poi, non può trascurarsi, d'altra parte, l'esito CP_1 favorevole della controversia patrocinata dall'avv. oltre che la complessità e l'importanza, Pt_1 tenuto conto dell'ingente importo recuperato dalle parti vittoriose.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il compenso professionale spettante all'Avv. per Pt_1
l'attività svolta nel giudizio svoltosi innanzi questa Corte di Appello r.g. n. 1844/2010, dovrà essere ricalcolato applicando, per tutte e tre le fasi indicate, i valori medi contemplati nella tariffa per lo scaglione di valore corrispondente (da euro 520.001 a euro 1.000.000), secondo quanto previsto dal
D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis.
In secondo luogo, l' appellante, sempre nell'ambito del secondo motivo, lamenta la mancata applicazione della maggiorazione del 30% sui compensi prevista dall'art. 6 del D.M. n. 55/2014 in ragione dello scaglione di valore della controversia.
Anche questa censura è fondata.
Invero, l' Art. 6 del dm 55\2014 stabilisce che “alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00”.
Dal tenore letterale della disposizione in questione, si desume che l'incremento sia obbligatorio e, conseguentemente, nel ricalcolo dei compensi spettanti all'Avv. dovrà essere applicata anche Pt_1 la superiore maggiorazione.
Ed ancora, l'Avv. si duole dell'errore commesso dal giudice di prime cure per avere Pt_1 applicato la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014 in ragione della pluralità delle controparti, soltanto per due controparti oltre alla prima (ovvero e Controparte_3
l' oltre la prima appellante ), e Controparte_4 Parte_2 non pure per le altre due parti ( e che pure si erano costituite in Controparte_5 Controparte_6 giudizio spiegando difese e domande autonome rispetto alle altre convenute.
La doglianza non è suscettibile di accoglimento costituendo tale aumento soltanto una facoltà riconosciuta al giudice in fase di liquidazione, dovendosi peraltro tenere conto del fatto che
[...]
e si erano costituite in giudizio con unica comparsa di risposta, nella CP_5 Controparte_6 medesima veste di compagnie assicurative, adottando una linea difensiva comune ad entrambe.
Da ultimo, il professionista eccepisce il mancato riconoscimento della maggiorazione del 60% prevista dall'art. 4 n. 1 del D.M. n. 55/2014 in considerazione del pregio dell'attività prestata.
Neppure questa doglianza può essere accolta non potendosi tali caratteristiche essere riscontrate nella fattispecie in cui l'appellante non ha provveduto al deposito degli atti difensivi e non essendo possibile evincere la caratteristica invocata dal tenore della sentenza prodotta da cui risulta soltanto il regolare svolgimento del mandato difensivo.
Conclusivamente, sulla scorta delle superiori considerazioni, il compenso spettante all'Avv.
, ricalcolato applicando i valori medi per tutte le fasi processuali (studio – introduttiva – Pt_1 istruttoria – decisionale – scaglione di valore compreso tra euro 520.001 ed euro 1.000.000), aumentato del 30% ai sensi dell'art. 6 D.M. 55/2014 in ragione del valore della controversia e maggiorato ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 in ragione della pluralità delle controparti (2 oltre alla prima) così si determina: fase studio euro 5434,00; fase introduttiva per due euro 3159,00 per due;
fase decisoria euro 9035,00; totale euro 20787,00; aumento del 30 % ex art. 4 c 2 euro 6.236,1; aumento del 30 % ex art. 6 euro 6.236,1; totale euro 33.259,2 spese generali al 15 % euro 4988,88 cpa al 4 % euro 1529,92; iva euro 7653,60 totale complessivo euro 47.431,52.
6. Con il primo motivo di appello incidentale si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per palese contraddittorietà interna del provvedimento decisorio, evincibile dal raffronto tra la parte motiva e quella dispositiva.
Secondo tale prospettazione sarebbe anzitutto errata la compensazione operata dal primo giudice tra i controcrediti delle parti in causa.
In proposito si deduce che, avendo contestato il credito fatto valere dall'Avv. , non poteva Pt_1 attuarsi compensazione con il credito certo, liquido ed esigibile spettante alle stesse difettando gli elementi di omogeneità, esigibilità, liquidità e certezza propri anche della compensazione giudiziale.
Il gravame è infondato e va rigettato.
Premesso che l'istituto della compensazione giudiziale, a differenza di quanto avviene per la compensazione legale di cui al comma 1 dell'art. 1243, non esige il requisito della liquidità (la compensazione giudiziale opera anche se il credito non è liquido purchè sia liquidabile, ossia di pronta e facile liquidazione), ma presuppone unicamente quelli della omogeneità e dell'esigibilità, mette conto rilevare che, secondo l'orientamento dominante in materia di crediti contestati, il credito sub iudice è senz'altro un credito che presenta il carattere dell'omogeneità, laddove abbia ad oggetto denaro o comunque una certa quantità di cose fungibili. Esso può essere esigibile, posto che è un credito azionabile a seguito della pronuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva.
In ordine al requisito della certezza, non espressamente richiesto dall'art. 1243 c.c., giova comunque richiamare l'orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 23225 del 15 novembre 2016, laddove è stato definitivamente chiarito che “la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”.
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha previamente accertato la titolarità del credito professionale in capo all'Avv. , sia nell'an che nel quantum, eliminando, dunque, ogni ostacolo Pt_1 alla operatività della compensazione giudiziale, che pertanto, può dirsi correttamente applicata.
8. Con il secondo motivo di appello incidentale le appellanti deducono che vi non sarebbe stata alcuna prova del diritto fatto valere dall'avv. solo con domanda riconvenzionale con cui Pt_1 dichiarava di avere svolto l'attività professionale di cui chiede il compenso
Soggiungono che l'avv. aveva invece dato prova con le sue e-mail non solo del rapporto di CP_1 collaborazione professionale intercorso tra le parti e, al contrario, aveva lei fornito la prova del suo diritto al compenso per avere svolto lo studio e la redazione di tutti gli atti processuali da lei redati ed inviati.
Deducono l'errore della decisione gravata nella parte in cui il Tribunale aveva statuito che
“parimenti, lo svolgimento dell'attività di studio, introduttiva e decisionale si desumono dal contenuto della sentenza e dai verbali di causa.”.
Ed ancora evidenziano che i D.M. richiamati da controparte erano successivi al conferimento dell'incarico e pertanto andava affermata l'applicazione dei principi ex art. 2233 c.c. secondo i quali in assenza di prove sul quantum concordato, sia da parte del sia da parte dell'avv. il Pt_1 CP_1 compenso andava adeguato all'importanza dell'opera svolta e al decoro della professione.
9. Con il terzo motivo di appello incidentale le deducono che era errato fare riferimento ai CP_1 parametri di cui al D.M 55/2014 per determinare il compenso da attribuire all'avv. mentre Pt_1 avrebbero dovuto semmai applicarsi i principi vigenti al momento del conferimento dell'incarico determinati dall'art. 2233 c.c. e, conseguenzialmente, adeguarsi il compenso da attribuire alla importanza dell'opera svolta.
Hanno chiesto, quindi, la rimodulazione del compenso spettante all'avv. , relativamente alla Pt_1 sola attività espletata di partecipazione alle udienze, unica attività provata in giudizio e non disconosciuta dalle germane CP_1
10. Con il quarto motivo di appello incidentale, la sentenza è criticata anche in relazione alla statuizione di condanna dell'avv. alla restituzione in favore delle della differenza tra la Pt_1 CP_1 somma di € 25.724,29 e il credito per saldo compenso di € 20.701,90, pari ad € 5.022,39.
Dal momento che il compenso spettante all'avv. andava liquidato per l'attività Pt_1 effettivamente svolta e provata secondo i parametri vigenti ex art.2233 c.c. tenendo conto dell'acconto di euro 6.000,00 già versato dalle ed in conformità, peraltro, al superiore orientamento CP_1 giurisprudenziale sopra riportato, era errata la condanna dell'avv. a restituire soltanto la somma Pt_1 di euro 5.022,39.
10. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello incidentale – per la stretta attinenza tra di loro e, a tratti, la loro sovrapponibilità – non sono fondati.
È sufficiente rilevare che nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Palermo iscritto al n.r.g.
1844/2010 – dei cui compenso si tratta – l'unico procuratore costituito è stato l'avv. ciò che è Pt_1 più sufficiente per ritenere che allo stesso spettino i compensi per l'attività difensiva svolta.
La collaborazione prestata dall'avv. non elimina né riduce il diritto al compenso stante la CP_1 responsabilità assunta dall'avv. nell'assolvimento del mandato difensivo dell'intero giudizio. Pt_1
È, oltre tutto, naturale che le parti – vieppiù quando a loro volta dotate delle conoscenze giuridiche
– si relazionino con il procuratore per indirizzare e coordinare lo svolgimento dell'attività difensiva.
Ciò, però, non incide sull'entità del compenso spettante al professionista quando non vi siano – come nella specie – altri procuratori costituiti cui è giuridicamente attribuibile l'attività difensiva svolta.
È del tutto erroneo l'assunto secondo cui il compenso spettante all'avv. debba essere Pt_1 calcolato dal giudice in via equitativa ex art. 2233 c.c. in quanto si tratta di liquidazione che si può operare se non può essere determinata secondo “le tariffe e gli usi”.
E nella specie la fonte applicata, decreto 10 marzo 2014, n. 55, contiene il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Circa la sua applicazione alla fattispecie, è sufficiente rilevare che, a mente dell'art. 28 le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
11. Conclusivamente la sentenza appellata va parzialmente riformata e le sorelle condannate CP_1
a corrispondere all'Avv. la somma di euro 15.707,23 pari alla differenza tra il compenso a Pt_1 questi spettante, correttamente ricalcolato (euro 47.431,52), e quanto dallo stesso indebitamente percepito (euro 25.724,29), detratto l'acconto ricevuto di euro 6.000,00.
12. Si possono adesso trattare congiuntamente il terzo motivo di appello principale ed il quinto motivo di appello incidentale con cui entrambe le parti si dolgono delle compensazione delle spese adottata dal Tribunale.
Le doglianze sono destinata ad essere assorbita dall'accoglimento parziale dell'appello principale dal momento che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricollega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese contenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003).
L'esito complessivo del gravame e la sussistenza di un credito dell'avv. , seppure inferiore Pt_1
a quello richiesto, giustifica la compensazione delle stesse per un terzo, mentre i restanti due terzi dovendo essere posti a carico delle appellate CP_1
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 1911 del 21 aprile 2023, resa dal Tribunale di Palermo, appellata da con atto di citazione notificato il 20 novembre 2023, nonché, in via Parte_1 incidentale da e condanna queste ultime, in solido tra loro, a corrispondere CP_1 CP_2 all'avv. l'importo di euro 15.707,23, oltre interessi al tasso legale dal 19 febbraio Parte_1
2019 al saldo;
conferma, nel resto, la decisione impugnata;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna e in solido tra CP_1 CP_2 loro, a pagare a i residui due terzi delle stesse, liquidate – per tale quota - per il Parte_1 primo grado in complessivi euro 2265,00 per compensi e per questo grado in complessivi euro
2644,00 per compensi , il tutto oltre contributo unificato pagato ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti incidentali in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SO PI PE UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PE UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. SO PI Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2068 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Hanna Clara Sabella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo,
Piazza Sturzo n. 40; appellante
CONTRO nata a [...] il [...] (C.F. e nata CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
a Palermo il 20 febbraio 1947 (C.F. ) rappresentate e difese, per procura in CodiceFiscale_3 atti, dall'Avv. Saverio Aloisio presso il cui studio in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 6, sono elettivamente domiciliate appellate e appellanti incidentali
Conclusioni: per l'appellante: come da note di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 22 settembre 2025
Per le appellate: come da come da note di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 24 settembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 1911 del 21 aprile 2023, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando (i) dichiarò l' indebita percezione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., da parte dell'avv. , Pt_1
a seguito di illegittima richiesta di distrazione dei compensi, della somma complessiva di €
25.724,29; (ii) accertò il credito per saldo compenso dell'Avv. nei confronti delle germane Pt_1
e , detratto l'acconto di euro 6.000, nella somma di € 20.701,90; (iii) condannò CP_1 CP_2 il professionista alla restituzione in favore delle della somma di € 5.022,39 (pari alla differenza CP_1 tra la somma di € 25.724,29 e il credito per saldo compenso di € 20.701,90); (iv) dichiarò interamente compensate tra le parti le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello l'Avv. , con atto di citazione Parte_1 notificato il 20 novembre 2023 sulla scorta di tre motivi di impugnazione - tali da integrare i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. - che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) violazione ed errata applicazione degli artt. 183, comma 5, c.p.c. e 276, comma 2, c.p.c.; (ii) violazione ed errata applicazione del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018 sulla determinazione dei compensi - Errata motivazione;
(iii) errata compensazione delle spese di lite.
3. Costituitesi in questo grado con comparsa depositata in data 1 febbraio 2024, le sorelle CP_1 hanno contestato il gravame ed hanno altresì spiegato appello incidentale lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c., per la contraddittorietà interna del provvedimento decisorio, nonché la violazione dell'art. 2233 c.c. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, hanno chiesto, previa declaratoria della nullità ex officio della parcella prodotta dall'Avv. e della consequenziale Pt_1 domanda riconvenzionale dallo stesso proposta, la restituzione delle somme da questi indebitamente percepite (pari ad euro 25.724,29), ed in subordine la rimodulazione ex art. 2233 c.c del compenso riconosciutogli;
hanno altresì domandato l'accertamento di un credito in capo all'avv. CP_1 per l'attività di studio e redazione atti, in misura superiore a quella stabilita in primo grado, ed, in estremo subordine, la restituzione anche dell'acconto versato pari ad euro 6.000,00.
4. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza del 28 novembre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo l'appellante principale avv. impugna la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto infondata l'eccezione Pt_1 di tardività dallo stesso sollevata in ordine alla avversa richiesta di rigetto della sua domanda riconvenzionale, sull'erroneo presupposto che la medesima fosse implicita nella contestazione della domanda contenuta nella memoria ex art.183 sesto comma n.1 c.p.c. depositata dalle Oddo.
Sostiene che siffatta richiesta avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione, cosa che non era avvenuto, essendosi le limitate a chiedere i termini di CP_1 cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
Di talchè il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio tale preclusione e dichiarare la tardività dell'eccezione.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
Premesso che le appellate, già nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avevano richiesto che venisse respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa di controparte, è opportuno rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non opera nel caso di specie il regime delle preclusioni, predicabile solo con riferimento alle eccezioni in senso stretto ed alla attività probatoria
(artt. 167 e 183 cp.c.).
Nella fattispecie in esame, la richiesta di rigetto formulata dalle può qualificarsi alla stregua CP_1 di semplice difesa, consistente nella mera negazione e contestazione dell'esistenza o della validità della pretesa avversa e che, come tale, si distingue dalla eccezione, che presuppone, invece, una volontà dell'eccipiente rivolta al fine di produrre effetti modificativi, impeditivi o estintivi di quella pretesa.
Ne consegue logicamente che la medesima, costituendo una difesa generica, poteva essere svolta senza alcun limite temporale e fino alla conclusione del giudizio.
6. Con il secondo motivo di gravame l'Avv. si duole dell'errore commesso dal primo Pt_1 giudice nella determinazione dei compensi professionali allo stesso spettanti, come da parcella pro forma prodotta in atti.
Il professionista contesta anzitutto l'applicazione dei valori minimi (per le fasi introduttiva e di studio) ed un valore compreso tra il minimo ed il medio sulla fase decisionale e le argomentazioni addotte dal Tribunale a sostegno di tale convincimento, lamentando la violazione ed errata applicazione del D.M. n. 55/2014.
La doglianza è fondata.
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante in materia di liquidazione dei compensi agli avvocati, la determinazione degli onorari deve avvenire, di regola, secondo i valori medi stabiliti dalle tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014 (art. 4, comma 1).
In relazione a tali parametri, il giudice non incontra particolari obblighi di motivazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 2644; Cass. Civ., Sez. Lav., 17 maggio 2018, n. 12093; Cass. Civ.,
Sez. VI, 12 dicembre 2017, n. 30286; Cass. Civ. Sez. II 30 giugno 2015 n. 13400; Cass. Civ. Sez.
Lav. 23 giugno 1997 n. 5607; Cass. Civ. Sez. I 19 ottobre 1993 n. 10350); obblighi che, invece, sussistono allorché si discosti in modo apprezzabile dai parametri medi;
in tali ipotesi, infatti, il giudice ha l'onere di specificare i criteri di liquidazione del compenso e ha, altresì, l'onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce (perché chieste in misura eccessiva) ovvero elimina
(perché non dovute) (cfr.: Cass. Civ., 12 giugno 2018, n. 15227; Cass. Civ., 12 gennaio 2018, n. 657;
Cass. Civ., Sez. VI, 6 giugno 2017, n. 14038; Cass.Civ., Sez. VI, 6 giugno 2017, n. 14038; Cass. Civ.
Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I, 17 settembre 2015 n. 18238; Cass. Civ. Sez. Lav.
24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ., Sez. III, 08 febbraio 2007 n. 2748); ciò al fine di consentire una verifica in ordine alla ella correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (cfr.:
Cass. Civ., Sez. VI, 31 marzo 2016, n. 6306). Nel caso in esame la ragioni addotte dal Tribunale sulla limitazione della liquidazione operata nei confronti dell'Avv. non sono condivisibili. Pt_1
Mette conto premettere che, a mente dell'art. 4 del dm. 55\2014, “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali,
e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento,
o diminuiti fino al 50 per cento.”.
Questi, dunque, i canoni che devono operare nella liquidazione, non rileva – invece - la collaborazione prestata dalla parte, Avv. , nella redazione degli atti processuali, stante CP_1 la mancanza di sufficienti elementi di prova a suffragio.
In disparte la mancanza di prova che tutti gli atti processuali siano stati dalla stessa confezionati, non vi è prova (non essendo state prodotte né le minute predisposte dalla parte né gli atti poi depositati) che l'Avv. , pur avendo ricevuto le bozze di alcuni atti di causa, non li abbia poi, a Pt_1 sua volta, modificati e/o o integrati.
In ogni caso – ed in via ancor più decisiva – l'avv. , sottoscrivendoli in via esclusiva, ne ha Pt_1 assunto la paternità, oltre che la responsabilità, rivestendo la qualità di unico procuratore e difensore.
Parimenti irrilevante è, ancora, la circostanza per cui l'avvocato non ha prodotto copia degli Pt_1 atti depositati, considerato che la determinazione del compenso nella misura media costituisce la regola che non ha bisogno, per chi la invoca, di particolari dimostrazioni, essendo come detto predeterminata nella misura legale.
Anche la condotta del professionista che, dopo la definizione della lite, si dichiarò illegittimamente antistatario è estranea al contenuto di quei parametri che, come detto in premessa, sono suscettibili di valutazione.
In senso contrario a quanto sostenuto dalle poi, non può trascurarsi, d'altra parte, l'esito CP_1 favorevole della controversia patrocinata dall'avv. oltre che la complessità e l'importanza, Pt_1 tenuto conto dell'ingente importo recuperato dalle parti vittoriose.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il compenso professionale spettante all'Avv. per Pt_1
l'attività svolta nel giudizio svoltosi innanzi questa Corte di Appello r.g. n. 1844/2010, dovrà essere ricalcolato applicando, per tutte e tre le fasi indicate, i valori medi contemplati nella tariffa per lo scaglione di valore corrispondente (da euro 520.001 a euro 1.000.000), secondo quanto previsto dal
D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis.
In secondo luogo, l' appellante, sempre nell'ambito del secondo motivo, lamenta la mancata applicazione della maggiorazione del 30% sui compensi prevista dall'art. 6 del D.M. n. 55/2014 in ragione dello scaglione di valore della controversia.
Anche questa censura è fondata.
Invero, l' Art. 6 del dm 55\2014 stabilisce che “alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00”.
Dal tenore letterale della disposizione in questione, si desume che l'incremento sia obbligatorio e, conseguentemente, nel ricalcolo dei compensi spettanti all'Avv. dovrà essere applicata anche Pt_1 la superiore maggiorazione.
Ed ancora, l'Avv. si duole dell'errore commesso dal giudice di prime cure per avere Pt_1 applicato la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014 in ragione della pluralità delle controparti, soltanto per due controparti oltre alla prima (ovvero e Controparte_3
l' oltre la prima appellante ), e Controparte_4 Parte_2 non pure per le altre due parti ( e che pure si erano costituite in Controparte_5 Controparte_6 giudizio spiegando difese e domande autonome rispetto alle altre convenute.
La doglianza non è suscettibile di accoglimento costituendo tale aumento soltanto una facoltà riconosciuta al giudice in fase di liquidazione, dovendosi peraltro tenere conto del fatto che
[...]
e si erano costituite in giudizio con unica comparsa di risposta, nella CP_5 Controparte_6 medesima veste di compagnie assicurative, adottando una linea difensiva comune ad entrambe.
Da ultimo, il professionista eccepisce il mancato riconoscimento della maggiorazione del 60% prevista dall'art. 4 n. 1 del D.M. n. 55/2014 in considerazione del pregio dell'attività prestata.
Neppure questa doglianza può essere accolta non potendosi tali caratteristiche essere riscontrate nella fattispecie in cui l'appellante non ha provveduto al deposito degli atti difensivi e non essendo possibile evincere la caratteristica invocata dal tenore della sentenza prodotta da cui risulta soltanto il regolare svolgimento del mandato difensivo.
Conclusivamente, sulla scorta delle superiori considerazioni, il compenso spettante all'Avv.
, ricalcolato applicando i valori medi per tutte le fasi processuali (studio – introduttiva – Pt_1 istruttoria – decisionale – scaglione di valore compreso tra euro 520.001 ed euro 1.000.000), aumentato del 30% ai sensi dell'art. 6 D.M. 55/2014 in ragione del valore della controversia e maggiorato ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 in ragione della pluralità delle controparti (2 oltre alla prima) così si determina: fase studio euro 5434,00; fase introduttiva per due euro 3159,00 per due;
fase decisoria euro 9035,00; totale euro 20787,00; aumento del 30 % ex art. 4 c 2 euro 6.236,1; aumento del 30 % ex art. 6 euro 6.236,1; totale euro 33.259,2 spese generali al 15 % euro 4988,88 cpa al 4 % euro 1529,92; iva euro 7653,60 totale complessivo euro 47.431,52.
6. Con il primo motivo di appello incidentale si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per palese contraddittorietà interna del provvedimento decisorio, evincibile dal raffronto tra la parte motiva e quella dispositiva.
Secondo tale prospettazione sarebbe anzitutto errata la compensazione operata dal primo giudice tra i controcrediti delle parti in causa.
In proposito si deduce che, avendo contestato il credito fatto valere dall'Avv. , non poteva Pt_1 attuarsi compensazione con il credito certo, liquido ed esigibile spettante alle stesse difettando gli elementi di omogeneità, esigibilità, liquidità e certezza propri anche della compensazione giudiziale.
Il gravame è infondato e va rigettato.
Premesso che l'istituto della compensazione giudiziale, a differenza di quanto avviene per la compensazione legale di cui al comma 1 dell'art. 1243, non esige il requisito della liquidità (la compensazione giudiziale opera anche se il credito non è liquido purchè sia liquidabile, ossia di pronta e facile liquidazione), ma presuppone unicamente quelli della omogeneità e dell'esigibilità, mette conto rilevare che, secondo l'orientamento dominante in materia di crediti contestati, il credito sub iudice è senz'altro un credito che presenta il carattere dell'omogeneità, laddove abbia ad oggetto denaro o comunque una certa quantità di cose fungibili. Esso può essere esigibile, posto che è un credito azionabile a seguito della pronuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva.
In ordine al requisito della certezza, non espressamente richiesto dall'art. 1243 c.c., giova comunque richiamare l'orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 23225 del 15 novembre 2016, laddove è stato definitivamente chiarito che “la compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”.
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha previamente accertato la titolarità del credito professionale in capo all'Avv. , sia nell'an che nel quantum, eliminando, dunque, ogni ostacolo Pt_1 alla operatività della compensazione giudiziale, che pertanto, può dirsi correttamente applicata.
8. Con il secondo motivo di appello incidentale le appellanti deducono che vi non sarebbe stata alcuna prova del diritto fatto valere dall'avv. solo con domanda riconvenzionale con cui Pt_1 dichiarava di avere svolto l'attività professionale di cui chiede il compenso
Soggiungono che l'avv. aveva invece dato prova con le sue e-mail non solo del rapporto di CP_1 collaborazione professionale intercorso tra le parti e, al contrario, aveva lei fornito la prova del suo diritto al compenso per avere svolto lo studio e la redazione di tutti gli atti processuali da lei redati ed inviati.
Deducono l'errore della decisione gravata nella parte in cui il Tribunale aveva statuito che
“parimenti, lo svolgimento dell'attività di studio, introduttiva e decisionale si desumono dal contenuto della sentenza e dai verbali di causa.”.
Ed ancora evidenziano che i D.M. richiamati da controparte erano successivi al conferimento dell'incarico e pertanto andava affermata l'applicazione dei principi ex art. 2233 c.c. secondo i quali in assenza di prove sul quantum concordato, sia da parte del sia da parte dell'avv. il Pt_1 CP_1 compenso andava adeguato all'importanza dell'opera svolta e al decoro della professione.
9. Con il terzo motivo di appello incidentale le deducono che era errato fare riferimento ai CP_1 parametri di cui al D.M 55/2014 per determinare il compenso da attribuire all'avv. mentre Pt_1 avrebbero dovuto semmai applicarsi i principi vigenti al momento del conferimento dell'incarico determinati dall'art. 2233 c.c. e, conseguenzialmente, adeguarsi il compenso da attribuire alla importanza dell'opera svolta.
Hanno chiesto, quindi, la rimodulazione del compenso spettante all'avv. , relativamente alla Pt_1 sola attività espletata di partecipazione alle udienze, unica attività provata in giudizio e non disconosciuta dalle germane CP_1
10. Con il quarto motivo di appello incidentale, la sentenza è criticata anche in relazione alla statuizione di condanna dell'avv. alla restituzione in favore delle della differenza tra la Pt_1 CP_1 somma di € 25.724,29 e il credito per saldo compenso di € 20.701,90, pari ad € 5.022,39.
Dal momento che il compenso spettante all'avv. andava liquidato per l'attività Pt_1 effettivamente svolta e provata secondo i parametri vigenti ex art.2233 c.c. tenendo conto dell'acconto di euro 6.000,00 già versato dalle ed in conformità, peraltro, al superiore orientamento CP_1 giurisprudenziale sopra riportato, era errata la condanna dell'avv. a restituire soltanto la somma Pt_1 di euro 5.022,39.
10. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello incidentale – per la stretta attinenza tra di loro e, a tratti, la loro sovrapponibilità – non sono fondati.
È sufficiente rilevare che nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Palermo iscritto al n.r.g.
1844/2010 – dei cui compenso si tratta – l'unico procuratore costituito è stato l'avv. ciò che è Pt_1 più sufficiente per ritenere che allo stesso spettino i compensi per l'attività difensiva svolta.
La collaborazione prestata dall'avv. non elimina né riduce il diritto al compenso stante la CP_1 responsabilità assunta dall'avv. nell'assolvimento del mandato difensivo dell'intero giudizio. Pt_1
È, oltre tutto, naturale che le parti – vieppiù quando a loro volta dotate delle conoscenze giuridiche
– si relazionino con il procuratore per indirizzare e coordinare lo svolgimento dell'attività difensiva.
Ciò, però, non incide sull'entità del compenso spettante al professionista quando non vi siano – come nella specie – altri procuratori costituiti cui è giuridicamente attribuibile l'attività difensiva svolta.
È del tutto erroneo l'assunto secondo cui il compenso spettante all'avv. debba essere Pt_1 calcolato dal giudice in via equitativa ex art. 2233 c.c. in quanto si tratta di liquidazione che si può operare se non può essere determinata secondo “le tariffe e gli usi”.
E nella specie la fonte applicata, decreto 10 marzo 2014, n. 55, contiene il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Circa la sua applicazione alla fattispecie, è sufficiente rilevare che, a mente dell'art. 28 le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
11. Conclusivamente la sentenza appellata va parzialmente riformata e le sorelle condannate CP_1
a corrispondere all'Avv. la somma di euro 15.707,23 pari alla differenza tra il compenso a Pt_1 questi spettante, correttamente ricalcolato (euro 47.431,52), e quanto dallo stesso indebitamente percepito (euro 25.724,29), detratto l'acconto ricevuto di euro 6.000,00.
12. Si possono adesso trattare congiuntamente il terzo motivo di appello principale ed il quinto motivo di appello incidentale con cui entrambe le parti si dolgono delle compensazione delle spese adottata dal Tribunale.
Le doglianze sono destinata ad essere assorbita dall'accoglimento parziale dell'appello principale dal momento che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricollega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese contenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003).
L'esito complessivo del gravame e la sussistenza di un credito dell'avv. , seppure inferiore Pt_1
a quello richiesto, giustifica la compensazione delle stesse per un terzo, mentre i restanti due terzi dovendo essere posti a carico delle appellate CP_1
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 1911 del 21 aprile 2023, resa dal Tribunale di Palermo, appellata da con atto di citazione notificato il 20 novembre 2023, nonché, in via Parte_1 incidentale da e condanna queste ultime, in solido tra loro, a corrispondere CP_1 CP_2 all'avv. l'importo di euro 15.707,23, oltre interessi al tasso legale dal 19 febbraio Parte_1
2019 al saldo;
conferma, nel resto, la decisione impugnata;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna e in solido tra CP_1 CP_2 loro, a pagare a i residui due terzi delle stesse, liquidate – per tale quota - per il Parte_1 primo grado in complessivi euro 2265,00 per compensi e per questo grado in complessivi euro
2644,00 per compensi , il tutto oltre contributo unificato pagato ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti incidentali in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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