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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2456 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA IN DI
Benedetta Fattori DI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 11/12/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. SALVONI VERONICA e dall'avv. KARINA GALLO, elettivamente domiciliata presso l'avv. SALVONI, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
09/06/1979;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 6/11/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 3/11/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11/12/2023, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con a AN (SA) in data 29/05/1999 (trascritto CP_1
presso i registri dello stato civile del Comune medesimo atto 43, serie a, parte II), unione dalla quale sono nati i figli (nata il [...]), (nata il [...]) e nato il [...]), Per_1 Per_2 Per_3
e di essersi separata dal marito con verbale di separazione consensuale del 28/02/2019, omologato con decreto del 18/04/2019 del Tribunale di Cremona, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La ricorrente chiedeva altresì di affidare il figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso di sé e frequentazioni paterne come meglio precisate in ricorso;
in punto economico, la ricorrente chiedeva di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio ediante versamento di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_3
All'udienza di prima comparizione delle parti, il DI delegato, verificata la tardività della notifica, ne disponeva il rinnovo. Regolarizzata la notificazione, all'udienza del 23/01/2025, il
DI dichiarava la contumacia della parte resistente e, sentita la sola ricorrente, confermava in via temporanea e urgente le condizioni di cui alla separazione consensuale;
ritenuta la causa matura per la decisione, anche in assenza di richieste istruttorie, il DI invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente chiedeva termine per la discussione;
la parte ricorrente all'udienza del 18/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte, insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso, rinunciando alla impugnazione, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 7/04/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo del DI delegato che, all'udienza del 6/05/2025, rilevava d'ufficio l'assenza di deduzione in ordine alla casa coniugale sita a Offanengo via Dossello n. 8, in comproprietà tra i coniugi e assegnata alla odierna ricorrente in sede di separazione. Poiché, a seguito del rilievo, la parte ricorrente formulava richiesta di assegnazione dell'immobile, il DI, trattandosi di domanda nuova idonea ad allargare il thema decidendum, disponeva la notificazione alla parte resistente (contumace), a tutela del diritto di difesa e in ossequio all'art. 292 c.p.c.
Integrato il contraddittorio, la parte ricorrente formulava le proprie conclusioni con nota depositata telematicamente, rinunciando ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
*
La domanda di divorzio La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in AN (SA) in data 29/05/1999 (trascritto presso i registri dello stato civile del
Comune medesimo atto 43, serie a, parte II).
Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]), (nata il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato il [...]). Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del
28/02/2019, omologato con decreto del 18/04/2019 del Tribunale di Cremona.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che la resistente, destinataria di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Considerato che (nata il [...]) e (nata il [...]) sono maggiorenni e Per_2 Per_1
autosufficienti, deve limitarsi la trattazione della questione al solo minore nato il [...]). Per_3
Al riguardo, la parte ricorrente, sin dagli atti introduttivi, ha chiesto la conferma del vigente regime di affido condiviso con collocamento del minore presso di sè, conformemente a quanto già disposto in sede di separazione. In proposito, osserva il Tribunale che la documentazione depositata e le verbalizzazioni della parte consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e, in particolare, in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore. Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto giudiziale, per il quale la ricorrente non ha insistito, reputandosi l'esame manifestamente superfluo e in contrasto con l'interesse dello stesso minore.
Ciò posto, nel merito, reputa il Collegio che gli elementi in atti e le verbalizzazioni della parte siano tali da non indicare profili di inidoneità in capo ai genitori. Infatti, in sede di separazione le parti hanno dato dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse dei figli minori e gestendo, in seguito, la responsabilità in modo condiviso. Ebbene, reputa il Tribunale che possa quindi confermarsi la prognosi complessivamente favorevole in ordine alla idoneità genitoriale delle parti, ritenendosi che le modalità di esercizio della responsabilità prescelte dai coniugi siano tali da garantire al minore un rapporto stabile ed equilibrato ciascun genitore, pur nel rispetto delle reciproche esigenze e delle condizioni di vita di ciascuno.
Alla luce di quanto esposto, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, tenuto conto delle verbalizzazioni della parte ricorrente, può pertanto confermarsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo. imarrà collocato presso la madre, con la quale egli è sempre rimasto a vivere. Per_3
Quanto alle modalità di frequentazione con il genitore non collocatario, non può non considerarsi che
(nato il [...]), sedicenne, ha raggiunto una età e maturità tale da poter gestire in Per_3
autonomia gli incontri con il padre, tenuto conto anche delle difficoltà relazionali riferite dalla parte ricorrente. Le frequentazioni sono quindi rimesse alla libera determinazione padre/figlio.
*
L'assegnazione della casa coniugale
Deve poi essere confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale sita a Parte_1
Offanengo, via Dossello n. 8, in comproprietà tra i coniugi, abitazione rimasta nella sua disponibilità fin dall'allontanamento del marito dall'abitazione familiare fino a tutt'oggi.
Ivi la ricorrente continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore Tale provvedimento è Per_3
ritenuto necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, e appare del tutto corrispondente all'interesse prioritario del figlio a mantenere le sue consolidate abitudini di vita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c..
*
Il contributo paterno al mantenimento della prole
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785). Dando atto che la madre ha riferito che (nata il [...]) è ormai uscita dal nucleo e che Per_1
(nata il [...]) lavora ed è autosufficiente, devono considerarsi gli obblighi delle parti Per_2
con riferimento al solo minore (nato il [...]), permanendo certamente l'obbligo di Per_3
mantenimento in capo ai genitori.
Ai fini della quantificazione dell'onere contributivo gravante sul resistente devono valutarsi le posizioni economiche e reddituali delle parti.
In specie, ha dichiarato di essere impiegata come addetta alla mensa scolastica e Parte_1 di percepire uno stipendio mensile di € 1280 circa. Nel 2022 ella ha maturato redditi imponibili pari a € 17065 (v. mod. 730/2023).
I coniugi sono comproprietari della casa coniugale sita a Offanengo (CR) Via Dossello nr. 8, dove abita la ricorrente unitamente al minore (nato il [...]) e alla figlia (nata il Per_3 Per_2
12/11/2001). L'immobile è gravato da mutuo che la ricorrente ha dichiarato di sostenere integralmente corrispondendo una somma mensile di € 440.
Deve infine darsi atto che la madre ha dichiarato di percepire l'importo integrale dell'assegno unico, pari a circa € 220 al mese.
Quanto alla situazione economica e reddituale di il Tribunale non ha disposizione CP_1
elementi precisi non essendosi egli costituito in giudizio;
deve comunque ritenersi che il resistente, vista anche l'età (classe 1979), non sia limitato nella propria capacità lavorativa, tenuto conto anche di quanto verbalizzato in atti e quanto statuito in sede di separazione.
Orbene, all'esito del Giudizio, tenuto conto dei dati a disposizione, considerate le attuali esigenze del figlio anche in rapporto all'età, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del padre Per_3
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento di € 250 mensili. L'importo
è da considerarsi proporzionato, anche in corrispondenza dell'evoluzione e della crescita del minore, nonché sostenibile dal ricorrente, considerato il venir meno dell'onere di mantenimento in favore delle figlie oggi autonome e tenuto conto dell'impegno assunto dalla parte in sede di separazione, aggiornando l'importo alla data odierna secondo gli indici di rivalutazione ISTAT.
Deve altresì considerarsi che la madre ha dato atto di percepire l'importo integrale dell'assegno unico in quanto il padre, rinunciando alla sua quota, di fatto contribuisce al sostentamento del nucleo.
Parimenti, deve comunque tenersi conto che l'assegnazione della casa familiare alla costituisce una forma di contribuzione al mantenimento che va valutato a fronte degli oneri abitativi che deve sostenere il marito.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
La statuizione avrà decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, vista la data di deposito del ricorso
(11/12/2023).
*
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, disattesa ogni altra domanda e istanza, così statuisce:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in AN (SA) in data 29/05/1999 (trascritto presso i registri Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune medesimo atto 43, serie a, parte II);
2. Affida il minore (nato il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con Per_3
collocamento dello stesso presso la madre;
3. Conferma l'assegnazione a della casa coniugale sita a Offanengo via Parte_1
Dossello 8;
4. Dispone che le frequentazioni tra il padre avvengano su libero accordo padre/figlio; le Per_3
festività saranno regolate secondo il regime dell'alternanza annuale: il giorno di Natale con un genitore, il giorno di Santo Stefano con l'altro; il 1° gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno di Pasquetta con l'altro; durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche consecutive, in un periodo da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 Per_3 mediante versamento a , entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo Parte_1 mensile di € 250, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite. Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di AN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il DI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA IN DI
Benedetta Fattori DI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 11/12/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. SALVONI VERONICA e dall'avv. KARINA GALLO, elettivamente domiciliata presso l'avv. SALVONI, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
09/06/1979;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 6/11/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 3/11/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11/12/2023, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con a AN (SA) in data 29/05/1999 (trascritto CP_1
presso i registri dello stato civile del Comune medesimo atto 43, serie a, parte II), unione dalla quale sono nati i figli (nata il [...]), (nata il [...]) e nato il [...]), Per_1 Per_2 Per_3
e di essersi separata dal marito con verbale di separazione consensuale del 28/02/2019, omologato con decreto del 18/04/2019 del Tribunale di Cremona, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La ricorrente chiedeva altresì di affidare il figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso di sé e frequentazioni paterne come meglio precisate in ricorso;
in punto economico, la ricorrente chiedeva di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio ediante versamento di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_3
All'udienza di prima comparizione delle parti, il DI delegato, verificata la tardività della notifica, ne disponeva il rinnovo. Regolarizzata la notificazione, all'udienza del 23/01/2025, il
DI dichiarava la contumacia della parte resistente e, sentita la sola ricorrente, confermava in via temporanea e urgente le condizioni di cui alla separazione consensuale;
ritenuta la causa matura per la decisione, anche in assenza di richieste istruttorie, il DI invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente chiedeva termine per la discussione;
la parte ricorrente all'udienza del 18/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte, insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso, rinunciando alla impugnazione, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 7/04/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo del DI delegato che, all'udienza del 6/05/2025, rilevava d'ufficio l'assenza di deduzione in ordine alla casa coniugale sita a Offanengo via Dossello n. 8, in comproprietà tra i coniugi e assegnata alla odierna ricorrente in sede di separazione. Poiché, a seguito del rilievo, la parte ricorrente formulava richiesta di assegnazione dell'immobile, il DI, trattandosi di domanda nuova idonea ad allargare il thema decidendum, disponeva la notificazione alla parte resistente (contumace), a tutela del diritto di difesa e in ossequio all'art. 292 c.p.c.
Integrato il contraddittorio, la parte ricorrente formulava le proprie conclusioni con nota depositata telematicamente, rinunciando ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
*
La domanda di divorzio La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in AN (SA) in data 29/05/1999 (trascritto presso i registri dello stato civile del
Comune medesimo atto 43, serie a, parte II).
Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]), (nata il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato il [...]). Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del
28/02/2019, omologato con decreto del 18/04/2019 del Tribunale di Cremona.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che la resistente, destinataria di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
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La responsabilità genitoriale
Considerato che (nata il [...]) e (nata il [...]) sono maggiorenni e Per_2 Per_1
autosufficienti, deve limitarsi la trattazione della questione al solo minore nato il [...]). Per_3
Al riguardo, la parte ricorrente, sin dagli atti introduttivi, ha chiesto la conferma del vigente regime di affido condiviso con collocamento del minore presso di sè, conformemente a quanto già disposto in sede di separazione. In proposito, osserva il Tribunale che la documentazione depositata e le verbalizzazioni della parte consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e, in particolare, in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore. Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto giudiziale, per il quale la ricorrente non ha insistito, reputandosi l'esame manifestamente superfluo e in contrasto con l'interesse dello stesso minore.
Ciò posto, nel merito, reputa il Collegio che gli elementi in atti e le verbalizzazioni della parte siano tali da non indicare profili di inidoneità in capo ai genitori. Infatti, in sede di separazione le parti hanno dato dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse dei figli minori e gestendo, in seguito, la responsabilità in modo condiviso. Ebbene, reputa il Tribunale che possa quindi confermarsi la prognosi complessivamente favorevole in ordine alla idoneità genitoriale delle parti, ritenendosi che le modalità di esercizio della responsabilità prescelte dai coniugi siano tali da garantire al minore un rapporto stabile ed equilibrato ciascun genitore, pur nel rispetto delle reciproche esigenze e delle condizioni di vita di ciascuno.
Alla luce di quanto esposto, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, tenuto conto delle verbalizzazioni della parte ricorrente, può pertanto confermarsi l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo. imarrà collocato presso la madre, con la quale egli è sempre rimasto a vivere. Per_3
Quanto alle modalità di frequentazione con il genitore non collocatario, non può non considerarsi che
(nato il [...]), sedicenne, ha raggiunto una età e maturità tale da poter gestire in Per_3
autonomia gli incontri con il padre, tenuto conto anche delle difficoltà relazionali riferite dalla parte ricorrente. Le frequentazioni sono quindi rimesse alla libera determinazione padre/figlio.
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L'assegnazione della casa coniugale
Deve poi essere confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale sita a Parte_1
Offanengo, via Dossello n. 8, in comproprietà tra i coniugi, abitazione rimasta nella sua disponibilità fin dall'allontanamento del marito dall'abitazione familiare fino a tutt'oggi.
Ivi la ricorrente continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore Tale provvedimento è Per_3
ritenuto necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, e appare del tutto corrispondente all'interesse prioritario del figlio a mantenere le sue consolidate abitudini di vita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c..
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Il contributo paterno al mantenimento della prole
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785). Dando atto che la madre ha riferito che (nata il [...]) è ormai uscita dal nucleo e che Per_1
(nata il [...]) lavora ed è autosufficiente, devono considerarsi gli obblighi delle parti Per_2
con riferimento al solo minore (nato il [...]), permanendo certamente l'obbligo di Per_3
mantenimento in capo ai genitori.
Ai fini della quantificazione dell'onere contributivo gravante sul resistente devono valutarsi le posizioni economiche e reddituali delle parti.
In specie, ha dichiarato di essere impiegata come addetta alla mensa scolastica e Parte_1 di percepire uno stipendio mensile di € 1280 circa. Nel 2022 ella ha maturato redditi imponibili pari a € 17065 (v. mod. 730/2023).
I coniugi sono comproprietari della casa coniugale sita a Offanengo (CR) Via Dossello nr. 8, dove abita la ricorrente unitamente al minore (nato il [...]) e alla figlia (nata il Per_3 Per_2
12/11/2001). L'immobile è gravato da mutuo che la ricorrente ha dichiarato di sostenere integralmente corrispondendo una somma mensile di € 440.
Deve infine darsi atto che la madre ha dichiarato di percepire l'importo integrale dell'assegno unico, pari a circa € 220 al mese.
Quanto alla situazione economica e reddituale di il Tribunale non ha disposizione CP_1
elementi precisi non essendosi egli costituito in giudizio;
deve comunque ritenersi che il resistente, vista anche l'età (classe 1979), non sia limitato nella propria capacità lavorativa, tenuto conto anche di quanto verbalizzato in atti e quanto statuito in sede di separazione.
Orbene, all'esito del Giudizio, tenuto conto dei dati a disposizione, considerate le attuali esigenze del figlio anche in rapporto all'età, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del padre Per_3
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento di € 250 mensili. L'importo
è da considerarsi proporzionato, anche in corrispondenza dell'evoluzione e della crescita del minore, nonché sostenibile dal ricorrente, considerato il venir meno dell'onere di mantenimento in favore delle figlie oggi autonome e tenuto conto dell'impegno assunto dalla parte in sede di separazione, aggiornando l'importo alla data odierna secondo gli indici di rivalutazione ISTAT.
Deve altresì considerarsi che la madre ha dato atto di percepire l'importo integrale dell'assegno unico in quanto il padre, rinunciando alla sua quota, di fatto contribuisce al sostentamento del nucleo.
Parimenti, deve comunque tenersi conto che l'assegnazione della casa familiare alla costituisce una forma di contribuzione al mantenimento che va valutato a fronte degli oneri abitativi che deve sostenere il marito.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
La statuizione avrà decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, vista la data di deposito del ricorso
(11/12/2023).
*
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, disattesa ogni altra domanda e istanza, così statuisce:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in AN (SA) in data 29/05/1999 (trascritto presso i registri Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune medesimo atto 43, serie a, parte II);
2. Affida il minore (nato il [...]) in via condivisa a entrambi i genitori, con Per_3
collocamento dello stesso presso la madre;
3. Conferma l'assegnazione a della casa coniugale sita a Offanengo via Parte_1
Dossello 8;
4. Dispone che le frequentazioni tra il padre avvengano su libero accordo padre/figlio; le Per_3
festività saranno regolate secondo il regime dell'alternanza annuale: il giorno di Natale con un genitore, il giorno di Santo Stefano con l'altro; il 1° gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno di Pasquetta con l'altro; durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche consecutive, in un periodo da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
5. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 Per_3 mediante versamento a , entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo Parte_1 mensile di € 250, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite. Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di AN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il DI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato