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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Composto dai signori
Dr. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dr. LUIGI ACQUARONE Giudice rel.
Dr. STEFANO POGGIO Giudice
Dr. WALTER ORSI Esperto geom. Esperto CP_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile agraria R.G. civile n. 1380.2024 decisa all'udienza del 26.3.2025 tra
, residente in [...]; Parte_1
, residente in [...]Parte_2
difesi dall'avv. Fabio Cardone e Carla Adorno;
RICORRENTI=
contro
, residente in [...]; CP_2
CONVENUTA CONTUMACE=
1 ******
CONCLUSIONI:
Gli avv. Fabio Cardone e Carla Adorno per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, Sezione Specializza Agraria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le ragioni di cui in narrativa, così giudicare: a) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di affitto stipulato in data 7.1.2021 ex art. 45, L. n. 203.1982, tra i signori e , avente ad oggetto Parte_1 Parte_2 CP_2
il fondo sito in Albenga, censito al Catasto Terreni al Foglio n. 14, Mappale
n. 1503, stante il grave inadempimento dell'affittuaria e, per l'effetto, condannare quest'ultima a rilasciare libero da cose e/o persone e nella piena disponibilità dei legittimi proprietari il terreno, nel minor tempo consentito dalla Legge;
b) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la signora a corrispondere ai signori e CP_2 Parte_1
la somma pari ad € 2.000,00=, a titolo di canoni di Parte_2
affitto non pagati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre indennità successive eventualmente maturate;
c) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la signora a corrispondere ai signori CP_2
e la somma pari ad € 8.000,00= o a Parte_1 Parte_2
quell'altra somma che emergerà in corso di causa da determinarsi con criterio equitativo, salvo ogni e migliore criterio, a titolo di risarcimento danni per la mancata potature dell'uliveto, lo sradicamento e la nuova piantumazione degli alberi da frutto, la trinciatura e la pulizia del terreno, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) con il favore dei compensi professionali e delle spese relative al presente giudizio oltre alla fase relativa al necessario procedimento nanti l' ”. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso datato 29.6.2024, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio davanti al Tribunale civile di Savona, Sezione
Specializzata Agraria, esponendo quanto segue: erano CP_2
comproprietari del terreno sito in Albenga, censito al C.T. di quel Comune al Foglio n. 140, mappale n. 1503, meglio descritto in atti;
in relazione a detto terreno era stato stipulato in data 7.1.2021, contratto di affitto agrario ex art. 45 L. n. 203.1982, con , con previsione del CP_2
pagamento del canone di € 500,00= all'anno e dell'obbligo dell'affittuaria di provvedere alla razionale coltivazione del fondo e alla potatura delle piante di olivo ivi presenti;
la non aveva adempiuto a dette CP_2
obbligazioni e, in tal senso, non aveva corrisposto alcunchè a titolo di canone con morosità per complessivi € 2.000,00= (annualità 2021, 2022,
2023 e 2024), né aveva provveduto alla coltivazione del fondo (in particolare non erano stati potati gli olivi ed erano seccati gli alberi da frutto ivi presenti); a seguito di detta ultima condotta dall'affittuaria avevano subito danni poiché era necessaria procedere alla potatura degli olivi, allo sradicamento degli alberi seccati ed alla piantumazione di altri in sostituzione;
a nulla erano serviti i solleciti ed il tentativo di conciliazione esperito presso l' . Controparte_4
Concludevano, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto di affitto agrario per inadempimento con immediato rilascio del fondo e la condanna di al pagamento dei canoni scaduti ed al risarcimento di CP_2
tutti i danni subiti.
Nessuno si costituiva in giudizio per e, all'udienza del CP_2
23.10.2024, la Sezione, esaminata la regolarità della notifica del ricorso, ne dichiarava la contumacia;
disposto un rinvio per verificare eventuali ipotesi transattive, alla udienza del 6.11.2024 il legale della ricorrente procedeva alla discussione e la Sezione decideva la vertenza sulla
3 questione dell'inadempimento della da mancato pagamento del canone CP_2
di affitto con condanna al pagamento dello stesso ed al rilascio del fondo al termine dell'annata agraria, pronunciando sentenza non definitiva e dava immediata lettura del dispositivo;
la Sezione rimetteva, quindi, la causa sul ruolo con separata ordinanza per decidere sulle ulteriori domande formulate dai ricorrenti in punto domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati dalla al CP_2
fondo per la mancata manutenzione dello stesso, disponendo procedersi a
C.T.U. e nominava perito . Persona_1
In data 26.3.2025 il legale della ricorrente procedeva alla discussione e la
Sezione decideva la vertenza anche in ordine alla formulata domanda risarcitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della C.T.U. disposta dalla Sezione per verificare le condizioni del fondo oggetto del contratto di affitto e la fondatezza o meno delle doglianze dei ricorrenti e circa Parte_1 Parte_2
l'omessa manutenzione dello stesso da parte della affittuaria
[...]
con conseguente danni derivati, il perito dell'ufficio, CP_2
l'agrotecnico ha evidenziato quanto segue. Persona_1
Il fondo oggetto di causa sito in Albenga, censito al Catasto Terreni al
Foglio n. 14, mappale n. 1503, si trova in un evidente stato di abbandono e risulta non essere stato oggetto da tempo di manutenzione, con gravi ripercussioni sulle condizioni generali del suolo e delle specie arboree ivi presenti.
In particolare è emerso che la affittuaria non ha CP_2
provveduto alla gestione del fondo, alla manutenzione degli alberi da
4 frutto e alla trinciatura periodica della vegetazione infestante: in tal senso, non è stata eseguita alcuna lavorazione del suolo né interventi di pulizia, con conseguente proliferazione di rovi ed erbe infestanti che in alcuni punti hanno superato il metro di altezza, i n. 31 alberi di ulivo non sono stati potati né gestiti adeguatamente, risultando in uno stato di abbandono con presenza di rami secchi e crescita disordinata, i n. 11 alberi di pesche e l'CO sono morti a causa della totale assenza di cure agronomiche e trattamenti fitosanitari, le altre specie arboree presenti
(prugni, agrumi, fico e giuggiola) risultano trascurate e necessitano di interventi di recupero e non è stata effettuata alcuna trinciatura o sfalcio della vegetazione infestante, determinando condizioni che rendono in oggi addirittura difficoltoso l'accesso e la fruibilità del fondo.
Per il ripristino della situazione preesistente, è necessario un piano di intervento articolato, con una stima dei costi che varia tra € 11.300,00= e
€ 14.500,00= e segnatamente: per la bonifica e ripristino del suolo da €
2.034,00= a € 2.610,00=, per il recupero e gestione degli alberi da frutto esistenti da € 3.616,00= a € 4.640,00=, per la sostituzione delle piante morte e smaltimento del materiale vegetale da € 3.842,00= a € 4.930,00=
e per il ripristino della produttività del fondo da € 1.808,00= a €
2.320,00=.
In forza delle richiamate valutazioni e conclusioni del C,T,U, che la
Sezione integralmente condivide e fa proprie, va CP_2
condannata a risarcire i danni subiti da e Parte_1 Parte_2
derivati dall'inadempimento da lei posto in essere in relazione alla
[...]
mancata manutenzione del fondo e tali danni vanno quantificati nella misura mediana rispetto alla forbice tra il valore minimo e massimo (tra €
11.300,00= e € 14.500,00=) indicato dal C.T.U. e, quindi, in € 12.900,00=,
5 importo su cui devono poi essere computati gli interessi legali dalla data della messa in mora (28.9.2023, data di richiesta di convocazione del tentativo di conciliazione presso l' ) fino al saldo Controparte_4
effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno accollate alla convenuta con applicazione del D.M. n. 147.2022, scaglione di valore CP_2
della vertenza da € 5.200,00= a € 26.000,00=, valori medi di tabelle per le varie fasi processuali.
Parimenti vanno poste a carico di le spese di C.T.U. come CP_2
già liquidate in corso di causa
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo
CONDANNA
al risarcimento del danno subito da e CP_2 Parte_1
quantificato in € 12.900,00= oltre interessi legali Parte_2
decorrenti dalla data del 28.9.2023 fino al saldo effettivo;
CONDANNA
al pagamento a favore di e CP_2 Parte_1 Parte_2
delle spese processuali che liquida, in € 264,00= per esborsi
[...]
e € 5.077,00= per onorari, oltre spese generali 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
PONE A CARICO
6 di le spese di C.T.U. CP_2
Indica in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Savona, oggi 26.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. LUIGI ACQUARONE dr. ALBERTO PRINCIOTTA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Composto dai signori
Dr. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dr. LUIGI ACQUARONE Giudice rel.
Dr. STEFANO POGGIO Giudice
Dr. WALTER ORSI Esperto geom. Esperto CP_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile agraria R.G. civile n. 1380.2024 decisa all'udienza del 26.3.2025 tra
, residente in [...]; Parte_1
, residente in [...]Parte_2
difesi dall'avv. Fabio Cardone e Carla Adorno;
RICORRENTI=
contro
, residente in [...]; CP_2
CONVENUTA CONTUMACE=
1 ******
CONCLUSIONI:
Gli avv. Fabio Cardone e Carla Adorno per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, Sezione Specializza Agraria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le ragioni di cui in narrativa, così giudicare: a) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di affitto stipulato in data 7.1.2021 ex art. 45, L. n. 203.1982, tra i signori e , avente ad oggetto Parte_1 Parte_2 CP_2
il fondo sito in Albenga, censito al Catasto Terreni al Foglio n. 14, Mappale
n. 1503, stante il grave inadempimento dell'affittuaria e, per l'effetto, condannare quest'ultima a rilasciare libero da cose e/o persone e nella piena disponibilità dei legittimi proprietari il terreno, nel minor tempo consentito dalla Legge;
b) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la signora a corrispondere ai signori e CP_2 Parte_1
la somma pari ad € 2.000,00=, a titolo di canoni di Parte_2
affitto non pagati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre indennità successive eventualmente maturate;
c) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la signora a corrispondere ai signori CP_2
e la somma pari ad € 8.000,00= o a Parte_1 Parte_2
quell'altra somma che emergerà in corso di causa da determinarsi con criterio equitativo, salvo ogni e migliore criterio, a titolo di risarcimento danni per la mancata potature dell'uliveto, lo sradicamento e la nuova piantumazione degli alberi da frutto, la trinciatura e la pulizia del terreno, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) con il favore dei compensi professionali e delle spese relative al presente giudizio oltre alla fase relativa al necessario procedimento nanti l' ”. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso datato 29.6.2024, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio davanti al Tribunale civile di Savona, Sezione
Specializzata Agraria, esponendo quanto segue: erano CP_2
comproprietari del terreno sito in Albenga, censito al C.T. di quel Comune al Foglio n. 140, mappale n. 1503, meglio descritto in atti;
in relazione a detto terreno era stato stipulato in data 7.1.2021, contratto di affitto agrario ex art. 45 L. n. 203.1982, con , con previsione del CP_2
pagamento del canone di € 500,00= all'anno e dell'obbligo dell'affittuaria di provvedere alla razionale coltivazione del fondo e alla potatura delle piante di olivo ivi presenti;
la non aveva adempiuto a dette CP_2
obbligazioni e, in tal senso, non aveva corrisposto alcunchè a titolo di canone con morosità per complessivi € 2.000,00= (annualità 2021, 2022,
2023 e 2024), né aveva provveduto alla coltivazione del fondo (in particolare non erano stati potati gli olivi ed erano seccati gli alberi da frutto ivi presenti); a seguito di detta ultima condotta dall'affittuaria avevano subito danni poiché era necessaria procedere alla potatura degli olivi, allo sradicamento degli alberi seccati ed alla piantumazione di altri in sostituzione;
a nulla erano serviti i solleciti ed il tentativo di conciliazione esperito presso l' . Controparte_4
Concludevano, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto di affitto agrario per inadempimento con immediato rilascio del fondo e la condanna di al pagamento dei canoni scaduti ed al risarcimento di CP_2
tutti i danni subiti.
Nessuno si costituiva in giudizio per e, all'udienza del CP_2
23.10.2024, la Sezione, esaminata la regolarità della notifica del ricorso, ne dichiarava la contumacia;
disposto un rinvio per verificare eventuali ipotesi transattive, alla udienza del 6.11.2024 il legale della ricorrente procedeva alla discussione e la Sezione decideva la vertenza sulla
3 questione dell'inadempimento della da mancato pagamento del canone CP_2
di affitto con condanna al pagamento dello stesso ed al rilascio del fondo al termine dell'annata agraria, pronunciando sentenza non definitiva e dava immediata lettura del dispositivo;
la Sezione rimetteva, quindi, la causa sul ruolo con separata ordinanza per decidere sulle ulteriori domande formulate dai ricorrenti in punto domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati dalla al CP_2
fondo per la mancata manutenzione dello stesso, disponendo procedersi a
C.T.U. e nominava perito . Persona_1
In data 26.3.2025 il legale della ricorrente procedeva alla discussione e la
Sezione decideva la vertenza anche in ordine alla formulata domanda risarcitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della C.T.U. disposta dalla Sezione per verificare le condizioni del fondo oggetto del contratto di affitto e la fondatezza o meno delle doglianze dei ricorrenti e circa Parte_1 Parte_2
l'omessa manutenzione dello stesso da parte della affittuaria
[...]
con conseguente danni derivati, il perito dell'ufficio, CP_2
l'agrotecnico ha evidenziato quanto segue. Persona_1
Il fondo oggetto di causa sito in Albenga, censito al Catasto Terreni al
Foglio n. 14, mappale n. 1503, si trova in un evidente stato di abbandono e risulta non essere stato oggetto da tempo di manutenzione, con gravi ripercussioni sulle condizioni generali del suolo e delle specie arboree ivi presenti.
In particolare è emerso che la affittuaria non ha CP_2
provveduto alla gestione del fondo, alla manutenzione degli alberi da
4 frutto e alla trinciatura periodica della vegetazione infestante: in tal senso, non è stata eseguita alcuna lavorazione del suolo né interventi di pulizia, con conseguente proliferazione di rovi ed erbe infestanti che in alcuni punti hanno superato il metro di altezza, i n. 31 alberi di ulivo non sono stati potati né gestiti adeguatamente, risultando in uno stato di abbandono con presenza di rami secchi e crescita disordinata, i n. 11 alberi di pesche e l'CO sono morti a causa della totale assenza di cure agronomiche e trattamenti fitosanitari, le altre specie arboree presenti
(prugni, agrumi, fico e giuggiola) risultano trascurate e necessitano di interventi di recupero e non è stata effettuata alcuna trinciatura o sfalcio della vegetazione infestante, determinando condizioni che rendono in oggi addirittura difficoltoso l'accesso e la fruibilità del fondo.
Per il ripristino della situazione preesistente, è necessario un piano di intervento articolato, con una stima dei costi che varia tra € 11.300,00= e
€ 14.500,00= e segnatamente: per la bonifica e ripristino del suolo da €
2.034,00= a € 2.610,00=, per il recupero e gestione degli alberi da frutto esistenti da € 3.616,00= a € 4.640,00=, per la sostituzione delle piante morte e smaltimento del materiale vegetale da € 3.842,00= a € 4.930,00=
e per il ripristino della produttività del fondo da € 1.808,00= a €
2.320,00=.
In forza delle richiamate valutazioni e conclusioni del C,T,U, che la
Sezione integralmente condivide e fa proprie, va CP_2
condannata a risarcire i danni subiti da e Parte_1 Parte_2
derivati dall'inadempimento da lei posto in essere in relazione alla
[...]
mancata manutenzione del fondo e tali danni vanno quantificati nella misura mediana rispetto alla forbice tra il valore minimo e massimo (tra €
11.300,00= e € 14.500,00=) indicato dal C.T.U. e, quindi, in € 12.900,00=,
5 importo su cui devono poi essere computati gli interessi legali dalla data della messa in mora (28.9.2023, data di richiesta di convocazione del tentativo di conciliazione presso l' ) fino al saldo Controparte_4
effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno accollate alla convenuta con applicazione del D.M. n. 147.2022, scaglione di valore CP_2
della vertenza da € 5.200,00= a € 26.000,00=, valori medi di tabelle per le varie fasi processuali.
Parimenti vanno poste a carico di le spese di C.T.U. come CP_2
già liquidate in corso di causa
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo
CONDANNA
al risarcimento del danno subito da e CP_2 Parte_1
quantificato in € 12.900,00= oltre interessi legali Parte_2
decorrenti dalla data del 28.9.2023 fino al saldo effettivo;
CONDANNA
al pagamento a favore di e CP_2 Parte_1 Parte_2
delle spese processuali che liquida, in € 264,00= per esborsi
[...]
e € 5.077,00= per onorari, oltre spese generali 15% sugli onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
PONE A CARICO
6 di le spese di C.T.U. CP_2
Indica in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Savona, oggi 26.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. LUIGI ACQUARONE dr. ALBERTO PRINCIOTTA
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