Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2203 del 22.6.2023 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente rel.
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Orlando Parte_1
APPELLANTE
e
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
. Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI nonché rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Florio. Controparte_4
APPELLATO
Con ricorso depositato il 16 novembre 2023, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -adito per il riconoscimento del diritto dell'istante alla ricostruzione della carriera sulla base della valutazione integrale di tutti i servizi prestati, come collaboratore scolastico (area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario area A), sin dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il
[...]
, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative Controparte_1
L'appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite “considerati i recenti interventi giurisprudenziali”. Ha evidenziato che i motivi addotti dal Tribunale non integravano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge, considerando in particolare che, al momento di proposizione del giudizio in primo grado
(25.01.2021), sulla questione oggetto di giudizio erano già intervenute, in senso favorevole alla parte ricorrente, innumerevoli sentenze di merito e di legittimità (da ultima la sentenza n°31150/2019 della
Corte di Cassazione).
Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del appellato CP_1
al pagamento delle spese processuali del primo grado, oltre al pagamento delle spese del presente grado.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio. Controparte_1
All'udienza del 12 febbraio 2054 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , non Controparte_1 costituito nel presente giudizio nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Collegio precisa che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, secondo cui: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Dunque, in base all'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche già citate, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019;
n. 3977/2020).
Ciò posto, nella specie, le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite non corrispondono a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese, ove, in particolare, si tenga conto del fatto che al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado la questione sottoposta a giudizio risultava già oggetto di plurimi interventi da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità. In particolare con sentenza con sentenza n.20918 del 5/8/2019 la Corte di Cassazione aveva chiarito che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
In considerazione di tanto la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al valore della causa (dichiarato pari a € 2.740,54 nel ricorso di primo grado)- nella misura di cui in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dalla normativa.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
Vanno invece compensate le spese tra l'appellante e l' rispetto al quale non è stata proposta CP_4 alcuna domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 16.11.2023 da nei confronti di , dell' Parte_1 Controparte_1 CP_5 dell' e dell avverso la sentenza del 22.6.2023 n. 2203 del Tribunale di Lecce, CP_6 CP_4 così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.030,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge.
Così deciso in Lecce il 12.2.2025
Il Presidente dott.ssa Caterina Mainolfi