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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2024, n. 35053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35053 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore avv. ANDREA SILVESTRE, che ha chiesto l'accoglimento del ripprso. RITENUTO IN FATTO 1. PA TO ha proposto ricorso per cassazione avyersol'ordinanza lel Tribunale del P riesame di Lecce che il 6/2/2024 ha confermato l'ordinanza del giudice Or le in agini preliminari • dello stesso Tribunale che il 27/12/2023 aveva applicato nei suoi confrònti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti associativi di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35053 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 19/07/2024 DPR 309/90 (capii e 16) e ad alcuni episodi in materia di stupefacenti, di cui a capi 43, 44, 45, 48, 50, 51,62 e 71 dell'incolpazione provvisoria. Veniva, infatti, contestata al ricorrente la partecipazione al sodalizio mafio o con epicentro nel territorio di Statte, promosso, diretto ed organizzato da SU AV he, avvalendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento del terr torio - ritenuta comprovata da estorsioni, pestaggi, spedizioni punitive ed attentati - che, nell prospettazione accusatoria, traeva profitto dalla gestione del traffico degli stupefa enti attraverso un'organizzazione in gran parte sovrapponibile alla prima, ed altresì dall'asserVimento ai propri interessi degli organi amministrativi della cittadina, realizzato anche con il pattcl politico-mafioso che,,in vista delle elezioni dell'ottobre 2021, prevedeva voti in favore di alcuni candidati in cambio di favori di vario genere, dall'assunzione nelle imprese municipalizzate, al rilasio di permessi o autorizzazioni per lo svolgimento di attività commerciali non in regola. In questo contesto, il PA avrebbe partecipato attivamente al sodalizio dedito al traffico degli stupefacenti, controllando la piazza di Crispiano, ove spacciava abitualmente cocaina, alternandosi nella sorveglianza del mercato dello spaccio con SI FranceSco. L'ordinanza impugnata, in relazione a ciascuno degli episodi contestati, ha indicato intercettazioni di conversazioni, soprattutto con il SI, sulle quali si fonda il quadro indiziario. Nella ricostruzione dei fatti condivisa dal provvedimento impugnato, l'ascesa criminale del SU nel territorio tradizionalmente assoggettato al clan Bello-Mastrochicco aveva portato a una recrudescenza di atti intimidatori finalizzati all'assoggettamento della comunità locale e, tra essi, è stato indicato come significativo l'attentato incendiario dell'autovettura di Mastrochicco Vittorio, membro della storica famiglia e dirigente l'omonimo clan, ritenupz) una sorta di "avvertimento" finalizzato all'affermazione del predominio in relazione all'assègnazione di una concessione di una struttura comunale. Si tratta di episodio valorizzato dàll'ordinanza nel riconoscimento del quadro gravemente indiziario in relazione al delitto di cui all'àrt. 416 -bis, cod. pen. come affermazione di un potere di intimidazione, ed indicato come sintomatico della partecipazione del ricorrente al sodalizio di stampo mafioso, al pari della sua (Moscenza delle dinamiche del clan, come rivelato da conversazione nella quale il SI lo informava di aver corrisposto 200 euro a ciascuno agli autori di un brutale pestaggio ai danni di tali CC NN. 2. Il ricorso del PA si fonda su due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione dell'art. 606 lett e) cod. proc. pen. per illogicità o mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Assume il ricorrente che la pluralità di reati di cui all'art. 73 dpr. 309/90 non sarebbe sufficiente ad integr re grave indizio del reato associativo, occorrendo verificare l'accordo tra sodali, la struttura organizzativa e l'affectio societatis, mentre dagli atti emergerebbero solo rapporti del Pa e con SI AN, sufficienti ai fini della responsabilità in ordine a singoli episoli, ma non alla partecipazione ad una struttura associativa. Così, anche con riferimento al delitto di cui all'art. 416..bis cod. pen., dalle intercettazioni emergerebbe che non sarebbe stato il SU ad affidare l'incarico dell'incendio della vettura del 2 Mastrocchicco al PA, bensì il SI a suggerire il nome di questo, sic possibile riconosce al ricorrente alcuna affectio societatis. 2.2. Violazione dell'art. 606 lett e) cod. proc. pen. per illogicità motivazione in ordine alle esigenze cautelari, non avendo considerato il Trib aveva rapporti solo con il SI, sicché, trattandosi di soggetto quasi incen da unico precedente non specifico del 1995, deve ritenersi la motivazione solo in ordine alla mancata precisazione delle ragioni per le quali le esigenze cautel essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere. hé non sarebbe o mancanza di naie che il PA urato, e gravato pparente anche ri non potevano CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso inammissibile perché fondato su motivi che attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, e presentano anche il primo profili di aspecifici à, in quanto si confronta solo con una piccola parte del materiale indiziario valorizzat dall'ordinanza impugnata, ed il secondo di manifesta infondatezza perché non considera la presunzione art. 275 co. 3 cod. proc. pen. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazigne che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautela i, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifest illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando - come nel caso in esame - propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una divèrsa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/20I7, Rv. 270628), in quanto è consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatèzza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). 2.1. Nel caso in esame, con il primo motivo di ricorso si assume qhe la reiterata partecipazione del PA all'attività di spaccio di cocaina nel territorio di Crispino non sarebbe sufficiente ad integrare grave indizio della sua partecipazione al sodalizio criminpso ivi operante. La giurisprudenza costante di questa Corte di cassazione in materia di associazi ne finalizzata al traffico di stupefacenti, però, ha ripetutamente riconosciuto che la ripetuta ommissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505). La 3 partecipazione al sodalizio criminoso, infatti, può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, !ano in grado di evidenziare un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e ali sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente cos ienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione. (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, Rv. 261379). In coerenza con tale insegnamento, l'ordinanza impugnata, nel valorizzare la pluralità di episodi che hanno visto coinvolto il ricorrente, ha richiamato una pluralità di pisodi criminosi, emergenti da conversazioni intercettate, dai quali è ieTrie rai che il PA spacciava abitualmente cocaina nel territorio di Crispiano per conto del sodalizio di cui si tratta, a ternandosi nella sorveglianza di quel mercato di spaccio con SI AN, avendo contatti diretti soprattutto con questo, al quale rendeva conto dell'attività svolta, ma anche con il capo SU AV, al quale, ad esempio, inoltrava anche direttamente richiesta di do i di cocaina da spacciare, e con altri sodali, quali CI GI e GI GI, tanto ¶he, in occasione dell'arresto di quest'ultimo, proprio alla presenza del PA, il SI avev ribadito Ehé la volontà di proseguire l'attività di spaccio. L'assunto difensivo secondo cui i rapporti con il solo SI sarebberO insufficienti ad integrare la gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente al sodaliziO deve ritenersi aspecifíco, in quanto non si confronta corkali argomenti. 2.2. Anche con riferimento alla gravità indiziaria in ordine alla partecipaziorle del ricorrente al sodalizio di cui all'art. 416-bis cod. pen. , le contestazioni mosse con il primo rnotivo di ricorso attengono essenzialmente al merito della decisione impugnata e, soprattutto, nOn si confrontano adeguatamente con il percorso argomentativo di questo, laddove l'affidamEnto al PA, su indicazione del SU, dell'esecuzione dell'attentato incendiario ai danni dell'autovettura di un componente di una storica famiglia mafiosa, quale conseguenza di un conflitto di interessi nel conseguimento di una lucrosa concessione comunale, è stata ritenuta senza vi i logici indice di affidabilità del ricorrente, in considerazione dell'importanza della posta in gioc e dell'esigenza del SU di rivolgersi a fidati collaboratori. Anche nel contestare tale ricostruzione dei fatti, peraltro, il ricorso omette di confrontarsi con il rilievo che dalle intercettazioni è emerso anche che il PA veniva reso edotto delle dinamiche del sodalizio, tanto che il SI gli riferiva della corresponsione di 200 euro a ciascuno agli autori di un brutale pestaggio ai danni di tale CC NN. Anche sotto questo profilo, pertanto, le censure del ricorrente difettarro di specificità, ravvisabile per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla deciSione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le splicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 16473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 36945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 4 3. Gli stessi profili di inammissibilità si rinvengono anche nel secondo m tivo del ricorso, atteso che l'ordinanza impugnata ha richiamato la doppia presunzione posta dal 'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., ed ha rilevato come questa non possa ritenersi superata da alcun elemento, invero nemmeno dedotto dal ricorrente, anche alla luce del precedente in materia di armi, da cui è gravato il ricorrente, dell'episodio relativo all'incendio del veicolo, dinanzi ichiamato, degli stretti rapporti del ricorrente con SU AV e SI AN, e del difetto di elementi che consentano di riconoscere lo scioglimento del sodalizio mafioso nel territorio di Statte, o il recesso del PA da questo. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorso si limita a prospettre una diversa valutazione della pericolosità del PA senza nemmeno confrontarsi adegu tamente con la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della °la custodia in carcere, di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i pro ili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a faVore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-tér disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19 luglio 2024 L'estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore avv. ANDREA SILVESTRE, che ha chiesto l'accoglimento del ripprso. RITENUTO IN FATTO 1. PA TO ha proposto ricorso per cassazione avyersol'ordinanza lel Tribunale del P riesame di Lecce che il 6/2/2024 ha confermato l'ordinanza del giudice Or le in agini preliminari • dello stesso Tribunale che il 27/12/2023 aveva applicato nei suoi confrònti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti associativi di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35053 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 19/07/2024 DPR 309/90 (capii e 16) e ad alcuni episodi in materia di stupefacenti, di cui a capi 43, 44, 45, 48, 50, 51,62 e 71 dell'incolpazione provvisoria. Veniva, infatti, contestata al ricorrente la partecipazione al sodalizio mafio o con epicentro nel territorio di Statte, promosso, diretto ed organizzato da SU AV he, avvalendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento del terr torio - ritenuta comprovata da estorsioni, pestaggi, spedizioni punitive ed attentati - che, nell prospettazione accusatoria, traeva profitto dalla gestione del traffico degli stupefa enti attraverso un'organizzazione in gran parte sovrapponibile alla prima, ed altresì dall'asserVimento ai propri interessi degli organi amministrativi della cittadina, realizzato anche con il pattcl politico-mafioso che,,in vista delle elezioni dell'ottobre 2021, prevedeva voti in favore di alcuni candidati in cambio di favori di vario genere, dall'assunzione nelle imprese municipalizzate, al rilasio di permessi o autorizzazioni per lo svolgimento di attività commerciali non in regola. In questo contesto, il PA avrebbe partecipato attivamente al sodalizio dedito al traffico degli stupefacenti, controllando la piazza di Crispiano, ove spacciava abitualmente cocaina, alternandosi nella sorveglianza del mercato dello spaccio con SI FranceSco. L'ordinanza impugnata, in relazione a ciascuno degli episodi contestati, ha indicato intercettazioni di conversazioni, soprattutto con il SI, sulle quali si fonda il quadro indiziario. Nella ricostruzione dei fatti condivisa dal provvedimento impugnato, l'ascesa criminale del SU nel territorio tradizionalmente assoggettato al clan Bello-Mastrochicco aveva portato a una recrudescenza di atti intimidatori finalizzati all'assoggettamento della comunità locale e, tra essi, è stato indicato come significativo l'attentato incendiario dell'autovettura di Mastrochicco Vittorio, membro della storica famiglia e dirigente l'omonimo clan, ritenupz) una sorta di "avvertimento" finalizzato all'affermazione del predominio in relazione all'assègnazione di una concessione di una struttura comunale. Si tratta di episodio valorizzato dàll'ordinanza nel riconoscimento del quadro gravemente indiziario in relazione al delitto di cui all'àrt. 416 -bis, cod. pen. come affermazione di un potere di intimidazione, ed indicato come sintomatico della partecipazione del ricorrente al sodalizio di stampo mafioso, al pari della sua (Moscenza delle dinamiche del clan, come rivelato da conversazione nella quale il SI lo informava di aver corrisposto 200 euro a ciascuno agli autori di un brutale pestaggio ai danni di tali CC NN. 2. Il ricorso del PA si fonda su due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione dell'art. 606 lett e) cod. proc. pen. per illogicità o mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Assume il ricorrente che la pluralità di reati di cui all'art. 73 dpr. 309/90 non sarebbe sufficiente ad integr re grave indizio del reato associativo, occorrendo verificare l'accordo tra sodali, la struttura organizzativa e l'affectio societatis, mentre dagli atti emergerebbero solo rapporti del Pa e con SI AN, sufficienti ai fini della responsabilità in ordine a singoli episoli, ma non alla partecipazione ad una struttura associativa. Così, anche con riferimento al delitto di cui all'art. 416..bis cod. pen., dalle intercettazioni emergerebbe che non sarebbe stato il SU ad affidare l'incarico dell'incendio della vettura del 2 Mastrocchicco al PA, bensì il SI a suggerire il nome di questo, sic possibile riconosce al ricorrente alcuna affectio societatis. 2.2. Violazione dell'art. 606 lett e) cod. proc. pen. per illogicità motivazione in ordine alle esigenze cautelari, non avendo considerato il Trib aveva rapporti solo con il SI, sicché, trattandosi di soggetto quasi incen da unico precedente non specifico del 1995, deve ritenersi la motivazione solo in ordine alla mancata precisazione delle ragioni per le quali le esigenze cautel essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere. hé non sarebbe o mancanza di naie che il PA urato, e gravato pparente anche ri non potevano CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso inammissibile perché fondato su motivi che attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, e presentano anche il primo profili di aspecifici à, in quanto si confronta solo con una piccola parte del materiale indiziario valorizzat dall'ordinanza impugnata, ed il secondo di manifesta infondatezza perché non considera la presunzione art. 275 co. 3 cod. proc. pen. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazigne che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautela i, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifest illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando - come nel caso in esame - propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una divèrsa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/20I7, Rv. 270628), in quanto è consentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatèzza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). 2.1. Nel caso in esame, con il primo motivo di ricorso si assume qhe la reiterata partecipazione del PA all'attività di spaccio di cocaina nel territorio di Crispino non sarebbe sufficiente ad integrare grave indizio della sua partecipazione al sodalizio criminpso ivi operante. La giurisprudenza costante di questa Corte di cassazione in materia di associazi ne finalizzata al traffico di stupefacenti, però, ha ripetutamente riconosciuto che la ripetuta ommissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505). La 3 partecipazione al sodalizio criminoso, infatti, può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, !ano in grado di evidenziare un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e ali sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente cos ienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione. (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, Rv. 261379). In coerenza con tale insegnamento, l'ordinanza impugnata, nel valorizzare la pluralità di episodi che hanno visto coinvolto il ricorrente, ha richiamato una pluralità di pisodi criminosi, emergenti da conversazioni intercettate, dai quali è ieTrie rai che il PA spacciava abitualmente cocaina nel territorio di Crispiano per conto del sodalizio di cui si tratta, a ternandosi nella sorveglianza di quel mercato di spaccio con SI AN, avendo contatti diretti soprattutto con questo, al quale rendeva conto dell'attività svolta, ma anche con il capo SU AV, al quale, ad esempio, inoltrava anche direttamente richiesta di do i di cocaina da spacciare, e con altri sodali, quali CI GI e GI GI, tanto ¶he, in occasione dell'arresto di quest'ultimo, proprio alla presenza del PA, il SI avev ribadito Ehé la volontà di proseguire l'attività di spaccio. L'assunto difensivo secondo cui i rapporti con il solo SI sarebberO insufficienti ad integrare la gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente al sodaliziO deve ritenersi aspecifíco, in quanto non si confronta corkali argomenti. 2.2. Anche con riferimento alla gravità indiziaria in ordine alla partecipaziorle del ricorrente al sodalizio di cui all'art. 416-bis cod. pen. , le contestazioni mosse con il primo rnotivo di ricorso attengono essenzialmente al merito della decisione impugnata e, soprattutto, nOn si confrontano adeguatamente con il percorso argomentativo di questo, laddove l'affidamEnto al PA, su indicazione del SU, dell'esecuzione dell'attentato incendiario ai danni dell'autovettura di un componente di una storica famiglia mafiosa, quale conseguenza di un conflitto di interessi nel conseguimento di una lucrosa concessione comunale, è stata ritenuta senza vi i logici indice di affidabilità del ricorrente, in considerazione dell'importanza della posta in gioc e dell'esigenza del SU di rivolgersi a fidati collaboratori. Anche nel contestare tale ricostruzione dei fatti, peraltro, il ricorso omette di confrontarsi con il rilievo che dalle intercettazioni è emerso anche che il PA veniva reso edotto delle dinamiche del sodalizio, tanto che il SI gli riferiva della corresponsione di 200 euro a ciascuno agli autori di un brutale pestaggio ai danni di tale CC NN. Anche sotto questo profilo, pertanto, le censure del ricorrente difettarro di specificità, ravvisabile per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla deciSione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le splicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 16473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 36945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 4 3. Gli stessi profili di inammissibilità si rinvengono anche nel secondo m tivo del ricorso, atteso che l'ordinanza impugnata ha richiamato la doppia presunzione posta dal 'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., ed ha rilevato come questa non possa ritenersi superata da alcun elemento, invero nemmeno dedotto dal ricorrente, anche alla luce del precedente in materia di armi, da cui è gravato il ricorrente, dell'episodio relativo all'incendio del veicolo, dinanzi ichiamato, degli stretti rapporti del ricorrente con SU AV e SI AN, e del difetto di elementi che consentano di riconoscere lo scioglimento del sodalizio mafioso nel territorio di Statte, o il recesso del PA da questo. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorso si limita a prospettre una diversa valutazione della pericolosità del PA senza nemmeno confrontarsi adegu tamente con la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della °la custodia in carcere, di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i pro ili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a faVore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-tér disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19 luglio 2024 L'estensore Il Presidente