Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 608
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27 settembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

L' art. 6 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264 , concernente il riordinamento del sistema e delle modalita' di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile dei chimici, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 745 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Competente a formulare al Ministro per la difesa le motivate proposte di assegnazione dei premi o dei compensi speciali contemplati dal presente decreto, sara' una Commissione composta di un generale di Corpo d'armata, designato dal Ministro, che la presiede, dell'ispettore dell'Arma di artiglieria, del direttore generale di artiglieria e del maggiore generale del servizio tecnico di artiglieria, oppure dell'ispettore dell'Arma, del genio e del direttore generale del genio, oppure dell'ispettore generale della motorizzazione e del maggiore generale del servizio tecnico della motorizzazione, a seconda della specialita' cui appartengono coloro ai quali le proposte di assegnazione si riferiscono.
"A parita' di voti prevarra' il voto del presidente".

Entrata in vigore il 27 settembre 1949