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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2499/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Edoardo Mancini Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2499 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 8.5.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA (C.F. ), assistito da Parte_1 C.F._1
(C.F. ) in qualità di suo Parte_2 C.F._2 amministratore di sostegno in virtù di decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Velletri del 27.10.2014, elettivamente domiciliato in Artena (RM), Via Stefano Serangeli n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Perica, Chiara Perica e Filippo Iannucci che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellante E
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dagli Avv.ti Carlo Usai e Daniela Usai ed elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 126, presso lo studio dell'Avv. Roberta Boratto in forza di procura in atti appellato/appellante incidentale E
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ), elettivamente CP_3 C.F._5 domiciliati in Velletri (RM), Viale Roma n. 83, presso lo studio dell'Avv. Alberto Colella che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellati
1 E
(C.F. ), Controparte_4 C.F._6 elettivamente domiciliato in Velletri (RM), Corso della Repubblica n. 253, presso lo studio dell'Avv. Ascanio Cascella che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellato OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 558/2020
– impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. per mezzo della tutrice (nonna Parte_1 Persona_1 materna dell'attore), nominata con provvedimento del Tribunale di Velletri in data 3.11.2011, si rivolgeva al Tribunale citato rappresentando quanto segue. In data 13.10.2011, a Velletri decedeva padre dell'attore, lasciandolo quale unico erede;
poco R_ dopo, in data 18.10.2011, il notaio su richiesta di RS
, pubblicava il testamento segreto datato 3.10.2011 - Controparte_1 ricevuto dallo stesso notaio in data 6.10.2011- con testo dattiloscritto e recante la apparente sottoscrizione di Nel suddetto R_ testamento, oltre all'erede venivano individuati i Parte_1 seguenti legatari: , , Controparte_3 Controparte_2 [...]
, ; inoltre, era nominato Pt_3 Controparte_1 Controparte_1 esecutore testamentario. Ciò premesso, l'erede Parte_1 asserendo che la sottoscrizione apposta al testamento segreto fosse apocrifa o frutto di circonvenzione da parte dei legatari e lamentando, al contempo, che le disposizioni in favore dei legatari fossero lesive della sua quota di legittima, conveniva in giudizio i legatari innanzi al Tribunale di Velletri, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “l) dichiarare la nullità o annullare il testamento datato 3/10/2011 di
pubblicato il 18/10/2011 per incapacità a testare del de R_ cuius con riferimento alla complessità e analiticità delle disposizioni testamentarie, ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c., per incapacità di intendere e di volere dello stesso nel momento di redazione del testamento;
2) in via gradata dichiarare la nullità del testamento 03/10/11 ai sensi dell'art. 643 c.p. essendo stato lo stesso frutto del reato di circonvenzione di incapace in danno del testatore R_ ad opera di , e Controparte_1 Parte_3 Controparte_3
; 3) per l'effetto, condannare tutti i convenuti legatari a
[...] riconsegnare all'erede tutti i beni assegnati loro per testamento con i
2 relativi frutti percepiti o che potevano essere percepiti fin dalla data della morte del de cuius;
4) dichiarare comunque nulle le disposizioni effettuate in favore di con il suddetto testamento, e Controparte_1 ciò ai sensi dell'art. 598 c.c. (…), anche con riferimento all'art. 115 c.p.c.; per l'effetto condannare a consegnare Controparte_1 all'erede i beni dal medesimo ricevuti per testamento con i relativi frutti percepiti o che potevano essere percepiti fin dalla data della morte del de cuius, e cioè a) negozio in Velletri Piazza Cairoli 50 MU part. 623 sub 1; b) appartamenti in Velletri Piazza Cairoli n. 52 MU part. 623 sub 2-3-4; c) due negozi in Velletri Piazza Garibaldi civici 3-4-5-6-7- 8-9 part. 823 fg. 52; d) il trattore già intestato ad;
e) R_ immobili in Velletri C. da costituiti da fabbricato e terreno Per_4 circostante in cat. fg. 52 n. 823; 5) dichiarare, per il caso in cui non venisse accertata la nullità o annullato il testamento: A) che gli immobili in Velletri loc.tà Cigliolo costituiti da terreni e fabbricati in catasto fg. 52 part.lle 39-40-42-43-45-47-271-280-302-303-324-325- 433-510-629 spettano, secondo le disposizioni testamentarie, all'erede e pertanto non rientrano nelle attribuzioni a titolo Parte_1 particolare;
B) che il locale in Velletri P.zza Cairoli distinto in catasto fg. MU mappale 34 sub 504, spetta secondo le disposizioni testamentarie all'erede e pertanto non rientra nella attribuzione a titolo particolare;
6) in entrambi i casi condannare e Controparte_1 [...]
alla restituzione degli immobili rispettivamente Controparte_3 innanzi indicati ai punti A) e B), con autorizzazione ad effettuare presso i Pubblici Registri Immobiliari le conseguenti annotazioni e/o variazioni, con la restituzione dei frutti naturali e civili;
7) condannare
, nella qualifica di esecutore testamentario, a Controparte_1 restituire all'erede la somma di € 330.962,14 (…), Parte_1 con condanna dello stesso al risarcimento dei danni nella CP_1 misura di € 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta equa e di giustizia;
8) condannare , nella qualità di esecutore Controparte_1 testamentario, al risarcimento dei danni per mancato rendiconto, per violazione delle norme relative allo espletamento della funzione;
in particolare, per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 705 c.c. e per essersi appropriato o aver fatto appropriare da terzi, in violazione della corretta gestione della funzione di esecutore testamentario, ed in evidente conflitto di interessi, di beni assegnati all'erede legittimo, mediante false attestazioni;
danni da liquidare anche con criterio equitativo;
9) dichiarare l'inefficacia della condizione apposta nella scheda testamentaria di divieto all'erede di vendere beni fino al compimento del venticinquesimo anno senza l'autorizzazione scritta di stante l'evidente conflitto Controparte_1
3 di interessi;
in ogni caso, annullare la facoltà concessa al CP_1 anche per essere l'erede assistito da un amministratore di sostegno e, quindi, con l'intervento del Tribunale per ogni alienazione di beni;
10) condannare i convenuti al risarcimento anche dei danni non patrimoniali nel caso di accertata sussistenza di ipotesi di reato da determinare con criterio equitativo”. Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. A sostegno delle domande depositava, tra l'altro, due cartelle cliniche del deceduto e relazione medica di parte. Si costituiva con comparsa del 4.4.2013, Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di rigettare integralmente le domande formulate dall'attore, confermando la piena validità del testamento di . In punto di fatto, esponeva che R_ il defunto aveva sempre avuto rapporto conflittuali sia con il figlio che con la moglie (deceduta Parte_1 Controparte_5 prima di per motivi economici sfociati in contenziosi R_ giudiziari (depositando al riguardo la copia di una denuncia querela di del 2009 nei confronti della ex moglie e del figlio di R_ quest'ultima , fratellastro di . Parte_2 Parte_1
Inoltre, rappresentava che era rimasto lucido fino alla fine, R_ tanto da intrattenere svariati rapporti amicali e con professionisti, avendo acquistato un immobile poco prima di morite. Contestava anche la lesione della legittima, rappresentando che il patrimonio complessivo del deceduto ammontava a svariati milioni di euro, dei quali solo una parte di circa 1 milione di euro era stata destinata ai legittimari. Chiedeva la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si costituivano in giudizio e , Controparte_2 Controparte_3 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di rigettare integralmente le istanze formulate dall'attore, confermando la piana validità del testamento di Con vittoria di spese e compensi R_ professionali. Si costituiva in giudizio anche (poi deceduto nelle Parte_3 more del processo, con subingresso dell'erede Controparte_4
, che chiedeva di respingere le domande di parte attrice
[...] perché infondate in fatto e in diritto. Con condanna dell'attore al pagamento di tutte le spese del giudizio. Con atto datato 30.10.2015, interveniva in giudizio anche
[...]
(fratellastro dell'attore), quale amministratore di sostegno Parte_2 dell'attore (divenuto maggiorenne poco dopo Parte_1
l'introduzione del giudizio), in forza del decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Velletri del 27.10.2014, facendo proprie tutte le domande,
4 richieste ed eccezioni proposte con l'atto di citazione e con le successive memorie difensive depositate nell'interesse di parte attrice. Il Tribunale, nel corso dell'istruttoria, nominava quali consulenti tecnici di ufficio l'ing. per valutare la consistenza del patrimonio e Per_5 il valore delle disposizioni testamentarie e il medico legale dott.
[...] per rispondere al seguente quesito: “previo esame degli atti di Per_6 causa e, se ritenuto necessario e col consenso delle parti, acquisizione di documentazione medica presso i competenti uffici, dica il c.t.u. se il testatore fosse o meno, all'epoca della redazione del testamento, capace di intendere e volere, ovvero se fosse affetto da infermità tali da implicare una riduzione di tali capacità, o comunque fosse sottoposto a cure sanitarie su questa incidenti, precisando, in tali ipotesi se ed in quali misura tali circostanze avessero implicato una riduzione della citata capacità”. All'esito dell'istruttoria (condotta, oltre che con le citate consulenze, in via documentale e con prove testimoniali, con escussione dei testi indicati dalle parti, tra i quali il notaio che aveva ricevuto il RS testamento segreto, i suoi collaboratori e il notaio che aveva Per_7 stipulato la vendita conclusa dall' poco tempo prima del suo R_ decesso), la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2018, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Nelle conclusioni: insisteva sull'accoglimento delle Parte_1 conclusioni svolte nella citazione, rinunciando ai soli punti 1) e 2) ovvero alle domande di accertamento della nullità del testamento di per non autenticità della sottoscrizione e per violazione R_ delle disposizioni formali di cui agli artt. 605 e 606 c.c.); chiedeva altresì, al punto 11), in via subordinata, di disporre il rinnovo della CTU tecnica relativa alla valutazione dell'asse ereditario con riferimento alla quota di riserva dell'erede, lamentando omissioni, errori, anche materiali, travisamenti, contraddizioni della perizia d'ufficio così come evidenziati nelle osservazioni del CTP geom. con rigetto di tutte Per_8 le domande ed eccezioni avanzate dai convenuti e condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, ivi comprese le spese di CTU. insisteva per il rigetto Controparte_1 della domanda e, in via subordinata, chiedeva: di rimettere la causa sul ruolo istruttorio, ammettere e disporre l'espletamento di tutte le prove articolate nelle note ex art. 183 co. 6 c.p.c.; di disporre la convocazione del C.T.U. dott. per essere sentito in contraddittorio con il prof. Per_6 ed il prof. , consulenti medici di Persona_9 Persona_10 parte convenuta. Anche con Controparte_2 Controparte_3
e insistevano per la conferma della validità del testamento di Pt_3
con il rigetto di tutte le domande dell'attore. R_
5 Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 558/2020, in primo luogo, dava atto della rinuncia da parte dell'attore alle domande di nullità del testamento di per non autenticità della sottoscrizione e per R_ violazione delle disposizioni formali di cui agli artt. 605 e 606 c.c. Con riguardo alle ulteriori domande, in particolare, a quella di nullità del testamento di pubblicato dal notaio R_ Persona_11 per incapacità a testare e per circonvenzione di incapace, rilevava che, sulla base delle prove acquisite in atti (in particolare, la C.T.U. psichiatrica eseguita dal dott. e tutta la documentazione Per_6 medico-sanitaria relativa ad che, secondo il Giudice, R_ avevano ricevuto pieno riscontro dalle testimonianze rese in corso di causa), doveva escludersi che fosse, all'epoca della R_ sottoscrizione del testamento (ottobre 2011), incapace di intendere e volere o comunque incapace a testare. In relazione al secondo profilo, il Giudice rilevava la mancanza di elementi anche presuntivi idonei a dimostrare la tesi della captazione della volontà del testatore. Inoltre, ritenuta la piena legittimità dei legati in favore dei convenuti in quanto effettuati nell'ambito della quota disponibile dell'eredità, senza lesione della quota di riserva spettante all'erede rigettava la Parte_1 domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della legittima. Rigettava anche la domanda di nullità ex art. 598 c.c. delle disposizioni testamentarie in favore di , mancando Controparte_1 del tutto la prova che la scheda testamentaria sottoscritta da R_ fosse stata redatta o comunque predisposta personalmente dal CP_1
e non potendo essere accolta la tesi di parte attrice sulla mancata contestazione di controparte. Invece, sulla domanda di accertamento della non inclusione nei legati di alcuni beni e conseguente restituzione: accertava e dichiarava che i legati in favore di “non Controparte_1 ricomprendono i beni siti in Velletri, località Contrada Cigliolo, di cui al foglio 52, mappali 39-40-42-43-45-47-271-280-302-303-324-325- 433-510-629” e, per l'effetto, includeva tali beni nell'asse lasciato ad condannando alla immediata Parte_1 Controparte_1 restituzione di tali immobili in favore dell'attore, previo dissequestro degli stessi;
accertava e dichiarava che l'immobile sito in Velletri, piazza Cairoli n. 12, censito al catasto al foglio MU, mappale 34, subalterno 504, “è stato legato al sig. , che lo Controparte_3 detiene legittimamente” e, per l'effetto, ordinava il dissequestro del predetto bene e la sua immediata restituzione all'avente diritto
[...]
. Rigettava la domanda di decadenza di Controparte_3 CP_1
dall'ufficio di esecutore testamentario, accertando, in ogni
[...] caso, la sua cessazione (“Tale domanda è attualmente priva di interesse e superata dal disposto dell'art. 703, comma 3, c.c., che prevede la
6 durata massima dell'ufficio di un anno dall'accettazione, prorogabile dall'AG per un altro anno massimo;
periodo ormai ampiamente trascorso, con conseguente cessazione del dall'ufficio di CP_1 esecutore testamentario”, cfr. pag. 21 sentenza di primo grado); rigettava anche la domanda di nullità/inefficacia della condizione imposta all'erede relativamente al divieto di vendita Parte_1 degli immobili del defunto fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Infine, dichiarava inammissibile la domanda di rendiconto e di condanna dell'esecutore testamentario alla restituzione delle somme dovute, in quanto coperta da giudicato e inammissibile. Quanto alle spese di lite: condannava la parte attrice alla Parte_1 refusione, in favore della parte convenuta , dei 4/5 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 28.000,00, oltre accessori di legge, compensando tra le parti il restante quinto (1/5); condannava la parte attrice alla refusione, in favore Parte_1 delle parti convenute e , in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 37.863,00, oltre accessori di legge;
condannava la parte attrice
[...] alla refusione, in favore della parte convenuta Pt_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro Controparte_4
34.142,00, oltre accessori di legge. Quanto alle spese relative alle espletate consulenze tecniche d'ufficio: poneva le spese della C.T.U. del dott. definitivamente a carico dell'attore; poneva Persona_6 le spese della C.T.U. dell'ing. definitivamente a Persona_12 carico dell'attore per 4/5 e del convenuto Parte_1 CP_1
per un quinto (1/5).
[...]
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, Parte_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) sulla totale incapacità a testare di per incapacità di
R_ intendere e di volere di cui al punto 2) della sentenza impugnata. Il Giudice di prime cure, basando la propria decisione sulla storia clinica di (secondo parte appellante, non del tutto affidabile in
R_ quanto lacunosa) e su alcuni stralci della C.T.U., avrebbe erroneamente rigettato la domanda di nullità del testamento sottoscritto da
R_ per incapacità a testare del de cuius, ritenendo che il testatore “non fosse affetto da alcuna patologia o infermità che determinasse un decadimento o tanto meno un'esclusione dalle sue capacità cognitive” (cfr. pag. 10 sentenza di primo grado). Il Giudicante, tenuto conto della fase della malattia allo stato terminale in cui versava il testatore
R_
e della complessità del contenuto della scheda testamentaria da lui
[...] redatta, avrebbe dovuto dichiarare la totale incapacità di comprendere
7 e/o volere il suo contenuto. A sostegno di tale tesi, parte appellante deduceva l'omessa considerazione da parte del Giudice di prime cure di alcuni stralci della C.T.U. da cui emergerebbe la possibile riduzione della capacità di intendere e volere del de cuius (“È possibile ammettere, per le infermità di cui era affetto, una riduzione della capacità di intendere e di volere del paziente tale da potersi determinare una circonvenibilità di siffatta sorte da provocare uno stato di infermità e inferiorità da renderlo suscettibile di azioni di abuso
o di induzione”, pagg.
8-9 atto di citazione in appello);
2.b) nullità del testamento per essere stato frutto di circonvenzione di incapace (con riferimento al punto 3 della sentenza). Il Giudice di prime cure, non prendendo in considerazione le risultanze della C.T.U. da cui emergerebbe la possibile condizione di riduzione della capacità cognitiva e volitiva del de cuius (come dedotto nel precedente motivo di appello), avrebbe erroneamente rigettato anche la domanda di nullità del testamento sottoscritto da per circonvenzione di R_ incapace. Tale (erroneo) rigetto troverebbe le basi nella mancanza, secondo il Giudicante, di elementi presuntivi idonei a sostenere la tesi della captazione della volontà, diversamente ritenuti sussistenti secondo parte appellante (quale, a titolo esemplificativo, la patologia invalidante di cui era affetto – encefalopatia epatica – impattante R_ soprattutto dal punto di vista cognitivo e neurologico). A ulteriore sostegno dell'asserita circonvenzione del defunto da parte R_ degli odierni appellati, parte appellante deduceva l'uso della forma del testamento adottata, cioè il testamento segreto di cui all'art. 604 c.c., la quale “è quella che maggiormente si presta a forzare la volontà del testatore” e inoltre, la circostanza per la quale la scheda testamentaria ben avrebbe potuto essere stata predisposta da un terzo nella parte dattiloscritta e sottoposta al testatore per la sola firma;
2.c) sul capo della sentenza (al punto 5) che ha respinto la domanda tendente ad ottenere la dichiarazione di nullità ex art. 598 c.c. delle disposizioni a favore di . Il Giudice di prime cure Controparte_1 avrebbe erroneamente rigettato la domanda di nullità ex art. 598 c.c. delle disposizioni testamentarie in favore di . Controparte_1 [...]
nell'atto di citazione in primo grado, prospettava che la Pt_1 scheda testamentaria dattiloscritta e sottoscritta da fosse R_ stata redatta personalmente da , così adempiendo Controparte_1 all'onere di allegazione gravante sull'attore. Diversamente, CP_1
non avrebbe adempiuto al contrapposto onere di contestazione
[...] su di lui gravante in qualità di convenuto, in forza del quale avrebbe dovuto, nella comparsa di costituzione e risposta ex art. 167 c.p.c., prendere una chiara posizione su tal circostanza specifica. A fronte di
8 tale mancata contestazione da parte del convenuto costituito, il Giudicante avrebbe dovuto ammettere i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, senza necessità di ulteriori prove;
2.d) sulla domanda di rendiconto e di condanna dell'esecutore testamentario alla restituzione delle somme dovute ed al risarcimento dei danni di cui al punto 7) della sentenza impugnata. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda di rendiconto e di condanna dell'esecutore testamentario alla restituzione delle somme dovute, ritenendola Controparte_1 coperta dal giudicato rappresentato dall'ordinanza emessa in data 15.7.2013 all'esito del precedente giudizio R.G. 1894/2011 instaurato in via autonoma da (precisamente, secondo il Parte_1
Tribunale, “avendo l' già proposto in via autonoma principale, R_ la domanda di rendiconto nei confronti del conclusasi con CP_1 ordinanza che non ha approvato il conto, condannando comunque l'esecutore testamentario alla restituzione, in favore dell'erede, di poco più di 12 mila euro e non essendo tale provvedimento stato impugnato da nessuna delle due parti, la richiesta avanzata in questa sede deve ritenersi coperta dal giudicato – per lo meno implicito – del precedente giudizio”, cfr. pag. 20 sentenza di primo grado). In realtà, eccepisce l'appellante che la domanda proposta da sarebbe Parte_1 ammissibile e fondata. Innanzitutto, in sede di motivazione, il Giudice di prime cure avrebbe fatto erroneamente riferimento al procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 ss. c.p.c., quando invece, nel caso di specie, avrebbe dovuto inquadrarlo nel diverso istituto degli “esecutori testamentari” di cui agli artt. 700 ss. c.c. e, quindi, avrebbe dovuto applicare la disposizione di cui all'art. 709 c.c. Alla luce di tale norma (“L'art. 709 c.c. non prevede alcuna approvazione da parte del Giudice del conto della gestione, conto che l'esecutore testamentario deve rendere esclusivamente agli eredi. (…). Infatti, l'espletamento dei doveri dell'ufficio di esecutore testamentario non è soggetto, in mancanza di espressa previsione legislativa, ad autorizzazione giudiziaria. (…). Il Giudice, dunque, non compie valutazioni sui rendiconti eventualmente depositati dall'esecutore testamentario. Il rendiconto di quest'ultimo, secondo l'attuale ordinamento, va reso agli eredi e solo a loro”, pag. 31-31 atto di citazione in appello), il procedimento conclusosi con la suddetta ordinanza sarebbe stato irrituale. L'appellante lamentava altresì l'erroneità della sentenza, nella parte in cui affermava che il procedimento conclusosi con l'ordinanza del 15.7.2013 sarebbe stato da instaurato dall' quando invece R_ era stato introdotto da (pag. 32 atto di citazione in Controparte_1 appello) e non si era svolto in contraddittorio con l'erede (“Oltre R_
9 tutto, il procedimento instaurato innanzi il Dott. per l'esame CP_6 del conto, non si è svolto nel contraddittorio con l'erede che, nello stesso, non era costituito”, cfr. pag. 32 atto di citazione in appello). In ogni caso, l'appellante deduceva come il giudicato avrebbe coperto solo la pronuncia relativa all'ordine di restituzione della somma che avrebbe indebitamente trattenuto, ma non il resto della CP_1 domanda risarcitoria (“quand'anche si volesse sostenere la tesi del Tribunale secondo cui la domanda dell' sarebbe coperta dal R_ giudicato dell'Ordinanza del Giudice in fase di CP_6 disapprovazione del rendiconto, il ne bis in idem avrebbe avuto effetti limitatamente alla restituzione del saldo contabile del rendiconto, ovvero nel capo ove “ordina a l'immediata consegna Controparte_1 in favore di della somma di € 12.734,18” (pag. 33 Parte_1 citazione in appello); pertanto, sarebbe legittimato a chiedere nel R_ presente giudizio la rimanente somma pari a euro 181.630,58, ovvero l'importo di euro 194.364,76 (saldo accertato in sede di consulenza contabile derivante dalla differenza tra le entrate dichiarate per euro 358.702,53 e le uscite documentate pari a euro 164.337,77) detratta la somma di euro 12.735,18, già restituita da dopo Controparte_1 qualche mese dalla pubblicazione della suddetta ordinanza. Infine, l'appellante lamentava la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. in quanto il Giudicante avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'esecutore al risarcimento del danno CP_1 non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. dell'importo di euro 100.000,00, il cui comportamento avrebbe integrato il reato di appropriazione indebita aggravata;
2.e) sul capo della sentenza (punto 4) che ha escluso la lesione della legittima. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente statuito sulla domanda di riduzione per lesione della quota di legittima, pronunciandosi così ultra petita in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. Tale domanda non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Pertanto, avendovi parte attrice rinunciato per mancanza di interesse, il Giudicante avrebbe dovuto intenderla come implicitamente abbandonata;
2.f) sulla domanda di accertamento di non inclusione nel legato a favore di del negozio in Velletri P.zza Cairoli civico n. 12 (di CP_3 cui al punto 6 della sentenza impugnata). Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la domanda di petizione ereditaria formulata da parte attrice, la quale chiedeva la condanna dell'allora convenuto alla restituzione dell'immobile sito Controparte_3 in Velletri, piazza Cairoli n. 12. Nello specifico, il Giudicante, rilevato
10 che il testatore fosse incorso in un evidente errore materiale R_ nell'indicare il bene oggetto di legato (avendo egli indicato l'immobile sito in Velletri, piazza Cairoli n. 8, del quale però non aveva la proprietà e, pertanto, non poteva disporne) e ritenendo che tale bene fosse comunque individuabile senza equivoci (cioè l'immobile sito in Velletri, piazza Cairoli n. 12), riteneva tale errore emendabile e dunque valida ed efficace la disposizione testamentaria a titolo particolare, ai sensi degli artt. 625 co. 2 e 1367 c.c., ordinando l'immediata restituzione del bene all'odierno appellato in quanto nel suo CP_3 legittimo possesso. L'appellante lamentava l'improprio richiamo agli artt. 625 co. 2 e 1367 c.c. Diversamente, il Giudicante avrebbe dovuto far riferimento alla disposizione di cui all'art. 651 co. 1 c.c., secondo cui “il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o a un terzo”. Siccome nessuna dichiarazione in tal senso risulterebbe dal testamento impugnato o da altri scritti, la disposizione testamentaria avente come oggetto di legato l'immobile sito in Velletri, piazza Cairoli n. 8, particella 622 sub 1, foglio MU, sarebbe irrimediabilmente nulla;
2.g) richiesta frutti civili. Il Giudice di prime cure, a fronte della domanda attorea di condanna alla restituzione dei terreni e fabbricati siti in Velletri, Località Cigliolo, e dell'immobile sito in Velletri, Piazza Cairoli n. 12, a carico rispettivamente di e Controparte_1 [...]
(accolta limitatamente ai beni detenuti dal , CP_3 CP_1 avrebbe dovuto condannare questi ultimi anche alla restituzione dei frutti naturali e civili. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività e/o esecuzione della sentenza di primo grado: di dichiarare la nullità o annullare il testamento datato 3.10.2011 di , pubblicato il R_
18.10.2011, per incapacità a testare del de cuius anche con riferimento alla complessità e analiticità delle disposizioni testamentarie, ai sensi dell'art. 591 co. 2 n. 3 c.c., per incapacità di intendere e di volere dello stesso nel momento di redazione del testamento;
in via gradata, di dichiarare la nullità del suddetto testamento ai sensi dell'art. 643 c.p. essendo stato lo stesso frutto del reato di circonvenzione di incapace in danno del testatore ad opera di , R_ Controparte_1 [...]
e ; per l'effetto, condannare tutti i Pt_3 Controparte_3 convenuti legatari a riconsegnare all'erede tutti i beni assegnati loro per testamento, con i relativi frutti percepiti o che potevano essere percepiti fin dalla data della morte del de cuius. Chiedeva di dichiarare comunque nulle le disposizioni effettuate in favore di con il Controparte_1 suddetto testamento ai sensi dell'art. 598 c.c., anche con riferimento
11 all'art. 115 c.p.c.; per l'effetto, condannare a Controparte_1 consegnare all'erede i beni dal medesimo ricevuti per testamento con i relativi frutti percepiti o che potevano essere percepiti fin dalla data della morte del de cuius, e cioè: “a) negozio in Velletri Piazza Cairoli 50 in catasto fg. MU part. 623 sub 1; b) appartamenti in Velletri Piazza Cairoli 52 in catasto fg. MU part. 623 sub 2-3-4; c) 2 negozi in Velletri Piazza Garibaldi civici 3-4-5-6-7-8-9 in catasto part. 823 foglio 52; d) il trattore già intestato ad;
e) immobili in Velletri C.da R_
Cigliolo costituiti da fabbricato e terreno circostante in catasto foglio 52 part. n. 823; condannare altresì a pagare Controparte_1 all'erede l'importo dei frutti dell'immobile in loc.tà Cigliolo da restituire secondo la sentenza di primo grado nella misura che la Corte vorrà determinare”. Condannare , già esecutore Controparte_1 testamentario, a restituire all'erede la somma di euro Parte_1
181.630,58 nella misura così ridotta;
con condanna dello stesso al risarcimento dei danni nella misura di euro 100.000,00 o CP_1 nella diversa somma ritenuta equa e di giustizia. Condannare tutti i convenuti al risarcimento anche dei danni non patrimoniali, da determinare con criterio equitativo, nel caso di accertata sussistenza di ipotesi di reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 643 e 185 c.p. e 2059 c.c. Condannare a consegnare all'erede Controparte_3 il locale in Velletri, Piazza Cairoli n. 12, con il Parte_1 pagamento dei relativi frutti nella misura di euro 270,00 al mese ad iniziare dalla data di apertura della successione sino all'effettiva consegna. Respingere tutte le domande ed eccezioni avanzate dai convenuti. Con condanna degli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, comprese le spese di C.T.U.
3. Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e proponendo appello incidentale avverso la medesima sentenza, limitatamente al capo di sentenza relativo ai legati disposti in proprio favore. In particolare, criticava:
3.a) errata interpretazione letterale della disposizione testamentaria. Il Giudice di prime cure, sulla base di una erronea interpretazione del dato letterale della disposizione testamentaria (che troverebbe riscontro nella perizia a firma Dott. , avrebbe ritenuto che la stessa si Per_5 limitasse al bene catastalmente indicato dal testatore , R_ ovvero il fabbricato, comprensivo del terreno pertinenziale, censito al foglio 52, particella 823, con esclusione di tutti gli altri terreni circostanti. Secondo l'appellante incidentale, invece, R_ avrebbe voluto disporre in favore di di due diverse Controparte_1 unità immobiliari, caratterizzate però da una unitarietà in quanto
12 entrambe adibite ad azienda agricola: il fabbricato distinto al foglio 52, particella 823 (che catastalmente comprende la costruzione e la relativa corte pertinenziale), più tutti i terreni circostanti, censiti al foglio 52, particelle 39, 40, 42, 43, 45, 47, 271, 280, 302, 303, 324, 325, 433, 510 e 629; 3.b) omessa e insufficiente ricostruzione della volontà del testatore. Il Giudice di prime cure, piuttosto che limitarsi alla mera lettura della disposizione testamentaria proposta dal C.T.U., avrebbe dovuto ispirarsi “ad una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci, non dovendo, il testamento, necessariamente contenere le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce” (cfr. pag. 30 atto di citazione in appello). Concludeva chiedendo di rigettare l'appello proposto da
[...]
e, in accoglimento dell'appello incidentale, di “dichiarare Pt_1 che i legati in favore di ricomprendono i beni siti in Controparte_1
Velletri Contrada Cigliolo di cui al F. 52 mappali 39-40-42-43-45-47- 271-280-302-303-324-325-433-510-629”. In via subordinata, chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado. Con ordine alla competente Conservatoria dei Registri di cancellare le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
4. Si costituivano in giudizio e Controparte_2 Controparte_3
, eccependo preliminarmente l'improcedibilità/inammissibilità
[...] dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, previo rigetto dell'istanza di inibitoria, concludevano chiedendo di confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratori antistatario Avv. Alberto Colella. Chiedeva ancha la condanna dell'appellante principale ex art. 92 c.p.c. Si costituiva in giudizio , contestando quanto Controparte_4 ex adverso dedotto e chiedendo, previo rigetto dell'istanza di inibitoria, di rigettare l'appello poiché inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2020, con ordinanza depositata in data 4.11.2020 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
13 All'udienza del 8.5.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 6. L'appello principale va rigettato. In ordine alla censura sub 2.a), va premesso che la decisione del Tribunale di Velletri in composizione collegiale si fonda sull'esame attento ed unitario di quanto complessivamente acquisito al fascicolo processuale, con particolare riguardo alla CTU depositata dal dott. il 9.10.2016, alla documentazione sanitaria riferibile Persona_6 al deceduto raffrontate in modo critico alle consulenze dei R_ consulenti di parte. L'esame di tale materiale consente di ritenere, anche a giudizio di questa Corte, che non vi siano prove idonee a supporto della tesi sostenuta dall'appellante sulla incapacità di intendere Parte_1
e di volere del testatore. Tesi quest'ultima basata, essenzialmente, sulla CTP del dott. (secondo il quale “il Sig. nel periodo Per_13 R_ compreso tra 08 luglio – 13 ottobre 2011 risultava in una condizione psichica tale da scemare grandemente la capacità di comprendere il disvalore sociale delle proprie azioni nonché da togliere la capacità di manifestare la propria volontà”), su una lettura parziale della CTU e su alcune presunzioni di scarso peso. Con riguardo alle patologie che affliggevano il deceduto, è pacifico che lo stesso soffriva di encefalopatia epatica correlata a epatocarcinoma multifocale, patologia per la quale era stato ricoverato in più occasioni in strutture sanitarie, come presso l'ospedale Regina Apostolorum di Albano AZ (dal 28 maggio del 2011 al 15 luglio 2011). Tali problematiche minavano il fisico dell' ma non risultano aver R_ inciso sulla sua capacità di intendere e di volere. La certificazione ospedaliera (v. relazioni datate 8.6.2011 e 15.7.2011) nulla dice in tal senso, dando atto, piuttosto, di discrete condizioni generali, nonostante la patologia tumorale. Secondo il CTU “è possibile ammettere per le infermità di cui era affetto, una riduzione delle capacità di intendere e di volere del paziente tale da potersi determinare una circonvenibilità di siffatta sorte da provocare uno stato di infermità e inferiorità da renderlo suscettibile di azioni di abuso o di induzione” (profilo richiamato dallo stesso appellante per fondare la sua critica) ma, otre a prospettare tale eventualità, in concreto il dott. non accertava Per_6 la riduzione delle capacità psichiche dell' R_
In aggiunta alla documentazione medica acquisita che, come anticipato, non evidenzia problematiche tali da far scemare la capacità dell' R_ di orientarsi e di autodeterminarsi, sono stati escussi i due notai che
14 hanno professionalmente seguito l' poco prima del suo decesso. R_
Il notaio ha stipulato, per conto dell' quale acquirente, Per_7 R_ la compravendita per atto pubblico datata 19 settembre 2011 di un immobile sito in Velletri, al prezzo di euro 200.000,00, dichiarando il professionista, all'udienza del 9.4.2018, univocamente e chiaramente, di non aver percepito alcun profilo di incapacità nell' anche il R_ notaio nel ricevere il testamento segreto di poco successivo, RS specificava che l'operazione era durata circa 20 minuti (circostanza di cui dava atto anche nel verbale), nel corso dei quali non aveva percepito elementi incidenti in negativo sulla lucidità del testatore, dato confermato anche dai suoi segretari in udienza (v. testimonianze del suo collaboratore e della segretaria notarile Testimone_1 Tes_2 che, all'udienza del 14.05.2018, dichiarava aveva predisposto R_ una propria busta nella quale aveva già inserito la scheda testamentaria. Il sig. lo conoscevo di vista;
in quella occasione R_ ricordo che ci aveva chiamato lui per la consegna del testamento ed aveva detto espressamente che si trattava delle sue ultime volontà, manifestando espressamente la volontà che venisse mantenuto segreto”) che hanno tutti confermato la ricezione del testamento di
[...]
a seguito della chiamata telefonica dello stesso testatore per R_ prendere appuntamento con il notaio. teste escusso Testimone_3 all'udienza del 9.4.2018 (il venditore dell'immobile acquistato con l'atto del notaio meno di un mese prima del decesso) Per_7 affermava di non aver ravvisato nel comportamento dell' alcuna R_ anomalia. Il dipendente di banca escusso come teste, Testimone_4 confermava che era ben consapevole di quello che stava R_ facendo mentre incassava un ingente importo in denaro contante, dichiarando al dipendente di doverlo consegnare al venditore per l'acquisto dell'immobile del settembre 2011. Come preme evidenziare, si tratta di dichiarazioni univoche, puntuali, convergenti e altamente affidabili in quanto provenienti da soggetti equidistanti dalla vicenda giudiziaria. Come già affermato dal Giudice di prime cure, le prove dichiarative sono del tutto in linea con la CTU e la documentazione medica che non evidenziano problematiche psichiche che, quindi, vanno escluse, con conferma della capacità del testatore di comprendere la realtà circostante e di autodeterminarsi. In ordine alla doglianza 2.b (nullità o annullamento del testamento per circonvenzione di incapace) e a quella connessa sub 2.c), le stesse non hanno trovato idoneo riscontro. L'appellante richiama presunzioni (la complessità della scheda testamentaria;
la natura del testamento segreto;
la vicinanza temporale tra la redazione e la consegna al notaio del testamento segreto;
la
15 successiva consegna della scheda testamentaria da parte del CP_1 al notaio) che non sono né gravi, né precise nè concordanti ai fini della prova della circonvenzione. Sostiene l'appellante che il testamento “contiene un'elaborata distribuzione di legati a più persone (guarda caso parenti e amici del convenuto ) delle quali si indicano con minuziosità le Controparte_1 generalità e la residenza, descrivendo (analiticamente) i beni assegnati con l'indicazione delle singole località, i numeri civici, e persino i dati catastali. b) nomina un esecutore testamentario (guarda caso proprio lo stesso , sicuramente autonominatosi per tenere Controparte_1 sotto controllo l'erede minore e lucrare vantaggi a favore proprio e della propria famiglia). c) contiene una clausola di limitazione alla alienazione dei beni dell'erede sino al compimento del 25mo anno di età; d) attribuisce (guarda caso) ai legatari tutti i beni commerciali di maggior valore, con cospicue e stabili rendite locatizie”. Tale “elaborata distribuzione”, in realtà, è solo un elenco dei beni di (peraltro, non sempre identificati con i dati catastali) R_ assegnati alle persone più vicine al testatore oltre che all'unico erede
Non v'è dubbio che, per verificare le critiche Parte_1 dell'appellante, il tenore del testamento de quo debba essere messo in correlazione alla personalità dell' A tal riguardo, il defunto, in R_ vita, si era dimostrato un attento e capace commerciante, in grado di accumulare una fortuna di svariati milioni di euro. Poco prima del decesso nonostante la patologia tumorale, aveva deciso di R_ fare un ultimo investimento, acquistando un immobile a Velletri (v. documentazione in atti e testimonianza del notaio già citata), Per_7 recandosi anche in banca per incassare un importante somma di denaro in contanti (v. testimonianza del dipendente di banca) da consegnare al venditore. Tutte circostanze che esplicitano come il testatore avesse dimestichezza con le operazioni immobiliari e fosse pienamente consapevole, fino all'ultimo, del proprio patrimonio, tanto da volerlo incrementare. Il tenore del testamento segreto, quindi, è del tutto coerente alle concrete capacità del testatore. Per altro verso, la situazione di fatto richiamata dall'appellante, che lamenta come fosse seguito, quotidianamente, dai legatari R_
(in sede di testimonianza, , nonna materna e tutrice Persona_1 dell'appellante affermava che “Ricordo che un Parte_1 giorno mi raccomandai a mio genero di stare attento a non firmare niente;
ciò avvenne quando era già tornato a Velletri, dopo il ricovero di Albano;
da allora però non riuscii più a parlarci perché strillava Per_1 soltanto e piangeva, come mi ha confermato anche la badante
16 quest'ultima mi disse che chiamava (il figlio)”), non Pt_1 comprova la volontà di questi ultimi di evitare i contatti dell' con R_ il figlio, rimanendo una mera congettura della l'ipotizzato Per_1 isolamento del deceduto, forzatamente tenuto lontano dai parenti. Piuttosto, l'unico dato pacifico è quello della cura quotidiana dell' ad opera dei del , di R_ CP_1 Pt_3 CP_3 provvedendo questi ultimi ad assumere due badanti e a disporne periodicamente ricoveri per accertamenti ospedalieri. Né il notaio ed i suoi collaboratori constatavano alcuna RS pressione o induzione sull' all'atto di ricevere il testamento R_ segreto: come anticipato, era stato lo stesso testatore a prendere appuntamento con il notaio per consegnare le sue ultime volontà. Quanto alla asserita mancata contestazione da parte di CP_1
nei suoi atti processuali, della circostanza asserita da
[...] sulla asserita redazione da parte del del Parte_1 CP_1 testamento segreto nella parte dattiloscritta, dalla lettura complessiva delle difese di (v. la comparsa di risposta dell'aprile Controparte_1
2013 e quella conclusionale del 25.9.2018) emerge la netta negazione dell'assunto della parte attrice, avendo sempre insistito il per CP_1 la validità e genuinità del testamento oltre che per l'assenza di pressioni esterne atte a influenzare il de cuius a proprio favore. In assenza di prova certa, quindi, sull'ipotizzata redazione del testamento dattiloscritto da parte di terzi, la doglianza va rigettata, dovendosi ribadire l'autenticità della sottoscrizione del testatore (avendo l'appellante rinunciato, in primo grado, alla contestazione sulla firma apocrifa). Del tutto erroneamente, quindi, l'appellante afferma in gravame che
“Abbiamo, quindi, tre elementi di fatto: infermità mentale del de cuius, contesto da cui emerge il suo isolamento dai familiari, forma rara di testamento e l'espressione finale (a+b+c+d) che costituiscono quegli elementi fortemente significativi da costituire la prova per presunzione di cui agli artt. 2727 cc. del fatto che il de cuius è stato indotto per circonvenzione a sottoscrivere il testamento in oggetto”. Come detto, non vi è prova né dell'infermità mentale del testatore (ma solo delle gravi patologie epatiche di né dell'isolamento dell' R_ R_ ordito dai legatari;
quanto alla scelta di redigere un testamento segreto, essa, di per sé, non fa presumere alcuna circonvenzione. In conclusione, il testamento risulta espressione della volontà libera e spontanea del testatore, non risultando comprovate le supposte pressioni e/o suggestioni esterne. Quanto alla censura sub 2.d) relativa alla domanda di rendiconto e di condanna dell'esecutore testamentario alla restituzione delle somme
17 dovute oltre che al risarcimento dei danni, giova richiamare, preliminarmente, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri in data 15.7.2013 all'esito del precedente giudizio R.G. 1894/2011. Tale giudizio era scaturito dalla contestazione effettuata dall'erede Parte_1 alla richiesta di approvazione del rendiconto della gestione
[...] proveniente da , quale esecutore testamentario. Controparte_1
Premesso che il giudizio civile di rendimento dei conti di cui all'art. 709 c.p.c. è disciplinato, sul pianto procedurale, negli artt. 263, 264 e 265 del c.p.c., nel caso in esame il Giudice incaricato nominava, quale consulente tecnico, il rag. che, con la relazione Persona_15 depositata in data 11.6.2013, riscontrava l'assenza di idonei documenti giustificativi della gestione del Il Tribunale, quindi, sulla CP_1 base di tale relazione, con la citata ordinanza del 2013 non approvava il rendiconto (“..Rilevato come l'indagine contabile abbia evidenziato che, pur addebitando le spese di dubbia attendibilità, il saldo attivo avrebbe dovuto risultare pari ad euro 162.283,20 a fronte del bel minor importo a credito risultante” (…); inoltre, condannava CP_1 alla restituzione all'erede della (sola)
[...] Parte_1 somma di euro 12.734,18 (unico importo accertato come spettante all'erede) e, con riguardo alle residue contestazioni dell'erede sulla presunta appropriazione indebita, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Velletri che, all'esito delle indagini preliminari, contestava al il reato ex art. 646 c.p. per essersi CP_1 appropriato di beni dell'erede, nella qualità di esecutore testamentario, procedimento i cui sviluppi non sono stati resi noti alla Corte. Al contempo, la Corte va rimarcato come, nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado non contestava, in modo Parte_1 sufficientemente circostanziato, alcuna appropriazione indebita, focalizzando le sue critiche, in tutti gli atti processuali, sulla supposta circonvenzione di incapaci. Quindi, le domande restitutorie/risarcitorie qui reiterate, sono inammissibili perché ampliano il thema decidendum, risultando, in ogni caso, priva di adeguato riscontro l'ipotesi della appropriazione indebita, anche in assenza di dati informativi sul prosieguo del citato procedimento penale. Come preme evidenziare, l'ordinanza del 2013, fatto salvo l'importo di euro 12.734,18 per il quale era stato condannato al pagamento a favore l'erede CP_1
(tempestivamente pagato all'erede), non può rappresentare titolo legittimante la richiesta, reiterata in questa sede, di condanna del al pagamento dell'ingente somma richiesta;
tanto è vero che, CP_1 già in primo grado, con l'ordinanza giudiziale dell'8.3.2016 era rigettata la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo ex art. 186 bis o 186 ter c.p.c., avanzata da il 17.12.2015, difettando alcun Parte_1
18 accertamento giudiziale fondante il diritto di al Parte_1 risarcimento e/o alla restituzione. Sulla doglianza (2.e), che contesta al Tribunale di essersi pronunciato sulla lesione della legittima extrapetita, giova segnalare come l'analisi complessiva degli atti depositati nell'interesse di e del Parte_1 contegno processuale di quest'ultimo non evidenzia che la relativa domanda, pacificamente svolta con la citazione, sia stata rinunciata, anche implicitamente. Al contrario, la domanda di riduzione era espressamente riproposta (v. memoria ex art. 183 co. 1, c.p.c.) chiedendo l'attore, in sede istruttoria, ammettersi CTU “al fine di valutare l'asse ereditario e accertare il valore dei beni assegnati ai legatari e quelli residuati per l'erede al fine di verificare se sia stata lesa la quota di riserva”. Inoltre, nelle memorie conclusionali, l'attore chiedeva “il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio con altro perito al fine della decisione della domanda di riduzione dei legati” (comparsa conclusionale punto VI “azione di riduzione”). Del tutto correttamente, quindi, il Giudice di prime cure si pronunciava in merito escludendo la lesione. A tal fine, si richiama la perizia contabile che escludeva il superamento, da parte delle disposizioni testamentarie in favore dei legatari, del limite della quota disponibile, escludendo alcun pregiudizio alla quota spettante all'erede Parte_1
Precisamente, il consulente, con un computo logico e documentato - come tale, condiviso anche da questa Corte-, individuava il valore dell'asse ereditario in oltre nove milioni di euro (9.183.556,89); conseguentemente, quantificava la quota di riserva in euro 4.592.000,00. Posto che il valore dei legati lasciati ai convenuti era valutato ammontare a complessivi euro 1.742.900,00, può affermarsi, con ampio margine (il valore complessivo dei beni legati non supera la metà della quota disponibile), l'assenza di lesione della legittima. Anche in ordine alla contestazione (2.f) sul legato a le CP_3 critiche dell'appellante principale non sono meritevoli di accoglimento. Dalla mera lettura del testamento emerge, in modo inequivoco, la volontà di di legare a tre negozi e non due, come R_ CP_3 sostiene l'appellante. Del resto, l'esame complessivo del testamento segreto, poi, evidenzia che il locale al civico 12 di Piazza Cairoli non risulta oggetto di altra disposizione testamentaria incompatibile con il lascito a mentre il testatore aveva incluso, in modo CP_3 sufficientemente specifico e univoco, tutti i beni del suo patrimonio. Peraltro, è emerso che il locale al civico 12, recante l'insegna con il nome ”, era gestito, quando l' era ancora in vita, proprio R_ R_ da , circostanza che, sul piano indiziario, conferma la volontà CP_3 del testatore di lasciare anche questo immobile al . CP_3
19 Infine, sulla doglianza 2.g), la domanda relativa alla condanna di al pagamento dei frutti è stata formulata da Controparte_1 in modo generico ed astratto. L'attore non forniva Parte_1 alcun elemento sulla redditività potenziale dei beni del deceduto
[...]
pur essendo onerato in tal senso. In assenza di elementi acquisiti R_ al fascicolo processuale sulla produttività di tali cespiti (circostanza che osta anche a una liquidazione equitativa), la domanda va rigettata.
7. Anche l'appello incidentale di è privo di pregio. Controparte_1
Le doglianze ai punti 3.a) (errata interpretazione letterale della disposizione testamentaria) e 3.b) (omessa e insufficiente ricostruzione della volontà del testatore) si focalizzano, entrambe, sul legato a favore del CP_1
Diversamente da quanto sostenuto in gravame, in ordine ai beni immobili siti in località Colle Cigliolo, oltre a quanto affermato dal CTU va richiamato il chiaro tenore letterale della Per_5 disposizione testamentaria. La mera lettura di quest'ultima non consente di estendere il legato, oltre che al fabbricato principale e alla relativa area pertinenziale, anche ai terreni circostanti, giacchè il testatore disponeva: “lascio al sig. (…) proprietà sita Controparte_1 in Velletri alla Contrada Cigliolo costituita da fabbricato più terreni circostanti così come recintati part. 823 foglio 52”, senza altro specificare. Per altro verso, non trova riscontro la tesi del convenuto che, ipotizzando trattarsi di un compendio unico adibito ad azienda agricola, vorrebbe includere nel legato ulteriori terreni (censiti al foglio 52, particelle 39, 40, 42, 43, 45, 47, 271, 280, 302, 303, 324, 325, 433, 510 e 629), posto che il CTU ing. ha affermato, anche a Per_5 seguito di apposito sopralluogo, trattarsi di immobili a sé stanti e autonomi, in ordine ai quali non può ravvisarsi un collegamento con quello oggetto di legato. L'utilizzo da parte del testatore del termine
“terreni” al plurale, quindi, va inteso come richiamo generico agli spazi aperti inclusi nell'unità immobiliare recintata sub part. 823. 8. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono compensate per 1/4 tra l'appellante principale e quello incidentale, mentre per i residui 3/4 (valutato il valore delle rispettive domande) sono poste a carico di
Quest'ultimo va condannato, altresì, al pagamento Parte_1 delle spese di lite nei confronti degli appellati, secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 1.000.001,00 e inferiore a euro 2.000.000,00, senza la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, sull'appello principale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 558/2020 nei confronti
20 di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e sull'appello incidentale proposto da Controparte_4 nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
e avverso la Controparte_3 Controparte_4 medesima decisione, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa per un quarto le spese di lite tra l'appellante principale e quello incidentale, ponendo a carico di le spese dei Parte_1 residui tre /quarti liquidandole in euro 19.521,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
4. condanna l'appellante principale al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida: in euro 24.064,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, in favore degli appellati e Controparte_2 Controparte_3
con distrazione all'antistatario avv. Alberto Colella difensore di
[...] entrambi;
in euro 24.064,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, in favore di;
Controparte_4
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 4.9.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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