Art. 2.
A seguito di apposita domanda, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, autorizza i singoli prestiti e concede la garanzia dello Stato per le variazioni del tasso di cambio rispetto a quello vigente al momento dell'erogazione della somma mutuata.
A seguito di apposita domanda, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, autorizza i singoli prestiti e concede la garanzia dello Stato per le variazioni del tasso di cambio rispetto a quello vigente al momento dell'erogazione della somma mutuata.