Articolo 2 della Legge 30 novembre 1976, n. 796
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 dicembre 1976
Art. 2.
A seguito di apposita domanda, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, autorizza i singoli prestiti e concede la garanzia dello Stato per le variazioni del tasso di cambio rispetto a quello vigente al momento dell'erogazione della somma mutuata.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1976