Ordinanza cautelare 13 marzo 2026
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00096/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2026, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Braida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Cossina e Fabiana Ranzatto dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, -OMISSIS- dd. 13.10.2025, notificato il 20.12.2025, di sospensione della patente di guida n. U118T7331W rilasciata l’11.9.2023 e di titolarità della ricorrente LI AI, nonché degli atti ad esso prodromici;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa UE IG e uditi per la ricorrente l’avv. Roberto Braida e per la Regione intimata gli avvocati Mauro Cossina e Fabiana Ranzatto come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza cautelare n. 33 in data 13 marzo 2026, con cui è stata rappresentata alle parti la ritenuta sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 cod.proc.amm. per poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in esito alla presente fase cautelare;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2026 alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e depositato il successivo 23 febbraio 2026, la signora -OMISSIS- ha impugnato, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Direttore del Servizio motorizzazione civile territorialmente competente della Regione stessa ha sospeso ai sensi degli artt. 119, comma 4, e 129, comma 2, del Codice della Strada la patente di guida di cui è titolare, in quanto giudicata dalla Commissione Medica Locale per le patenti di guida di Udine temporaneamente non idonea a condurre veicoli a motore in esito alla visita medica cui è stata sottoposta.
L’interessata ha affidato la domanda azionata ad un unico motivo di diritto, rubricato “Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 129 Codice della Strada. Eccesso di potere”, con cui ha dedotto, in estrema sintesi, l’erroneità del giudizio della Commissione Medica Locale di Udine del 1° ottobre 2025, che sorregge e giustifica il provvedimento gravato. Ritiene, segnatamente, che tale giudizio non è conforme alle risultanze della visita cui è stata sottoposta. Ne ha tratto, conseguentemente, l’illegittimità, in via derivata, del provvedimento impugnato.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituita, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso per mancata tempestiva e rituale impugnazione da parte dell’interessata del certificato medico rilasciatole in data 1° ottobre 2025 dalla Commissione Medica Locale di Udine, recante, per l’appunto, il giudizio di inidoneità temporanea alla guida, cui è conseguita la qui gravata sospensione della patente. In via subordinata, ha invocato l’intervento in giudizio, a norma degli articoli 28 e 51 c.p.a., dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) alla quale fa capo la Commissione Medica Locale per le patenti di guida di Udine, in quanto “unico soggetto in grado di offrire ulteriori elementi e controdedurre nel merito dell’asserito contrasto tra il rilasciato giudizio di inidoneità alla guida e la presupposta visita medica”. Ciò anche ai fini della regolazione delle spese di lite.
Ha evidenziato, in ogni caso, che il provvedimento di sospensione emesso è strettamente vincolato all’esito del giudizio formulato dall’organo autorizzato ex lege ad esprimersi in materia di requisiti psicofisici alla guida, dal quale la Regione – Amministrazione che esercita le funzioni in materia di motorizzazione civile - non può discostarsi. Laddove la competente Commissione Medica Locale si esprima nel senso dell’inidoneità psico-fisica temporanea o permanente del soggetto interessato, è, infatti, obbligata ad emettere il conseguente provvedimento di sospensione o di revoca della patente.
Ha, quindi, concluso nei sensi già rassegnati, anche con riguardo alla preliminare istanza incidentale di sospensione del provvedimento opposto.
L’affare è stato chiamato all’udienza camerale del 10 marzo 2026 e discusso dalle parti come da sintesi a verbale.
Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, emessa in esito alla camera di consiglio che è seguita a tale udienza, il Tribunale ha formalizzato la riserva di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., assegnando alle parti termine per eventuali osservazioni al riguardo.
Entrambe le parti hanno si sono espresse favorevolmente in merito.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, il Collegio ha, indi, ritenuto di poter definitivamente decidere il ricorso in esame in esito alla presente fase cautelare, sussistendone i relativi presupposti.
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse a ricorrere in capo alla ricorrente, come da eccezione preliminare sollevata dalla Regione intimata.
La ricorrente medesima – pur dolendosi dell’erroneità del giudizio medico che la riguarda – ha, infatti, specificamente impugnato solo il provvedimento di sospensione della patente adottato dal Direttore del Servizio motorizzazione civile territorialmente competente della Regione intimata, unica Amministrazione che ha, peraltro, ritualmente evocato in giudizio.
Non ha, invece, autonomamente e tempestivamente impugnato il giudizio medico della Commissione Medica Locale di Udine, atto immediatamente lesivo, in quanto in grado di imprimere un esito ineluttabile al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso, come si evince dalla piana lettura:
- dell’art. 119, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) (“Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”);
- dell’art. 319 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di attuazione al Codice della strada [“1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita. 2. I medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'art. 320. 3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'art. 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita. 4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida. (…)]”;
- dell’art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 ("Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente");
- dell’art. 129, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (“La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici”).
Tale atto non è stato, peraltro, impugnato dall’interessata nemmeno con il ricorso ora in trattazione, sebbene conosciuto sin dal 1° ottobre 2025, come si ritrae dalla documentazione dimessa dalle parti (all. 1 fascicolo doc ricorrente – all. 6 fascicolo doc. Regione).
E’, pur tuttavia, evidente che la sospensione della patente di guida che qui viene in rilievo, pur formalmente distinta dal giudizio di inidoneità alla guida formulato dalla Commissione Medica Locale di Udine, è direttamente conseguenziale a questo, cui la Regione intimata ha dovuto per legge conformarsi senza margine di discrezionalità, trattandosi di atto destinato ad incidere in maniera vincolata sulla decisione finale ( ex multis Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2025, n. 7345).
Ne deriva che l’omessa impugnazione del detto giudizio medico di inidoneità determina l’inammissibilità del ricorso, atteso che le doglianze articolate dalla ricorrente nell’unico motivo di impugnazione proposto sono incentrate esclusivamente sulla sua asserita erroneità, che è, però, questione che fuoriesce dall’oggetto della specifica domanda azionata dalla ricorrente ( ex multis Tar Lazio, Roma, sez. IV, 20 gennaio 2026, n. 1160).
Sicché – è evidente - la sua perdurante esistenza imporrebbe alla Regione intimata l’adozione di un provvedimento di analogo contenuto e dispositivo a quello qui gravato, anche nell’eventualità che quest’ultimo dovesse risultare caducato.
Il generico riferimento nell’oggetto della domanda azionata agli “atti prodromici” a quello specificamente ed espressamente impugnato non è, peraltro, sufficiente a radicarne l’impugnazione, “in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum dell’azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2024, n. 7264; id., 2 maggio 2023, n. 4459; id., 25 marzo 2016, n. 1242).
In definitiva, il ricorso è inammissibile per le ragioni su indicate e tale va dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
Le spese di lite possono essere, nondimeno, compensate per intero tra le parti, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso in Trieste nelle camere di consiglio dei giorni 10 e 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
UE IG, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.