Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2024, n. 46261
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Sentenza 30 ottobre 2024

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La Corte Suprema di Cassazione, con il provvedimento in esame, si è trovata a dover decidere su una questione di rilevante importanza giuridica riguardante la richiesta di oscuramento di una sentenza. Le parti coinvolte hanno presentato istanze contrapposte: una parte ha chiesto l'oscuramento della sentenza per tutelare la propria reputazione e privacy, sostenendo che la pubblicazione della stessa potesse arrecare danno irreparabile alla propria immagine. Dall'altra parte, si è sostenuto il principio di trasparenza e di accesso alla giustizia, evidenziando l'importanza di garantire la pubblicità degli atti giudiziari.

Il giudice, nel rispondere a tali richieste, ha argomentato che il diritto alla riservatezza deve essere bilanciato con il diritto all'informazione e alla trasparenza. Ha quindi ritenuto che, in assenza di motivi di particolare gravità che giustifichino l'oscuramento, la sentenza debba rimanere accessibile al pubblico. La Corte ha sottolineato che l'oscuramento non può diventare uno strumento per eludere le responsabilità giuridiche e che la pubblicità degli atti è fondamentale per la fiducia nel sistema giuridico. Pertanto, ha respinto la richiesta di oscuramento, affermando la prevalenza dell'interesse pubblico sulla tutela della privacy in questo specifico contesto.

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Massime1

Il delitto di atti sessuali con minore, di cui all'art. 609-quater, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 20 legge 23 dicembre 2021, n. 238, essendo posto a tutela del corretto sviluppo della sua sessualità, si configura nei casi di abuso dell'autorità o dell'influenza esercitata e di strumentalizzazione o approfittamento del rapporto fiduciario, correlati alla qualità o all'ufficio ricoperto dal soggetto agente ovvero alle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità con la vittima, il cui consenso risulta, pertanto, condizionato, sicché esorbitano dal perimetro di tale delitto le condotte di costrizione e quelle di induzione con abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica del minore, punite ai sensi del disposto dell'art. 609-bis cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2024, n. 46261
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46261
    Data del deposito : 30 ottobre 2024

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