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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 07/03/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BELGIO) il 20/02/1955 , con il proc. dom. avv. TRAMACERE MARIA CRISTINA del Foro di Brescia, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
, con il proc. dom. avv. PEDERCINI OMBRETTA del Foro di Brescia, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 9.8.1979 a MA (LE), dalla cui unione sono nate le figlie
(09/03/1980) e (12/8/1984), maggiorenni ed Per_1 Persona_2
autonome.
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MA (LE) in data 18.2.2022, come atto iscritto al n. 27, parte II sc.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
16/4/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate a tal uopo).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra in MA (LE) il 9.8.1979 (iscritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1979, atto n. 39, parte II, serie
A);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (LE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 07/03/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BELGIO) il 20/02/1955 , con il proc. dom. avv. TRAMACERE MARIA CRISTINA del Foro di Brescia, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
, con il proc. dom. avv. PEDERCINI OMBRETTA del Foro di Brescia, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 9.8.1979 a MA (LE), dalla cui unione sono nate le figlie
(09/03/1980) e (12/8/1984), maggiorenni ed Per_1 Persona_2
autonome.
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MA (LE) in data 18.2.2022, come atto iscritto al n. 27, parte II sc.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
16/4/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate a tal uopo).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra in MA (LE) il 9.8.1979 (iscritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1979, atto n. 39, parte II, serie
A);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (LE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino