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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4688 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3210/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale dell'1.7.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo Parte_1 C.F._1
( ), domiciliatario in Castellammare di Stabia al C.so De Gadperi 16 - C.F._2
Email_1
APPELLANTE
E
, in persone del Sindaco p.t., c.f./ p. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Carbone ), elett.te P.IVA_2 C.F._3
1 dom.to presso il suo studio in Avellino alla via S.T. Corrado n. 29 -
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 113/2020 del 15/01/2020 del Tribunale di Torre Annunziata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 17.09.2020 ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 0000268641/2018, notificatagli in 17.8.2018, emessa da Controparte_2 per conto del fondata sulle ingiunzioni di pagamento n. 381761 del Controparte_1
23.12.2016, notificata il 28.1.2017, e n. 10352 del 20.2.2017, notificata il 13.3.2017, emesse per recupero
“fitti di fabbricati” e relativi interessi, in relazione alle annualità 2012, 2014 e 2015, per il complessivo importo di euro 15.504,25.
Il giudizio di primo grado era stato introdotto con citazione del 4.9.2018, notificata al solo ente creditore e non anche del concessionario, con la quale il precisato che l'intimazione era Pt_1 probabilmente riferita ai canoni dovuti in relazione ad una casa popolare (dai € 30.00 ad € 80,00), aveva eccepito: a) l'inesistenza dei titoli esecutivi su cui l'atto era fondato, in quanto mai ricevuti;
b) la carente esplicitazione delle ragioni della pretesa;
c) la prescrizione del credito;
d) il difetto di potere del concessionario;
e) l'omessa sottoscrizione del funzionario comunale responsabile;
f) l'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere;
g) l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
h) l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di riscossione;
i)
l'irrituale notifica a mezzo posta privata.
Il si era costituito ritualmente in lite, resistendo all'opposizione e Controparte_1 allegando documentazione.
Aveva, in particolare, prodotto gli atti prodromici corredati dalle relate di notifica e un atto di sottomissione, datato 29.11.2004, col quale il si era obbligato a sanare la morosità fino a quel Pt_1 momento maturata.
Con la gravata pronuncia il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo preclusa ogni contestazione relativa al merito della pretesa, avendo il documentato la rituale notifica degli atti prodromici, CP_1 non impugnati e pertanto divenuti definitivi.
2 Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è nel merito infondato e deve essere rigettato.
Incontestata essendo la giurisdizione del G.O., vertendosi in tema di somme iscritte a ruolo rivenienti da rapporti di diritto privato (cfr. Cass. 6833/2021), si osserva quanto segue.
Col primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sollevata eccezione di prescrizione, ritenendo che il Tribunale sia stato indotto in errore dalla documentazione prodotta dall'Ente.
Assume che i fitti reclamati erano, in realtà, risalenti a data anteriore al 2004. Tanto emergerebbe dall'atto di sottomissione prodotto dallo stesso (doc. 11), datato 29.11.2004, col quale egli si CP_1 era impegnato al pagamento dei canoni di locazione fino a quel momento scaduti.
Il debito riguarderebbe annualità diverse da quelle indicate nell'atto impugnato (che fa riferimento al
2012, 2014 e 2015), e sarebbe, pertanto, prescritto, stante il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 co. 1 e 3 c.c.
Il motivo è infondato.
La circostanza che il avesse maturato un debito per fitti non pagati anteriormente al 2004 (cui Pt_1
è riferibile il richiamato atto di sottomissione) non esclude che la sua morosità si sia protratta anche
3 negli anni successivi, non emergendo in atti alcun elemento da cui ricavare che il rapporto di locazione sia, negli anni, cessato.
Orbene, l'intimazione impugnata fonda sulle due ingiunzioni di pagamento n. 381761 e n. 10352, emesse per il recupero di fitti relativi alle annualità 2012, 2014 e 2015.
Esse sono state ritualmente e tempestivamente notificate all'appellante in data 28.1.2017 e in data
13.3.2017 (cfr. all.ti 4 e 5 della produzione di primo grado del , non Controparte_1 risultano impugnate nei termini, e sono, pertanto, divenute definitive.
Ora, è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento
(o dell'ingiunzione) assolve, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018).
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella (o l'ingiunzione) abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare.
Se entro un anno dalla notifica della cartella (o dell'ingiunzione), non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit.
Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace.
Quanto alle eccezioni che possono essere sollevate mediante l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, è evidente che le contestazioni, soprattutto di c.d. merito dell'esecuzione, assumeranno ambito diverso a seconda che il titolo esecutivo che si contesta sia irretrattabile ovvero sia solamente provvisoriamente esecutivo.
Nel caso di specie, trattandosi di titoli irretrattabili, in quanto non impugnati nei termini, le contestazioni potranno riguardare soltanto fatti estintivi ed impeditivi successivi alla loro formazione.
Tra i fatti estintivi la prescrizione del credito è, nel caso di specie, insussistente, essendo l'intimazione efficacemente intervenuta nel quinquennio dalla notifica dei precedenti atti.
4 In definitiva deve ritenersi infondata la sollevata eccezione di prescrizione.
Col secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza poiché non si esprime sulla nullità dell'atto notificato del quale deduce la genericità, in violazione dell'art. 24 della Costituzione e della legge n. 241 del 1990 art. 3 n.ro 4.
Insiste sulla non corretta indicazione delle annualità indicate (2012, 2014 e 2015) e sulla genericità della contestazione, nella quale sarebbero indicati una serie di codici del tutto indecifrabili e incomprensibili, non sarebbero indicati le norme violate, il fabbricato, la data di maturazione delle somme, il calcolo degli interessi, l'autorità a cui ricorrere.
Le doglianze sono in parte infondate e in parte inammissibili.
Si è detto che il contraddittorio è stato instaurato, per precisa scelta dell'opponente, esclusivamente nei confronti dell'ente creditore.
Orbene, all'ente sono opponibili, nei limiti dell'irretrattabilità degli atti presupposti, le sole questioni di merito della pretesa, mentre i vizi formali dell'atto andavano contestati al concessionario da cui esso promana, non evocato in lite.
In ogni caso, non sussiste la lamentata violazione del diritto di difesa, essendo compiutamente esposte le ragioni della pretesa mediante indicazione delle annualità in contestazione, degli estremi identificativi dei presupposti atti, conosciuti dall'opponente in quanto a lui ritualmente notificati, delle modalità di impugnazione.
Il calcolo degli interessi è di fonte legale, in quanto tale conosciuto e/o conoscibile dalla parte.
L'opponente non ha allegato né provato, come era suo onere, il pagamento imputabile alle annualità in contestazione, né che il rapporto di locazione da cui discende il debito fosse cessato anteriormente.
Col terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della sollevata eccezione di inesistenza del titolo esecutivo, per omessa allegazione del contratto di locazione intercorso con il Comune.
Il motivo è inammissibile, attenendo a questioni di merito, precluse, come detto, in sede di impugnazione dell'iscrizione a ruolo fondata su titoli irretrattabili.
Del resto, l'atto di sottomissione di cui si è detto dimostra l'esistenza della fonte del credito e del rapporto locativo in essere.
5 Da ultimo, l'appellante si sofferma sulle eccezioni di inammissibilità e tardività della domanda, sollevate dall'ente creditore in primo grado, con argomentazioni in questa sede inammissibili, trattandosi di questioni superate dal Tribunale in senso favorevole all'opponente.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (euro 16.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 3.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3210/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale dell'1.7.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo Parte_1 C.F._1
( ), domiciliatario in Castellammare di Stabia al C.so De Gadperi 16 - C.F._2
Email_1
APPELLANTE
E
, in persone del Sindaco p.t., c.f./ p. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Carbone ), elett.te P.IVA_2 C.F._3
1 dom.to presso il suo studio in Avellino alla via S.T. Corrado n. 29 -
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 113/2020 del 15/01/2020 del Tribunale di Torre Annunziata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 17.09.2020 ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 0000268641/2018, notificatagli in 17.8.2018, emessa da Controparte_2 per conto del fondata sulle ingiunzioni di pagamento n. 381761 del Controparte_1
23.12.2016, notificata il 28.1.2017, e n. 10352 del 20.2.2017, notificata il 13.3.2017, emesse per recupero
“fitti di fabbricati” e relativi interessi, in relazione alle annualità 2012, 2014 e 2015, per il complessivo importo di euro 15.504,25.
Il giudizio di primo grado era stato introdotto con citazione del 4.9.2018, notificata al solo ente creditore e non anche del concessionario, con la quale il precisato che l'intimazione era Pt_1 probabilmente riferita ai canoni dovuti in relazione ad una casa popolare (dai € 30.00 ad € 80,00), aveva eccepito: a) l'inesistenza dei titoli esecutivi su cui l'atto era fondato, in quanto mai ricevuti;
b) la carente esplicitazione delle ragioni della pretesa;
c) la prescrizione del credito;
d) il difetto di potere del concessionario;
e) l'omessa sottoscrizione del funzionario comunale responsabile;
f) l'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere;
g) l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
h) l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di riscossione;
i)
l'irrituale notifica a mezzo posta privata.
Il si era costituito ritualmente in lite, resistendo all'opposizione e Controparte_1 allegando documentazione.
Aveva, in particolare, prodotto gli atti prodromici corredati dalle relate di notifica e un atto di sottomissione, datato 29.11.2004, col quale il si era obbligato a sanare la morosità fino a quel Pt_1 momento maturata.
Con la gravata pronuncia il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo preclusa ogni contestazione relativa al merito della pretesa, avendo il documentato la rituale notifica degli atti prodromici, CP_1 non impugnati e pertanto divenuti definitivi.
2 Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Mutati la Sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è nel merito infondato e deve essere rigettato.
Incontestata essendo la giurisdizione del G.O., vertendosi in tema di somme iscritte a ruolo rivenienti da rapporti di diritto privato (cfr. Cass. 6833/2021), si osserva quanto segue.
Col primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sollevata eccezione di prescrizione, ritenendo che il Tribunale sia stato indotto in errore dalla documentazione prodotta dall'Ente.
Assume che i fitti reclamati erano, in realtà, risalenti a data anteriore al 2004. Tanto emergerebbe dall'atto di sottomissione prodotto dallo stesso (doc. 11), datato 29.11.2004, col quale egli si CP_1 era impegnato al pagamento dei canoni di locazione fino a quel momento scaduti.
Il debito riguarderebbe annualità diverse da quelle indicate nell'atto impugnato (che fa riferimento al
2012, 2014 e 2015), e sarebbe, pertanto, prescritto, stante il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 co. 1 e 3 c.c.
Il motivo è infondato.
La circostanza che il avesse maturato un debito per fitti non pagati anteriormente al 2004 (cui Pt_1
è riferibile il richiamato atto di sottomissione) non esclude che la sua morosità si sia protratta anche
3 negli anni successivi, non emergendo in atti alcun elemento da cui ricavare che il rapporto di locazione sia, negli anni, cessato.
Orbene, l'intimazione impugnata fonda sulle due ingiunzioni di pagamento n. 381761 e n. 10352, emesse per il recupero di fitti relativi alle annualità 2012, 2014 e 2015.
Esse sono state ritualmente e tempestivamente notificate all'appellante in data 28.1.2017 e in data
13.3.2017 (cfr. all.ti 4 e 5 della produzione di primo grado del , non Controparte_1 risultano impugnate nei termini, e sono, pertanto, divenute definitive.
Ora, è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento
(o dell'ingiunzione) assolve, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018).
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella (o l'ingiunzione) abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare.
Se entro un anno dalla notifica della cartella (o dell'ingiunzione), non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit.
Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace.
Quanto alle eccezioni che possono essere sollevate mediante l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, è evidente che le contestazioni, soprattutto di c.d. merito dell'esecuzione, assumeranno ambito diverso a seconda che il titolo esecutivo che si contesta sia irretrattabile ovvero sia solamente provvisoriamente esecutivo.
Nel caso di specie, trattandosi di titoli irretrattabili, in quanto non impugnati nei termini, le contestazioni potranno riguardare soltanto fatti estintivi ed impeditivi successivi alla loro formazione.
Tra i fatti estintivi la prescrizione del credito è, nel caso di specie, insussistente, essendo l'intimazione efficacemente intervenuta nel quinquennio dalla notifica dei precedenti atti.
4 In definitiva deve ritenersi infondata la sollevata eccezione di prescrizione.
Col secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza poiché non si esprime sulla nullità dell'atto notificato del quale deduce la genericità, in violazione dell'art. 24 della Costituzione e della legge n. 241 del 1990 art. 3 n.ro 4.
Insiste sulla non corretta indicazione delle annualità indicate (2012, 2014 e 2015) e sulla genericità della contestazione, nella quale sarebbero indicati una serie di codici del tutto indecifrabili e incomprensibili, non sarebbero indicati le norme violate, il fabbricato, la data di maturazione delle somme, il calcolo degli interessi, l'autorità a cui ricorrere.
Le doglianze sono in parte infondate e in parte inammissibili.
Si è detto che il contraddittorio è stato instaurato, per precisa scelta dell'opponente, esclusivamente nei confronti dell'ente creditore.
Orbene, all'ente sono opponibili, nei limiti dell'irretrattabilità degli atti presupposti, le sole questioni di merito della pretesa, mentre i vizi formali dell'atto andavano contestati al concessionario da cui esso promana, non evocato in lite.
In ogni caso, non sussiste la lamentata violazione del diritto di difesa, essendo compiutamente esposte le ragioni della pretesa mediante indicazione delle annualità in contestazione, degli estremi identificativi dei presupposti atti, conosciuti dall'opponente in quanto a lui ritualmente notificati, delle modalità di impugnazione.
Il calcolo degli interessi è di fonte legale, in quanto tale conosciuto e/o conoscibile dalla parte.
L'opponente non ha allegato né provato, come era suo onere, il pagamento imputabile alle annualità in contestazione, né che il rapporto di locazione da cui discende il debito fosse cessato anteriormente.
Col terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della sollevata eccezione di inesistenza del titolo esecutivo, per omessa allegazione del contratto di locazione intercorso con il Comune.
Il motivo è inammissibile, attenendo a questioni di merito, precluse, come detto, in sede di impugnazione dell'iscrizione a ruolo fondata su titoli irretrattabili.
Del resto, l'atto di sottomissione di cui si è detto dimostra l'esistenza della fonte del credito e del rapporto locativo in essere.
5 Da ultimo, l'appellante si sofferma sulle eccezioni di inammissibilità e tardività della domanda, sollevate dall'ente creditore in primo grado, con argomentazioni in questa sede inammissibili, trattandosi di questioni superate dal Tribunale in senso favorevole all'opponente.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (euro 16.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 3.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
6