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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1556/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SCHEMBRI STEFANIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to NOTO ANTONINO e dalla dott.ssa Marianna AMATO ex art. 417 bis c.p.c.
- resistente -
OGGETTO: progressione economica orizzontale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art.127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 16.10.2024 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 9.12.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e - premesso di prestare attività di lavoro alle dipendenze di CP_1 Controparte_1
con la qualifica di assistente sociale categoria D4 e di avere partecipato alla progressione economica orizzontale indetta dal datore di lavoro, ottenendo il punteggio di 78,25, senza il riconoscimento della progressione stipendiale – ha dedotto la illegittima esclusione del ricorrente attuata con provvedimento, per non avere, l'amministrazione convenuta, adottato un sistema premiante, in violazione del principio meritocratico che governa la procedura, nonché per non avere valutato il punteggio derivante dalla laurea triennale e specialistica possedute dal ricorrente.
Ha quindi concluso rassegnando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità della delibera adottata dal commissario straordinario, n. 1929 del 16 novembre 2021 e per l'effetto: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della progressione economica orizzontale a far data dal 2016/2017; - condannare la resistente alla corresponsione del beneficio della progressione economica in favore del dipendente;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Parte_1
Cont Si è costituita in giudizio che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La causa istruita, a mezzo documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
******
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Cont
deduce essenzialmente il mancato rispetto da parte di datrice di lavoro, Parte_1
delle norme primarie e secondarie che disciplinano la PEO approvata con delibera n.
949/2017 (cfr. doc. fascicolo resistente) e chiede il riconoscimento della relativa progressione stipendiale.
Il ricorrente ha dunque inteso proporre una domanda di esatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro di individuare i beneficiari, secondo i criteri imposti dalla legge, dalle disposizioni contrattuali e interne che disciplinano la procedura, domanda presupposta a quella volta ad ottenere le correlate differenze retributive.
Valgono pertanto il i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione di fare, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della
Pag. 2 di 6 circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13353).
Con riguardo all'onere di allegazione dell'inadempimento, deve tuttavia precisarsi che il creditore non può limitarsi ad affermare l'inadempimento del debitore, ma deve innanzitutto individuare quale sia l'obbligo che si assume violato. Inoltre, considerato che non è tutelato un interesse astratto alla regolarità della procedura, va anche indicato l'effetto sfavorevole conseguito al dedotto inadempimento e, con esso, i concorrenti che sono stati favoriti dall'affermato inadempimento datoriale. Tali conclusioni si pongono in linea di continuità con il principio, di carattere generale, secondo cui chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, con la conseguenza che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (cfr. Cass. 16 marzo 2018, n. 6618).
Ciò premesso, nel caso concreto, va rilevato anzitutto come parte ricorrente censuri l'operato dell'amministrazione convenuta sotto il profilo della mancata adozione di un sistema premiante, senza tuttavia precisare se l'asserito inadempimento abbia in concreto leso la propria situazione giuridica. Il ricorrente, infatti, non chiarisce: il punteggio che avrebbe dovuto ottenere;
quali lavoratori lo hanno illegittimamente preceduto in graduatoria. Tali omissioni assertive rendono di per sé impossibile verificare l'astratta spettanza del bene della Cont vita richiesto, considerato che pur ammettendo che non abbia fatto puntale applicazione dei principi richiamati in ricorso, in ogni caso non potrebbe ritenersi raggiunta la prova che, in presenza del comportamento dovuto, il ricorrente avrebbe ottenuto il bene della vita oggetto della domanda, ovvero la posizione utile per l'accesso alla progressione stipendiale.
Cont In disparte tali considerazioni, va detto che, costituendosi in giudizio, in ogni caso ha provato di avere agito nel pieno rispetto delle regole primarie e secondarie disciplinanti la procedura.
Cont ha innanzitutto precisato che punteggio di 78,25 deriva dalla somma dei titoli di servizio
(7,75), della performance individuale del ricorrente (punti 70) e dei titoli di studio (0,50).
Pag. 3 di 6 Quanto alla performance, la resistente ha dedotto che nell'anno di riferimento (2015) il ricorrente ha ottenuto un punteggio di 27, dato in alcun modo contestato e che pertanto deve ritenersi acquisito in giudizio, corrispondente al 90% del punteggio ottenibile che, alla luce dei criteri dettati dall'art. 8 del Regolamento aziendale per le progressioni economiche, dava diritto all'attribuzione di un punteggio di 70, corrispondente a quello in concreto attribuito al ricorrente.
Sul punto, a ben guardare, il ricorrente contesta unicamente la mancata valutazione, da parte dell'amministrazione convenuta, delle schede di valutazione della performance individuale conseguita dal ricorrente negli ultimi tre anni.
L'assunto è infondato dal momento che nessuna norma, né di legge né pattizia, imponeva siffatto obbligo all'amministrazione convenuta.
Si legge infatti nell'avviso di selezione della progressione economica (delibera n. 949/2017 fasc. convenuta) che la graduatoria di merito dei dipendenti appartenenti a ciascuna categoria, sarebbe stata formulata sulla base dell'esperienza professionale, dei titoli posseduti e della valutazione della performance individuale, così come individuati e graduati dagli art.4,5,6,7,8 e 9 del regolamento approvato in data 14.12.2016. Nell'art. 4 del citato regolamento, 4 dettante i “Criteri e le modalità di valutazione” viene chiaramente affermato che i criteri che gli elementi di valutazione a cui si dovrà fare riferimento nella selezione dei dipendenti ai quali attribuire le fasce retributive, saranno prioritariamente basati su criteri meritocratici rilevabili dalle schede individuali di valutazione (B,C,D,) riferite all' anno
2015, (Performance Individuale), dall' esperienza professionale e dai titoli.
L'operato dell'amministrazione convenuta appare pertanto pienamente conforme alle norme interne disciplinanti la procedura.
Ed invero, l'art. 52 comma 1 – bis d.lgs. 165/2001, evocato dal ricorrente quale fonte costitutiva del detto obbligo, nella parte in cui stabilisce che “La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica” non risulta applicabile al caso di specie stante il chiaro tenore letterale della norma che limita la rilevanza di tale titolo ai fini dell'accesso all'area superiore, ovverosia nell'ambito della progressione tra aree, fattispecie diversa rispetto alla
Pag. 4 di 6 odierna concernente la progressione stipendiale tra lavoratori appartenenti alla medesima area
(progressione cosiddetta orizzontale).
Nessun argomento a sostegno della violazione delle regole procedurali, si ricava dal fatto che alcuni dipendenti di pari livello del ricorrente (D4), pur avendo totalizzato un punteggio inferiore, abbiano ottenuto il beneficio economico.
Cont Come correttamente argomentato da i dipendenti elencati dalla ricorrente a pag. 6 (per come si evince dalle stesse allegazioni attoree) appartengono al comparto sanitario e amministrativo, comparti diversi da quello del ricorrente appartenente al comparto tecnico, con la qualifica di collaboratore professionale assistente sociale.
Ciò posto, l'art. 1 del regolamento aziendale per le progressioni economiche, approvato con atto deliberativo n.1823/2016 prevede che “le risorse a disposizione dovranno essere equamente ripartite per Ruolo, Categoria/Fascia (Posizione Economica) di provenienza, in rapporto ai soli dipendenti di ruolo, ad esclusione del personale in comando, in assegnazione provvisoria, in comando ex legge 100 e al personale a tempo determinato. In particolare, le risorse individuate come detto sopra verranno assegnate per ciascun Ruolo,
Categoria/Fascia (Posizione Economica) di provenienza, in misura percentuale sulla base del numero complessivo di dipendenti in essa inquadrati, in servizio alla data del 01
Gennaio dell'anno di riferimento. Definite le risorse da assegnare alle diverse categorie, verrà, poi, individuato il numero complessivo delle fasce retributive da attribuire nell' an no di riferimento.”
Dalla piana lettura del documento allegato, emerge che il numero di posti in concreto disponibili per la progressione variasse in base al comparto di appartenenza. Rientra pertanto nell'ordinario sviluppo della procedura che, a parità di punteggio, alcuni concorrenti si siano collocati in una posizione utile ai fini del riconoscimento della progressione stipendiale, mentre altri, appartenenti a diverso comparto, con minori risorse disponibili (dunque con un minor numero di progressioni economiche da riconoscere), non abbiano ottenuto il beneficio richiesto.
Con riguardo alla asserita mancata valutazione della laurea triennale e specialistica, difetta la
Cont prova del fatto costitutivo dell'obbligo di di valutare tali titoli, dal momento che il ricorrente, che ne era onerato, non ha provato di avere inserito nella domanda di
Pag. 5 di 6 partecipazione il possesso di tali titoli. Sul punto, la convenuta ha anzi obiettato che tali titoli non erano stati inseriti in domanda, senza che in alcun modo tale deduzione sia stata contestata nella prima difesa utile (e nel resto del giudizio).
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, per le cause di valore compreso tra lo scaglione 1.100,00 – 5.200,00, avuto riguardo e all'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate e alla condizione soggettiva delle parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
rigetta il ricorso e condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 1.315,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Sciacca, 13/02/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
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Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SCHEMBRI STEFANIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to NOTO ANTONINO e dalla dott.ssa Marianna AMATO ex art. 417 bis c.p.c.
- resistente -
OGGETTO: progressione economica orizzontale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art.127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 16.10.2024 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 9.12.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e - premesso di prestare attività di lavoro alle dipendenze di CP_1 Controparte_1
con la qualifica di assistente sociale categoria D4 e di avere partecipato alla progressione economica orizzontale indetta dal datore di lavoro, ottenendo il punteggio di 78,25, senza il riconoscimento della progressione stipendiale – ha dedotto la illegittima esclusione del ricorrente attuata con provvedimento, per non avere, l'amministrazione convenuta, adottato un sistema premiante, in violazione del principio meritocratico che governa la procedura, nonché per non avere valutato il punteggio derivante dalla laurea triennale e specialistica possedute dal ricorrente.
Ha quindi concluso rassegnando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità della delibera adottata dal commissario straordinario, n. 1929 del 16 novembre 2021 e per l'effetto: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della progressione economica orizzontale a far data dal 2016/2017; - condannare la resistente alla corresponsione del beneficio della progressione economica in favore del dipendente;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Parte_1
Cont Si è costituita in giudizio che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La causa istruita, a mezzo documenti, è stata decisa in seguito al deposito di note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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Il ricorso è infondato e va rigettato.
Cont
deduce essenzialmente il mancato rispetto da parte di datrice di lavoro, Parte_1
delle norme primarie e secondarie che disciplinano la PEO approvata con delibera n.
949/2017 (cfr. doc. fascicolo resistente) e chiede il riconoscimento della relativa progressione stipendiale.
Il ricorrente ha dunque inteso proporre una domanda di esatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro di individuare i beneficiari, secondo i criteri imposti dalla legge, dalle disposizioni contrattuali e interne che disciplinano la procedura, domanda presupposta a quella volta ad ottenere le correlate differenze retributive.
Valgono pertanto il i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione di fare, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della
Pag. 2 di 6 circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13353).
Con riguardo all'onere di allegazione dell'inadempimento, deve tuttavia precisarsi che il creditore non può limitarsi ad affermare l'inadempimento del debitore, ma deve innanzitutto individuare quale sia l'obbligo che si assume violato. Inoltre, considerato che non è tutelato un interesse astratto alla regolarità della procedura, va anche indicato l'effetto sfavorevole conseguito al dedotto inadempimento e, con esso, i concorrenti che sono stati favoriti dall'affermato inadempimento datoriale. Tali conclusioni si pongono in linea di continuità con il principio, di carattere generale, secondo cui chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, con la conseguenza che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (cfr. Cass. 16 marzo 2018, n. 6618).
Ciò premesso, nel caso concreto, va rilevato anzitutto come parte ricorrente censuri l'operato dell'amministrazione convenuta sotto il profilo della mancata adozione di un sistema premiante, senza tuttavia precisare se l'asserito inadempimento abbia in concreto leso la propria situazione giuridica. Il ricorrente, infatti, non chiarisce: il punteggio che avrebbe dovuto ottenere;
quali lavoratori lo hanno illegittimamente preceduto in graduatoria. Tali omissioni assertive rendono di per sé impossibile verificare l'astratta spettanza del bene della Cont vita richiesto, considerato che pur ammettendo che non abbia fatto puntale applicazione dei principi richiamati in ricorso, in ogni caso non potrebbe ritenersi raggiunta la prova che, in presenza del comportamento dovuto, il ricorrente avrebbe ottenuto il bene della vita oggetto della domanda, ovvero la posizione utile per l'accesso alla progressione stipendiale.
Cont In disparte tali considerazioni, va detto che, costituendosi in giudizio, in ogni caso ha provato di avere agito nel pieno rispetto delle regole primarie e secondarie disciplinanti la procedura.
Cont ha innanzitutto precisato che punteggio di 78,25 deriva dalla somma dei titoli di servizio
(7,75), della performance individuale del ricorrente (punti 70) e dei titoli di studio (0,50).
Pag. 3 di 6 Quanto alla performance, la resistente ha dedotto che nell'anno di riferimento (2015) il ricorrente ha ottenuto un punteggio di 27, dato in alcun modo contestato e che pertanto deve ritenersi acquisito in giudizio, corrispondente al 90% del punteggio ottenibile che, alla luce dei criteri dettati dall'art. 8 del Regolamento aziendale per le progressioni economiche, dava diritto all'attribuzione di un punteggio di 70, corrispondente a quello in concreto attribuito al ricorrente.
Sul punto, a ben guardare, il ricorrente contesta unicamente la mancata valutazione, da parte dell'amministrazione convenuta, delle schede di valutazione della performance individuale conseguita dal ricorrente negli ultimi tre anni.
L'assunto è infondato dal momento che nessuna norma, né di legge né pattizia, imponeva siffatto obbligo all'amministrazione convenuta.
Si legge infatti nell'avviso di selezione della progressione economica (delibera n. 949/2017 fasc. convenuta) che la graduatoria di merito dei dipendenti appartenenti a ciascuna categoria, sarebbe stata formulata sulla base dell'esperienza professionale, dei titoli posseduti e della valutazione della performance individuale, così come individuati e graduati dagli art.4,5,6,7,8 e 9 del regolamento approvato in data 14.12.2016. Nell'art. 4 del citato regolamento, 4 dettante i “Criteri e le modalità di valutazione” viene chiaramente affermato che i criteri che gli elementi di valutazione a cui si dovrà fare riferimento nella selezione dei dipendenti ai quali attribuire le fasce retributive, saranno prioritariamente basati su criteri meritocratici rilevabili dalle schede individuali di valutazione (B,C,D,) riferite all' anno
2015, (Performance Individuale), dall' esperienza professionale e dai titoli.
L'operato dell'amministrazione convenuta appare pertanto pienamente conforme alle norme interne disciplinanti la procedura.
Ed invero, l'art. 52 comma 1 – bis d.lgs. 165/2001, evocato dal ricorrente quale fonte costitutiva del detto obbligo, nella parte in cui stabilisce che “La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica” non risulta applicabile al caso di specie stante il chiaro tenore letterale della norma che limita la rilevanza di tale titolo ai fini dell'accesso all'area superiore, ovverosia nell'ambito della progressione tra aree, fattispecie diversa rispetto alla
Pag. 4 di 6 odierna concernente la progressione stipendiale tra lavoratori appartenenti alla medesima area
(progressione cosiddetta orizzontale).
Nessun argomento a sostegno della violazione delle regole procedurali, si ricava dal fatto che alcuni dipendenti di pari livello del ricorrente (D4), pur avendo totalizzato un punteggio inferiore, abbiano ottenuto il beneficio economico.
Cont Come correttamente argomentato da i dipendenti elencati dalla ricorrente a pag. 6 (per come si evince dalle stesse allegazioni attoree) appartengono al comparto sanitario e amministrativo, comparti diversi da quello del ricorrente appartenente al comparto tecnico, con la qualifica di collaboratore professionale assistente sociale.
Ciò posto, l'art. 1 del regolamento aziendale per le progressioni economiche, approvato con atto deliberativo n.1823/2016 prevede che “le risorse a disposizione dovranno essere equamente ripartite per Ruolo, Categoria/Fascia (Posizione Economica) di provenienza, in rapporto ai soli dipendenti di ruolo, ad esclusione del personale in comando, in assegnazione provvisoria, in comando ex legge 100 e al personale a tempo determinato. In particolare, le risorse individuate come detto sopra verranno assegnate per ciascun Ruolo,
Categoria/Fascia (Posizione Economica) di provenienza, in misura percentuale sulla base del numero complessivo di dipendenti in essa inquadrati, in servizio alla data del 01
Gennaio dell'anno di riferimento. Definite le risorse da assegnare alle diverse categorie, verrà, poi, individuato il numero complessivo delle fasce retributive da attribuire nell' an no di riferimento.”
Dalla piana lettura del documento allegato, emerge che il numero di posti in concreto disponibili per la progressione variasse in base al comparto di appartenenza. Rientra pertanto nell'ordinario sviluppo della procedura che, a parità di punteggio, alcuni concorrenti si siano collocati in una posizione utile ai fini del riconoscimento della progressione stipendiale, mentre altri, appartenenti a diverso comparto, con minori risorse disponibili (dunque con un minor numero di progressioni economiche da riconoscere), non abbiano ottenuto il beneficio richiesto.
Con riguardo alla asserita mancata valutazione della laurea triennale e specialistica, difetta la
Cont prova del fatto costitutivo dell'obbligo di di valutare tali titoli, dal momento che il ricorrente, che ne era onerato, non ha provato di avere inserito nella domanda di
Pag. 5 di 6 partecipazione il possesso di tali titoli. Sul punto, la convenuta ha anzi obiettato che tali titoli non erano stati inseriti in domanda, senza che in alcun modo tale deduzione sia stata contestata nella prima difesa utile (e nel resto del giudizio).
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, per le cause di valore compreso tra lo scaglione 1.100,00 – 5.200,00, avuto riguardo e all'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate e alla condizione soggettiva delle parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
rigetta il ricorso e condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 1.315,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Sciacca, 13/02/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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