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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5699 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1461/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, così composto:
Diego Pinto Presidente rel.
Enrico Colognesi Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1461 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, in decisione all'udienza collegiale del 8.10.2025,
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F. ) in
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 proprio e quale esercente la potestà genitoriale su (C.F. ) Persona_1 C.F._6
e ( ), (C.F. Parte_6 C.F._7 Controparte_1
), (C.F. ), in proprio nonché C.F._8 Controparte_2 C.F._9 in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana D'agosto Persona_2
APPELLANTI
E
( , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato
APPELLATO
Controparte_5
APPELLATO – CONTUMACE avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16679/18 pubblicata il
29.08.2018, non notificata
CONCLUSIONI: per gli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, esercitare il potere ex officio e, pertanto, disporre CTU medico legale al fine di accertare la natura, il nesso di causalità e la conseguente entità dei danni subiti dagli odierni appellanti ed:
1) accogliere integralmente lo spiegato appello e, nel riformare l'impugnata sentenza, condannare il
, in persona del l.r.p.t., nonché il Sig. , in via Controparte_3 Controparte_5 esclusiva ovvero in solido fra loro, al risarcimento dei danni in favore degli odierni appellanti, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2) condannare il , in persona del l.r.p.t., nonché il Sig. Controparte_3 CP_5
, in via esclusiva ovvero in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze del
[...] presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente atto di appello, e per tutte le ragioni argomentate in parte espositiva, compensare le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellato:
“L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa, chiede il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato. Chiede inoltre di dichiarare inammissibile la richiesta di sospensione dell'esecutiva della sentenza mancando i presupposti richiesti dalla legge. Vinte le spese”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con atto di appello tempestivamente notificato al e a Controparte_6
Controparte_7 Parte_2 Parte_3 Pt_4
in proprio e quali eredi di
[...] Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
, hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito: Persona_2
“- rigetta tutte le domande svolte dalle parti attrici siccome inammissibili;
- condanna le parti attrici, fra di loro in solido, a pagare immediatamente in favore del convenuto le spese processuali di patrocinio legale liquidate in euro 16.000,00, oltre Controparte_3 accessori tributari e previdenziali nella misura di legge.”
Nel primo giudizio gli odierni appellanti, descrivendosi quali stretti congiunti e legittimi eredi di
[...]
avevano convenuto innanzi il Tribunale di Roma il e il Per_2 Controparte_3 CP_5 al fine di sentir condannare in solido - ex art. 2049 c.c. il e, in solido ex 2043 c.c.,
[...] CP_3 il - al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della morte del CP_5 proprio congiunto avvenuta in carcere in data 14.10.2013, a seguito di una crisi cardio- Persona_2 respiratoria causata dalla assunzione di sostanze stupefacenti cedutegli in carcere dal , CP_5 durante la detenzione nella Casa Circondariale di Frosinone.
Si era costituito il eccependo l' inammissibilità dell'azione civile, in ragione Controparte_3 del giudicato formatosi in sede penale sulle stesse domande civili proposte, per effetto della sentenza nr. 111/2014 emessa dal Tribunale Penale di Frosinone e vertente sui medesimi fatti.
Il Tribunale aveva accolto l'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine alla estensione degli effetti del giudicato penale alla pretesa civilistica, facendo osservare come le parti attrici si erano costituite parti civili e il “ si era costituito quale responsabile civile” nel processo penale a CP_3 carico del detenuto di imputato (insieme a , imputato per altro) Controparte_5 Controparte_8 per la cessione di sostanze stupefacenti al detenuto e per la morte dello stesso a seguito Persona_2 di intossicazione da oppiacei;
il procedimento si era concluso con sentenza di assoluzione n.
111/2014 del Tribunale di Frosinone, che aveva assolto il dai reati ascritti, escludendo CP_5 ogni responsabilità del responsabile civile citato, . Controparte_3
Secondo il Tribunale, la “mancata impugnazione, relativamente alle sole statuizioni civili, della sentenza penale”, aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza, comprese le statuizioni civili.
Inoltre, osservava il Tribunale, l'appello proposto da e da Controparte_5 Controparte_8 non esclude il passaggio in giudicato della sentenza per la parte che qui interessa in quanto, con tutta evidenza, diretta contro capi diversi della decisione.
Il Tribunale ha quindi deciso come da dispositivo sopra riportato.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , raggiunto da regolare notifica Controparte_5
(effettuata a mani proprie presso l'indirizzo di residenza in Castrovillari, Via degli Alimena data
6.03.2019) e non costituito.
All'odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza
2. L'appello, sia pure per ragioni del tutto diverse da quelle poste a fondamento dal tribunale della propria sentenza, è infondato.
3.Osserva la Corte che la pronunzia assolutoria del Tribunale penale non poteva spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile risarcitorio nè nei confronti di quei soggetti che non si erano costituiti parte civile nel procedimento penale e che non risulta fossero stati posti in grado di costituirsi parte civile, né di coloro che si erano costituiti parte civile, in quanto la corretta formula assolutoria adottata dal tribunale penale per difetto di elemento di prova dell'elemento soggettivo ( “ perché il fatto non costituisce reato “ ) non assume valore preclusivo ex art 652 c.p.p..
Con l'ordinanza 15296/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove. “
3. Nel merito, d'altronde, non potrebbe in astratto escludersi un concorso di colpa del Controparte_3
per un titolo specifico ed autonomo .
[...]
Di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza 29826/2024 ha precisato: “ In caso di morte in carcere per assunzione di stupefacenti di detenuto tossicodipendente, sussiste la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, riconducibile a colpa omissiva, per non aver impedito l'ingresso, non consentito ed illecito, della sostanza stupefacente nel carcere, il cui fondamento si rinviene nell'art. 1 della l. n. 354 del 1975, che prevede la garanzia dei diritti fondamentali a favore della persona detenuta, e negli artt. 2 e 14 del relativo regolamento (d.P.R. n.
230 del 2000), che garantiscono la sicurezza nei luoghi di detenzione e individuano gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la gravata sentenza che aveva ritenuto sussistente la responsabilità, concorrente con il fatto dello stesso danneggiato, dell'amministrazione penitenziaria per il decesso, a seguito di assunzione di cocaina, di un detenuto - dimesso dal appena tre giorni prima dell'ingresso in carcere e già ammesso CP_9 ad un programma di recupero presso una comunità terapeutica - per non avere sottoposto il ragazzo ad adeguata vigilanza e per il mancato dovuto controllo atto a impedire l'ingresso della droga nell'istituto penitenziario).
In parte motiva la Corte di Cassazione ha precisato: “ …E il fondamento giuridico della colpa omissiva dell'amministrazione è stato correttamente individuato nell'art. 1 della legge n. 354 del
1975 – che prevede, con norma di portata generale, la garanzia di protezione dei diritti fondamentali a favore della persona detenuta – e negli artt. 2 e 14 del relativo regolamento (d.P.R. n. 230 del
2000), i quali garantiscono, appunto, la sicurezza nei luoghi di detenzione e individuano gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere. Non è un caso, del resto, che non sia ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche e che i «generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo» (art. 14, comma 5, cit.). Ritiene questa Corte, in proposito, di dover chiarire che, alla luce del quadro normativo complessivo in tema di circolazione e assunzione di sostanze stupefacenti, debba essere affermato in modo netto che l'amministrazione penitenziaria è tenuta a vigilare in modo efficace per evitare che all'interno delle carceri possa esserci circolazione di droga. Ne consegue che, essendo indiscutibile che lo sfortunato intanto ebbe la possibilità di assumere la fatale Per_3 dose di cocaina in quanto tale sostanza era evidentemente entrata nel carcere romano di Regina
Coeli, tale ingresso, certamente non consentito e illecito, non può che ricondursi a responsabilità omissiva dell'amministrazione stessa. Né può condividersi la linea difensiva del ricorrente CP_3 là dove sostiene che tale amministrazione «non può essere chiamata a rispondere di qualsiasi evento dannoso consumatosi all'interno dell'istituto penitenziario», trattandosi nel caso di specie di circolazione di droga pesante, il cui commercio è sicuramente vietato.
1.4. La Corte osserva, inoltre, che è improprio il richiamo, contenuto alle pp.
7-8 del ricorso, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo circa l'impossibilità di garantire in modo totale l'assenza di circolazione di stupefacenti all'interno delle carceri. Ed infatti – tralasciando ogni riferimento alla sentenza 24 marzo 2011 pronunciata nel noto caso che nulla in comune ha con quello Pt_7 odierno – anche l'ulteriore sentenza CEDU richiamata – e cioè quella dell'8 aprile 2014, che ha ad oggetto la stessa vicenda di cui questa Corte si era occupata nella suindicata sentenza n. 8051 del
2007 – non può utilmente essere invocata nel caso odierno. La Corte europea, nello stabilire che la responsabilità dell'amministrazione non può essere ritenuta oggettiva – perché non si può «imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo» – rilevò in quel caso che i familiari della vittima non avevano dimostrato che «che le autorità disponessero di elementi tali da indurre queste ultime a credere che il loro parente si trovasse in una particolare situazione di pericolo e che, facendo uso di droga, corresse, rispetto a qualsiasi altro detenuto tossicodipendente, un rischio potenzialmente più elevato di subire conseguenze mortali». Nel caso odierno, come si è detto, la Corte di merito ha esaminato il caso ed è pervenuta ad una conclusione opposta, e cioè che l'amministrazione ben doveva conoscere la difficoltà della situazione del dimesso dal del carcere pochi Per_3 CP_9 giorni prima;
di talché è evidente l'improprietà del richiamo alla giurisprudenza europea.”
Nella suddetta decisione la Corte di Cassazione aveva ben evidenziato la configurabilità astratta di un concorso di colpa, nonostante l'assunzione delle sostanze stupefacenti sia normalmente frutto di una scelta libera di chi l'assume : “ Il principio giuridico enunciato nell'ordinanza n. 12469 – al quale il giudice di rinvio, appunto, era tenuto a dare seguito – non rappresenta una novità nel panorama della giurisprudenza di questa Corte. Dalla lettura coordinata dei due precedenti ivi richiamati, cioè le sentenze 31 marzo 2007, n. 8051, e 19 giugno 2015, n. 12705, risulta che era stato già affermato in quelle decisioni che l'atto di assunzione della sostanza stupefacente è, normalmente, frutto di una libera scelta di chi lo compie;
ma che questa scelta, sicuramente rilevante in termini causali ai sensi dell'art. 41 cod. pen., non è tuttavia da sola idonea a determinare l'evento. Affinché ciò si verifichi occorre che la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a determinare l'evento, cioè che sussista la prova dell'irrilevanza delle altre cause, antecedenti o concomitanti.”
Tuttavia , nella fattispecie in esame, tale accertamento si rivela superfluo per la totale mancanza di allegazione e di prova della legittimazione degli appellanti a conseguire un qualsiasi risarcimento.
4. Avuto riguardo alle scarne allegazioni sia dell'atto di citazione di primo grado, sia della comparsa conclusionale, sia dell'atto di appello difetta qualsiasi elemento in relazione al rapporto di parentela o di natura ereditaria che avrebbe in astratto potuto legittimare una pretesa risarcitoria da parte dei molteplici appellanti, qualificatisi, del tutto genericamente, come congiunti .
D'altronde, la giurisprudenza di legittimità conferma la rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell'onere di allegazione inteso quale: “situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate”
Con l'ordinanza 3356/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ L'allegazione dei fatti deve precedere il momento della dimostrazione degli stessi. Per questa Corte, infatti, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del n. 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti
(imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente n. 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti
(Cass., sez. 3, 21/3/2013, n. 7115). Anche recentemente si è ribadito che, in tema di domanda giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati i quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro alligatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.
(Cass., sez. 6-3, 5/2/2019, n. 3363).
5. Superfluo sarebbe affermare pertanto l'esclusione di un danno iure hereditario da morte sul quale molto hanno insistito gli appellanti in primo grado ( ex plurimis Cass. 35998/2023) , sia un danno biologico “ catastrofale “ , che non è un danno in re ipsa e che necessita di allegazione e prova anche presuntiva ( Cass. 33009/2024): ciò per assenza di allegazione, prima ancora che di prova, del rapporto che legava gli appellanti alla vittima.
Gli unici elementi, comunque non allegativi, il che già comporterebbe il rigetto della domanda, ma solo probatori, si sarebbero probabilmente potuti trarre – ma non ritualmente per quanto sopra osservato -da uno stato di famiglia prodotto in primo grado, ma non depositato in grado di appello.
Va infatti evidenziato che parte appellante ha omesso di produrre il fascicolo di parte di primo grado in formato cartaceo ovvero di riprodurlo interamente in formato informatico, come era suo onere, posto che l'acquisizione da parte della Corte di appello è prevista per solo fascicolo d'ufficio e non anche di quello di parte che resta nella disponibilità della parte, con un onere di custodia del cancelliere del primo grado di giudizio ex art 2961 c.c.
Con l'ordinanza 6645/2024 la Corte di Cassazione ha infatti affermato: “ Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.”
6 La peculiarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite accogliendosi così il relativo motivo di appello nonostante l'esito complessivo della controversia abbia visto nel merito gli appellanti totalmente soccombenti
PQM
Rigetta parzialmente l'appello e compensa le spese di lite
IL PRESIDENTE EST.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, così composto:
Diego Pinto Presidente rel.
Enrico Colognesi Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1461 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, in decisione all'udienza collegiale del 8.10.2025,
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F. ) in
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 proprio e quale esercente la potestà genitoriale su (C.F. ) Persona_1 C.F._6
e ( ), (C.F. Parte_6 C.F._7 Controparte_1
), (C.F. ), in proprio nonché C.F._8 Controparte_2 C.F._9 in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana D'agosto Persona_2
APPELLANTI
E
( , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato
APPELLATO
Controparte_5
APPELLATO – CONTUMACE avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16679/18 pubblicata il
29.08.2018, non notificata
CONCLUSIONI: per gli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, esercitare il potere ex officio e, pertanto, disporre CTU medico legale al fine di accertare la natura, il nesso di causalità e la conseguente entità dei danni subiti dagli odierni appellanti ed:
1) accogliere integralmente lo spiegato appello e, nel riformare l'impugnata sentenza, condannare il
, in persona del l.r.p.t., nonché il Sig. , in via Controparte_3 Controparte_5 esclusiva ovvero in solido fra loro, al risarcimento dei danni in favore degli odierni appellanti, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2) condannare il , in persona del l.r.p.t., nonché il Sig. Controparte_3 CP_5
, in via esclusiva ovvero in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze del
[...] presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente atto di appello, e per tutte le ragioni argomentate in parte espositiva, compensare le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellato:
“L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa, chiede il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato. Chiede inoltre di dichiarare inammissibile la richiesta di sospensione dell'esecutiva della sentenza mancando i presupposti richiesti dalla legge. Vinte le spese”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con atto di appello tempestivamente notificato al e a Controparte_6
Controparte_7 Parte_2 Parte_3 Pt_4
in proprio e quali eredi di
[...] Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
, hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito: Persona_2
“- rigetta tutte le domande svolte dalle parti attrici siccome inammissibili;
- condanna le parti attrici, fra di loro in solido, a pagare immediatamente in favore del convenuto le spese processuali di patrocinio legale liquidate in euro 16.000,00, oltre Controparte_3 accessori tributari e previdenziali nella misura di legge.”
Nel primo giudizio gli odierni appellanti, descrivendosi quali stretti congiunti e legittimi eredi di
[...]
avevano convenuto innanzi il Tribunale di Roma il e il Per_2 Controparte_3 CP_5 al fine di sentir condannare in solido - ex art. 2049 c.c. il e, in solido ex 2043 c.c.,
[...] CP_3 il - al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della morte del CP_5 proprio congiunto avvenuta in carcere in data 14.10.2013, a seguito di una crisi cardio- Persona_2 respiratoria causata dalla assunzione di sostanze stupefacenti cedutegli in carcere dal , CP_5 durante la detenzione nella Casa Circondariale di Frosinone.
Si era costituito il eccependo l' inammissibilità dell'azione civile, in ragione Controparte_3 del giudicato formatosi in sede penale sulle stesse domande civili proposte, per effetto della sentenza nr. 111/2014 emessa dal Tribunale Penale di Frosinone e vertente sui medesimi fatti.
Il Tribunale aveva accolto l'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine alla estensione degli effetti del giudicato penale alla pretesa civilistica, facendo osservare come le parti attrici si erano costituite parti civili e il “ si era costituito quale responsabile civile” nel processo penale a CP_3 carico del detenuto di imputato (insieme a , imputato per altro) Controparte_5 Controparte_8 per la cessione di sostanze stupefacenti al detenuto e per la morte dello stesso a seguito Persona_2 di intossicazione da oppiacei;
il procedimento si era concluso con sentenza di assoluzione n.
111/2014 del Tribunale di Frosinone, che aveva assolto il dai reati ascritti, escludendo CP_5 ogni responsabilità del responsabile civile citato, . Controparte_3
Secondo il Tribunale, la “mancata impugnazione, relativamente alle sole statuizioni civili, della sentenza penale”, aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza, comprese le statuizioni civili.
Inoltre, osservava il Tribunale, l'appello proposto da e da Controparte_5 Controparte_8 non esclude il passaggio in giudicato della sentenza per la parte che qui interessa in quanto, con tutta evidenza, diretta contro capi diversi della decisione.
Il Tribunale ha quindi deciso come da dispositivo sopra riportato.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , raggiunto da regolare notifica Controparte_5
(effettuata a mani proprie presso l'indirizzo di residenza in Castrovillari, Via degli Alimena data
6.03.2019) e non costituito.
All'odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza
2. L'appello, sia pure per ragioni del tutto diverse da quelle poste a fondamento dal tribunale della propria sentenza, è infondato.
3.Osserva la Corte che la pronunzia assolutoria del Tribunale penale non poteva spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile risarcitorio nè nei confronti di quei soggetti che non si erano costituiti parte civile nel procedimento penale e che non risulta fossero stati posti in grado di costituirsi parte civile, né di coloro che si erano costituiti parte civile, in quanto la corretta formula assolutoria adottata dal tribunale penale per difetto di elemento di prova dell'elemento soggettivo ( “ perché il fatto non costituisce reato “ ) non assume valore preclusivo ex art 652 c.p.p..
Con l'ordinanza 15296/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, nel quale compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove. “
3. Nel merito, d'altronde, non potrebbe in astratto escludersi un concorso di colpa del Controparte_3
per un titolo specifico ed autonomo .
[...]
Di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza 29826/2024 ha precisato: “ In caso di morte in carcere per assunzione di stupefacenti di detenuto tossicodipendente, sussiste la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, riconducibile a colpa omissiva, per non aver impedito l'ingresso, non consentito ed illecito, della sostanza stupefacente nel carcere, il cui fondamento si rinviene nell'art. 1 della l. n. 354 del 1975, che prevede la garanzia dei diritti fondamentali a favore della persona detenuta, e negli artt. 2 e 14 del relativo regolamento (d.P.R. n.
230 del 2000), che garantiscono la sicurezza nei luoghi di detenzione e individuano gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la gravata sentenza che aveva ritenuto sussistente la responsabilità, concorrente con il fatto dello stesso danneggiato, dell'amministrazione penitenziaria per il decesso, a seguito di assunzione di cocaina, di un detenuto - dimesso dal appena tre giorni prima dell'ingresso in carcere e già ammesso CP_9 ad un programma di recupero presso una comunità terapeutica - per non avere sottoposto il ragazzo ad adeguata vigilanza e per il mancato dovuto controllo atto a impedire l'ingresso della droga nell'istituto penitenziario).
In parte motiva la Corte di Cassazione ha precisato: “ …E il fondamento giuridico della colpa omissiva dell'amministrazione è stato correttamente individuato nell'art. 1 della legge n. 354 del
1975 – che prevede, con norma di portata generale, la garanzia di protezione dei diritti fondamentali a favore della persona detenuta – e negli artt. 2 e 14 del relativo regolamento (d.P.R. n. 230 del
2000), i quali garantiscono, appunto, la sicurezza nei luoghi di detenzione e individuano gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere. Non è un caso, del resto, che non sia ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche e che i «generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo» (art. 14, comma 5, cit.). Ritiene questa Corte, in proposito, di dover chiarire che, alla luce del quadro normativo complessivo in tema di circolazione e assunzione di sostanze stupefacenti, debba essere affermato in modo netto che l'amministrazione penitenziaria è tenuta a vigilare in modo efficace per evitare che all'interno delle carceri possa esserci circolazione di droga. Ne consegue che, essendo indiscutibile che lo sfortunato intanto ebbe la possibilità di assumere la fatale Per_3 dose di cocaina in quanto tale sostanza era evidentemente entrata nel carcere romano di Regina
Coeli, tale ingresso, certamente non consentito e illecito, non può che ricondursi a responsabilità omissiva dell'amministrazione stessa. Né può condividersi la linea difensiva del ricorrente CP_3 là dove sostiene che tale amministrazione «non può essere chiamata a rispondere di qualsiasi evento dannoso consumatosi all'interno dell'istituto penitenziario», trattandosi nel caso di specie di circolazione di droga pesante, il cui commercio è sicuramente vietato.
1.4. La Corte osserva, inoltre, che è improprio il richiamo, contenuto alle pp.
7-8 del ricorso, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo circa l'impossibilità di garantire in modo totale l'assenza di circolazione di stupefacenti all'interno delle carceri. Ed infatti – tralasciando ogni riferimento alla sentenza 24 marzo 2011 pronunciata nel noto caso che nulla in comune ha con quello Pt_7 odierno – anche l'ulteriore sentenza CEDU richiamata – e cioè quella dell'8 aprile 2014, che ha ad oggetto la stessa vicenda di cui questa Corte si era occupata nella suindicata sentenza n. 8051 del
2007 – non può utilmente essere invocata nel caso odierno. La Corte europea, nello stabilire che la responsabilità dell'amministrazione non può essere ritenuta oggettiva – perché non si può «imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo» – rilevò in quel caso che i familiari della vittima non avevano dimostrato che «che le autorità disponessero di elementi tali da indurre queste ultime a credere che il loro parente si trovasse in una particolare situazione di pericolo e che, facendo uso di droga, corresse, rispetto a qualsiasi altro detenuto tossicodipendente, un rischio potenzialmente più elevato di subire conseguenze mortali». Nel caso odierno, come si è detto, la Corte di merito ha esaminato il caso ed è pervenuta ad una conclusione opposta, e cioè che l'amministrazione ben doveva conoscere la difficoltà della situazione del dimesso dal del carcere pochi Per_3 CP_9 giorni prima;
di talché è evidente l'improprietà del richiamo alla giurisprudenza europea.”
Nella suddetta decisione la Corte di Cassazione aveva ben evidenziato la configurabilità astratta di un concorso di colpa, nonostante l'assunzione delle sostanze stupefacenti sia normalmente frutto di una scelta libera di chi l'assume : “ Il principio giuridico enunciato nell'ordinanza n. 12469 – al quale il giudice di rinvio, appunto, era tenuto a dare seguito – non rappresenta una novità nel panorama della giurisprudenza di questa Corte. Dalla lettura coordinata dei due precedenti ivi richiamati, cioè le sentenze 31 marzo 2007, n. 8051, e 19 giugno 2015, n. 12705, risulta che era stato già affermato in quelle decisioni che l'atto di assunzione della sostanza stupefacente è, normalmente, frutto di una libera scelta di chi lo compie;
ma che questa scelta, sicuramente rilevante in termini causali ai sensi dell'art. 41 cod. pen., non è tuttavia da sola idonea a determinare l'evento. Affinché ciò si verifichi occorre che la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a determinare l'evento, cioè che sussista la prova dell'irrilevanza delle altre cause, antecedenti o concomitanti.”
Tuttavia , nella fattispecie in esame, tale accertamento si rivela superfluo per la totale mancanza di allegazione e di prova della legittimazione degli appellanti a conseguire un qualsiasi risarcimento.
4. Avuto riguardo alle scarne allegazioni sia dell'atto di citazione di primo grado, sia della comparsa conclusionale, sia dell'atto di appello difetta qualsiasi elemento in relazione al rapporto di parentela o di natura ereditaria che avrebbe in astratto potuto legittimare una pretesa risarcitoria da parte dei molteplici appellanti, qualificatisi, del tutto genericamente, come congiunti .
D'altronde, la giurisprudenza di legittimità conferma la rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell'onere di allegazione inteso quale: “situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate”
Con l'ordinanza 3356/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ L'allegazione dei fatti deve precedere il momento della dimostrazione degli stessi. Per questa Corte, infatti, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale - nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. - non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del n. 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti
(imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente n. 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti
(Cass., sez. 3, 21/3/2013, n. 7115). Anche recentemente si è ribadito che, in tema di domanda giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati i quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro alligatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.
(Cass., sez. 6-3, 5/2/2019, n. 3363).
5. Superfluo sarebbe affermare pertanto l'esclusione di un danno iure hereditario da morte sul quale molto hanno insistito gli appellanti in primo grado ( ex plurimis Cass. 35998/2023) , sia un danno biologico “ catastrofale “ , che non è un danno in re ipsa e che necessita di allegazione e prova anche presuntiva ( Cass. 33009/2024): ciò per assenza di allegazione, prima ancora che di prova, del rapporto che legava gli appellanti alla vittima.
Gli unici elementi, comunque non allegativi, il che già comporterebbe il rigetto della domanda, ma solo probatori, si sarebbero probabilmente potuti trarre – ma non ritualmente per quanto sopra osservato -da uno stato di famiglia prodotto in primo grado, ma non depositato in grado di appello.
Va infatti evidenziato che parte appellante ha omesso di produrre il fascicolo di parte di primo grado in formato cartaceo ovvero di riprodurlo interamente in formato informatico, come era suo onere, posto che l'acquisizione da parte della Corte di appello è prevista per solo fascicolo d'ufficio e non anche di quello di parte che resta nella disponibilità della parte, con un onere di custodia del cancelliere del primo grado di giudizio ex art 2961 c.c.
Con l'ordinanza 6645/2024 la Corte di Cassazione ha infatti affermato: “ Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.”
6 La peculiarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite accogliendosi così il relativo motivo di appello nonostante l'esito complessivo della controversia abbia visto nel merito gli appellanti totalmente soccombenti
PQM
Rigetta parzialmente l'appello e compensa le spese di lite
IL PRESIDENTE EST.