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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1843 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. SALAMONE GASPARE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv ANZIANO LUIGI CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 21/04/2023 parte ricorrente ha evidenziato di aver svolto dal 1986 sino all'anno 2020 mansioni di carpentiere ed operaio edile e che lo svolgimento della suddetta attività aveva comportato lo sforzo ripetuto delle articolazioni delle spalle e delle braccia con insorgenza di malattia professionale e postumi permanenti indennizzabili nella misura del 8%; evidenziava che l' aveva CP_1 respinto la domanda e concludeva per la condanna dell'Ente alla liquidazione dell'indennizzo dovuto e vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso, CP_1 escussi i testi ammessi ed espletata CTU medico legale la causa è stata definita oggi con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione
Il ricorrente è stato dipendente presso varie ditte edili dal 1986 al 2020 ed ha svolto mansioni di operaio edile- carpentiere come dimostrato da documenti (cfr estratto contributivo in atti) e dalle prove testimoniali acquisite in giudizio;
Il ricorrente, nello svolgimento delle suddette mansioni, era tenuto ad utilizzare quotidianamente martelli pneumatici e “mazzette” e a trasportare materiali da costruzione a mano o con carriole;
il lavoro svolto comportava pertanto sollecitazioni a carico delle spalle per movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue. Il CTU ha evidenziato che il ricorrente è affetto da Deficit algo funzionale della scapolo omerale destra per tendinopatia del sovra spinoso e dei tendini della cuffia dei rotatori e per artrosi ed ha ritenuto la riconducibilità della suddetta patologia alle lavorazioni svolte e pertanto, anche tenendo conto anche della presenza di artrosi di presumibile natura extralavorativa che concorre alla limitazione algo funzionale, ha ritenuto valutabile nella misura del 6% la malattia professionale riportata dall'attore
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione peritale, in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed immune da errori sul piano logico-giuridico, la domanda va pertanto accolta come da dispositivo.
Le spese, ivi comprese quelle di ctu sono a carico della soccombente e si liquidano per come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1843 2023
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo invocato nella misura del 6 %_ nonché al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, con attribuzione al procuratore antistatario, in euro 1.200,00 per onorari oltre IVA e CPA rimborso 15 % e contributo se versato
Le spese di ctu sono poste a carico dell' e si liquidano in favore del CTU designato dott in CP_1 Per_1 complessivi € 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 27/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. SALAMONE GASPARE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv ANZIANO LUIGI CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 21/04/2023 parte ricorrente ha evidenziato di aver svolto dal 1986 sino all'anno 2020 mansioni di carpentiere ed operaio edile e che lo svolgimento della suddetta attività aveva comportato lo sforzo ripetuto delle articolazioni delle spalle e delle braccia con insorgenza di malattia professionale e postumi permanenti indennizzabili nella misura del 8%; evidenziava che l' aveva CP_1 respinto la domanda e concludeva per la condanna dell'Ente alla liquidazione dell'indennizzo dovuto e vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso, CP_1 escussi i testi ammessi ed espletata CTU medico legale la causa è stata definita oggi con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione
Il ricorrente è stato dipendente presso varie ditte edili dal 1986 al 2020 ed ha svolto mansioni di operaio edile- carpentiere come dimostrato da documenti (cfr estratto contributivo in atti) e dalle prove testimoniali acquisite in giudizio;
Il ricorrente, nello svolgimento delle suddette mansioni, era tenuto ad utilizzare quotidianamente martelli pneumatici e “mazzette” e a trasportare materiali da costruzione a mano o con carriole;
il lavoro svolto comportava pertanto sollecitazioni a carico delle spalle per movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue. Il CTU ha evidenziato che il ricorrente è affetto da Deficit algo funzionale della scapolo omerale destra per tendinopatia del sovra spinoso e dei tendini della cuffia dei rotatori e per artrosi ed ha ritenuto la riconducibilità della suddetta patologia alle lavorazioni svolte e pertanto, anche tenendo conto anche della presenza di artrosi di presumibile natura extralavorativa che concorre alla limitazione algo funzionale, ha ritenuto valutabile nella misura del 6% la malattia professionale riportata dall'attore
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione peritale, in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed immune da errori sul piano logico-giuridico, la domanda va pertanto accolta come da dispositivo.
Le spese, ivi comprese quelle di ctu sono a carico della soccombente e si liquidano per come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1843 2023
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo invocato nella misura del 6 %_ nonché al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, con attribuzione al procuratore antistatario, in euro 1.200,00 per onorari oltre IVA e CPA rimborso 15 % e contributo se versato
Le spese di ctu sono poste a carico dell' e si liquidano in favore del CTU designato dott in CP_1 Per_1 complessivi € 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 27/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale