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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa contraddistinta da n. di R.G. 9149/2024, discussa all'udienza del 7/4/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. B. Lorusso Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv. E. Castellaneta CP_1
Resistente
Oggetto: infortunio in itinere
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 13/7/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva di essere rimasta vittima di un incidente stradale in data 7/12/2023, alle ore 5,45 circa, nel mentre percorreva, a bordo dell'auto di sua proprietà, la SS96 al KM 75,800, direzione Altamura-Gravina in Puglia, intenta a raggiungere il bar-punto ristoro, ubicato presso l'Ospedale della Murgia “F. Perinei” in Altamura, presso il quale presta servizio con mansioni di barista, 5 livello;
deduceva, altresì, che, dal predetto sinistro stradale, derivava la distruzione della sua auto, nonché gravi lesioni personali a suo danno.
Lamentava che l' resistente, con nota datata 16/1/2024, rigettava l'istanza di CP_2
ristoro delle spese derivate dal sinistro presentata dalla ricorrente, non riconoscendo che l'infortunio occorso avesse natura di infortunio in itinere; di tal che, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il sinistro del 7.12.2023, avvenuto con le modalità indicate nella narrativa del presente ricorso, è qualificabile quale infortunio in itinere cui sono conseguite le lesioni documentate in atti, la cui menomazione permanente è stimabile in misura pari o superiore al 6% e, comunque, contenuta entro il 16%;
b) per l'effetto condannare l' , in persona del proprio legale rapp.te p.t., al CP_1 riconoscimento dell'infortunio per tutto il periodo che va dal giorno dell'evento
(7.12.2023) sino all'avvenuta guarigione (13.3.2024) e, quindi, al pagamento della inabilità temporanea per il periodo suddetto, oltre alla liquidazione dell'indennizzo in capitale per danno biologico (qualora il danno sia pari o superiore al 6%), secondo i parametri previsti dal d. lgs. n. 38-2000, con decorrenza dal 7.12.2023, o da quell'altra data che sarà ritenuta più giusta e legittima, oltre interessi e con ogni ulteriore beneficio di legge, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute (ove dovuto);
c) condannare, in ogni caso, l' al pagamento di spese e competenze professionali, CP_1
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , allegando che, nelle more del giudizio, CP_1
l' aveva rivalutato il proprio diniego amministrativo, riconoscendo l'evento per CP_2
cui è causa quale infortunio sul lavoro in itinere ed aveva posto in essere l'iter finalizzato alla valutazione medico - legale del caso;
di tal che, invocava la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione, almeno parziale, delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 3/2/2025, il difensore della ricorrente dava atto che, nelle more della fissazione della predetta udienza, l' resistente aveva CP_2 provveduto a riconoscere l'infortunio in itinere e l'indennità temporanea e rappresentava che la propria assistita aveva ricevuto un bonifico in data 2/2/2025; chiedeva, pertanto, un breve rinvio, al fine di valutare la congruità del riconoscimento del danno biologico, allora non ancora comunicato.
Parte resistente replicava, esponendo che la ricorrente era stata sottoposta a visita medico-legale e che era stato accertato un danno biologico nella misura indennizzabile del 7%; conseguentemente il difensore della ricorrente, preso atto di tale dichiarazione, chiedeva un breve rinvio per esperire le verifiche del caso.
Pag. 2 di 4 All'udienza odierna, parte ricorrente allegava che sia l'evento che la prestazione erano stati riconosciuti dall' in corso di causa;
chiedeva, pertanto, la declaratoria di CP_1
cessazione della materia del contendere con il favore delle competenze professionali, con distrazione, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Il difensore dell' nulla ha osservato. CP_1
La causa viene, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
* * *
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il Giudice deve prendere atto della situazione e dichiarare cessata la materia del contendere, essendo nelle more del giudizio venuta meno la res litigiosa, in conseguenza del riconoscimento dell'infortunio in itinere e dell'indennità temporanea, nonché del pagamento da parte dell' della CP_1
corrispondente somma in favore della ricorrente.
In ordine alle spese, esse devono essere poste a carico dell' , atteso che il CP_1
pagamento di quanto dovuto è stato effettuato nell'anno 2025 (cfr. dichiarazione resa dall'avv. Lorusso a verbale dell'udienza del 3/2/2025 in relazione al bonifico ricevuto dalla ricorrente il giorno precedente, 2/2/2025), vale a dire in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, che risale al 13/7/2024.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Pt_1
in data 13/7/2024 nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.865,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Bari, 7/4/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Emanuela Foggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa contraddistinta da n. di R.G. 9149/2024, discussa all'udienza del 7/4/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. B. Lorusso Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv. E. Castellaneta CP_1
Resistente
Oggetto: infortunio in itinere
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 13/7/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva di essere rimasta vittima di un incidente stradale in data 7/12/2023, alle ore 5,45 circa, nel mentre percorreva, a bordo dell'auto di sua proprietà, la SS96 al KM 75,800, direzione Altamura-Gravina in Puglia, intenta a raggiungere il bar-punto ristoro, ubicato presso l'Ospedale della Murgia “F. Perinei” in Altamura, presso il quale presta servizio con mansioni di barista, 5 livello;
deduceva, altresì, che, dal predetto sinistro stradale, derivava la distruzione della sua auto, nonché gravi lesioni personali a suo danno.
Lamentava che l' resistente, con nota datata 16/1/2024, rigettava l'istanza di CP_2
ristoro delle spese derivate dal sinistro presentata dalla ricorrente, non riconoscendo che l'infortunio occorso avesse natura di infortunio in itinere; di tal che, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il sinistro del 7.12.2023, avvenuto con le modalità indicate nella narrativa del presente ricorso, è qualificabile quale infortunio in itinere cui sono conseguite le lesioni documentate in atti, la cui menomazione permanente è stimabile in misura pari o superiore al 6% e, comunque, contenuta entro il 16%;
b) per l'effetto condannare l' , in persona del proprio legale rapp.te p.t., al CP_1 riconoscimento dell'infortunio per tutto il periodo che va dal giorno dell'evento
(7.12.2023) sino all'avvenuta guarigione (13.3.2024) e, quindi, al pagamento della inabilità temporanea per il periodo suddetto, oltre alla liquidazione dell'indennizzo in capitale per danno biologico (qualora il danno sia pari o superiore al 6%), secondo i parametri previsti dal d. lgs. n. 38-2000, con decorrenza dal 7.12.2023, o da quell'altra data che sarà ritenuta più giusta e legittima, oltre interessi e con ogni ulteriore beneficio di legge, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute (ove dovuto);
c) condannare, in ogni caso, l' al pagamento di spese e competenze professionali, CP_1
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , allegando che, nelle more del giudizio, CP_1
l' aveva rivalutato il proprio diniego amministrativo, riconoscendo l'evento per CP_2
cui è causa quale infortunio sul lavoro in itinere ed aveva posto in essere l'iter finalizzato alla valutazione medico - legale del caso;
di tal che, invocava la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione, almeno parziale, delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 3/2/2025, il difensore della ricorrente dava atto che, nelle more della fissazione della predetta udienza, l' resistente aveva CP_2 provveduto a riconoscere l'infortunio in itinere e l'indennità temporanea e rappresentava che la propria assistita aveva ricevuto un bonifico in data 2/2/2025; chiedeva, pertanto, un breve rinvio, al fine di valutare la congruità del riconoscimento del danno biologico, allora non ancora comunicato.
Parte resistente replicava, esponendo che la ricorrente era stata sottoposta a visita medico-legale e che era stato accertato un danno biologico nella misura indennizzabile del 7%; conseguentemente il difensore della ricorrente, preso atto di tale dichiarazione, chiedeva un breve rinvio per esperire le verifiche del caso.
Pag. 2 di 4 All'udienza odierna, parte ricorrente allegava che sia l'evento che la prestazione erano stati riconosciuti dall' in corso di causa;
chiedeva, pertanto, la declaratoria di CP_1
cessazione della materia del contendere con il favore delle competenze professionali, con distrazione, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Il difensore dell' nulla ha osservato. CP_1
La causa viene, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
* * *
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il Giudice deve prendere atto della situazione e dichiarare cessata la materia del contendere, essendo nelle more del giudizio venuta meno la res litigiosa, in conseguenza del riconoscimento dell'infortunio in itinere e dell'indennità temporanea, nonché del pagamento da parte dell' della CP_1
corrispondente somma in favore della ricorrente.
In ordine alle spese, esse devono essere poste a carico dell' , atteso che il CP_1
pagamento di quanto dovuto è stato effettuato nell'anno 2025 (cfr. dichiarazione resa dall'avv. Lorusso a verbale dell'udienza del 3/2/2025 in relazione al bonifico ricevuto dalla ricorrente il giorno precedente, 2/2/2025), vale a dire in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, che risale al 13/7/2024.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Pt_1
in data 13/7/2024 nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.865,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Bari, 7/4/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Emanuela Foggetti
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