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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1614 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Pintus, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
23/08/1986, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto a
Samassi in data 15/09/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Genuri.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Samassi in data 15/09/2019 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune di GENURI, anno 2019, numero 1, parte 2, serie B, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) La sig.ra vivrà nell'abitazione adibita a casa coniugale in Parte_1
Siurgus Donigala in Via Roma n. 252, insieme alla figlia minore e al figlio
avuto dal nuovo compagno mentre invece il Sig. Persona_1
continuerà a vivere a Genuri, in Via Setzu n. 20. CP_1
Pag. 2 di 3 2) La figlia minore , vivrà presso l'abitazione materna e sarà affidata Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori affinché continui a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione e mantenga con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e affinché conservi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale sulla medesima figlia minore, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse e disponendo che la madre comunichi al padre le variazioni di domicilio che dovessero intervenire successivamente.
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previo CP_1
accordo con la madre ogni volta che vorrà.
5) Il padre si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma di € 150,00 e la stessa percepirà altresì Per_2 integralmente l'importo dell'assegno unico pari ad € 180,00.
6) Per quanto concerne le spese straordinarie, ovvero, spese mediche non coperte dal S.S.N., nonché spese scolastiche, ludiche e straordinarie, previamente concordate, che riguardino la figlia minore queste verranno pagate nella misura del 50% da ciascun genitore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1614 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Pintus, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
23/08/1986, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto a
Samassi in data 15/09/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Genuri.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Samassi in data 15/09/2019 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune di GENURI, anno 2019, numero 1, parte 2, serie B, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) La sig.ra vivrà nell'abitazione adibita a casa coniugale in Parte_1
Siurgus Donigala in Via Roma n. 252, insieme alla figlia minore e al figlio
avuto dal nuovo compagno mentre invece il Sig. Persona_1
continuerà a vivere a Genuri, in Via Setzu n. 20. CP_1
Pag. 2 di 3 2) La figlia minore , vivrà presso l'abitazione materna e sarà affidata Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori affinché continui a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione e mantenga con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e affinché conservi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale sulla medesima figlia minore, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse e disponendo che la madre comunichi al padre le variazioni di domicilio che dovessero intervenire successivamente.
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previo CP_1
accordo con la madre ogni volta che vorrà.
5) Il padre si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma di € 150,00 e la stessa percepirà altresì Per_2 integralmente l'importo dell'assegno unico pari ad € 180,00.
6) Per quanto concerne le spese straordinarie, ovvero, spese mediche non coperte dal S.S.N., nonché spese scolastiche, ludiche e straordinarie, previamente concordate, che riguardino la figlia minore queste verranno pagate nella misura del 50% da ciascun genitore.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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