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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Opposizione ad avviso di In nome del Popolo italiano addebito.
Cessata materia del TRIBUNALE DI PERUGIA contendere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 924/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Valeria Passeri) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 09 giugno 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/10/2022 La ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 38020220001468458000 del 23 luglio 2022, notificato via p.e.c. il 06 agosto 2022 e avverso l'avviso di addebito n. 38020220001890089000 del 9 settembre
20220, notificato via p.e.c. il 5 ottobre 2022, con i quali l' gli ha intimato, rispettivamente, CP_1 il pagamento dell'importo di euro 8.626,79 ed euro 27.525,03 a titolo di contributi alla gestione commercianti per il periodo ottobre 2015- dicembre 2017.
Con un primo motivo, il ricorrente ha eccepito l'inesistenza e/o nullità insanabile della notifica degli avvisi di addebito in quanto eseguita tramite l'account
“ t”, indirizzo di posta elettronica certificata non indicato Email_1
nei pubblici registri INI-PEC, IPA, REGINDE, nonché per difetto di sottoscrizione digitale, richiamando, a sostegno, la disciplina dettata dall'art. 3 bis comma 1, della L. 53/1994, nonché arresti giurisprudenziali favorevoli.
Pag. 1 di 5 In via subordinata, nel merito, tenuto conto del periodo di maturazione del termine per il pagamento dei contributi fissi omessi sulla cui base sono stati emessi i due avvisi di addebito impugnati, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Su tali premesse, il ricorrente ha così concluso:
“-sospendere per le ragioni espresse in narrativa l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito gravati ed ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale;
-annullare e/o dichiarare nulli e /o inesistenti gli avvisi di addebito gravati per le ragioni espresse in narrativa ed annullare anche tutti i provvedimenti presupposti mai notificati.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
In data 03/04/2025 si è costituita in giudizio l' contestando i motivi posti a fondamento CP_1 dell'opposizione proposta.
In particolare, l' resistente ha, anzitutto, contestato l'eccezione di inesistenza/nullità CP_2
delle notifiche degli avvisi di addebito impugnati, sia eccependo la tardività della contestazione
(da qualificarsi opposizione agli atti esecutivi) in quanto sollevata dal ricorrente oltre il termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 del c.p.c., sia contestandone la fondatezza richiamando, a sostegno dei propri assunti, giurisprudenza di questo stesso Tribunale e della
Corte distrettuale perugina, nonché arresti giurisprudenziali di legittimità.
Nel merito, l' resistente ha, anzitutto eccepito l'inammissibilità dell'opposizione CP_2
proposta avverso l'avviso di addebito n. 380 2022 0001468458000, notificato il 6 agosto 2022, sostenendo che lo stesso sarebbe divenuto incontrovertibile per decorso del termine di impugnazione di 40 giorni ex sensi dell'art. 24, D.lgs. n. 46/99.
Quanto al credito di cui all'avviso di addebito n. 380 2022 0001468458000, ricordato che lo stesso attiene a contributi dovuti alla gestione commercianti nonché la disciplina prevista per i pagamenti delle singole rate trimestrali (prima rata: 16 maggio;
seconda rata: 20 agosto;
terza rata:16 novembre;
quarta rata: 16 febbraio) (dell'anno successivo), ed osservato che l'intimazione attiene sia alle rate dovute a contributi dell'anno 2021, sia a contributi relativi al periodo dal mese di ottobre 2015 al dicembre 2015, dal mese di aprile 2016 al dicembre 2016, dal mese di aprile 2017 al dicembre 2017, dal mese di aprile 2018 al mese di dicembre 2018, dal mese di aprile 2019 al mese di dicembre 2019, dal mese di aprile 2020 al mese di dicembre
2020, ha anzitutto evidenziato come non potesse essere decorso il termine di prescrizione andando a ritroso dalla data della notifica del 5 ottobre 2022 sino alla 3° rata anno 2017, il cui termine per il pagamento scadeva il giorno 16 novembre 2017.
Pag. 2 di 5 Quanto ai contributi riguardanti i periodi dal mese di ottobre 2015 al mese di giugno 2017,
l' ha richiamato la disciplina intervenuta di sospensione dei termini di prescrizione della CP_2 contribuzione di previdenza e assistenza obbligatori, concludendo per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente con riferimento ai contributi dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2016 e 2017.
Su tali premesse, l' ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare gli avvisi di addebito opposti, in ogni caso condannare parte ricorrente al pagamento della somma intimata o a quella diversa, che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Nel corso dell'udienza di prima comparizione del 14/04/2025, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato di avere “depositato recentemente una nota di deposito dove si evince che gli avvisi di addebito gli avvisi di addebito presupposti dall'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio sono stati totalmente annullati; chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell' resistente alle spese di lite. CP_2
A sua volta, la difesa dell' , nel prendere atto di quanto dichiarato dal difensore del CP_1
ricorrente ha chiesto rinvio per le conseguenti verifiche.
All'odierna udienza di discussione la difesa della parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere riportandosi a quanto contenuto nelle note depositate in data 12/04/2025 e, poi, in data 07/06/2025 chiedendo, in via principale, la condanna dell' alle spese di lite e, in via subordinata, la compensazione delle spese tra le CP_1
parti a fronte dello sgravio sopravvenuto al deposito del ricorso.
La difesa dell' ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, CP_1
specificando che lo sgravio degli avvisi di addebito era avvenuto “a seguito di una domanda di cancellazione con efficacia retroattiva presentata dal ricorrente all' ; ha pertanto insistito CP_1
nella richiesta di compensazione delle spese di lite o, in subordine, che venisse valutata la soccombenza virtuale del ricorrente alla luce di quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve darsi atto che entrambe le parti concordano nell'intervenuta cessazione della materia del contendere che deve essere, pertanto, dichiarata in sentenza.
Pag. 3 di 5 In ordine alle spese di lite, anche a voler prescindere dalle ragioni sottese alla suddetta definizione della materia del contendere conseguente alla cessata posizione contributiva in data
01/10/2015 del ricorrente in gestione commercianti n. 21578512 (rispetto alle quale in diverse occasioni analoghe questo Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite) nonché dal fatto che fu lo stesso ricorrente a presentare alla Camera di Commercio in data 31 ottobre
2020 domanda di iscrizione di impresa commercianti dichiarando l'inizio dell'attività al mese di ottobre 2015, sotto il profilo della valutazione della c.d. “soccombenza virtuale”, va osservato che il credito portato dall'avviso di addebito n. 380 2022 0001468458000 era sicuramente divenuto incontrovertibile stante l'ampio decorso del perentorio termine di impugnazione di 40 giorni previsto dall'art. 24, D.lgs. n. 46/99, risultando dalla lettura degli atti di causa che l'avviso di addebito è stato notificato al ricorrente in data 06/08/2022 a fronte di una iscrizione a ruolo del ricorso solo in data 05/10/2022.
In secondo luogo, si appalesano del tutto infondate le eccezioni sollevate in ricorso sull'asserita inesistenza/nullità delle notificazioni, stante il consolidato orientamento di questo Tribunale, contrario a quanto sostenuto in ricorso, in ordine alle notifiche poiché eseguite via PEC da indirizzo di posta elettronica certificata non presente in alcuno dei pubblici registri previsti per legge, avendo questo Ufficio ritenuto legittima tale modalità di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, disponendo la legge prescrizioni esclusivamente con riferimento all'indirizzo elettronico del destinatario (risultante da INI-PEC o per i soggetti non obbligati all'uso della PEC con riferimento ad indirizzo ordinario) e non rispetto a quello del mittente (ex multis, Sentenza n. 39/2024 pubblicata il 31/01/2024, Sentenza n. 462/2024 pubblicata il
29/11/2024, Sentenza n. 493/2024 pubblicata il 13/12/2024, dott. Cervelli;
Sentenze n.
439/2024 e n. 440/2024, pubblicate il 12/11/2024 dott.ssa Colaiavoco): tale principio ha trovato conferma anche nella recentissima giurisprudenza di legittimità, essendo stato, ad esempio, ritenuto che, nel rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente, “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo
Pag. 4 di 5 diverso da quello telematico presente in tale registro” (Corte di Cassazione, Sezione TRI
Civile, Ordinanza 29 maggio 2025, n. 14407).
Ma parte ricorrente nulla di specifico ha allegato sull'effettiva sussistenza di pregiudizi al proprio diritto di difesa.
Sempre sotto il profilo della valutazione sulla soccombenza virtuale, alla luce di quanto risultante dagli atti di causa, appare evidente che anche l'eccezione di merito sulla prescrizione del credito contributivo, sollevata dal ricorrente, si sarebbe appalesata quantomeno parzialmente infondata.
In conclusione, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Perugia, 09 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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