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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
[...]
[...]
Avv. Barbara Tangari per entrambi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale emesso da questo Tribunale il 10.3.2015, in atti, come di seguito indicato:
“Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, revocando l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra un assegno di mantenimento”. Parte_1 Parte_1
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta a modifica del provvedimento citato, valutato quanto dedotto nel ricorso circa la sopravvenienze, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 30.10.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
[...]
[...]
Avv. Barbara Tangari per entrambi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale emesso da questo Tribunale il 10.3.2015, in atti, come di seguito indicato:
“Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, revocando l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere alla sig.ra un assegno di mantenimento”. Parte_1 Parte_1
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta a modifica del provvedimento citato, valutato quanto dedotto nel ricorso circa la sopravvenienze, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 30.10.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi