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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/09/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7376/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7376/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE SAVINO, giusta procura in atti;
appellante contro e Controparte_2 Controparte_3 appellati contumaci avverso la sentenza n. 410/2022, depositata dal Giudice di Pace di Foggia il
18.5.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 15.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il GdP di Foggia ha accolto la domanda promossa da e volta a Controparte_2 Controparte_3 ottenere il pagamento, in favore di entrambi, della somma di € 1.000,00, oltre interessi, a titolo di rimborso del BPF serie 18Q n. 00001123907510285 nonché, in favore di di € 1.000,00, oltre interessi, a titolo di rimborso del Controparte_2
BPF serie 18Q n. 00001123681410208, ovvero in subordine il risarcimento dei danni per violazione delle regole di trasparenza contrattuale.
pagina 1 di 5 In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata per aver il GdP, per un verso, accolto la domanda nonostante gli attori avessero chiesto il rimborso dopo lo spirare del termine di prescrizione e, per altro verso, ritenuto violati gli obblighi informativi stante la mancata consegna del foglio illustrativo. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nessuno si è costituito per gli appellati nonostante la ritualità della notifica, sicché all'udienza del 24.4.2023 ne è stata dichiarata la contumacia. In assenza di attività istruttoria (salava l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 15.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto. Prescindendo dall'infondata eccezione di carenza di prova dei titoli per la mancata produzione, in giudizio, degli originali (è sufficiente all'uopo osservare che nessuna Cont norma impone che i siano depositati in giudizio in originale, tanto più laddove si consideri che nel caso di specie non ne è neppure contestata la loro conformità), va anzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione, sostanzialmente reiterata nel presente grado di giudizio dall'appellante, in relazione alla quale il GdP ha ritenuto non decorso il termine in ragione della violazione degli obblighi di informazione e trasparenza. L'eccezione è fondata. Come noto, i buoni postali fruttiferi costituiscono strumenti di risparmio caratterizzati da una data di emissione (nel caso in esame, il 10.1.2007) e da una durata (nel caso di specie, diciotto mesi), durante la quale producono interessi che vengono versati al risparmiatore unitamente al rimborso della sorte capitale investita.
Si tratta di titoli di legittimazione aventi la funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione, senza incorporare alcun diritto e senza svolgere la funzione di far circolare il credito (cfr. Cass. n. 4761/2018). La stessa giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che la disciplina di riferimento è quella sancita nell'art. 2002 c.c., oltre alla normativa speciale, e che pertanto non sono applicabili i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità che caratterizzano i titoli di credito. Quanto alla disciplina applicabile ai singoli rapporti di credito, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 19 dicembre 2000: “L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per serie con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”. Quantunque la normativa contenuta nel D.M. 19 dicembre 2000 sia stata abrogata per effetto del D.M. del 5 ottobre 2020, si continuerà a far riferimento ad essa, considerato che il rapporto di causa può considerarsi esaurito alla data di emissione del nuovo D.M.
pagina 2 di 5 Dall'esame della normativa emerge dunque che la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, soggetto ad un processo di eterointegrazione, ex art. 1339 c.c., per effetto dei decreti ministeriali adottati successivamente all'emissione del titolo, che disciplinano le condizioni economiche del contratto (cfr. Cass. n. 4748/2022; Cass. SS.UU. n.
3963/2019). Ai sensi dell'art. 4, comma I, D.M. Tesoro 19/12/2000, “I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, salvo istanze di rimborso anticipato ex art. 5, e il diritto al rimborso soggiace alla prescrizione decennale ai sensi dell'art. 8, comma I, D.M. Tesoro 19/12/2000, secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 2935 c.c. che, ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, dispone che essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia quello a partire dal quale il titolare può agire a tutela delle proprie ragioni. Il significato generale attribuito alla norma in commento, su cui concordano giurisprudenza e dottrina, è che le cause ostative al decorso della prescrizione siano costituite esclusivamente da impedimenti di natura legale, per lo più circoscritti alle ipotesi in cui l'efficacia del fatto costitutivo (del diritto) sia sottoposta a condizione sospensiva o a termine iniziale (cfr. Cass. n. 14576/2007). Pertanto, l'art. 2935 c.c. deve essere interpretato nel senso che le impossibilità di natura diversa da quelle meramente legali (condizione sospensiva non ancora verificatasi, termine non ancora scaduto, ecc.) non incidono sul decorso della prescrizione, con conseguente irrilevanza degli ostacoli di mero fatto e degli impedimenti soggettivi. È granitica la giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. Cass. n. 3584/2012; 21026/2014; 10828/2015; 19193/2018;
20642/2019; 13343/2022).
Quanto ai buoni postali fruttiferi, il termine decennale di prescrizione dei relativi diritti comincia dunque a decorrere dal primo giorno in cui i buoni cessano di essere fruttiferi, vale a dire dal primo giorno successivo alla data di scadenza del buono. Ciò trova ampia conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, cfr. Cass. n. 19243/2023), per cui “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” e “da pagina 3 di 5 tale data di scadenza inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi”. Nel caso di specie, i buoni sono tutti stati emessi il 10.1.2007 e conseguentemente sono scaduti il 10.7.2008, con la conseguenza che il diritto al rimborso risulta prescritto alla data del 11.7.2018. Tale diritto, infatti, non risulta essere stato esercitato entro tale termine.
Al riguardo, mette conto osservare che nell'atto introduttivo di primo grado gli odierni appellati hanno affermato di essersi recati presso l'ufficio postale nel giugno del 2019 e che l'intermediario si era rifiutato di procedere al rimborso stante l'intervenuta prescrizione del diritto. Alcuna prova è stata offerta in relazione ad atti interruttivi della prescrizione.
Dimostrata la data di decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. e il decorso del termine previsto per l'estinzione del diritto, sta infatti al creditore dimostrare di averlo tempestivamente esercitato, interrompendo la prescrizione. In assenza di tale prova, si deve necessariamente concludere che nel giugno 2019 il diritto al rimborso della sorte capitale e alla corresponsione degli interessi maturati era già irrimediabilmente prescritto. A questo specifico fine non merita condivisione la affermazione del GdP secondo cui il termine di prescrizione non può considerarsi decorso finché non si ha conoscenza della possibilità di esercitare il diritto. Contrariamente a quanto affermato dal GdP, come si è già visto, nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, ma, piuttosto, da quando tale diritto può essere effettivamente esercitato, indipendentemente da impedimenti soggettivi che ne ostacolino l'esercizio, come l'ignoranza, quantunque incolpevole, del titolare (cfr., tra le più recenti, Cass., n. 996/2022).
Invero, la mancata consegna del foglio illustrativo non sposta il dies a quo della prescrizione dalle pattuizioni contrattuali, così come integrate dall'art. 8, comma I, D.M. Tesoro 19/12/2000.
Infatti, i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., ossia documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. La qualificazione come titoli di legittimazione consente ai titolari dei buoni, i quali possono agevolmente risalire alla loro data di emissione nonché alla serie di appartenenza, poiché stampate su ciascun buono, di conoscere in dettaglio le condizioni applicabili, mediante la consultazione del decreto ministeriale di emissione e degli eventuali successivi decreti modificativi e integrativi, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore di pubblicità legale. Va da sé che, a prescindere dalla consegna o meno del cd. foglio illustrativo, gli odierni appellati avrebbero potuto apprendere le condizioni contrattuali del buono, fra cui la data di scadenza ai fini del decorso del termine per l'esercizio del diritto al rimborso, consultando il decreto ministeriale di emissione. pagina 4 di 5 L'eccezione di prescrizione, dunque, è fondata e meritevole di accoglimento. Neppure può condividersi l'assunto del GdP secondo cui Controparte_1 avrebbe violato i doveri di trasparenza e di informazione, omettendo la consegna del foglio informativo.
Deve infatti osservarsi che le norme che disciplinano obblighi informativi hanno, al di fuori della disciplina consumeristica, natura di regole di comportamento, suscettibile in astratto di giustificare una richiesta del risarcimento del danno che, tuttavia, nel caso di specie non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento proprio in ragione dell'onere per il titolare del buono di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi, trattandosi di informazioni – contrariamente a quanto affermato dal GdP – facilmente ricavabili dalla consultazione del D.M. che ha regolato l'emissione della specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In altri termini, la conoscibilità legale, la sussistenza di un'unica tipologia di buoni nel periodo temporale di riferimento e l'omessa attivazione dei risparmiatori, dunque, hanno comunque interrotto il nesso causale tra l'eventuale inadempimento dell'obbligo informativo e il danno derivante dall'impossibilità di riscossione, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, RIGETTA la domanda proposta da e Controparte_2 [...]
; Controparte_3
2) CONDANNA gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 913,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi e € 1701,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 16.9.2025
IL GIUDICE Antonella Cea pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7376/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE SAVINO, giusta procura in atti;
appellante contro e Controparte_2 Controparte_3 appellati contumaci avverso la sentenza n. 410/2022, depositata dal Giudice di Pace di Foggia il
18.5.2022.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 15.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il GdP di Foggia ha accolto la domanda promossa da e volta a Controparte_2 Controparte_3 ottenere il pagamento, in favore di entrambi, della somma di € 1.000,00, oltre interessi, a titolo di rimborso del BPF serie 18Q n. 00001123907510285 nonché, in favore di di € 1.000,00, oltre interessi, a titolo di rimborso del Controparte_2
BPF serie 18Q n. 00001123681410208, ovvero in subordine il risarcimento dei danni per violazione delle regole di trasparenza contrattuale.
pagina 1 di 5 In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata per aver il GdP, per un verso, accolto la domanda nonostante gli attori avessero chiesto il rimborso dopo lo spirare del termine di prescrizione e, per altro verso, ritenuto violati gli obblighi informativi stante la mancata consegna del foglio illustrativo. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nessuno si è costituito per gli appellati nonostante la ritualità della notifica, sicché all'udienza del 24.4.2023 ne è stata dichiarata la contumacia. In assenza di attività istruttoria (salava l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 15.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto. Prescindendo dall'infondata eccezione di carenza di prova dei titoli per la mancata produzione, in giudizio, degli originali (è sufficiente all'uopo osservare che nessuna Cont norma impone che i siano depositati in giudizio in originale, tanto più laddove si consideri che nel caso di specie non ne è neppure contestata la loro conformità), va anzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione, sostanzialmente reiterata nel presente grado di giudizio dall'appellante, in relazione alla quale il GdP ha ritenuto non decorso il termine in ragione della violazione degli obblighi di informazione e trasparenza. L'eccezione è fondata. Come noto, i buoni postali fruttiferi costituiscono strumenti di risparmio caratterizzati da una data di emissione (nel caso in esame, il 10.1.2007) e da una durata (nel caso di specie, diciotto mesi), durante la quale producono interessi che vengono versati al risparmiatore unitamente al rimborso della sorte capitale investita.
Si tratta di titoli di legittimazione aventi la funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione, senza incorporare alcun diritto e senza svolgere la funzione di far circolare il credito (cfr. Cass. n. 4761/2018). La stessa giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che la disciplina di riferimento è quella sancita nell'art. 2002 c.c., oltre alla normativa speciale, e che pertanto non sono applicabili i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità che caratterizzano i titoli di credito. Quanto alla disciplina applicabile ai singoli rapporti di credito, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 19 dicembre 2000: “L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per serie con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”. Quantunque la normativa contenuta nel D.M. 19 dicembre 2000 sia stata abrogata per effetto del D.M. del 5 ottobre 2020, si continuerà a far riferimento ad essa, considerato che il rapporto di causa può considerarsi esaurito alla data di emissione del nuovo D.M.
pagina 2 di 5 Dall'esame della normativa emerge dunque che la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, soggetto ad un processo di eterointegrazione, ex art. 1339 c.c., per effetto dei decreti ministeriali adottati successivamente all'emissione del titolo, che disciplinano le condizioni economiche del contratto (cfr. Cass. n. 4748/2022; Cass. SS.UU. n.
3963/2019). Ai sensi dell'art. 4, comma I, D.M. Tesoro 19/12/2000, “I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, salvo istanze di rimborso anticipato ex art. 5, e il diritto al rimborso soggiace alla prescrizione decennale ai sensi dell'art. 8, comma I, D.M. Tesoro 19/12/2000, secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 2935 c.c. che, ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, dispone che essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia quello a partire dal quale il titolare può agire a tutela delle proprie ragioni. Il significato generale attribuito alla norma in commento, su cui concordano giurisprudenza e dottrina, è che le cause ostative al decorso della prescrizione siano costituite esclusivamente da impedimenti di natura legale, per lo più circoscritti alle ipotesi in cui l'efficacia del fatto costitutivo (del diritto) sia sottoposta a condizione sospensiva o a termine iniziale (cfr. Cass. n. 14576/2007). Pertanto, l'art. 2935 c.c. deve essere interpretato nel senso che le impossibilità di natura diversa da quelle meramente legali (condizione sospensiva non ancora verificatasi, termine non ancora scaduto, ecc.) non incidono sul decorso della prescrizione, con conseguente irrilevanza degli ostacoli di mero fatto e degli impedimenti soggettivi. È granitica la giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. Cass. n. 3584/2012; 21026/2014; 10828/2015; 19193/2018;
20642/2019; 13343/2022).
Quanto ai buoni postali fruttiferi, il termine decennale di prescrizione dei relativi diritti comincia dunque a decorrere dal primo giorno in cui i buoni cessano di essere fruttiferi, vale a dire dal primo giorno successivo alla data di scadenza del buono. Ciò trova ampia conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, cfr. Cass. n. 19243/2023), per cui “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” e “da pagina 3 di 5 tale data di scadenza inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi”. Nel caso di specie, i buoni sono tutti stati emessi il 10.1.2007 e conseguentemente sono scaduti il 10.7.2008, con la conseguenza che il diritto al rimborso risulta prescritto alla data del 11.7.2018. Tale diritto, infatti, non risulta essere stato esercitato entro tale termine.
Al riguardo, mette conto osservare che nell'atto introduttivo di primo grado gli odierni appellati hanno affermato di essersi recati presso l'ufficio postale nel giugno del 2019 e che l'intermediario si era rifiutato di procedere al rimborso stante l'intervenuta prescrizione del diritto. Alcuna prova è stata offerta in relazione ad atti interruttivi della prescrizione.
Dimostrata la data di decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. e il decorso del termine previsto per l'estinzione del diritto, sta infatti al creditore dimostrare di averlo tempestivamente esercitato, interrompendo la prescrizione. In assenza di tale prova, si deve necessariamente concludere che nel giugno 2019 il diritto al rimborso della sorte capitale e alla corresponsione degli interessi maturati era già irrimediabilmente prescritto. A questo specifico fine non merita condivisione la affermazione del GdP secondo cui il termine di prescrizione non può considerarsi decorso finché non si ha conoscenza della possibilità di esercitare il diritto. Contrariamente a quanto affermato dal GdP, come si è già visto, nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, ma, piuttosto, da quando tale diritto può essere effettivamente esercitato, indipendentemente da impedimenti soggettivi che ne ostacolino l'esercizio, come l'ignoranza, quantunque incolpevole, del titolare (cfr., tra le più recenti, Cass., n. 996/2022).
Invero, la mancata consegna del foglio illustrativo non sposta il dies a quo della prescrizione dalle pattuizioni contrattuali, così come integrate dall'art. 8, comma I, D.M. Tesoro 19/12/2000.
Infatti, i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., ossia documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. La qualificazione come titoli di legittimazione consente ai titolari dei buoni, i quali possono agevolmente risalire alla loro data di emissione nonché alla serie di appartenenza, poiché stampate su ciascun buono, di conoscere in dettaglio le condizioni applicabili, mediante la consultazione del decreto ministeriale di emissione e degli eventuali successivi decreti modificativi e integrativi, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore di pubblicità legale. Va da sé che, a prescindere dalla consegna o meno del cd. foglio illustrativo, gli odierni appellati avrebbero potuto apprendere le condizioni contrattuali del buono, fra cui la data di scadenza ai fini del decorso del termine per l'esercizio del diritto al rimborso, consultando il decreto ministeriale di emissione. pagina 4 di 5 L'eccezione di prescrizione, dunque, è fondata e meritevole di accoglimento. Neppure può condividersi l'assunto del GdP secondo cui Controparte_1 avrebbe violato i doveri di trasparenza e di informazione, omettendo la consegna del foglio informativo.
Deve infatti osservarsi che le norme che disciplinano obblighi informativi hanno, al di fuori della disciplina consumeristica, natura di regole di comportamento, suscettibile in astratto di giustificare una richiesta del risarcimento del danno che, tuttavia, nel caso di specie non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento proprio in ragione dell'onere per il titolare del buono di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi, trattandosi di informazioni – contrariamente a quanto affermato dal GdP – facilmente ricavabili dalla consultazione del D.M. che ha regolato l'emissione della specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In altri termini, la conoscibilità legale, la sussistenza di un'unica tipologia di buoni nel periodo temporale di riferimento e l'omessa attivazione dei risparmiatori, dunque, hanno comunque interrotto il nesso causale tra l'eventuale inadempimento dell'obbligo informativo e il danno derivante dall'impossibilità di riscossione, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, RIGETTA la domanda proposta da e Controparte_2 [...]
; Controparte_3
2) CONDANNA gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 913,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi e € 1701,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 16.9.2025
IL GIUDICE Antonella Cea pagina 5 di 5