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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
3) Avv. Rosario Maria GIUFFRÈ Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1540 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Virelli in virtù di procura in Parte_2 calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Corigliano-Rossano A.U. Rossano (CS), Piazza Abate Gimma, 17
APPELLANTE
CONTRO I Sigg. e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco CP_1 CP_2
Nicoletti e Manuela Serembe in virtù di procura su foglio separato da mandati e congiunto al presente atto, il primo dall' Avv. Francesco Nicoletti e la seconda dall'Avv.
Manuela Serembe ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale sito in Corigliano
Rossano (CS) alla Via Martucci n.8 (AU Rossano),
APPELLATI
Sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Catanzaro, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:1) preliminarmente, sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti di legge 2) nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 164/2021, resa dal Tribunale di Castrovillari il
20/08/2021, pubblicata in data 26/08/2021 e notificata il 06/09/2021.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per gli appellati e “ Chiedono che l'Ill.ma Corte adita, CP_1 CP_2 contrariis rejectis, Voglia, per tutti i motivi sopra esposti: 1) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nonché dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis cpc;
2) Nel merito, per tutti i motivi sopra indicati, rigettare l'avverso appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa vengono cosi esposti come da sentenza impugnata: “Con ricorso depositato in data 28.5.2009, l'odierna parte attrice ha chiesto la Pt_1 reintegrazione nel possesso del terreno sito in Rossano (foglio 24 - p.lla 311), nonché la riduzione in pristino di tutte le opere comportanti lesione nel possesso dell'immobile, oltre all'esecuzione a cura e spese dei convenuti di ogni lavoro necessario ed opportuno per la suddetta finalità, pari ad € 60.730,84 e il risarcimento del danno, nella misura di €
60.580,00. A sostegno dell'invocata tutela, parte attrice ha rappresentato di aver stipulato con gli odierni convenuti mediante scrittura privata un contratto con il quale questi si erano impegnati a trasferirle il predetto terreno, di loro esclusiva proprietà, e parte attrice si era impegnata a trasferire agli stessi una serie di unità immobiliari da costruire sullo stesso, con conguaglio in favore dei cedenti di € 24.000,00. Parte attrice ha sostenuto, quindi, di aver preso possesso del terreno e di aver iniziato i lavori nel marzo del 2007, e che i lavori erano proseguiti fino al gennaio del 2009 allorquando i fratelli soci della si erano accorti che la propria tabella pubblicitaria Pt_2 Parte_1 era stata rimossa ed era stata installata quella a nome della;
che, CP_3 contattati i convenuti, il aveva disconosciuto ogni rapporto con la società attrice e CP_1 aveva riferito di aver concluso la permuta con il titolare della ditta che in data CP_3
1.4.2009 i sigg. nel recarsi presso il cantiere si erano accorti che il relativo Pt_2 cancello era stato chiuso con un lucchetto diverso, che non poteva essere aperto con le chiavi in loro possesso.
I convenuti, costituendosi, hanno chiesto il rigetto del ricorso per difetto dei presupposti dell'azione, nonché, in ogni caso, per la decorrenza del termine annuale per la proposizione dell'azione possessoria.
Sentiti gli informatori e concesse alle parti termini per note, il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento ha rigettato il ricorso.
L'attore ha depositato, quindi, istanza di prosecuzione del giudizio di merito chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Parte_1 determinati nella misura di € 150.000,00 nonché alla restituzione di € 49.148,73 per tutte le spese sostenute, oltre che alla restituzione della somma di € 64.950,00, da restituire ai promittenti acquirenti degli immobili da costruire.
I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno chiesto di dichiarare l'improcedibilità e/o
l'inammissibilità della domanda e in subordine, il rigetto della stessa. Esperita
l'istruttoria mediante produzioni documentali, prova per testi e interrogatorio formale all'udienza dell'8 febbraio 2021, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali”.
Il Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano, con sentenza n. 164/2021, resa il 20/08/2021, pubblicata in data 26/08/2021, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ha cosi statuito: “Rigetta le domande proposte da Parte_1 parte attrice;
2. Condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 13.430,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.” Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 fondato sui seguenti motivi:
1.“Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie”. Con detto motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che nel corso del giudizio parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza di un possesso tutelabile con l'azione di reintegrazione. A sostegno della censura, la società appellante rileva che, contrariamente a quanto asserito dal Giudice, essa ha fornito la prova dell'esercizio di un potere effettivo sulla cosa, di una relazione di fatto con la res oltrechè dell'animus possidendi. E precisa, anche, che la propria domanda meritava di trovare accoglimento in quanto confermata da tutta la documentazione prodotta in atti e dalla prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, erroneamente, ritenuta inattendibile ed irrilevante dal Giudice di prime cure.
2) Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta l' “Erronea applicazione delle norme di legge” e, segnatamente, contesta al Giudice del primo grado di aver dichiarato l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, nonché di quella volta ad ottenere la restituzione delle somme sborsate dalla Parte_1 ritenendo, a suo dire, erroneamente, che tali richieste deriverebbero dall'inadempimento del contratto e non, invece, dalla lesione del possesso.
Diversamente, precisa sul punto l'appellante che, la richiesta di risarcimento danni era relativa alle lesioni patite in conseguenza dello spoglio e non quali conseguenza dell'inadempimento contrattuale. E che, così come anche la domanda di restituzione delle spese sostenute, sono state avanzate sia nella fase cautelare che in quella di merito e dovevano essere considerate domande accessorie rispetto a quella principale di reintegra.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25 novembre 2021 si sono costituiti CP_1
e eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex
[...] CP_2 art. 342 c.p.c., l'inammissibilità ex art. 348 c.p.c. bis, per manifesta inaccoglibilità dello stesso, nel merito l'infondatezza in fatto e diritto attesa la mancata dimostrazione dell'asserito spoglio.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.06.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del 26.06.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'odierno appello ex art. 342 c.p.c, sollevata da parte appellata.
Osserva il Collegio che, alla luce della consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite,
l'odierno atto di appello si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità ai sensi del succitato articolo, in quanto l'atto consente di comprendere i punti contestati della sentenza impugnata e le parti di sentenza che si intendono impugnare, nonché le dovute argomentazioni sotto il profilo fattuale e di diritto sulla base delle quali parte appellante ritiene illegittima la pronuncia di primo grado.
Del pari priva di pregio va considerata l'eccezione con la quale parte appellata solleva la decadenza e l'imammissibilità delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c. 6 comma nn. 1 e 2 e delle siatnze istruttorie ed allegate produzioni documentali, in quanto con ordinanza del 06.12.2016 il Tribunale di Castrovillari, a scioglimento della riserva assunta nella medesima data ha ammesso le richieste istruttorie di entrambe le parti, rinviando per l'escussione dei testi indicati.
In punto di diritto va rilevato che la domanda spiegata rientra nell'alveo della tutela interdittale di cui agli artt. 1168 e ss. c.c. e 703 c.p.c., la quale è volta alla difesa, contro le altrui aggressioni, dello stato di fatto consolidato nel possesso. Detta azione, qualificata come di reintegrazione presuppone, pertanto, prima ancora della realizzazione di uno spoglio, l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa oggetto di turbativa. L'oggetto sostanziale dell'azione possessoria ha una sua piena autonomia rispetto alla situazione giuridica sottostante, in quanto mira al recupero della disponibilità di un bene o alla cessazione della molestia accertata, prescindendo dal diritto soggettivo che su di esso possa avere o meno il soggetto passivo o attivo dello spoglio o della turbativa. Ciò che viene e deve essere dedotto nel giudizio possessorio è pertanto solo una situazione di fatto, con la conseguenza che ciò che può e deve essere tutelato nell'ambito del giudizio possessorio è lo ius possessionis, ovverosia l'effettivo esercizio delle facoltà e dei poteri nei quali si esplica la signoria sulla cosa.
Ne consegue, pertanto, che in una fattispecie come quella odierna occorre comprendere esattamente quale fosse la relazione di fatto dell'attore con la res, verificare se essa si confermasse all'esercizio di fatto di un diritto reale (o obbligatorio nel caso di detenzione qualificata), per poi confrontare la situazione esistente al momento dell'asserito spoglio rispetto a quella determinatasi a seguito del medesimo. In altri termini, ai fini dell'accoglimento della domanda possessoria, bisogna verificare:se il ricorrente esercitasse il possesso sul bene di cui chiede la reintegra e, se dal punto di vista oggettivo, il resistente abbia perpetrato uno spoglio munito dei caratteri della violenza o della clandestinità; ed ancora se, dal punto di vista soggettivo, lo spossessamento sia stato perpetrato con la coscienza e volontà di agire contro il volere espresso o tacito del possessore o detentore qualificato.
Va ulteriormente precisato pertanto che “in tema di spoglio, l'accertamento del giudice deve riguardare sia l'elemento oggettivo della privazione totale o parziale del possesso, violenta o clandestina, che l'elemento soggettivo, ossia l'“animus spoliandi”, che non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo, ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire
a conoscenza dell'azione espoliatrice, nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, con la conseguenza che il consenso, espresso o tacito, del possessore allo spoglio, costituisce causa escludente dell'“animus spoliandi” (Cass. civ. n.
1455/2018).
Fatta questa premessa in punto di diritto, nel caso di specie non susstistono i presupposti ex lege richiesti per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, sebbene l'appellante abbia sostenuto con il primo motivo di appello che il giudice del primo grado avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, invero va rilevato che la decisione del giudice del primo grado non è censurabile in quanto l'istruttoria non ha confermato né che la societa ricorrente abbia a suo tempo esercitato un possesso esclusivo sul fondo di cui ha chiesto la reintegrazione nel possesso, né che l'asserito spossessamento sia stato perpetrato in modo violento e clandestino o comunque con la coscienza e volontà di agire contro il volere espresso o tacito del possessore o detentore qualificato, cosi come prescritto dalla legge,
Come anticipato in narrativa parte attrice, (odierna appellante) a sostegno della propria domanda di reintegra, ha rappresentato di aver stipulato con gli odierni appellati un contratto in virtù del quale questi Sigg.ri si erano impegnati a Parte_3 trasferirle il terreno sito in Rossano (foglio 24, p.lla 311) di loro esclusiva proprietà, a fronte dell'impegno della prima a trasferire agli stessi una serie di unità immobiliari da costruire sul terreno stesso.
Sul punto va precisato che nell'azione di reintegrazione, l'eventuale produzione dei titoli può essere utile solamente "ad colorandam possessionem", ovvero può servire unicamente a meglio determinare e chiarire i connotati dell'esercizio di un possesso o di una detenzione altrimenti già provati, non potendo, invece, sostituirsi alla prova richiesta in giudizio.
Pertanto nel caso di specie, ancor prima della validità ai fini suddetti del titolo prodotto, va riscontrato, confermente a quanto già ineffetti rilevato nelle pregresse fasi del giudizio, che la non ha dimostrato di aver avuto il possesso esclusivo del Pt_1 terreno né di esserne stata spogliata clandestinamente.
Entrando nel merito della vicenda la ricorrente ha, altresì, sostenuto di aver preso possesso del terreno e di aver iniziato i lavori nel marzo del 2007, e che detti lavori erano proseguiti fino al gennaio del 2009 allorquando i fratelli soci della Pt_2
si erano accorti che la propria tabella pubblicitaria era stata rimossa ed era Parte_1 stata installata quella a nome della;
che, contattati i convenuti, il CP_3 CP_1 aveva disconosciuto ogni rapporto con la loro società e aveva riferito di aver concluso la permuta con il titolare della ditta che in data 01.04.2009 i nel CP_3 Pt_2 recarsi presso il cantiere si erano accorti che il relativo cancello era stato chiuso con un lucchetto diverso, che non poteva essere aperto con le chiavi in loro possesso.
Invero le testimonianze rese dai testi introdotti da parte attrice, tra i quali _1
, , , sono piuttosto generiche e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 non sufficienti a dimostrare l'assunto attoreo. Ed infatti la teste ad esempio, _1 ha riferito delle circostanze apprese da altri, ciò risulta allorchè ha affermato di essere a conoscenza che i sigg.ri e avrebbero dovuto costituire Parte_2 CP_1 una società in cui il secondo avrebbe conferito un lotto di terreno al primo che vi avrebbe dovuto realizzare dei fabbricati…“Questo so perché riferitomi da ”. Parte_2
O che le fu riferito che i non avrebbero realizzato il fabbricato. Pt_2
Sempre in forma generica, anche dal punto di vista temporale, ha affermato di aver visto, tra la fine del 2007 e la fine del 2009, e sul terreno oggetto Pt_2 Parte_4 di causa iniziare i lavori delle fondamenta, e di aver notato anche l'apposizione dell'insegna della ditta Parte_1
Del pari inidonea risulta la testimonianza resa dalla teste resa Testimone_2 all'udienza del 27/04/2017, la quale, come la teste precedente ha riferito di sapere che il aveva intenzione di costruire un edificio su un terreno di proprietà del . Pt_2 CP_1
Tuttavia, di non essere in grado di collocare temporalmente quanto descritto. “non ricordo il periodo, posso riferire di essermi recata presso il cantiere con mio marito”…aggiunge “preciso però di non ricordare se i fratelli lavoravano dentro il Pt_2 cantiere.
Nulla di più si evince dalla deposizione del teste , tra l'altro circoscritta Testimone_3 ai soli anni 2007 e 2008 (e non anche il 2009 contempleto dalla ricorrente), egli infatti ha affermato di aver effettuato sul fondo oggetto di causa dei lavori di pulitura del fondo e gettito di magrone in calcestruzzo per conto della nell'estate del Parte_1
2007 e di averli conclusi prima dell'estate 2008.
Ed ancora il teste fratello di titolare della Testimone_4 Parte_2 Pt_1 sulla maggior parte delle circostanze ha risposto di esserne a conoscenza perchè gli sono state riferite dal fratello, o di non esserne a conoscenza o ancora di non ricordarne il periodo. L'unica circostanza sulla quale si esprime sulla scorta di una conoscenza diretta è la durata dei lavori, circostnza sulla quale, tuttavia, si contraddice allorchè dapprima ha affermato che detti lavori sono proseguiti serenamente sino al mese di ottobre 2007 mentre successivamente si contraddice dicendo che sono proseguiti sino a gennaio 2009.
Di contro, a smentire la tesi attorea del possesso esclusivo del terreno sino al 2009, depone la deposizione del teste di parte convenuta il quale ha Testimone_5 dichiarato di essere subentrato ai fratelli nella trattativa con il per la Pt_2 CP_1 costruzione dell'immobile. Che detti lavori (scavi e fondazioni) sono iniziati il 1 aprile del 2008, il che contrasta con quanto asserito dall'appellante ossia che ha avuto il possesso esclusivo del terreno sino al 2009. Circostanza questa confermata anche dal teste , l'ingegnere al quale fu conferito l'incarico di direttore dei lavori e Tes_6 calcolatore strutturale per la realizzazione di un fabbricato sito nel fondo di cuio trattasi, il quale ha, anche, precisato che detti lavori, come risulta dalla comunicazione prot. N. 11616 al Comune di Rossano, sono terminati il 01 aprile 2011.
Il teste ha, altresì, dichiarato che alla data del 01 aprile 2008 il cantiere in CP_3 questione era gia recintato e le chiavi dei due cancelli ivi presenti era solo nel possesso suo e del , il che ulteriormente conferma che la ditta appellante non aveva il CP_1 possesso esclusivo del terreno.
Addirittura, il teste ha dichiarato che egli stesso aveva dei crediti nei confronti della e che al fine di recuperare detti crediti aveva firmato un preliminare di Pt_1 comparvendita di due appartamenti che la avrebbe dovuto realizzare sul Pt_5 terreno dei e che di fatto poiché la non avrebbe rispettato l'impegno di CP_1 Pt_1 realizzare i fabbricati, anche i Savoia avrebbero risolto l'accordo affidando a lui l'incarico di costruire l'immobile.
Ebbene dal contenuto delle dichiarazioni sopra riportate si è del parere che la posizione giuridica a suo tempo avuta dalla , Società appellante, non abbia integrato Pt_1
l'esercizio di un potere di fatto esclusivo sul terreno dei , né tantomeno che la CP_1
sia stata spogliata in modo violento e clandestino del possesso del terreno de Pt_1 quo.
Ed infatti, nella stessa scrittura privata intercorsa tra le odierne parti, inoltre, risulta che il possesso esclusivo del terreno sarebbe stato attribuito all'impresa costruttrice solo all'atto della stipulazione dell'atto pubblico definito, atto che, a quanto risulta, non è stato mai stipulato perché prima della stipula il contraente ritenne a lui più conveniente l'offerta fattagli da altra ditta e nello specifico quella di CP_3
Ne consegue, quindi, che quindi nessuna censura possa essere rivolta alla disamina della istruttoria espletata dal giudice del primo grado la cui decisione va condivisa dal
Collegio con conseguente rigetto del primo motivo di gravame.
Del pari privo di pregio è anche il secondo motivo di gravame.
Con esso l'appellante ha contestato al Giudice del primo grado di aver dichiarato l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, nonché di quella volta ad ottenere la restituzione delle somme sborsate dalla Parte_1 ritenendo, a suo dire, erroneamente, che tali richieste deriverebbero dall'inadempimento del contratto e non, invece, dalla lesione del possesso.
Diversamente, precisa sul punto l'appellante che, la richiesta di risarcimento danni era relativa alle lesioni patite in conseguenza dello spoglio e non quali conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
Ebbene la censura non può essere accolta.
A prescindere da quale fosse la natura della richiesta risarcitoria è evidente la sua infondatezza.
Se trattasi di richiesta diretta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'asserito inadempimento contrattuale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità la richiesta non può essere accolta in quanto nell'ambito del giudizio possessorio l'azione di risarcimento deve riguardare solo i danni subiti a seguito del sofferto spoglio, non potendosi far valere richieste risarcitorie di altra natura.
Se, come invece sostenuto in sede odierna la richiesta risarcitoria sia stata formulata a seguito dello spoglio subito, tale richiesta viene ad essere rigettata in conseguenza del mancato accoglimento della domanda principale. Non essendo stata fornita la prova di un potere di fatto sulla cosa esercitato in modo esclusivo né della privazione di tale possesso di conseguenza non può neppure accogliersi la domanda risarcitoria.
Alla luce delle superiori motivazioni si impone il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e in favore degli appellati e si liquidano - avuto riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.
147/2022 - in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali (scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00 valori minimi, fase di studio, fase introduttiva, decisoria, ed istruttoria-trattazione - in applicazione dell'Ordinanza Cass. Civ. n. 29857/2023), oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da provvede: Parte_6
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
- Condanna parte appellante al pagamento delle Parte_7 spese di giudizio liquidandole, in favore di e in CP_1 CP_2 complessivi € 4.996,00 oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
- Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente appello, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 10.02.2025. Il Giudice Ausiliario estensore
Avv. Rosario Maria Giuffrè
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo