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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 19/06/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. GIULIO ADILARDI - PRESIDENTE;
dott. RICCARDO DIES – GIUDICE;
dott.ssa GIULIA PAOLI - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 690 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 10/10/2024 da:
TRA
( c,.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente ivi in via Tacchi n. 3, rappresentato e difeso, come da procura a margine/in calce, dagli avv. Luisella Speccher Speri ( c.f. ) e Sonia Speri ( C.F._2
c.f. con studio in Rovereto, via Garibaldi n. 73 con domicilio C.F._3 presso le stesse ai seguenti indirizzi pec ove vanno inviate comunicazioni e notifiche:
Email_1 Email_2 ricorrente
E
nata a [...] l'[...] (C.F. CP_1
), residente in [...], cittadina C.F._4 ucraina, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Monica Aste del Foro di Rovereto (CF - PEC fax 0464 C.F._5 Email_3
422469) presso lo studio della quale elegge domicilio in Rovereto, Corso Rosmini nr.
63 resistente
CONCLUSIONI
Il ricorrente così conclude: pronunciarsi ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile stipulato tra il GN e la Parte_1 GNa in data 22 maggio 2010 e trascritto al n. 16 del registro degli Persona_1
1 atti di matrimonio del Comune di Rovereto con ogni conseguente statuizione”. Con addebito di spese della procedura in ipotesi di opposizione alla domanda.
La resistente così conclude nel merito : Voglia il Tribunale di Rovereto: in via preliminare: sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della pronuncia definitiva sull'addebitabilità della separazione;
nel merito: in caso di accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio formulata dal ricorrente GN , condannare lo stesso a versare alla GNa a Parte_1 Persona_1 titolo di assegno divorzile, la somma di € 400,00 mensili (euro quattrocento/00) stabilendo che lo stesso venga versato sul conto corrente della convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato chiede che il Tribunale pronunci Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente. Il ricorrente premette che: il giorno 22 maggio 2010 ha contratto matrimonio civile con la GNa sig.ra Per_1
in data 11 dicembre 2020 presentava ricorso per separazione, cui seguiva in
[...] data 25 giugno 2021 la comparizione dei coniugi avanti il Presidente;
in data
01.07.2021 veniva pronunziato il provvedimento di autorizzazione dei coniugi e vivere separati, con onere a carico del ricorrente del pagamento di un assegno di mantenimento nell'ammontare di € 130,00 mensili;
innanzi al G.I. il ricorrente chiedeva la modifica del provvedimento presidenziale quanto all'obbligo di versamento di assegno, nel mentre la convenuta presentava domanda riconvenzionale, sia per veder dichiarare che la separazione era da addebitarsi al marito, sia per ottenere un aumento dell'assegno. Con il ricorso invero il ricorrente chiedeva in ogni caso che il Tribunale emettesse sentenza parziale quanto allo status, ed infatti il Tribunale in data 10 marzo 2022, pronunciava sentenza non definitiva n.55/2022 pubblicata il 15 marzo successivo, di separazione giudiziale dei coniugi emettendo ordinanza per le ulteriori determinazioni e decisioni in ordine alla richiesta addebitabilità della separazione e per la determinazione o meno di un assegno di mantenimento e sua quantificazione. Evidenziava il ricorrente che detta sentenza è passata in giudicato non essendo stata impugnata, come da dichiarazione di data 20.10.2022 e il giudizio
2 si è concluso con sentenza definitiva n. 167/ 2023 d.d. 8 giugno 2023 , pubblicata il 14 dello stesso mese, con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta della GNa Per_1 di addebito della separazione, facendo invece carico al marito del versamento alla moglie di un assegno mensile nell'ammontare di € 200,00, anche in ragione del fatto che la stessa dal 20 settembre 2022 risultava disoccupata. Avverso detta sentenza è stato proposto appello dal GN in punto assegno mantenimento e spese, Pt_1 ritenendo che il tribunale non avesse operato una corretta ricostruzione dei fatti sotto vari profili, evidenziando in aggiunta che, appena pubblicata la sentenza definitiva, la GNa aveva instaurato altro rapporto lavorativo. Il ricorrente evidenziava, Per_1 poi, che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza parziale sulla separazione fin dalla primavera del 2022, la resistente continua a rifiutarsi di uscire dalla casa già familiare, pur essendo immobile di esclusiva proprietà del marito, beneficiando di un alloggio, oltre che dei servizi tutti collegati, i cui oneri sono interamente sopportati dal ricorrente. Esponeva inoltre il ricorrente che: entrambe le parti godono di redditi atteso che il GN è titolare di pensione Inps che si aggira attualmente in circa € Pt_1
1.211,00 netti mentre la GNa dopo essere rimasta disoccupata pochi mesi, Per_1 durante i quali ha peraltro percepito l'indennità di disoccupazione, ha rinvenuto altro lavoro con il giugno 2023, che le garantisce oltre ad una retribuzione mensile di €
1.120,00 anche il vitto per pranzo e cena;
tra le parti non vi era quindi una disparità reddituale tale da giustificare l' erogazione alla resistente di un assegno divorzile. Si costituiva nel procedimento la GNa con memoria dd. 25.02.2021 Per_1 contestando le affermazioni del marito sulla addebitabilità della separazione, che riteneva invece ascrivibile al coniuge, non ravvisando ella motivi per addivenirvi;
si opponeva alla domanda di restituzione della casa coniugale perché inammissibile e chiedeva che il marito fosse obbligato a versarle un assegno di mantenimento mensile pari a € 400,00. Con ordinanza dd. 01.07.2021 il Presidente del Tribunale autorizzava le parti a vivere separate, disponeva a carico del ricorrente un assegno di mantenimento mensile di € 130,00 e rimetteva la causa al Giudice istruttore per la prosecuzione. Nella propria memoria di costituzione dd. 01.01.2021 richiamandosi a quanto già dedotto nella precedente memoria introduttiva, la GNa formulava domanda di Per_1 addebito della separazione al marito, opponendosi nuovamente alla domanda di
3 assegnazione della casa coniugale e chiedendo la corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del marito nella misura di € 400,00 mensili, essendo l'importo stabilito in via provvisoria del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze di vita quotidiane, considerata la richiesta di rilascio della casa coniugale. Con sentenza non definitiva nr. 55/2022 del 10.03.2021, pubblicata il 15 marzo 2021, il Tribunale pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la decisione sulla richiesta di addebito e di corresponsione dell'assegno di mantenimento.
All'esito il Tribunale di Rovereto, con la sentenza nr. 167/2023, pubblicata il
14.06.2023, respingeva la domanda di addebito della separazione formulata dalla convenuta e riconosceva alla stessa un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT;
compensava tra le parti le spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello il GN chiedendone la riforma riguardo al capo di condanna al Parte_1 versamento dell'assegno di mantenimento e alla compensazione delle spese. Si costituiva nel procedimento la GNa chiedendo il rigetto dell'appello Persona_1 ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto e proponeva appello incidentale avverso i capi della sentenza del Tribunale di Rovereto nr. 167/2023 ove veniva respinta la domanda di addebito della separazione al marito, ove si quantificava l'assegno di mantenimento nella minor somma di € 200,00 anziché in quella di €
400,00 richiesta ed ove venivano compensate le spese del grado di giudizio. La Corte
d'Appello di Trento, con sentenza nr. 155/2024 dell'11.07.2024, depositata in data
16.10.2024, non notificata ed avverso la quale la GNa si riserva di proporre Per_1 ricorso per cassazione, respingeva l'appello principale e quello proposto in via incidentale, confermando la sentenza impugnata e compensando tra le parti le spese del grado di giudizio. Preliminarmente la convenuta, ritenendo sussistere ragioni di pregiudizialità oltre che di opportunità, chiedeva che il presente giudizio venisse sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia definitiva sull'addebitabilità della separazione. Nel merito, la GNa sosteneva Persona_1 che la corresponsione dell'assegno divorzile di mantenimento trovasse il suo fondamento sia nella disparità economica e patrimoniale tra le parti sia nel rilevante contributo che ella aveva dato nel corso degli anni al menage familiare e alla
4 costruzione del patrimonio del GN Evidenziava che la convivenza tra la Pt_1 GNa ed il GN iniziò ancora nell'anno 2004, quando la stessa CP_1 Pt_1 lavorava come badante a tempo pieno presso gli anziani genitori del ricorrente, la GNa ed il GN . Il rapporto di lavoro con Persona_2 Parte_2
i GNi risaliva al giugno del 2002 e da quella data la GNa viveva Pt_1 CP_1 nell'appartamento di Via Tacchi, 3, già casa familiare ed attuale residenza delle parti.
All'epoca il GN era sposato e viveva a Mezzolombardo con la Parte_1 moglie ed il figlio nato nel 1980; frequentava comunque spesso la casa dei Per_3 genitori. Nel 2003 il GN si separava dalla moglie e si trasferiva a vivere a Pt_1
Rovereto in un appartamento sito in via Fontana e, frequentando più assiduamente i genitori, iniziava a corteggiare insistentemente la GNa con la quale CP_1 instaurava una relazione sentimentale. Durante tale periodo la GNa cucinava CP_1 per il ricorrente e faceva le pulizie del suo appartamento, senza ovviamente pretendere nulla. Il 14 aprile 2003 veniva a mancare la GNa che non Persona_2 lasciava testamento. Gli eredi della stessa erano il marito (cui Parte_2 spettava anche il diritto di abitazione), il figlio , ed i nipoti ex filia Pt_1 [...]
e Il GN che non versava Persona_4 Persona_5 Parte_1 in buone condizioni economiche, si trasferiva a vivere nell'appartamento del padre, il quale era sempre accudito dalla convenuta. A causa della separazione il ricorrente aveva ceduto la casa familiare di Mezzolombardo alla moglie ed al figlio e doveva pagarne le utenze;
con il proprio stipendio faticava a far fronte a tutti gli impegni (in attesa di percepire la pensione, cessato il precedente lavoro, era stato assunto come operaio nell'ambito dei progetti pubblici per favorire l'occupazione a lavoratori in difficoltà). In data 8 agosto 2007 decedeva il GN nominando Parte_2 erede universale il figlio e lasciando ai nipoti e Pt_1 Persona_4 [...]
la quota di legittima da liquidarsi in denaro. Si presentavano così per Persona_5 il ricorrente due ordini di problemi: veniva a mancare il supporto economico costituito dalla pensione del padre e se voleva rimanere nell'appartamento doveva acquistare dai nipoti la quota di cui erano titolari e liquidare loro la legittima. Il GN le Pt_1 cui finanze come detto erano tutt'altro che floride, voleva vendere la casa per far fronte al debito. La GNa visto che l'unione si era ormai consolidata, tanto che si CP_1
5 pensava al matrimonio, si offriva di aiutarlo nella liquidazione delle pretese dei nipoti in modo da garantire a lei ed la futura disponibilità di un alloggio. In tale Pt_1 contesto non le veniva corrisposto il TFR che il GN quale erede le Parte_1 doveva per la cessazione del rapporto di lavoro con il padre, circa 15.000,00 euro. La convenuta accettava di aiutare il ricorrente nel pagamento del mutuo che avrebbe dovuto contrarre per liquidare i coeredi ed anche per rinnovare l'abitazione che abbisognava di migliorie. Il GN accendeva quindi un mutuo di circa Pt_1
40.000,00 euro presso IT, mutuo che dopo il matrimonio veniva accreditato sul conto corrente IT Filiale di Rovereto Piazza Rosmini nr. IT 89 G 02008 20800
000101569966, aperto insieme alla moglie e cointestato. Il 22 maggio 2010 il GN
e la GNa contraevano matrimonio con rito civile in regime di Pt_1 CP_1 comunione dei beni. Della gestione del denaro, del conto corrente e dei rapporti bancari in genere così come dell'amministrazione dell'immobile si occupava esclusivamente il GN egli non aveva neppure concesso alla moglie di avere una carta Pt_1 bancomat, della quale solo lui disponeva. La GNa oltre a lavorare come CP_1 badante a tempo pieno, si occupava della gestione della casa (quindi cucinava, lavava, stirava ecc.) e di accudire il marito in ogni sua necessità. I coniugi hanno sempre accreditato gli emolumenti da loro percepiti sul conto corrente comune sul quale, come detto, operava il GN a proprio piacimento. Solo in tempi recenti la Pt_1 convenuta ha potuto disporre degli estratti conto del c/c comune e si è avveduta che sul conto, oltre ai ratei del mutuo di € 40.000,00 acceso per l'acquisto dell'abitazione, risultavano addebitate anche le rate di altri finanziamenti di cui si dirà oltre e che non ricorda di aver sottoscritto. Oltre a tali finanziamenti, sul conto corrente venivano addebitate: - le spese condominiali;
- tutte le utenze di casa (gas, luce, telefono, rifiuti);
i canoni di abbonamento a Sky e Premium Tv;
- spese per l'auto del GN Pt_1
(bollo, manutenzione ecc.); - tutte le altre spese della famiglia (vitto, abbigliamento ecc.). Nel corso degli anni la GNa non si è mai sottratta agli obblighi che le CP_1 derivavano dal matrimonio. Ha sempre accudito ed assistito nel miglior modo possibile il marito, sostenendo anche le spese mediche presso strutture private per curarlo. Non si è mai opposta alle spese (ingenti) del GN tra cui capi di abbigliamento Pt_1 firmati, abbonamenti a pay tv, televisori. La convenuta, nonostante lavorasse
6 faticosamente per molte ore al giorno, si è costantemente occupata della casa;
ha sempre cucinato i pasti con estrema cura per il GN per il figlio e per gli Pt_1 amici, accogliendoli volentieri in casa. Quando il GN ha detto alla moglie Pt_1 di volersi separare la stessa ha subito un duro colpo, perché la richiesta le è giunta inattesa, non essendovi a suo dire i presupposti. Dopo aver preannunciato le sue intenzioni, il GN ha iniziato a trattare la moglie in maniera sempre più Pt_1 scostante ed aggressiva. Vi sono stati episodi di violenza fisica. Nel mese di gennaio
2020 il ricorrente strattonava con violenza la moglie causandole una frattura che necessitò di un intervento chirurgico ed ella per evitare problemi al marito disse di essere caduta in bagno. Il GN in un'occasione gettava addosso alla moglie Pt_1 della candeggina mentre lei puliva il balcone;
nel novembre del 2021 percuoteva di nuovo la convenuta che si rivolgeva al locale pronto soccorso. Le violenze verbali e gli insulti erano e sono all'ordine del giorno. Dopo la separazione la GNa Per_1 ha scoperto che il marito nei mesi di ottobre e novembre 2019, non a caso dopo che il finanziamento decennale era stato saldato, (l'ultima rata risaliva al luglio 2019) aveva
“girato” l'intero ammontare della sua pensione su un altro conto corrente personale, per poi definitivamente trasferirne l'accredito a partire dal mese di dicembre del 2019.
Tuttavia aveva lasciato tutte le spese di casa addebitate sul conto corrente cointestato, sul quale cui confluiva solo lo stipendio della GNa, mentre il GN Pt_1 continuava ad attingere allo stesso con l'uso del bancomat e con prelievi, senza ovviamente informare la moglie. La GNa si avvedeva quindi che da oltre un Per_1 anno sosteneva da sola tutte le spese di casa ed anche quelle del marito (per circa oltre
10.000,00 euro) e provvedeva quindi ad aprire un proprio separato conto corrente. La GNa vive nella casa di via Tacchi 3 da oltre vent'anni, di cui di cui la CP_1 maggior parte in costanza di convivenza o di matrimonio con il GN Nella Pt_1 vita familiare la convenuta ha investito tutte le sue risorse emotive, fisiche ed economiche. Si trova ora, in età non più giovane (ha 66 anni) e con diverse patologie che le rendono assai difficile proseguire nel suo lavoro di badante- collaboratrice familare, senza alcun risparmio e senza una sistemazione alternativa, ad affrontare una difficilissima situazione, ove il ricorrente vuole che lei si allontani dall'abitazione senza nessun supporto economico e solo con i propri effetti personali, nonostante tutto
7 quando contenuto nell'appartamento sia stato acquistato con il suo prevalente apporto e sia quindi di proprietà comune. La GNa come detto, oltre aver dato tutto CP_1
l'affetto possibile al marito ha sempre messo a disposizione dello stesso i suoi guadagni, senza tenere nulla per sé. Innanzitutto la GNa ha dovuto rinunciare alle cospicue ragioni di credito che vantava nei confronti del ricorrente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con il padre GN pari a € Parte_2
14.673,22. A suo tempo, per “sistemare” la chiusura del contratto e soprattutto per avere un titolo da opporre ai coeredi in sede di regolamentazione dei rapporti dare/avere le venne fatto firmare un accordo in sede sindacale (doc. 7) in cui si attestava che il dovuto le sarebbe stato versato tramite assegno bancario entro il
31.11.2007, assegno che naturalmente non ha mai ricevuto (con il che si è già riservata e si riserva nuovamente di agire per ottenere il dovuto). Ha quindi contribuito al pagamento del mutuo di € 40.000,00 oltre ad interessi per l'acquisto della casa che il GN aveva contratto con IT ed accreditato sul c/c comune Pt_1
(finanziamento nr. 0000000010987304 complessivamente nr. 120 rate) con rata mensile di € 394,49, il cui pagamento si è concluso nel luglio 2019 per un importo complessivo di € 47.338,80. Contemporaneamente contribuiva a pagare un altro finanziamento, che non ricorda di aver sottoscritto, sempre presso IT
(finanziamento nr. 0000000012396366 per nr. 40 rate) di € 201,23 mensili per un totale di € 8.289,20 (ultima rata pagata nel dicembre 2014 - vedasi e/c dicembre 2014). Sul conto risultano addebitate rate per un finanziamento Findomestic di € 370,40 mensili
(fino all'ottobre 2012, la GNa non sa con che decorrenza). A partire dal febbraio
2014 sul conto corrente comune è stato acceso un ulteriore finanziamento (nr.
00000000 13697112) di € 185,48 mensili (in aggiunta ai precedenti), con ultima rata pagata in data 10.07.2015. Con il conto corrente comune sono state pagate le spese condominiali, ordinarie e straordinarie per un importo superiore a € 18.000,00, importo indicativo e da verificare. A riprova di quanto sopra produceva gli estratti conto del conto corrente cointestato degli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019,2020. Evidenziava inoltre che dalle denunce dei redditi si notava come il GN godesse di benefici di notevoli sgravi fiscali proprio per i lavori di Pt_1 ristrutturazione e miglioramenti, pagati anche dalla moglie. Il denaro comune era stato
8 inoltre utilizzato per molteplici lavori sulla casa coniugale, di proprietà del solo GN
Tra i più rilevanti indicava: € 5.000,00 per lavori di ristrutturazione del Pt_1 bagno;
€ 8,000,00 per l'acquisto della cucina;
€ 3.000,00 per l'acquisto di tende;
€
600,00 per l'acquisto di sedie;
€ 3.000,00 per l'acquisto del televisore;
€ 1,500,00 per l'acquisto del divano;
€ 1.200,00 per l'acquisto del condizionatore;
€ 450,00 per l'acquisto dei materassi. Nel corso degli ultimi anni sono stati poi spesi indicativamente: € 2.526,00 per farmaci e visite mediche del GN € Pt_1
2.836,00 per spese relative all'autovettura del GN € 5.130,00 per spese di Pt_1 telefono, Sky, Premium Tv (queste ad uso esclusivo del GN . A partire dal Pt_1 mese di ottobre del 2019, il GN ha iniziato a prelevare (e poi a stornare) Pt_1
l'intera sua pensione, continuando peraltro ad attingere dal conto corrente comune per le sue spese (alimentari e non) e facendo pagare alla convenuta tutte le spese alimentari e di gestione della casa. Anche in precedenza il ricorrente, il solo dotato di carta bancomat, effettuava numerosissimi e consistenti prelievi sul conto, senza mai informare la moglie che se ne è avveduta solo quando ha chiesto alla banca di poter esaminare gli estratti conto, una volta appreso che il marito aveva girato la pensione su altro conto. Ella non si è mai spiegata dove possano essere finiti tutti i risparmi visto che sul conto, come detto, ha sempre versato tutto quello che ha percepito, stipendi, e trattamento di fine rapporto e alla data di chiusura non era rimasto praticamente nulla.
Chiedeva indi che venissero effettuate indagini sulla effettiva situazione patrimoniale del GN che, da quanto le risultava, oltre al proprio conto corrente personale Pt_1 disponeva di un separato conto titoli. La convenuta aveva quindi investito tutti i propri guadagni nella casa coniugale e nel menage familiare e di ciò dovrà tenersi conto ai fini delle domande proposte. Quanto alle condizioni economiche delle parti evidenziava che ella lavorava come collaboratrice domestica presso il GN
[...] con contratto di lavoro a tempo indeterminato percependo una Parte_3 retribuzione mensile lorda di circa 1.120,76 mensili, contratto, per la sua natura, privo di garanzie di stabilità e probabilmente non eseguibile ancora per molto per le problematiche di salute di essa resistente. L' godeva di una pensione netta di Pt_1 oltre 1.200,00 euro, con tredicesima e quattordicesima mensilità e disponeva di un appartamento di proprietà. Infine debbono considerarsi le condizioni di salute della
9 convenuta, di sessantasei anni, erano ulteriormente peggiorate essendo ella affetta da
“sindrome mista ansioso depressiva reattiva ed in terapia con antidepressivo SSRI
(zarelis) e ansiolitici (xanax e stilnox); lamenta inoltre insonnia e inappetenza (persi
35 kg negli ultimi 2 anni;
ipertensione arteriosa di grado II;
esiti frattura pluriframmentaria epifisi distale radio e stiloide radiale sinistra (gennaio 2020); ateromasia tronchi sovraortici con dislipiedemia severa;
poliatrosi diffusa con FANS al bisogno;
insufficienza venosa cronica in attesa di intervento;
esiti intervento di prolasso uterino con totale incontinenza;
diverticolosi del sigma;
lombalgia cronica in scoliosi con deficit funzionale: ha eseguito RX rachide con presenza spondilo disco – artrosi e becchi osteofitici, associata cedimento strutturale di L3 su base osteoporotica;
è seguita dalla fisioterapia dell'Ospedale di Rovereto per ciclo FKT e tens;
grave artrosi ginocchio dx con deficit deambulatorio e limitazione funzionale;
inoltre presenta deficit funzionale alla spalla snx con manifestazioni artrosiche e entesopatiche documentate radiologicamente”. A fronte di tale quadro clinico, come attestato dai certificati in atti ella presentava una “ permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, nella percentuale che sarà valutata dalla preposta
Commissione Medica”. In tale quadro il trattamento pensionistico sarebbe stato presumibilmente pari a € 355,00 mensili che al raggiungimento dell'età richiesta verrebbe integrato al minimo in misura inferiore ad euro 600 mensili, somma insufficiente a condurre una vita appena dignitosa anche in considerazione delle considerevoli spese mediche per visite e per farmaci non mutuabili quali ansiolitici, antidepressivi e FANS collocati in fascia C. In tale quadro chiedeva che il GN fosse tenuto a versarle un assegno divorzile in misura non inferiore a € 400,00 Pt_1 mensili, in funzione sia assistenziale che perequativo – compensativa. All'udienza del
14.2025 il Tribunale respingeva l'istanza di sospensione del giudizio della resistente rilevando che tra giudizio di separazione e divorzio, secondo granitica giurisprudenza, non sussisteva alcuna pregiudizialità. Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava poi i termini di rito per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e repliche. All'udienza del 21.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10 1. Ai sensi del combinato disposto del comma 3, n. 2 lett. b) e del comma 4 dell'art. 3 della Legge 898/1970 lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato laddove siano decorsi dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, purché la sentenza che ha pronunciato la separazione sia passata in giudicato e non sia mai ripresa la convivenza, ovvero sei mesi in caso di separazione consensuale (anche quando tale conclusione si sia pervenuti a seguito di conversione del rito), sempre purché la convivenza non sia mai ripresa. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dalle disposizioni citate. Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e il 22.5.2010 in Rovereto (TN) Parte_1 Persona_1
e si dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
2. Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente in via riconvenzionale, come è noto, con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno inaugurato un nuovo orientamento in materia, confermato dallo giurisprudenza successiva sia di merito che di legittimità, secondo cui nell'esaminare le domanda il giudice dovrà, in primo luogo, porre a confronto le situazioni economico patrimoniali di ciascun coniuge e verificare se - a seguito del divorzio - sussista una situazione di rilevante squilibrio. Nel caso in cui non sia ravvisabile alcuna disparità economico- patrimoniale, ovvero questa non sia rilevante o sia rilevante ma entrambi i coniugi vivano in una situazione di estrema agiatezza, o – all'opposto – di ristrettezza economica, nessun assegno sarò dovuto (Cass. 21234/2019).
Diversamente, laddove emerga una rilevante disparità fra le situazioni economico patrimoniali dei coniugi, si dovrà svolgere un'ulteriore verifica per accertare se detta rilevante disparità di trattamento sia eziologicamente riconducibile a determinazioni comuni e ruoli endofamiliari condivisi nel corso della vita coniugale. Si dovrà cioè verificare se la sperequazione reddituale sia riconducibile a scelte concordare di vita dei coniugi durante il matrimonio per
11 effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia, ovvero si sia fatto maggior carico dei compiti relativi alla vita familiare così consentendo all'altro di realizzare pienamente le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale. Qualora detto nesso di causalità venga allegato e dimostrato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile gli sarà riconosciuto ed assolverà ad una funzione primariamente perequativo-compensativa; esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di aver fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale (in tal senso si apprezza il superamento della rigida dicotomia fra criteri attributivi e criteri determinativi, posto che ciò che fonda il diritto all'assegno – e quindi la circostanza che un coniuge si sia sacrificato più dell'altro nella contribuzione alla vita familiare – è anche il criterio che determina la misura dell'assegno, che viene appunto parametrato all'entità dell'apporto prestato da un coniuge alla famiglia). Nel caso in cui, invece, non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante la sussistenza di un nesso di causalità fra le scelte endofamiliari condivise in costanza di matrimonio e la situazione economico-patrimoniale deteriore di uno dei due coniugi, nessun mantenimento potrà essergli riconosciuto, salvo nel caso in cui egli non disponga di “mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (art. 5, co. 6 L 898/1970) dovendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, una funzione assistenziale all'assegno divorzile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nozione di “mezzi adeguati” va intesa né come semplice sopravvivenza, né come livello eccedente la normalità, bensì – proprio alla luce della funzione assistenziale assegnata all'assegno divorzile - come sussistenza di mezzi tali da garantire al coniuge debole l'indipendenza economica ed una vita dignitosa (cfr. Cass. 3015/2018 e Cass. 21234/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie ritiene il Tribunale che, alla luce dell'istruttoria condotta, nulla spetti alla ricorrente a titolo di assegno divorzile.
12 Anzitutto si osserva che la valutazione del Tribunale sul piano delle esigenze assistenziali deve essere necessariamente radicata nell'attualità, non assumendo rilievo le circostanze non ancora maturate e di incerta verificazione, relative al futuro reddito presunto della resistente, che potranno essere fatte valere con apposito procedimento nella eventualità, non certa allo stato attuale, che si verifichino. Tanto premesso, ai fini della sussistenza delle esigenze assistenziali della resistente deve necessariamente muoversi dal suo reddito attuale ( circa 1.120 euro mensili) che consente di affermare che ella vanti mezzi sufficienti per vivere, con esclusione di alcuna attuale esigenza assistenziale. Non può quindi essere riconosciuto un assegno divorzile in funzione assistenziale. Si tratta allora di verificare se tale assegno possa essere riconosciuto in funzione compensativa- perequativa. Sul punto ritiene il
Tribunale che, anche a voler ritenere notevole, il che appare dubbio, la disparità economica tra le parti, valorizzandosi, a parità sostanziale di reddito attuale, la maggior consistenza del patrimonio del ricorrente ( costituito dalla abitazione di sua proprietà ricevuta per successione mortis causa) è certo che detta disparità non si rapporta causalmente con le scelte concordi dei coniugi fatte in costanza di matrimonio, come invece richiesto dalla citata giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile..
Non risulta provato , infatti, da un lato, che si siano registrate scelte di vita concordate dei coniugi durante il matrimonio per effetto delle quali la resistente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia, ovvero si sia fatta maggior carico dei compiti relativi alla vita familiare così consentendo all'altro di realizzare pienamente le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale.
Invero, alla carenza di prova circa l'esistenza di scelte concordate si aggiunge che certamente che nessuno dei coniugi ha potuto trarre – tenuto conto delle rispettive ridotte professionalità di partenza - alcun vantaggio in termini di carriera dal matrimonio. Né è provato che in ragione delle attività familiari la resistente abbia rinunziato al proprio lavoro o alle proprie prospettive professionali, neppure in parte. Tenuto conto delle sue competenze
13 professionali di badante può escludersi che una eventuale, e allo stato non provata, riduzione delle energie versate nella attività lavorativa in costanza di matrimonio le abbia precluso occasioni di carriera capaci di determinare uno sviluppo professionale in grado di incrementare significativamente il suo reddito. Né appare provato uno sviluppo di carriera del marito causalmente connesso alle scelte effettuate dai coniugi. Inoltre, come ammesso dalla stessa resistente, l'immobile di proprietà del ricorrente (elemento che solo determina lo squilibrio economico attuale tra le parti) è a costui pervenuto in virtù di successione mortis causa sicchè anche tale acquisto non si pone in relazione causale con il dedotto contributo della resistente al menage familiare. Appare poi opportuno chiarire, con riguardo alle molteplici spese sostenute dalla resistente in corso di matrimonio, che le dazioni effettuate da un coniuge nei confronti dell'altro, in costanza di matrimonio, non sono ripetibili poiché, in assenza di prova contraria, si presumono effettuate per i “bisogni della famiglia” (Cassazione civile sez. II – 13/12/2023, n. 34883), Nella specie la natura stessa delle spese, dettagliate dalla resistente in comparsa di risposta e riguardanti certamente esigenze familiari consentono di escludere non solo la loro ripetibilità ma anche la valorizzazione delle stesse ad altri titoli, essendo riconducibili all'adempimento dei doveri di sostegno e cooperazione connessi al matrimonio. Ne deriva che le domande proposte dalla resistente debbono essere integralmente respinte.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
1. SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Rovereto (TN) il 22 maggio 2010; Persona_1
2. Respinge ogni altra domanda versata agli atti dalle parti;
3. Condanna a rimborsare a le spese Persona_1 Parte_1 del presente grado del giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre accessori di legge;
14 4. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. GIULIO ADILARDI - PRESIDENTE;
dott. RICCARDO DIES – GIUDICE;
dott.ssa GIULIA PAOLI - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 690 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 10/10/2024 da:
TRA
( c,.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente ivi in via Tacchi n. 3, rappresentato e difeso, come da procura a margine/in calce, dagli avv. Luisella Speccher Speri ( c.f. ) e Sonia Speri ( C.F._2
c.f. con studio in Rovereto, via Garibaldi n. 73 con domicilio C.F._3 presso le stesse ai seguenti indirizzi pec ove vanno inviate comunicazioni e notifiche:
Email_1 Email_2 ricorrente
E
nata a [...] l'[...] (C.F. CP_1
), residente in [...], cittadina C.F._4 ucraina, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Monica Aste del Foro di Rovereto (CF - PEC fax 0464 C.F._5 Email_3
422469) presso lo studio della quale elegge domicilio in Rovereto, Corso Rosmini nr.
63 resistente
CONCLUSIONI
Il ricorrente così conclude: pronunciarsi ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile stipulato tra il GN e la Parte_1 GNa in data 22 maggio 2010 e trascritto al n. 16 del registro degli Persona_1
1 atti di matrimonio del Comune di Rovereto con ogni conseguente statuizione”. Con addebito di spese della procedura in ipotesi di opposizione alla domanda.
La resistente così conclude nel merito : Voglia il Tribunale di Rovereto: in via preliminare: sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della pronuncia definitiva sull'addebitabilità della separazione;
nel merito: in caso di accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio formulata dal ricorrente GN , condannare lo stesso a versare alla GNa a Parte_1 Persona_1 titolo di assegno divorzile, la somma di € 400,00 mensili (euro quattrocento/00) stabilendo che lo stesso venga versato sul conto corrente della convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato chiede che il Tribunale pronunci Parte_1 lo scioglimento del matrimonio contratto con la resistente. Il ricorrente premette che: il giorno 22 maggio 2010 ha contratto matrimonio civile con la GNa sig.ra Per_1
in data 11 dicembre 2020 presentava ricorso per separazione, cui seguiva in
[...] data 25 giugno 2021 la comparizione dei coniugi avanti il Presidente;
in data
01.07.2021 veniva pronunziato il provvedimento di autorizzazione dei coniugi e vivere separati, con onere a carico del ricorrente del pagamento di un assegno di mantenimento nell'ammontare di € 130,00 mensili;
innanzi al G.I. il ricorrente chiedeva la modifica del provvedimento presidenziale quanto all'obbligo di versamento di assegno, nel mentre la convenuta presentava domanda riconvenzionale, sia per veder dichiarare che la separazione era da addebitarsi al marito, sia per ottenere un aumento dell'assegno. Con il ricorso invero il ricorrente chiedeva in ogni caso che il Tribunale emettesse sentenza parziale quanto allo status, ed infatti il Tribunale in data 10 marzo 2022, pronunciava sentenza non definitiva n.55/2022 pubblicata il 15 marzo successivo, di separazione giudiziale dei coniugi emettendo ordinanza per le ulteriori determinazioni e decisioni in ordine alla richiesta addebitabilità della separazione e per la determinazione o meno di un assegno di mantenimento e sua quantificazione. Evidenziava il ricorrente che detta sentenza è passata in giudicato non essendo stata impugnata, come da dichiarazione di data 20.10.2022 e il giudizio
2 si è concluso con sentenza definitiva n. 167/ 2023 d.d. 8 giugno 2023 , pubblicata il 14 dello stesso mese, con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta della GNa Per_1 di addebito della separazione, facendo invece carico al marito del versamento alla moglie di un assegno mensile nell'ammontare di € 200,00, anche in ragione del fatto che la stessa dal 20 settembre 2022 risultava disoccupata. Avverso detta sentenza è stato proposto appello dal GN in punto assegno mantenimento e spese, Pt_1 ritenendo che il tribunale non avesse operato una corretta ricostruzione dei fatti sotto vari profili, evidenziando in aggiunta che, appena pubblicata la sentenza definitiva, la GNa aveva instaurato altro rapporto lavorativo. Il ricorrente evidenziava, Per_1 poi, che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza parziale sulla separazione fin dalla primavera del 2022, la resistente continua a rifiutarsi di uscire dalla casa già familiare, pur essendo immobile di esclusiva proprietà del marito, beneficiando di un alloggio, oltre che dei servizi tutti collegati, i cui oneri sono interamente sopportati dal ricorrente. Esponeva inoltre il ricorrente che: entrambe le parti godono di redditi atteso che il GN è titolare di pensione Inps che si aggira attualmente in circa € Pt_1
1.211,00 netti mentre la GNa dopo essere rimasta disoccupata pochi mesi, Per_1 durante i quali ha peraltro percepito l'indennità di disoccupazione, ha rinvenuto altro lavoro con il giugno 2023, che le garantisce oltre ad una retribuzione mensile di €
1.120,00 anche il vitto per pranzo e cena;
tra le parti non vi era quindi una disparità reddituale tale da giustificare l' erogazione alla resistente di un assegno divorzile. Si costituiva nel procedimento la GNa con memoria dd. 25.02.2021 Per_1 contestando le affermazioni del marito sulla addebitabilità della separazione, che riteneva invece ascrivibile al coniuge, non ravvisando ella motivi per addivenirvi;
si opponeva alla domanda di restituzione della casa coniugale perché inammissibile e chiedeva che il marito fosse obbligato a versarle un assegno di mantenimento mensile pari a € 400,00. Con ordinanza dd. 01.07.2021 il Presidente del Tribunale autorizzava le parti a vivere separate, disponeva a carico del ricorrente un assegno di mantenimento mensile di € 130,00 e rimetteva la causa al Giudice istruttore per la prosecuzione. Nella propria memoria di costituzione dd. 01.01.2021 richiamandosi a quanto già dedotto nella precedente memoria introduttiva, la GNa formulava domanda di Per_1 addebito della separazione al marito, opponendosi nuovamente alla domanda di
3 assegnazione della casa coniugale e chiedendo la corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del marito nella misura di € 400,00 mensili, essendo l'importo stabilito in via provvisoria del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze di vita quotidiane, considerata la richiesta di rilascio della casa coniugale. Con sentenza non definitiva nr. 55/2022 del 10.03.2021, pubblicata il 15 marzo 2021, il Tribunale pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la decisione sulla richiesta di addebito e di corresponsione dell'assegno di mantenimento.
All'esito il Tribunale di Rovereto, con la sentenza nr. 167/2023, pubblicata il
14.06.2023, respingeva la domanda di addebito della separazione formulata dalla convenuta e riconosceva alla stessa un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT;
compensava tra le parti le spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello il GN chiedendone la riforma riguardo al capo di condanna al Parte_1 versamento dell'assegno di mantenimento e alla compensazione delle spese. Si costituiva nel procedimento la GNa chiedendo il rigetto dell'appello Persona_1 ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto e proponeva appello incidentale avverso i capi della sentenza del Tribunale di Rovereto nr. 167/2023 ove veniva respinta la domanda di addebito della separazione al marito, ove si quantificava l'assegno di mantenimento nella minor somma di € 200,00 anziché in quella di €
400,00 richiesta ed ove venivano compensate le spese del grado di giudizio. La Corte
d'Appello di Trento, con sentenza nr. 155/2024 dell'11.07.2024, depositata in data
16.10.2024, non notificata ed avverso la quale la GNa si riserva di proporre Per_1 ricorso per cassazione, respingeva l'appello principale e quello proposto in via incidentale, confermando la sentenza impugnata e compensando tra le parti le spese del grado di giudizio. Preliminarmente la convenuta, ritenendo sussistere ragioni di pregiudizialità oltre che di opportunità, chiedeva che il presente giudizio venisse sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia definitiva sull'addebitabilità della separazione. Nel merito, la GNa sosteneva Persona_1 che la corresponsione dell'assegno divorzile di mantenimento trovasse il suo fondamento sia nella disparità economica e patrimoniale tra le parti sia nel rilevante contributo che ella aveva dato nel corso degli anni al menage familiare e alla
4 costruzione del patrimonio del GN Evidenziava che la convivenza tra la Pt_1 GNa ed il GN iniziò ancora nell'anno 2004, quando la stessa CP_1 Pt_1 lavorava come badante a tempo pieno presso gli anziani genitori del ricorrente, la GNa ed il GN . Il rapporto di lavoro con Persona_2 Parte_2
i GNi risaliva al giugno del 2002 e da quella data la GNa viveva Pt_1 CP_1 nell'appartamento di Via Tacchi, 3, già casa familiare ed attuale residenza delle parti.
All'epoca il GN era sposato e viveva a Mezzolombardo con la Parte_1 moglie ed il figlio nato nel 1980; frequentava comunque spesso la casa dei Per_3 genitori. Nel 2003 il GN si separava dalla moglie e si trasferiva a vivere a Pt_1
Rovereto in un appartamento sito in via Fontana e, frequentando più assiduamente i genitori, iniziava a corteggiare insistentemente la GNa con la quale CP_1 instaurava una relazione sentimentale. Durante tale periodo la GNa cucinava CP_1 per il ricorrente e faceva le pulizie del suo appartamento, senza ovviamente pretendere nulla. Il 14 aprile 2003 veniva a mancare la GNa che non Persona_2 lasciava testamento. Gli eredi della stessa erano il marito (cui Parte_2 spettava anche il diritto di abitazione), il figlio , ed i nipoti ex filia Pt_1 [...]
e Il GN che non versava Persona_4 Persona_5 Parte_1 in buone condizioni economiche, si trasferiva a vivere nell'appartamento del padre, il quale era sempre accudito dalla convenuta. A causa della separazione il ricorrente aveva ceduto la casa familiare di Mezzolombardo alla moglie ed al figlio e doveva pagarne le utenze;
con il proprio stipendio faticava a far fronte a tutti gli impegni (in attesa di percepire la pensione, cessato il precedente lavoro, era stato assunto come operaio nell'ambito dei progetti pubblici per favorire l'occupazione a lavoratori in difficoltà). In data 8 agosto 2007 decedeva il GN nominando Parte_2 erede universale il figlio e lasciando ai nipoti e Pt_1 Persona_4 [...]
la quota di legittima da liquidarsi in denaro. Si presentavano così per Persona_5 il ricorrente due ordini di problemi: veniva a mancare il supporto economico costituito dalla pensione del padre e se voleva rimanere nell'appartamento doveva acquistare dai nipoti la quota di cui erano titolari e liquidare loro la legittima. Il GN le Pt_1 cui finanze come detto erano tutt'altro che floride, voleva vendere la casa per far fronte al debito. La GNa visto che l'unione si era ormai consolidata, tanto che si CP_1
5 pensava al matrimonio, si offriva di aiutarlo nella liquidazione delle pretese dei nipoti in modo da garantire a lei ed la futura disponibilità di un alloggio. In tale Pt_1 contesto non le veniva corrisposto il TFR che il GN quale erede le Parte_1 doveva per la cessazione del rapporto di lavoro con il padre, circa 15.000,00 euro. La convenuta accettava di aiutare il ricorrente nel pagamento del mutuo che avrebbe dovuto contrarre per liquidare i coeredi ed anche per rinnovare l'abitazione che abbisognava di migliorie. Il GN accendeva quindi un mutuo di circa Pt_1
40.000,00 euro presso IT, mutuo che dopo il matrimonio veniva accreditato sul conto corrente IT Filiale di Rovereto Piazza Rosmini nr. IT 89 G 02008 20800
000101569966, aperto insieme alla moglie e cointestato. Il 22 maggio 2010 il GN
e la GNa contraevano matrimonio con rito civile in regime di Pt_1 CP_1 comunione dei beni. Della gestione del denaro, del conto corrente e dei rapporti bancari in genere così come dell'amministrazione dell'immobile si occupava esclusivamente il GN egli non aveva neppure concesso alla moglie di avere una carta Pt_1 bancomat, della quale solo lui disponeva. La GNa oltre a lavorare come CP_1 badante a tempo pieno, si occupava della gestione della casa (quindi cucinava, lavava, stirava ecc.) e di accudire il marito in ogni sua necessità. I coniugi hanno sempre accreditato gli emolumenti da loro percepiti sul conto corrente comune sul quale, come detto, operava il GN a proprio piacimento. Solo in tempi recenti la Pt_1 convenuta ha potuto disporre degli estratti conto del c/c comune e si è avveduta che sul conto, oltre ai ratei del mutuo di € 40.000,00 acceso per l'acquisto dell'abitazione, risultavano addebitate anche le rate di altri finanziamenti di cui si dirà oltre e che non ricorda di aver sottoscritto. Oltre a tali finanziamenti, sul conto corrente venivano addebitate: - le spese condominiali;
- tutte le utenze di casa (gas, luce, telefono, rifiuti);
i canoni di abbonamento a Sky e Premium Tv;
- spese per l'auto del GN Pt_1
(bollo, manutenzione ecc.); - tutte le altre spese della famiglia (vitto, abbigliamento ecc.). Nel corso degli anni la GNa non si è mai sottratta agli obblighi che le CP_1 derivavano dal matrimonio. Ha sempre accudito ed assistito nel miglior modo possibile il marito, sostenendo anche le spese mediche presso strutture private per curarlo. Non si è mai opposta alle spese (ingenti) del GN tra cui capi di abbigliamento Pt_1 firmati, abbonamenti a pay tv, televisori. La convenuta, nonostante lavorasse
6 faticosamente per molte ore al giorno, si è costantemente occupata della casa;
ha sempre cucinato i pasti con estrema cura per il GN per il figlio e per gli Pt_1 amici, accogliendoli volentieri in casa. Quando il GN ha detto alla moglie Pt_1 di volersi separare la stessa ha subito un duro colpo, perché la richiesta le è giunta inattesa, non essendovi a suo dire i presupposti. Dopo aver preannunciato le sue intenzioni, il GN ha iniziato a trattare la moglie in maniera sempre più Pt_1 scostante ed aggressiva. Vi sono stati episodi di violenza fisica. Nel mese di gennaio
2020 il ricorrente strattonava con violenza la moglie causandole una frattura che necessitò di un intervento chirurgico ed ella per evitare problemi al marito disse di essere caduta in bagno. Il GN in un'occasione gettava addosso alla moglie Pt_1 della candeggina mentre lei puliva il balcone;
nel novembre del 2021 percuoteva di nuovo la convenuta che si rivolgeva al locale pronto soccorso. Le violenze verbali e gli insulti erano e sono all'ordine del giorno. Dopo la separazione la GNa Per_1 ha scoperto che il marito nei mesi di ottobre e novembre 2019, non a caso dopo che il finanziamento decennale era stato saldato, (l'ultima rata risaliva al luglio 2019) aveva
“girato” l'intero ammontare della sua pensione su un altro conto corrente personale, per poi definitivamente trasferirne l'accredito a partire dal mese di dicembre del 2019.
Tuttavia aveva lasciato tutte le spese di casa addebitate sul conto corrente cointestato, sul quale cui confluiva solo lo stipendio della GNa, mentre il GN Pt_1 continuava ad attingere allo stesso con l'uso del bancomat e con prelievi, senza ovviamente informare la moglie. La GNa si avvedeva quindi che da oltre un Per_1 anno sosteneva da sola tutte le spese di casa ed anche quelle del marito (per circa oltre
10.000,00 euro) e provvedeva quindi ad aprire un proprio separato conto corrente. La GNa vive nella casa di via Tacchi 3 da oltre vent'anni, di cui di cui la CP_1 maggior parte in costanza di convivenza o di matrimonio con il GN Nella Pt_1 vita familiare la convenuta ha investito tutte le sue risorse emotive, fisiche ed economiche. Si trova ora, in età non più giovane (ha 66 anni) e con diverse patologie che le rendono assai difficile proseguire nel suo lavoro di badante- collaboratrice familare, senza alcun risparmio e senza una sistemazione alternativa, ad affrontare una difficilissima situazione, ove il ricorrente vuole che lei si allontani dall'abitazione senza nessun supporto economico e solo con i propri effetti personali, nonostante tutto
7 quando contenuto nell'appartamento sia stato acquistato con il suo prevalente apporto e sia quindi di proprietà comune. La GNa come detto, oltre aver dato tutto CP_1
l'affetto possibile al marito ha sempre messo a disposizione dello stesso i suoi guadagni, senza tenere nulla per sé. Innanzitutto la GNa ha dovuto rinunciare alle cospicue ragioni di credito che vantava nei confronti del ricorrente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con il padre GN pari a € Parte_2
14.673,22. A suo tempo, per “sistemare” la chiusura del contratto e soprattutto per avere un titolo da opporre ai coeredi in sede di regolamentazione dei rapporti dare/avere le venne fatto firmare un accordo in sede sindacale (doc. 7) in cui si attestava che il dovuto le sarebbe stato versato tramite assegno bancario entro il
31.11.2007, assegno che naturalmente non ha mai ricevuto (con il che si è già riservata e si riserva nuovamente di agire per ottenere il dovuto). Ha quindi contribuito al pagamento del mutuo di € 40.000,00 oltre ad interessi per l'acquisto della casa che il GN aveva contratto con IT ed accreditato sul c/c comune Pt_1
(finanziamento nr. 0000000010987304 complessivamente nr. 120 rate) con rata mensile di € 394,49, il cui pagamento si è concluso nel luglio 2019 per un importo complessivo di € 47.338,80. Contemporaneamente contribuiva a pagare un altro finanziamento, che non ricorda di aver sottoscritto, sempre presso IT
(finanziamento nr. 0000000012396366 per nr. 40 rate) di € 201,23 mensili per un totale di € 8.289,20 (ultima rata pagata nel dicembre 2014 - vedasi e/c dicembre 2014). Sul conto risultano addebitate rate per un finanziamento Findomestic di € 370,40 mensili
(fino all'ottobre 2012, la GNa non sa con che decorrenza). A partire dal febbraio
2014 sul conto corrente comune è stato acceso un ulteriore finanziamento (nr.
00000000 13697112) di € 185,48 mensili (in aggiunta ai precedenti), con ultima rata pagata in data 10.07.2015. Con il conto corrente comune sono state pagate le spese condominiali, ordinarie e straordinarie per un importo superiore a € 18.000,00, importo indicativo e da verificare. A riprova di quanto sopra produceva gli estratti conto del conto corrente cointestato degli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019,2020. Evidenziava inoltre che dalle denunce dei redditi si notava come il GN godesse di benefici di notevoli sgravi fiscali proprio per i lavori di Pt_1 ristrutturazione e miglioramenti, pagati anche dalla moglie. Il denaro comune era stato
8 inoltre utilizzato per molteplici lavori sulla casa coniugale, di proprietà del solo GN
Tra i più rilevanti indicava: € 5.000,00 per lavori di ristrutturazione del Pt_1 bagno;
€ 8,000,00 per l'acquisto della cucina;
€ 3.000,00 per l'acquisto di tende;
€
600,00 per l'acquisto di sedie;
€ 3.000,00 per l'acquisto del televisore;
€ 1,500,00 per l'acquisto del divano;
€ 1.200,00 per l'acquisto del condizionatore;
€ 450,00 per l'acquisto dei materassi. Nel corso degli ultimi anni sono stati poi spesi indicativamente: € 2.526,00 per farmaci e visite mediche del GN € Pt_1
2.836,00 per spese relative all'autovettura del GN € 5.130,00 per spese di Pt_1 telefono, Sky, Premium Tv (queste ad uso esclusivo del GN . A partire dal Pt_1 mese di ottobre del 2019, il GN ha iniziato a prelevare (e poi a stornare) Pt_1
l'intera sua pensione, continuando peraltro ad attingere dal conto corrente comune per le sue spese (alimentari e non) e facendo pagare alla convenuta tutte le spese alimentari e di gestione della casa. Anche in precedenza il ricorrente, il solo dotato di carta bancomat, effettuava numerosissimi e consistenti prelievi sul conto, senza mai informare la moglie che se ne è avveduta solo quando ha chiesto alla banca di poter esaminare gli estratti conto, una volta appreso che il marito aveva girato la pensione su altro conto. Ella non si è mai spiegata dove possano essere finiti tutti i risparmi visto che sul conto, come detto, ha sempre versato tutto quello che ha percepito, stipendi, e trattamento di fine rapporto e alla data di chiusura non era rimasto praticamente nulla.
Chiedeva indi che venissero effettuate indagini sulla effettiva situazione patrimoniale del GN che, da quanto le risultava, oltre al proprio conto corrente personale Pt_1 disponeva di un separato conto titoli. La convenuta aveva quindi investito tutti i propri guadagni nella casa coniugale e nel menage familiare e di ciò dovrà tenersi conto ai fini delle domande proposte. Quanto alle condizioni economiche delle parti evidenziava che ella lavorava come collaboratrice domestica presso il GN
[...] con contratto di lavoro a tempo indeterminato percependo una Parte_3 retribuzione mensile lorda di circa 1.120,76 mensili, contratto, per la sua natura, privo di garanzie di stabilità e probabilmente non eseguibile ancora per molto per le problematiche di salute di essa resistente. L' godeva di una pensione netta di Pt_1 oltre 1.200,00 euro, con tredicesima e quattordicesima mensilità e disponeva di un appartamento di proprietà. Infine debbono considerarsi le condizioni di salute della
9 convenuta, di sessantasei anni, erano ulteriormente peggiorate essendo ella affetta da
“sindrome mista ansioso depressiva reattiva ed in terapia con antidepressivo SSRI
(zarelis) e ansiolitici (xanax e stilnox); lamenta inoltre insonnia e inappetenza (persi
35 kg negli ultimi 2 anni;
ipertensione arteriosa di grado II;
esiti frattura pluriframmentaria epifisi distale radio e stiloide radiale sinistra (gennaio 2020); ateromasia tronchi sovraortici con dislipiedemia severa;
poliatrosi diffusa con FANS al bisogno;
insufficienza venosa cronica in attesa di intervento;
esiti intervento di prolasso uterino con totale incontinenza;
diverticolosi del sigma;
lombalgia cronica in scoliosi con deficit funzionale: ha eseguito RX rachide con presenza spondilo disco – artrosi e becchi osteofitici, associata cedimento strutturale di L3 su base osteoporotica;
è seguita dalla fisioterapia dell'Ospedale di Rovereto per ciclo FKT e tens;
grave artrosi ginocchio dx con deficit deambulatorio e limitazione funzionale;
inoltre presenta deficit funzionale alla spalla snx con manifestazioni artrosiche e entesopatiche documentate radiologicamente”. A fronte di tale quadro clinico, come attestato dai certificati in atti ella presentava una “ permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, nella percentuale che sarà valutata dalla preposta
Commissione Medica”. In tale quadro il trattamento pensionistico sarebbe stato presumibilmente pari a € 355,00 mensili che al raggiungimento dell'età richiesta verrebbe integrato al minimo in misura inferiore ad euro 600 mensili, somma insufficiente a condurre una vita appena dignitosa anche in considerazione delle considerevoli spese mediche per visite e per farmaci non mutuabili quali ansiolitici, antidepressivi e FANS collocati in fascia C. In tale quadro chiedeva che il GN fosse tenuto a versarle un assegno divorzile in misura non inferiore a € 400,00 Pt_1 mensili, in funzione sia assistenziale che perequativo – compensativa. All'udienza del
14.2025 il Tribunale respingeva l'istanza di sospensione del giudizio della resistente rilevando che tra giudizio di separazione e divorzio, secondo granitica giurisprudenza, non sussisteva alcuna pregiudizialità. Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava poi i termini di rito per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e repliche. All'udienza del 21.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10 1. Ai sensi del combinato disposto del comma 3, n. 2 lett. b) e del comma 4 dell'art. 3 della Legge 898/1970 lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato laddove siano decorsi dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, purché la sentenza che ha pronunciato la separazione sia passata in giudicato e non sia mai ripresa la convivenza, ovvero sei mesi in caso di separazione consensuale (anche quando tale conclusione si sia pervenuti a seguito di conversione del rito), sempre purché la convivenza non sia mai ripresa. Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dalle disposizioni citate. Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e il 22.5.2010 in Rovereto (TN) Parte_1 Persona_1
e si dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
2. Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente in via riconvenzionale, come è noto, con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno inaugurato un nuovo orientamento in materia, confermato dallo giurisprudenza successiva sia di merito che di legittimità, secondo cui nell'esaminare le domanda il giudice dovrà, in primo luogo, porre a confronto le situazioni economico patrimoniali di ciascun coniuge e verificare se - a seguito del divorzio - sussista una situazione di rilevante squilibrio. Nel caso in cui non sia ravvisabile alcuna disparità economico- patrimoniale, ovvero questa non sia rilevante o sia rilevante ma entrambi i coniugi vivano in una situazione di estrema agiatezza, o – all'opposto – di ristrettezza economica, nessun assegno sarò dovuto (Cass. 21234/2019).
Diversamente, laddove emerga una rilevante disparità fra le situazioni economico patrimoniali dei coniugi, si dovrà svolgere un'ulteriore verifica per accertare se detta rilevante disparità di trattamento sia eziologicamente riconducibile a determinazioni comuni e ruoli endofamiliari condivisi nel corso della vita coniugale. Si dovrà cioè verificare se la sperequazione reddituale sia riconducibile a scelte concordare di vita dei coniugi durante il matrimonio per
11 effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia, ovvero si sia fatto maggior carico dei compiti relativi alla vita familiare così consentendo all'altro di realizzare pienamente le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale. Qualora detto nesso di causalità venga allegato e dimostrato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile gli sarà riconosciuto ed assolverà ad una funzione primariamente perequativo-compensativa; esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di aver fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale (in tal senso si apprezza il superamento della rigida dicotomia fra criteri attributivi e criteri determinativi, posto che ciò che fonda il diritto all'assegno – e quindi la circostanza che un coniuge si sia sacrificato più dell'altro nella contribuzione alla vita familiare – è anche il criterio che determina la misura dell'assegno, che viene appunto parametrato all'entità dell'apporto prestato da un coniuge alla famiglia). Nel caso in cui, invece, non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante la sussistenza di un nesso di causalità fra le scelte endofamiliari condivise in costanza di matrimonio e la situazione economico-patrimoniale deteriore di uno dei due coniugi, nessun mantenimento potrà essergli riconosciuto, salvo nel caso in cui egli non disponga di “mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (art. 5, co. 6 L 898/1970) dovendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, una funzione assistenziale all'assegno divorzile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nozione di “mezzi adeguati” va intesa né come semplice sopravvivenza, né come livello eccedente la normalità, bensì – proprio alla luce della funzione assistenziale assegnata all'assegno divorzile - come sussistenza di mezzi tali da garantire al coniuge debole l'indipendenza economica ed una vita dignitosa (cfr. Cass. 3015/2018 e Cass. 21234/2019).
Tanto premesso, nel caso di specie ritiene il Tribunale che, alla luce dell'istruttoria condotta, nulla spetti alla ricorrente a titolo di assegno divorzile.
12 Anzitutto si osserva che la valutazione del Tribunale sul piano delle esigenze assistenziali deve essere necessariamente radicata nell'attualità, non assumendo rilievo le circostanze non ancora maturate e di incerta verificazione, relative al futuro reddito presunto della resistente, che potranno essere fatte valere con apposito procedimento nella eventualità, non certa allo stato attuale, che si verifichino. Tanto premesso, ai fini della sussistenza delle esigenze assistenziali della resistente deve necessariamente muoversi dal suo reddito attuale ( circa 1.120 euro mensili) che consente di affermare che ella vanti mezzi sufficienti per vivere, con esclusione di alcuna attuale esigenza assistenziale. Non può quindi essere riconosciuto un assegno divorzile in funzione assistenziale. Si tratta allora di verificare se tale assegno possa essere riconosciuto in funzione compensativa- perequativa. Sul punto ritiene il
Tribunale che, anche a voler ritenere notevole, il che appare dubbio, la disparità economica tra le parti, valorizzandosi, a parità sostanziale di reddito attuale, la maggior consistenza del patrimonio del ricorrente ( costituito dalla abitazione di sua proprietà ricevuta per successione mortis causa) è certo che detta disparità non si rapporta causalmente con le scelte concordi dei coniugi fatte in costanza di matrimonio, come invece richiesto dalla citata giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile..
Non risulta provato , infatti, da un lato, che si siano registrate scelte di vita concordate dei coniugi durante il matrimonio per effetto delle quali la resistente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia, ovvero si sia fatta maggior carico dei compiti relativi alla vita familiare così consentendo all'altro di realizzare pienamente le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale.
Invero, alla carenza di prova circa l'esistenza di scelte concordate si aggiunge che certamente che nessuno dei coniugi ha potuto trarre – tenuto conto delle rispettive ridotte professionalità di partenza - alcun vantaggio in termini di carriera dal matrimonio. Né è provato che in ragione delle attività familiari la resistente abbia rinunziato al proprio lavoro o alle proprie prospettive professionali, neppure in parte. Tenuto conto delle sue competenze
13 professionali di badante può escludersi che una eventuale, e allo stato non provata, riduzione delle energie versate nella attività lavorativa in costanza di matrimonio le abbia precluso occasioni di carriera capaci di determinare uno sviluppo professionale in grado di incrementare significativamente il suo reddito. Né appare provato uno sviluppo di carriera del marito causalmente connesso alle scelte effettuate dai coniugi. Inoltre, come ammesso dalla stessa resistente, l'immobile di proprietà del ricorrente (elemento che solo determina lo squilibrio economico attuale tra le parti) è a costui pervenuto in virtù di successione mortis causa sicchè anche tale acquisto non si pone in relazione causale con il dedotto contributo della resistente al menage familiare. Appare poi opportuno chiarire, con riguardo alle molteplici spese sostenute dalla resistente in corso di matrimonio, che le dazioni effettuate da un coniuge nei confronti dell'altro, in costanza di matrimonio, non sono ripetibili poiché, in assenza di prova contraria, si presumono effettuate per i “bisogni della famiglia” (Cassazione civile sez. II – 13/12/2023, n. 34883), Nella specie la natura stessa delle spese, dettagliate dalla resistente in comparsa di risposta e riguardanti certamente esigenze familiari consentono di escludere non solo la loro ripetibilità ma anche la valorizzazione delle stesse ad altri titoli, essendo riconducibili all'adempimento dei doveri di sostegno e cooperazione connessi al matrimonio. Ne deriva che le domande proposte dalla resistente debbono essere integralmente respinte.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
1. SCIOGLIE il matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Rovereto (TN) il 22 maggio 2010; Persona_1
2. Respinge ogni altra domanda versata agli atti dalle parti;
3. Condanna a rimborsare a le spese Persona_1 Parte_1 del presente grado del giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre accessori di legge;
14 4. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
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