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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2024, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 24.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.7775 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 23.04.1967 in CASTELLAMMARE di Parte_1
OMPEI, C.F.: elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in CASTELLAMMARE di UNZIO n.34, presso lo studio dell'avv. Filomena VECCHIONE che la rappresenta e difende come da mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo della fase preventiva RICORRENTE CONTRO
in persona del legale Controparte_1
OLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo iscritta al R. G. in data 14.03.2023 la sig.ra , sulla scorta dell'esito negativo della Parte_1 fase “amministrati Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari funzionali all'indennità di accompagnamento e alla pensione prevista dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni.
1 Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui CP_1 responso veni nicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 13 dicembre 2023 la sig.ra introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti Parte_1 quisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla CP_1 avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per infondatezza.
La controversia, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP al contenzioso incardinato ex art. 445, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione sulla base dei chiarimenti richiesti al dr. Controparte_2
ei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 24.10.2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La pretesa azionata è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Va preliminarmente osservato che risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti il riconoscimento di uno status invalidante legittimante l'indennità di accompagnamento e la pensione prevista dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 04.12.2023 a fronte del decreto di “avviso” datato 13.11.2023 e comunicato il successivo 22.11.2023;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il giorno 13.12.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò premesso, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei.
2 Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che
“consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
3 Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Quindi, se del caso, valorizzare il responso medico legale di riferimento secondo le coordinate tecniche desumibili dalle emergenze di causa. (4)
Nella fattispecie de qua il dr. ha accertato, a Controparte_2 carico della sig.ra sì sintetizzata: Parte_1 cardiopatia iper HA), determinante invalidità del 45%, considerato il codice 6442 della Tabella …; esito di ictus cerebellare da valutare determinante invalidità del 41% considerato il codice 2008 della Tabella …; sindrome depressiva endogena media determinante invalidità del 25% considerato il codice 2205 della Tabella …; obesità con complicanze artrosiche determinante invalidità del 40%, che si valuta determinare un'invalidità nella misura del 20% considerato il codice 7105 della Tabella …>. Il perito annette(va) a detto quadro patologico una percentuale invalidante pari all'85%, inidonea, pertanto, a portare in emersione il duplice requisito sanitario evocato dall'interessata. (5)
I rilievi attorei restano incentrati sulla denunciata mancata analisi del certificato psichiatrico del 9 ottobre 2023, regolarmente ammesso dal Giudice, e comunque sull'asserita maggiore gravità delle menomazioni psichiatriche, delle lesioni cerebrali e del vulnus da obesità, pure riscontrati dal C.T.U.
Deve, subito, segnalarsi che le “contestazioni” della ricorrente solo astrattamente rimandano al parere del consulente di parte, in realtà privo di spunti argomentativi medico legali idonei ad inserirsi nel circuito tecnico- decisionale.
In via speculare, mette conto di osservare che il responso licenziato dal dr. si lascia apprezzare per la sua piena adesione Controparte_2 alla pr e deve caratterizzare l'indagine consulenziale. Basata sull'esame complessivo e comparato del dato documentale e del dato clinico. La sola valorizzazione del primo non esaurisce, per ragioni su cui nemmeno mette conto di soffermarsi, l'approfondimento “tecnico” richiesto al perito.
Ciò premesso, è evidente che le obiezioni della ricorrente basate sulla sola evidenza cartolare, peraltro analizzata in maniera “parziale”, senza che la sig.ra muova alcuna critica mirata all'esame obiettivo di cui è Parte_1 tracci to consulenziale, non possono interferire con il momento decisionale.
4 Ed invero, il dr. P. DI NAPOLI ha -originariamente- perimetrato il quadro patologico accertato muovendo dai seguenti dati “clinici”, rilevati con l'esame obiettivo del 10 ottobre 2023. Paziente di 55 anni all'atto delle operazioni peritali, di sesso femminile, discretamente collaborante alla visita medica ed all'esecuzione dell'esame obiettivo. Durante la visita medica si nota un tono dell'umore tendenzialmente depresso, senza difficoltà relazionali. Non presenta evidenti problemi cognitivi. Si presenta con crisi di pianto da labilità emotiva. Normale la funzione visiva e uditiva. Presenta discrete problematiche nella deambulazione, che avviene con ausili. Curata nell'aspetto. Funzione prensile conservata. I passaggi posturali avvengono normalmente (lamenta dolenzia al rachide lombare nei cambi di posizione). Pesa 120 kg ed è alta 166 cm. Presenta un BMI 38 kg/m2 . Pressione arteriosa: 170/90 mmHg;
frequenza cardiaca: 90 bpm. … Apparato respiratorio: basi polmonari normo espanse, fremito vocale tattile normo trasmesso, suono chiaro polmonare, murmure vescicolare ridotto su tutto l'ambito polmonare Apparato cardiocircolatorio: attività cardiaca euritmica e normo frequente, toni puri e pause libere;
polsi periferici normo ed iso sfigmici. Assenza di edemi declivi.
… Apparato osteoarticolare: limitazione funzionale nella flesso-estensione e rotazione di rachide cervicale e lombare;
ginocchia con scrosci articolari Sistema nervoso: assenza di segni di lato, assenza di nistagmo, prova indice-naso negativa.> Da tale indispensabile premessa discendono le successive precisazioni medico legali, di cui si è data contezza.
Consegue che le obiezioni meramente assertive in tema di percentuali invalidanti ed individuazione dei codici tabellari cui riferire le singole patologie riscontrate non sono processualmente apprezzabili nella misura in cui restano affidate alla sola valorizzazione del dato cartolare senza alcun collegamento con l'indispensabile quadro clinico.
A ciò aggiungasi che l'esame obiettivo condotto dal perito non è stato censurato dall'istante, ragione per la quale i dati da esso ricavabili devono ritenersi pacifici fra le parti. (6)
Quanto ai rilievi mirati, deve ritenersi in questa sufficiente rimandare in estensione ai chiarimenti veicolati dal perito su esplicita sollecitazione istruttoria del G.U.L. della fase “post dissenso”. Per quanto concerne la valutazione di obesità con complicanze artrosiche, vi è stato un mero errore di digitazione e tale patologia va considerata come “obesità con complicanze artrosiche” determinante invalidità del 40% considerato il codice 7105 della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale numero 47 del 26 febbraio 92. La patologia obesità è stata infatti considerata nella valutazione dell'invalidità della periziata come determinante problemi nella deambulazione (che avviene con ausilii), perché inficiante appunto nella vita personale della paziente.
5 Per quanto concerne il quadro psichiatrico, valutiamo sia l'esame obiettivo che la terapia domiciliare che al momento della visita praticava la paziente. Iniziamo dalla terapia domiciliare. Il trazodone era assunto con 5 gocce la mattina, 5 gocce il pomeriggio e 15 gocce la sera, dosaggio complessivo 50 milligrammi. Fino a 150 milligrammi al giorno tale farmaco (trittico) presenta solo un effetto ipnoinducente e non presenta effetto antidepressivo. La quetiapina era assunta da 25 mg 1 compressa alla sera, dosaggio minimo che ha solo effetto ipnoinducente e non presenta a quel dosaggio un effetto né antidepressivo né tantomeno stabilizzante dell'umore. La memantina 10 milligrammi 1 compressa al giorno presenta un effetto migliorativo delle performance cognitive. Come anamnesi farmacologica quindi ci troviamo di fronte ad un lieve deterioramento cognitivo con disturbi del ciclo sonno veglia e del tono dell'umore di grado lieve, disturbi tali da necessitare di dosaggi minimali di farmaci ipnoinducenti e non antidepressivi e di farmaci per miglioramento delle funzioni cognitive a bassi dosaggi. Passiamo all'esame obiettivo. Durante la visita medica si nota un tono dell'umore tendenzialmente depresso, senza difficoltà relazionali. Non presenta evidenti problemi cognitivi. Si presenta con crisi di pianto da labilità emotiva. Normale la funzione visiva e uditiva. Presenta discrete problematiche nella deambulazione, che avviene con ausili. Curata nell'aspetto. Da tale esame obiettivo si notava un tono dell'umore tendenzialmente depresso senza evidenti problemi cognitivi e con crisi di pianto. La paziente si presentava curata nell'aspetto. Tale esame obiettivo deponeva per un quadro di depressione endogena lieve. Considerando la terapia domiciliare, la paziente non era in terapia per disturbi depressivi e per disturbi del tono dell'umore ed era in terapia per disturbi della funzione cognitiva;
pertanto, residuava un tono dell'umore tendenzialmente depresso senza evidenti problemi cognitivi (dimostrazione della efficacia della terapia). Pertanto, la paziente si può considerare tendenzialmente depressa. Data la storia clinica e le varie visite psichiatriche effettuate nel tempo dalla paziente, si è ritenuto valutare tale stato per analogia come sindrome depressiva endogena media, determinante invalidità del 25% considerato il codice 2205 della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale numero 47 del 26 febbraio 92. Pertanto, la mia valutazione complessiva delle invalidità riscontrate tra organi da un punto di vista medico legale coesistenti all'atto della visita medica configurava una invalidità pari all'85% (ottantacinque percento).>
I suddetti chiarimenti sono rimasti impermeabili ad ulteriori rilievi attorei, ragione per la quale, avuto anche riguardo alla loro obiettiva esaustività, può e deve accedersi alle conclusioni medico legali desumibili dal responso del C.T.U. (7)
Da una prospettiva più squisitamente giuridico-ermeneutica deve poi rammentarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il positivo apprezzamento dell'indennità di accompagnamento richiede, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della
6 impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito a più riprese rimarcato dai Giudici di legittimità. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.) La Corte Regolatrice ha, infatti, tratteggiato i seguenti principi di diritto.
<Si è così escluso che la semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Cass. sez.
6 - Lav., ord. N.26092/10), ovvero che tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui la necessità di assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana …, o che la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale possa entrare a far parte della valutazione giudiziale in ordine alla verifica dei presupposti per l'affermazione dei diritti alla prestazione di cui trattasi … . Da ultimo questa Corte ha avuto modo di precisare … che “le condizioni previste dalla l. n.18 del 1980 … consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori della propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936.
Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente. Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata
7 la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana. Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021.
Nel caso di specie -devesi ribadire- difettano in radice tutti e tre i presupposti quantitativi e qualitativi per l'indennità di accompagnamento. Per come, peraltro, emerge dallo stesso parere del consulente di parte, arrestatosi ad uno stadio che non ricomprende affatto il requisito dell'indennità di accompagnamento. (8)
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra non è tale da integrare gli estremi per il Parte_1 ricono ni assistenziali evocate.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge, avuto riguardo alle allegazioni attoree.
Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con pregresso provvedimento, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara le spese di lite irripetibili a norma di Legge;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese inerenti la consulenza CP_1 tecnica espletata durante la fase va, già liquidate con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 04/11/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
8
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 24.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.7775 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 23.04.1967 in CASTELLAMMARE di Parte_1
OMPEI, C.F.: elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in CASTELLAMMARE di UNZIO n.34, presso lo studio dell'avv. Filomena VECCHIONE che la rappresenta e difende come da mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo della fase preventiva RICORRENTE CONTRO
in persona del legale Controparte_1
OLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo iscritta al R. G. in data 14.03.2023 la sig.ra , sulla scorta dell'esito negativo della Parte_1 fase “amministrati Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari funzionali all'indennità di accompagnamento e alla pensione prevista dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni.
1 Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui CP_1 responso veni nicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 13 dicembre 2023 la sig.ra introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti Parte_1 quisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla CP_1 avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per infondatezza.
La controversia, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP al contenzioso incardinato ex art. 445, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione sulla base dei chiarimenti richiesti al dr. Controparte_2
ei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 24.10.2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La pretesa azionata è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Va preliminarmente osservato che risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti il riconoscimento di uno status invalidante legittimante l'indennità di accompagnamento e la pensione prevista dalla Legge n.118/971 e successive modifiche e integrazioni. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 04.12.2023 a fronte del decreto di “avviso” datato 13.11.2023 e comunicato il successivo 22.11.2023;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il giorno 13.12.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò premesso, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei.
2 Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che
“consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
3 Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Quindi, se del caso, valorizzare il responso medico legale di riferimento secondo le coordinate tecniche desumibili dalle emergenze di causa. (4)
Nella fattispecie de qua il dr. ha accertato, a Controparte_2 carico della sig.ra sì sintetizzata: Parte_1 cardiopatia iper HA), determinante invalidità del 45%, considerato il codice 6442 della Tabella …; esito di ictus cerebellare da valutare determinante invalidità del 41% considerato il codice 2008 della Tabella …; sindrome depressiva endogena media determinante invalidità del 25% considerato il codice 2205 della Tabella …; obesità con complicanze artrosiche determinante invalidità del 40%, che si valuta determinare un'invalidità nella misura del 20% considerato il codice 7105 della Tabella …>. Il perito annette(va) a detto quadro patologico una percentuale invalidante pari all'85%, inidonea, pertanto, a portare in emersione il duplice requisito sanitario evocato dall'interessata. (5)
I rilievi attorei restano incentrati sulla denunciata mancata analisi del certificato psichiatrico del 9 ottobre 2023, regolarmente ammesso dal Giudice, e comunque sull'asserita maggiore gravità delle menomazioni psichiatriche, delle lesioni cerebrali e del vulnus da obesità, pure riscontrati dal C.T.U.
Deve, subito, segnalarsi che le “contestazioni” della ricorrente solo astrattamente rimandano al parere del consulente di parte, in realtà privo di spunti argomentativi medico legali idonei ad inserirsi nel circuito tecnico- decisionale.
In via speculare, mette conto di osservare che il responso licenziato dal dr. si lascia apprezzare per la sua piena adesione Controparte_2 alla pr e deve caratterizzare l'indagine consulenziale. Basata sull'esame complessivo e comparato del dato documentale e del dato clinico. La sola valorizzazione del primo non esaurisce, per ragioni su cui nemmeno mette conto di soffermarsi, l'approfondimento “tecnico” richiesto al perito.
Ciò premesso, è evidente che le obiezioni della ricorrente basate sulla sola evidenza cartolare, peraltro analizzata in maniera “parziale”, senza che la sig.ra muova alcuna critica mirata all'esame obiettivo di cui è Parte_1 tracci to consulenziale, non possono interferire con il momento decisionale.
4 Ed invero, il dr. P. DI NAPOLI ha -originariamente- perimetrato il quadro patologico accertato muovendo dai seguenti dati “clinici”, rilevati con l'esame obiettivo del 10 ottobre 2023. Paziente di 55 anni all'atto delle operazioni peritali, di sesso femminile, discretamente collaborante alla visita medica ed all'esecuzione dell'esame obiettivo. Durante la visita medica si nota un tono dell'umore tendenzialmente depresso, senza difficoltà relazionali. Non presenta evidenti problemi cognitivi. Si presenta con crisi di pianto da labilità emotiva. Normale la funzione visiva e uditiva. Presenta discrete problematiche nella deambulazione, che avviene con ausili. Curata nell'aspetto. Funzione prensile conservata. I passaggi posturali avvengono normalmente (lamenta dolenzia al rachide lombare nei cambi di posizione). Pesa 120 kg ed è alta 166 cm. Presenta un BMI 38 kg/m2 . Pressione arteriosa: 170/90 mmHg;
frequenza cardiaca: 90 bpm. … Apparato respiratorio: basi polmonari normo espanse, fremito vocale tattile normo trasmesso, suono chiaro polmonare, murmure vescicolare ridotto su tutto l'ambito polmonare Apparato cardiocircolatorio: attività cardiaca euritmica e normo frequente, toni puri e pause libere;
polsi periferici normo ed iso sfigmici. Assenza di edemi declivi.
… Apparato osteoarticolare: limitazione funzionale nella flesso-estensione e rotazione di rachide cervicale e lombare;
ginocchia con scrosci articolari Sistema nervoso: assenza di segni di lato, assenza di nistagmo, prova indice-naso negativa.> Da tale indispensabile premessa discendono le successive precisazioni medico legali, di cui si è data contezza.
Consegue che le obiezioni meramente assertive in tema di percentuali invalidanti ed individuazione dei codici tabellari cui riferire le singole patologie riscontrate non sono processualmente apprezzabili nella misura in cui restano affidate alla sola valorizzazione del dato cartolare senza alcun collegamento con l'indispensabile quadro clinico.
A ciò aggiungasi che l'esame obiettivo condotto dal perito non è stato censurato dall'istante, ragione per la quale i dati da esso ricavabili devono ritenersi pacifici fra le parti. (6)
Quanto ai rilievi mirati, deve ritenersi in questa sufficiente rimandare in estensione ai chiarimenti veicolati dal perito su esplicita sollecitazione istruttoria del G.U.L. della fase “post dissenso”. Per quanto concerne la valutazione di obesità con complicanze artrosiche, vi è stato un mero errore di digitazione e tale patologia va considerata come “obesità con complicanze artrosiche” determinante invalidità del 40% considerato il codice 7105 della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale numero 47 del 26 febbraio 92. La patologia obesità è stata infatti considerata nella valutazione dell'invalidità della periziata come determinante problemi nella deambulazione (che avviene con ausilii), perché inficiante appunto nella vita personale della paziente.
5 Per quanto concerne il quadro psichiatrico, valutiamo sia l'esame obiettivo che la terapia domiciliare che al momento della visita praticava la paziente. Iniziamo dalla terapia domiciliare. Il trazodone era assunto con 5 gocce la mattina, 5 gocce il pomeriggio e 15 gocce la sera, dosaggio complessivo 50 milligrammi. Fino a 150 milligrammi al giorno tale farmaco (trittico) presenta solo un effetto ipnoinducente e non presenta effetto antidepressivo. La quetiapina era assunta da 25 mg 1 compressa alla sera, dosaggio minimo che ha solo effetto ipnoinducente e non presenta a quel dosaggio un effetto né antidepressivo né tantomeno stabilizzante dell'umore. La memantina 10 milligrammi 1 compressa al giorno presenta un effetto migliorativo delle performance cognitive. Come anamnesi farmacologica quindi ci troviamo di fronte ad un lieve deterioramento cognitivo con disturbi del ciclo sonno veglia e del tono dell'umore di grado lieve, disturbi tali da necessitare di dosaggi minimali di farmaci ipnoinducenti e non antidepressivi e di farmaci per miglioramento delle funzioni cognitive a bassi dosaggi. Passiamo all'esame obiettivo. Durante la visita medica si nota un tono dell'umore tendenzialmente depresso, senza difficoltà relazionali. Non presenta evidenti problemi cognitivi. Si presenta con crisi di pianto da labilità emotiva. Normale la funzione visiva e uditiva. Presenta discrete problematiche nella deambulazione, che avviene con ausili. Curata nell'aspetto. Da tale esame obiettivo si notava un tono dell'umore tendenzialmente depresso senza evidenti problemi cognitivi e con crisi di pianto. La paziente si presentava curata nell'aspetto. Tale esame obiettivo deponeva per un quadro di depressione endogena lieve. Considerando la terapia domiciliare, la paziente non era in terapia per disturbi depressivi e per disturbi del tono dell'umore ed era in terapia per disturbi della funzione cognitiva;
pertanto, residuava un tono dell'umore tendenzialmente depresso senza evidenti problemi cognitivi (dimostrazione della efficacia della terapia). Pertanto, la paziente si può considerare tendenzialmente depressa. Data la storia clinica e le varie visite psichiatriche effettuate nel tempo dalla paziente, si è ritenuto valutare tale stato per analogia come sindrome depressiva endogena media, determinante invalidità del 25% considerato il codice 2205 della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale numero 47 del 26 febbraio 92. Pertanto, la mia valutazione complessiva delle invalidità riscontrate tra organi da un punto di vista medico legale coesistenti all'atto della visita medica configurava una invalidità pari all'85% (ottantacinque percento).>
I suddetti chiarimenti sono rimasti impermeabili ad ulteriori rilievi attorei, ragione per la quale, avuto anche riguardo alla loro obiettiva esaustività, può e deve accedersi alle conclusioni medico legali desumibili dal responso del C.T.U. (7)
Da una prospettiva più squisitamente giuridico-ermeneutica deve poi rammentarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il positivo apprezzamento dell'indennità di accompagnamento richiede, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della
6 impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito a più riprese rimarcato dai Giudici di legittimità. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.) La Corte Regolatrice ha, infatti, tratteggiato i seguenti principi di diritto.
<Si è così escluso che la semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Cass. sez.
6 - Lav., ord. N.26092/10), ovvero che tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui la necessità di assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana …, o che la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale possa entrare a far parte della valutazione giudiziale in ordine alla verifica dei presupposti per l'affermazione dei diritti alla prestazione di cui trattasi … . Da ultimo questa Corte ha avuto modo di precisare … che “le condizioni previste dalla l. n.18 del 1980 … consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori della propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936.
Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente. Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata
7 la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana. Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021.
Nel caso di specie -devesi ribadire- difettano in radice tutti e tre i presupposti quantitativi e qualitativi per l'indennità di accompagnamento. Per come, peraltro, emerge dallo stesso parere del consulente di parte, arrestatosi ad uno stadio che non ricomprende affatto il requisito dell'indennità di accompagnamento. (8)
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra non è tale da integrare gli estremi per il Parte_1 ricono ni assistenziali evocate.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge, avuto riguardo alle allegazioni attoree.
Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con pregresso provvedimento, restano definitivamente a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara le spese di lite irripetibili a norma di Legge;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese inerenti la consulenza CP_1 tecnica espletata durante la fase va, già liquidate con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 04/11/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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