Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 530/2023 R. G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
1) dr. Augusto SABATINI Consigliere
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 530/2023 R. G., vertente tra:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Il Girasole n.21, codice fiscale elettivamente domiciliato in Messina, Via CodiceFiscale_1 Università n° 16 presso lo presso lo studio dell'Avv. Francesco Paladini (codice fiscale
[...]
, fax 090/672721, pec: che lo rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 procura allegata al ricorso
- APPELLANTE-
e
c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Residence Il Girasole, elettivamente domiciliata in Messina via Bellinzona n. 46 presso lo studio dell'Avv. Sergio Pavia che la Controparte_3 rappresenta e difende per procura in calce -su foglio separato- ed allegata al presente atto ex art. 83 co. 3 c.p.c. ed art. 10 DPR 123/2001
- APPELLATA-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore dr. Giuseppe COSTA;
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1022/2023 pubbl. il 25/05/2023 RG n. 3091/2019, emessa dal Tribunale di Messina, avente ad oggetto la separazione personale tra i coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1) In via pregiudiziale e cautelare , sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza per i suesposti motivi, in considerazione anche del grave pregiudizio economico che ne deriverebbe all'appellante con la condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado del giudizio
2) In via principale e, nel merito, accogliere il presente appello riformando la sentenza n° 1022/23 emessa dal Tribunale di Messina nella causa civile n° R.G. 3091/19 con pronuncia di addebito della separazione in capo all'appellata e/o in ogni caso revocare la pronuncia di addebito della separazione in capo al accogliendo le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che CP_1 qui si riportano:
- Rigettare la richiesta di pronuncia di addebito della separazione a carico del per assoluta CP_1 mancanza dei presupposti giustificativi di tale richiesta, con pronuncia, viceversa, di addebito della separazione a carico della moglie;
- In via gradata, ritenere e dichiarare che l'assegno provvisoriamente statuito in sede di udienza
Presidenziale, a carico della ed in favore del per il mantenimento dello stesso, CP_2 CP_1 venga rimodulato nella misura non inferiore ad € 1.000,00 al netto del contributo dovuto ai figli, o in quell'altra cifra che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
- Confermare le condizioni della separazione proposte “ex adverso” relativamente all'affido dei figli ed al diritto di visita del padre ed all'assegnazione della casa coniugale con tutti gli arredi alla moglie;
- Rigettare, pertanto, la richiesta di controparte di aumento ad € 400,00 dell'assegno mensile, a titolo di contributo per mantenimento della prole;
- In via ancor più gradata, ritenere e dichiarare che il non debba più corrispondere assegno CP_1 mensile per il mantenimento della prole, almeno fino a quando non reperirà un lavoro stabile che gli consenta di contribuire anche economicamente in relazione allo stipendio percepito, avendo la sig.ra
la capacità reddituale più che necessaria a fronteggiare le spese relative a tale scopo od, in CP_2 via subordinata, ridurne l'ammontare.
Conseguentemente, per i motivi suesposti, rigettare le eccezioni sollevate “ex adverso” nel giudizio di primo grado.
3) Condannare parte appellata al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato:
1) preliminarmente dichiarare irrituale/improcedibile/inammissibile e, dunque, rigettare il presente appello per non essere stato proposto secondo le norme del rito Cartabia ma secondo quelle del precedente rito, con conferma della sentenza impugnata n. 1022/2023, emessa dal Tribunale di
Messina nella Camera di Consiglio del 24.05.2023, pubblicata il 25.05.2023, notificata via pec il
29.05.2023 ed il cui appello è stato notificato ad istanza di parte 28.06.2023;
2) nel merito e senza recedere dalla superiore ed assorbente eccezione preliminare, rigettare comunque l'incoato appello in uno a tutte le domande proposte -ivi compresa l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata- per quanto sopra esposto, con conferma del dictum di prime cure;
3) con vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio.
Il S. Procuratore Generale ha apposto il visto e nulla ha rilevato.
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.6.2019, , premesso di aver contratto Controparte_2 matrimonio in data 14/07/2007 con , esponeva che l'affectio maritalis era venuta CP_1 meno a causa della condotta del marito, che non si era mai occupato delle necessità materiali e morali della famiglia e che, infine, aveva abbandonato il domicilio coniugale.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale a sé, e la previsione di un contributo al mantenimento dei figli, in misura non inferiore ad € 400,00, e nessun riconoscimento di assegno in favore del marito. Si costituiva il , non opponendosi alla separazione ma contestando la ricostruzione CP_1 dei fatti di cui in ricorso. Aderiva alle domande relative all'affidamento dei figli e all'assegnazione della casa coniugale, ma si opponeva alla domanda relativa al contributo per il mantenimento dei figli e chiedeva per sé il riconoscimento di un assegno di separazione non inferiore ad € 1.000,00 mensili, considerato che la era titolare di partecipazioni societarie nella società di famiglia presso la quale CP_2 svolgeva attività lavorativa.
Con ordinanza del 23.12.2019, il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori disponendo, fra l'altro, l'obbligo in capo alla ricorrente di versare al resistente un assegno di mantenimento di € 600,00 e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 mensili. Con le memorie integrative depositate, rispettivamente, dalla il 3.9.2020, e dal CP_2 [...]
il 24.9.2020, le parti insistevano e precisavano le loro richieste. CP_1
Segnatamente, il chiedeva, in via riconvenzionale, che la causa della separazione CP_1 venisse addebitata alla moglie.
Con sentenza emessa in data 29.3.2021, ii sensi dell'art. 709 bis c.p.c. veniva pronunziata sentenza parziale sulla sola separazione, disponendosi la continuazione del giudizio per le ulteriori domande.
La sentenza impugnata In esito all'attività istruttoria, con la sentenza definitiva oggetto di impugnazione, il Tribunale di Messina ha ritenuto infondata la domanda di addebito avanzata dal e ha accolto, al CP_1 contrario, quella proposta dalla CP_2
La domanda di addebito spiegata dal è stata considerata del tutto generica e priva di CP_1 elementi concreti, non potendo essere qualificata come tale la circostanza riferita dal teste , CP_1 fratello del resistente, secondo cui il congiunto, dopo un litigio con i cognati, era andato via da casa ma che, quando aveva cercato di rientrare in casa, la moglie non lo aveva riammesso.
Il tribunale non ha ritenuto dimostrata la circostanza, in quanto riferita dal teste de relato
(avendola appresa dallo stesso resistente) e smentita dal teste (fratello della ricorrente), Testimone_1 il quale aveva di avere assistito, seppur defilato, alla conversazione fra marito e moglie, e che in detta circostanza i coniugi non avevano parlato del fatto che il tornasse a casa ma del fatto che lo CP_1 stesso non avesse di che mantenersi, non volendo tornare al lavoro.
Il giudice di primo grado aggiunge che il teste a riferito in merito alle due occasioni Tes_2 di lavoro che egli stesso aveva reperito in favore del una come corriere presso la ditta CP_1
IN e una presso un esercizio di tappezziere, e ha puntualizzato che, nella prima occasione, il aveva rifiutato il lavoro (adducendo che a lui andava bene “stare come stava”), mentre nella CP_1 seconda circostanza lo stesso era andato a lavorare solo un giorno e quello successivo non si era presentato. Sempre dalle deposizioni dei testi risultava come fosse stato il a decidere di non CP_1 recarsi più al lavoro presso il punto vendita gestito dalla ditta Bernava in LL, decisione che, secondo il Tribunale, non risultava fosse stata giustificata da atteggiamenti dei fratelli della moglie.
Secondo il giudice di primo grado, pertanto, il di fatto volontariamente non CP_1 svolgendo alcuna attività lavorativa e omettendo anche qualsiasi contributo al sostegno della famiglia (avendo i testi dichiarato che lo stesso non si occupava nemmeno delle necessità della casa e dei figli) aveva violato il dovere di collaborazione vigente fra i coniugi.
Infine, il Tribunale ha affermato che la impossibilità di proseguire la convivenza era stata definitivamente determinata dalla condotta del , che si era volontariamente allontanato dalla CP_1 casa familiare. Per tutti questi motivi, la separazione è stata addebitata al , con conseguente rigetto CP_1 della domanda di riconoscimento in capo a quest'ultimo dell'assegno di mantenimento. Quanto alla regolamentazione degli aspetti relativi all'affidamento dei figli, con la sentenza sono state confermate le statuizioni provvisorie, ovvero l'affido condiviso degli stessi, la domiciliazione prevalente presso la madre e i tempi di permanenza presso il padre come regolati nella ordinanza presidenziale. E' stata altresì confermata l'assegnazione della casa coniugale alla CP_2
Quanto al contributo per il mantenimento dei figli, il Tribunale, dopo aver premesso che lo stato di disoccupazione del genitore non esclude l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, riteneva che, stante l'attuale stato di disoccupazione e tenuto conto della capacità lavorativa specifica del (che in precedenza svolgeva la attività di tappezziere), dovesse essere confermata la CP_1 misura del contributo di mantenimento di € 200,00 complessivi, oltre aggiornamento istat annuale ed oltre la quota del 50% delle spese straordinarie da compiersi nell'interesse dei figli. Le spese del giudizio, attesa la soccombenza del sulla domanda di addebito, sono CP_1 state a carico dello stesso. Sulla base di tali motivi, il Tribunale ha così statuito:
1) Addebita la separazione al;
CP_1
2) Conferma le condizioni relative all'affido condiviso degli stessi, la domiciliazione prevalente presso la madre ed i tempi di permanenza presso il padre come regolati nella ordinanza presidenziale:
3) Conferma la assegnazione della casa coniugale alla;
CP_2
4) Conferma l'obbligo in capo al di versare alla , entro il 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 CP_2 contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 200,00 oltre aggiornamento istat annuale ed oltre la quota del 50% delle spese straordinarie;
5) Condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente che CP_1 CP_2 liquida in € 98,00 per spese vive ed € 3809,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa.
L'appello.
Avverso la sentenza propone appello il , deducendo, anzitutto: CP_1
l'inattendibilità della versione fornita dal teste (fratello dell'odierna appellata), CP_2 secondo cui il motivo dell'incontro tra i coniugi, dopo un litigio, fosse che il “ non avesse CP_1 di che mantenersi non volendo tornare al lavoro”, e non che stesse tentando una riconciliazione con la moglie, anche alla presenza del fratello dello stesso la cui versione dei fatti è stata CP_1 inspiegabilmente giudicata inattendibile;
l'inattendibilità, perché contraddittorie e palesemente compiacenti, delle dichiarazioni rese dai due testi e legati da rapporti di amicizia e di lavoro con i titolari dell'azienda Tes_2 Tes_3
CP_2 Nello specifico, secondo l'appellante: il teste dopo aver presentato il come uno “scansafatiche”, finirebbe col Tes_2 CP_1 confermare il motivo che aveva indotto l'odierno appellante a non accettare la proposta lavorativa della RT, che aveva posto la condizione che la merce avrebbe dovuto marciare ad esclusivo rischio e pericolo del corriere;
quanto all'occasione di lavoro offerta al presso una
CP_1 tappezzeria, lo stesso teste prima affermerebbe che quest'ultimo si era presentato al lavoro, per poi riferire invece che il titolare gli avrebbe detto che non si era mai presentato al lavoro;
il teste collaboratore dell' nella qualità di coordinatore dei lavori e Tes_3 Controparte_4 responsabile del punto vendita di LL, avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie, avendo affermato, da un lato che “ Il mi ha creato un sacco di problemi, non eseguendo le
CP_1 disposizioni che gli davo…..”; “ appena gli chiedevo di spostare delle pedane non lo vedevo più. Così come, appena gli chiedevo di pulire il scompariva”, e dall'altro che : “ in mia presenza
CP_1 nessuno dava disposizioni a ”.
CP_1 Ciò posto, l'appellante osserva che da tali dichiarazioni emerge che il non fosse
CP_1 trattato come marito di una delle titolari dell'azienda, ma come un lavoratore che chiunque può comandare a “bacchetta”, a riprova della “disaffezione” nutrita nei suoi confronti dall'intera famiglia e che comunque sarebbe incomprensibile e non giustificato che la fine del rapporto di CP_2
“coniugio” debba ricondursi solo a (presunti) problemi creati dal nell'ambito lavorativo. CP_1 L'appellante aggiunge che la valutazioni dei testi si sarebbero dovute valutare nel loro complesso, a causa della condizione di difficoltà in cui egli si era trovato nel reperire nell'ambiente di lavoro testi che confermassero le circostanze dedotte nella memoria di costituzione, tant'è che i testi ascoltati al riguardo hanno, ovviamente dichiarato o di non esserne al corrente o, com'era prevedibile, le hanno negate. Secondo l'appellante, non è emersa, dall'istruttoria espletata, alcuna grave mancanza da parte del né nei confronti della famiglia né sul piano lavorativo con i cognati, se non un marcato CP_1 stato di sudditanza psicologica, fino alla sottomissione nell'ambito familiare, nonostante egli si dedicasse con tutta la sua forza e volontà a svolgere tutte le faccende di casa, accudendo la prole con amorevole cura e la diligenza del buon padre di famiglia (circostanze non sconfessate ex adverso). La crisi che ha portato alla separazione sarebbe dipesa solo dalla disaffezione della CP_2 nei confronti dell'opponente (che si sarebbe spinta fino al punto di cacciarlo via da casa, nonostante i tentativi, compiuti dello stesso, di ricucire quell'unità familiare compromessa;
la donna avrebbe chiesto l'addebito della separazione in capo al marito al solo scopo di sottrarsi all'obbligo di corrispondergli un assegno di mantenimento. Per quanto attiene ai presupposti, sul piano delle rispettive differenti posizioni economiche delle parti, l'appellante richiama quanto dedotto nella comparsa ex art. 183 VI c. n° 1 /pag. 4 e 5) e nella memoria di costituzione in Corte d'Appello in sede di reclamo (pag. 2 e 5).
Con decreto emesso dal Presidente della Sezione, è stata fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 17.11.2023, disponendo lo svolgimento con modalità cartolari (ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante scambio e deposito telematico di note scritte di trattazione).
Con comparsa depositata in data 17.10.2023, si è costituita l'appellata, resistendo all'impugnazione, come da conclusioni sopra riportate.
Nello specifico, in via preliminare l'appellata deduce l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello, per essere stato introdotto con atto di citazione e senza osservare le previsioni della c.d. riforma Cartabia, con atto notificato il 17.6.2023.
Nel merito, contesta le domande proposte ex adverso. Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 20 gennaio 2025 (svoltasi in modalità cartolare), le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive posizioni, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni, come sopra richiamate, ed all'esito la Corte, con ordinanza del 23.1.20215, ha assunto la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità sollevata dall'appellata.
Quest'ultima sostiene che l'appello, non soltanto è stato proposto con citazione invece che con ricorso (violazione che, peraltro, la stessa appellata riconosce essere sanabile, in forza del principio di conservazione degli atti), ma sarebbe viziato per essere stato formulato senza l'osservanza del rito c.d. Cartabia, pur essendo stato introdotto con citazione notificata in appello il 27.6.2023, e quindi, in data successiva al 28.2.2023.
Si legge nella memoria di costituzione:
Difatti, è incontrovertibile che -a seguito dell'entrata in vigore della succitata riforma- le nuove norme sulle impugnazioni in generale e quelle specificatamente dedicate al giudizio d'appello
(artt. 323-359 e 283 c.p.c.) si applicano ai gravami proposti, come quello che ci occupa, dopo la data del 28.02.2023 non operando più il tradizionale criterio “vecchio rito con vecchio rito” e “nuovo rito con nuovo rito.
Contrariamente a quanto si assume nella memoria di costituzione della il nuovo art. CP_2 473 bis 30 c.p.c., che regola l'appello in materia di famiglia (e, quindi, anche avverso la sentenza che si pronuncia sulla separazione personale tra i coniugi), si applica ai procedimenti instaurati in primo grado dopo il 28.2.2023, mentre a quelli già pendenti a tale data si applicano le norma anteriormente vigenti, ai sensi dell'art. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197.
Ciò perché la disposizione in questione non rientra nella previsione di cui al comma 4 dello stesso art. 35 d.lgs. n. 149/2022, secondo cui “ Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.”.
Dunque, nel presente giudizio continua ad applicarsi il rito antevigente al 28.2.2023, che prevede la proposizione con ricorso, come chiarito da Cassazione civile sez. VI, 10/01/2019, n.403, secondo cui In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt.325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio.”.
Tuttavia, nella medesima pronuncia si aggiunge che “Nondimeno, ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.
Nel presente giudizio, non risulta che la sentenza di primo grado sia stata notificata dalla parte vittoriosa alla parte soccombente (nella memoria di costituzione si fa riferimento a una notifica a mezzo PEC che sarebbe intervenuta il 29.5.2023, ma di tale atto non vi è traccia tra le produzione dell'appellata), sicché il deposito dell'appello, intervenuto in data 10.7.2023, risulta ampiamente entro il termine lungo di sei mesi fissato dall'art. 327 c.p.c, essendo stata pubblicata la sentenza il 25.5.2023.
Nel merito, l'appello è infondato.
L'addebito della separazione al è stato pronunciato dal Tribunale sulla base del fatto CP_1 che “…il , di fatto volontariamente non svolgendo alcuna attività lavorativa ed omettendo CP_1 anche qualsiasi contributo al sostegno della famiglia (avendo i testi dichiarato che lo stesso non si occupava nemmeno delle necessità della casa e dei figli) abbia violato il dovere di collaborazione vigente fra i coniugi.
Infine, come detto, deve ritenersi che la impossibilità di proseguire la convivenza sia stata definitivamente determinata dalla condotta del che si è volontariamente allontanato dalla CP_1 casa familiare.
A tali conclusioni la sentenza giunge sulla base della valutazione complessiva di alcune testimonianze, nelle quali si è messo in luce che il , rimasto disoccupato dopo la chiusura del CP_1 proprio esercizio di tappezzeria, avvenuta nel 2010, non soltanto non si era concretamente attivato per reperire una nuova occupazione, ma aveva rifiutato o abbandonato quelle che gli erano state più volte procurate da altri, e precisamente:
aveva rifiutato un'offerta di lavoro come corriere della ditta RT (teste ; Tes_2
si era recato un solo giorno presso una ditta di tappezzeria che intendeva assumerlo, per poi non fare rientro il giorno dopo (teste ; Tes_2
aveva creato numerosi problemi presso il nuovo punto vendita della società EE (di proprietà della famiglia , sito in LL, sia nella fase dei lavori di allestimento della CP_2 struttura, mediante ripetuti litigi con i titolari delle ditte incaricate dell'allestimento condizionatori e dell'impianto elettrico (teste e quest'ultimo fratello della odierna appellata), Tes_3 Testimone_4 sia, successivamente, una volta aperto il punto vendita e iniziata l'attività commerciale, rifiutandosi di eseguire le disposizioni che gli venivano impartite e violando platealmente gli orari di lavoro e le regole connesse al contatto con il pubblico. In particolare, consumando i pasti all'interno dei locali, prima dell'orario di chiusura tra mattina e pomeriggio, che iniziava alle ore 13,30, e sedendosi vicino a una vetrina a prendere il sole, tutto ciò in presenza del pubblico (testi e Testimone_4 TE
, cognata dell'appellata);
[...]
infine, il giorno 28.1.2019, non si era più recato al lavoro presso tale punto vendita, a seguito di un litigio con i cognati che erano soliti passare a prelevarlo con l'auto, per recarsi insieme a LL, litigio provocato da dissensi sul luogo dell'appuntamento (testi e Testimone_4 TE
, cognata dell'appellata).
[...]
Con l'atto di appello si assume che queste circostanze sarebbero state riferite da testimoni non attendibili, perché vicini, a vario titolo, alla famiglia della moglie, e perché intrinsecamente contraddittorie. I motivi di appello non sono idonei a confutare la veridicità della ricostruzione complessiva dei fatti accolta in sentenza, ove si consideri:
che, in relazione all'offerta di lavoro presso la ditta IN, la circostanza che il teste Tes_2 abbia confermato che la responsabilità per il perimento della merce trasportata fosse a carico del corriere non vale certamente a giustificare il rifiuto dell'offerta di lavoro, trattandosi di condizioni verosimilmente applicate dal trasportatore RT a tutti i propri dipendenti;
che il teste a riferito che il si era recato presso la ditta di tappezzeria solo il Tes_2 CP_1 primo giorno, e la circostanza è stata indirettamente confermata dalla stessa difesa del CP_1 secondo cui il titolare gli avrebbe detto di preferire altro dipendente giovane (circostanza rimasta del tutto indimostrata); che nessuna contraddizione è realmente riscontrabile nel narrato del teste che è Tes_3 opportuno riportare integralmente, nella parte rilevante ai fini dell'analisi del motivo di appello:
ADR.”PRECISO CHE POSSO RISPONDERE DEI FATTI AVVENUTI PRIMA DELL'APERTURA DEL LOCALE AL PUBBLICO E, IN PARTICOLARE, SUL PERIODO RELATIVO ALL'ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA. A TAL RIGUARDO, POSSO DIRE CHE ESSENDO IO IL COORDINATORE DEI LAVORI E RESPOBNSABILE DEL PERSONALE, IL LA LL IE MI HA CREATO UN SACCO DI PROBLEMI, NON ESEGUENDO LE
DISPOSIZIONI CHE GLI DAVO;
RENDONSI IRREPERIBILE;
CREANDO PROBLEMI CON GLI
ARTIGIANI CHE ESEGUIVANO I LAVORI E IN PARTICOLARE CON QUELLO DEI
CONDIZIONATORI E CON QUELLO DELLA SCAFFALATURA;
RISPONDNEDO SEMPRE AI
RICHIAMI CHE GLI VENIVANO RIVOLTI E NON ESEGUENDO I LAVORI CHE GLI VENIVANO RICHIESTI.” A CHIARIMENTO , SU DOMANDA DELL'AVV. PALADINI: ADR. “PRECISO CHE è ENTRATO IN POLEMICA CON L'ADDETTO AL MONTAGGIO DEL CONDIZIONATORE, NEL SENSO CHE GLI VENIVA CHIESTO DI SPOSTARE LA SCAFFALATURA, PER INSERIRE I TUBI
DEL CONDIZIONATORE, MA IL LA LL SI RIFIUTAVA ED ANZI SI METTEVA A GRIDARE. AGGIUNGO CHE APPENA GLI CHIEDEVA DI SPOSTARE DELLE PEDANE, NON LO VEDEVO Più. COSì COME, APPENA GLI CHIEDEVO DI PULIRE, IL LA LL SCOMPARIVA. “ Dunque, il teste ha chiarito, nelle premesse della sua deposizione, di poter riferire unicamente riguardo alla fase di allestimento della struttura adibita a punto vendita in LL, nella sua qualità di coordinatore dei lavori e responsabile del personale, e non in riferimento a quella successiva all'apertura al pubblico del negozio. Ne consegue che non può ravvisarsi alcuna contraddizione con la successiva risposta data in riferimento al capitolo di prova contraria sulle circostanze articolate dal , laddove il CP_1 Tes_3 rispondendo sul capitolo articolato come segue: Vero o no che le scelte sulla gestione del lavoro venivano prese solo dalla moglie e i suoi fratelli, escludendo del tutto il da qualsiasi CP_1 decisione e partecipazione in merito?; ha risposto ”IN MIA PRESENZA NESSUNO DAVA DISPOSIZIONI A IE.”.
Sia la domanda che la risposta, infatti, erano riferite alla fase della gestione dell'attività commerciale, rispetto alla quale il teste non era informato.
Quanto alla doglianza più generale, secondo cui i testi sarebbero inattendibili, perché legati da rapporti di lavoro con la famiglia essa è generica e non accompagnata da elementi di CP_2 prova tali da confutare l'attendibilità di quelle deposizioni.
Al contrario, le stesse difese dell'appellante finiscono per confermare i fatti storici riferiti dai testi (rifiuto di svariate offerte di lavoro e abbandono del lavoro presso il punto vendita di LL), senza offrire validi motivi a giustificazione di tali comportamenti: al riguardo, è sufficiente considerare quanto si è detto a proposito delle motivazioni addotte dallo stesso per rifiutare CP_1 l'offerta della IN (rifiuto della responsabilità per la consegna) e quella della ditta di tappezzeria (indimostrata preferenza del datore di lavoro per altro soggetto) e mettere in rilievo che – a dire dello stesso – la ragione per cui egli avrebbe smesso di recarsi al lavoro presso il punto vendita di Pt_1
LL sarebbe da ricercare in un banale litigio con i fratelli della dovuto al fatto che CP_2 costoro avevano deciso che l'appuntamento per prelevarlo non fosse più davanti all'abitazione dello stesso ma in un punto più lontano (tale circostanza è stata confermata anche dallo stesso CP_1 fratello del ). CP_1
A ciò si aggiunga che il mentre, da un lato, deduce come capitolo di prova che “… CP_1 negli ultimi dieci anni ha chiesto ripetutamente alla moglie di permettergli di lavorare con qualsiasi mansione, anche modesta, in una qualsiasi delle filiali della propria famiglia, al contempo e contraddittoriamente ha abbandonato il posto di lavoro soltanto per il rifiuto dei cognati di passare a prenderlo da casa e, soprattutto, ancora nell'atto di appello, deduce che “… il non fosse CP_1 trattato come marito di una delle titolari dell'azienda ma come un lavoratore che chiunque può comandare a “bacchetta” ed a cui si può ordinare di tutto (pulire, spostare scaffali pesanti, ecc.) a riprova della “disaffezione” nutrita nei suoi confronti dall'intera famiglia .”. CP_2
Ad avviso del Collegio, tutto ciò sta a dimostrare, semmai, come il , sebbene affermi CP_1 di aver implorato la moglie di farlo lavorare con qualsiasi mansione, al contempo continui a dolersi per il fatto di essere stato assegnato a compiti per lui poco dignitosi, senza rendersi conto che chi aveva posizioni di responsabilità nella gestione della ditta non aveva alcun obbligo di CP_2 assegnargli una mansione corrispondente al suo “rango familiare” e che l'abbandono di una prestazione lavorativa (che non era meno dignitosa solo per essere caratterizzata da mansioni meramente esecutive e manuali) non fa che confermare la prospettazione di parte appellata, che descrive l'uomo come un soggetto refrattario all'assunzione di impegni lavorativi, così come di quelli familiari consistenti nell'accudimento dei figli (cfr. deposizione della teste , circa il disinteresse TE per l'accudimento dei figli).
Dunque, il rifiuto ingiustificato di numerose occasioni di lavoro, accompagnato dall'atteggiamento ostruzionistico e palesemente insubordinato tenuto presso il posto di lavoro di LL prima che egli stesso se ne allontanasse definitivamente, non sono – come sostiene l'appellante – atteggiamenti estranei al menage familiare, ma costituiscono espressione di persistente, mancata collaborazione al mantenimento della famiglia, malgrado le numerose occasioni offertegli, peraltro accompagnata da disinteresse anche nei confronti dell'accudimento dei figli (cfr. deposizione teste ). TE
Come tali esse realizzano quella violazione dei doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia e di contribuzione ai bisogni della famiglia che sono prescritti dall'art. 143 c.c e la cui inosservanza può indubbiamente costituire causa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, quindi, motivo di addebito della separazione, senza neppure la necessità di esaminare l'ulteriore motivo di addebito rilevato dal giudice di primo grado, costituito dall'allontanamento dalla casa familiare.
Resta da rilevare che il motivo con cui si chiede che sia elevato l'addebito della separazione, pur essendo in astratto ammissibile – essendo configurabile l'ipotesi di addebito ad entrambi i coniugi
– non vale a superare le motivazioni con cui la relativa domanda è stata respinta in primo grado.
In particolare, il giudice di primo grado ha messo in rilievo la genericità di detta domanda e la insufficienza del mero riferimento a un episodio nel quale il , dopo essersi allontanato da CP_1 casa, si sarebbe ripresentato dalla moglie con l'intento di riconciliarsi, ricevendo il rifiuto della donna. Il tribunale ha rilevato come tale versione del fatto fosse stata riferita dal fratello del , CP_1 ma solo per averla appresa dal proprio congiunto, e come fosse stata invece smentita dal germano della il quale aveva assistito all'incontro tra i coniugi, seppure defilato, dichiarando che CP_2
“… in detta circostanza i coniugi non avevano parlato del fatto che il tornasse a casa ma CP_1 del fatto che lo stesso non avesse di che mantenersi non volendo tornare al lavoro ((cfr. sentenza).
Con il motivo di appello proposto sul punto, si sostiene che “… appare per nulla credibile la versione fornita dal teste ( fratello dell'odierna appellata) che il motivo dell'incontro tra i CP_2 coniugi, dopo un litigio fosse che il “ non avesse di che mantenersi non volendo tornare al CP_1 lavoro” e non che stesse tentando una riconciliazione con la moglie, anche alla presenza del fratello dell'appellante, la cui versione dei fatti in tal senso, nonostante fosse stata esaustivamente chiara e circostanziata non è stata ritenuta inspiegabilmente attendibile”.
Il motivo non può essere condiviso, e ciò non soltanto perché – nel confronto tra le deposizioni di due testi, ciascuno fratello di una delle parti contrapposte – non vi è alcuna ragione per considerare più attendibile colui che riferisca de relato rispetto a chi ha assistito al fatto storico da lui narrato (al contrario, per giurisprudenza consolidata, le dichiarazioni del teste de relato actoris hanno valenza sostanzialmente nulla Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015;
Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 31/07/2013), ma anche perché è da ritenere che, in ogni caso, la prosecuzione della convivenza fosse già stata resa intollerabile dai comportamenti assunti dal marito, per come sopra descritti.
L'avvenuta conferma della pronuncia di addebito nei confronti del rende infondati i CP_1 motivi da lui proposti in relazione alla pretesa circa l'assegno di mantenimento in proprio favore.
Va anche confermata la statuizione del giudice di primo grado circa l'assegno dovuto dal
[...]
per il mantenimento dei figli, in quanto basata su motivazione (come riportata in premessa) per CP_1 nulla criticata nell'appello. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, tenuto conto della modesta complessità della controversia, vertente per lo più su questioni di fatto, si stima congruo applicare i valori minimi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile. Pertanto, in base ai parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022, avuto riguardo al indeterminabile (complessità bassa) della controversia, tenuto conto dei valori minimi, nonché degli altri parametri di cui all'art. 4, comma 1, del D. M. citato, le spese del presente grado vanno liquidatecome segue: valore medio € 6.946,00 per onorario - di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, ed € 3.470,00 per la fase decisionale -, da ridurre del 50% e quindi a € 3.473,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro CP_1 CP_2
, avverso la sentenza n. 1022/2023 pubbl. il 25/05/2023 RG n. 3091/2019, emessa
[...] dal Tribunale di Messina, avente ad oggetto la separazione personale tra i coniugi, così provvede:
- rigetta l'appello.
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese le spese del presente grado di appello, che liquida in € 3.473,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C. P. A. - Dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)