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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/11/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- UC EL Presidente
- NE Di TT Componente
- MI GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5295/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale proposta da
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Vincenzo Casilli;
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
SC AN;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere genitori di (Lecce, Persona_1
17/11/2012). R.G.V.G. 5295/2024
Nel ricorso introduttivo le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole e ai contributi economici da essa discendenti. In particolare, hanno concordato che:
1) Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2) La Sig.ra ed il figlio , salvo diverse esigenze Pt_1 Per_1 abitative future che verranno prontamente comunicate al
Sig. , continueranno a vivere presso l'abitazione di CP_1 via Bolzano n. 29 in Lecce, completa di tutti i suoi arredi, dove entrambi continueranno ad avere la loro residenza, mentre il Sig. già vive ed ha fissato la propria CP_1 dimora in Lecce alla via Parini n. 22, impegnandosi a trasferire la propria residenza.
3) Il Sig. , compatibilmente con gli impegni scolastici CP_1 ed extrascolastici del figlio, e salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta con la Sig.ra , potrà Pt_1 vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le Per_1 modalità di seguito indicati: martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00; a settimane alterne, una settimana potrà tenere con sé il sabato Per_1 dalle 16:00 alle 22:00 e quella successiva la domenica dalle
10:00 alle 20:00; il Sig. potrà trascorrere alcuni dei CP_1 giorni delle festività natalizie e pasquali con , Per_1 alternandoli negli anni (ad esempio un anno Natale un altro
Santo Stefano, un anno Capodanno un altro il giorno di San
Silvestro, un anno Pasqua un altro il lunedì dell'Angelo); il
Sig. potrà inoltre trascorrere una settimana insieme CP_1 al figlio durante le vacanze estive con eventuale Per_1 pernotto limitatamente a tale periodo.
2 R.G.V.G. 5295/2024
4) Il Sig. , entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del figlio , si obbliga a Per_1 corrispondere alla Sig.ra sul seguente IBAN Pt_1
[...] a lei intestato la somma di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat. Tale somma è comprensiva di € 100,00 di assegno unico corrispondente al 50% del totale percepito integralmente dal sig. . Qualora l'importo CP_1 dell'assegno unico o il beneficiario dovessero mutare,
l'assegno di mantenimento verrà rimodulato conseguentemente.
5) Il sig. verserà in favore della sig.ra la CP_1 Pt_1 quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, preventivamente concordate, documentate ed individuate secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Lecce cui i ricorrenti fanno espresso riferimento.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte (ricorso depositato in data 12/12/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
08/05/2025).
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/03/2025, le parti hanno dichiarato di voler regolamentare l'esercizio della loro responsabilità genitoriale secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo la seguente condizione modificativa: 3) Il sig.
, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del CP_1 figlio e salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta con la Sig.ra
[...]
, potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le Pt_1 Per_1 modalità di seguito indicati: martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore
3 R.G.V.G. 5295/2024
16:00 alle ore 20:00; a settimane alterne, una settimana potrà tenere con pernotto presso la propria dimora dal sabato alle ore 16:00 alla Per_1 domenica alle ore 20:00, mentre quella successiva potrà tenere con sé
alternando il sabato dalle ore 16:00 alle ore 22:00 alla domenica Per_1 dalle ore 10:00 alle ore 22:00; il sig. potrà trascorrere con CP_1 pernotto alcuni dei giorni delle vacanze natalizie e pasquali con , Per_1 alternando negli anni i giorni di festa (ovvero un anno Natale un altro
Santo Stefano, un anno Capodanno un altro il giorno di San Silvestro, un anno Pasqua un altro il lunedì dell'Angelo); il Sig. potrà tenere CP_1
con pernotto presso la propria dimora per una settimana nel mese Per_1 di luglio e per un'altra settimana nel mese di agosto, il tutto da concordare con la sig.ra entro il 30 giugno di ogni anno. Pt_1
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale così come modificate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di essere accolta.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono, infatti, conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5295/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 12/12/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come modificate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/03/2025;
2) NULLA per le spese.
4 R.G.V.G. 5295/2024
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
MI GR UC EL
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