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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/10/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE AR OZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5222 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma viale Regina Margherita n. 42, presso lo Parte_1 studio dei procuratori Avv. Antonio De Paolis e Avv. Paolo Ermini, che lo rappresentano e difendono
RICORRENTE
CONTRO in persona del Presidente e Amministratore Delegato Ing. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Roma via Po n. 25 B, presso lo studio del procuratore Controparte_2
Avv. Lorenzo Confessore, che la rappresenta e difende
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12 settembre 2024 ha rappresentato: di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di dal 4 settembre 2006 all'1 marzo 2024, Controparte_1 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al livello C2 c.c.n.l. industria metalmeccanica;
di essere stato licenziato per giusta causa.
In diritto, il lavoratore ha affermato l'irrilevanza disciplinare dei fatti contestati e l'insussistenza di una giusta causa di licenziamento e, pertanto, la nullità e l'illegittimità del licenziamento. ha quindi convenuto in giudizio e chiesto che Parte_1 Controparte_1 il giudice: dichiari la nullità, l'invalidità, l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro e la condanni alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto, corrispondente alla somma di € 2.220,46, dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in via subordinata, ordini la sua reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità; in via ulteriormente subordinata, dichiari illegittimo il licenziamento e condanni la società al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto.
1.1. si è costituita in giudizio, contestando quanto dedotto dal Controparte_1 lavoratore e chiedendo il rigetto del ricorso;
in via riconvenzionale, ha domandato il pagamento della somma di € 365,12, a titolo di risarcimento del danno.
2. Esaurita l'istruttoria, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Tenuto conto della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, occorre valutare innanzitutto la esatta sussistenza dei fatti contestati (peraltro non contestati specificamente dal ricorrente, ma semplicemente da lui giustificati con uno stato di allarme e panico del momento) e, laddove sussistenti, la loro rilevanza disciplinare.
3.1. In tema di licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4,
St.Lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'insussistenza del fatto contestato, comprende l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità
(Cass. ord. 18 ottobre 2022 n. 30543); inoltre, quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice del merito non deve esaminarli atomisticamente, ma deve valutare complessivamente la loro incidenza sul rapporto di lavoro. In questa valutazione, la mancanza di effettive conseguenze negative, in danno del datore o di terzi, ovvero l'assenza di concreti vantaggi, a favore del lavoratore o di terzi, così come l'eventuale comportamento successivo volto ad eliminare gli effetti dannosi dell'atto contestato, non valgono, da soli, ad escludere l'inadempimento (Cass. ord. 29 agosto 2024 n. 23318).
3.1.1. Il c.c.n.l. applicato prevede, all'art. 8, che: “L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10”. Il richiamato art. 10 c.c.n.l. di settore prevede poi: “B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell'azienda;
c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell'azienda;
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione” (deduzioni di parte resistente e doc. 6 del ricorso).
3.2. Nel caso di specie, la lettera di contestazione datata 1 marzo 2024 recita: “Alle 19:45 circa del 20/02/2924, all'interno dello stabilimento ad Aria, durante la prova di alta CP_3 pressione di un gruppo frigorifero presso il banco prova 11 della linea AGZ, una curvetta di una batteria si è fessurata generando una fuoriuscita di gas R32 e olio.
Alcuni degli operatori presenti hanno attivato manualmente l'allarme antincendio,
l'operatore addetto al banco prova 11 ha avvertito il preposto di linea nonché addetto alla squadra
Antincendio, Sig. . Parte_2
Il Sig. , insieme agli altri membri della squadra antincendio, ha Parte_2 immediatamente attivato il protocollo di sicurezza che prevedeva l'evacuazione dell'intero stabilimento ad Aria e il deflusso delle persone verso il punto di raccolta dedicato.
Successivamente all'evacuazione del personale, secondo procedura di sicurezza, il Sig.
ha provveduto ad informare dell'accaduto il Sig. , in quel Parte_2 Parte_3 momento non presente in Azienda.
Il Sig. ricopre la posizione di responsabile della manutenzione ed Parte_3 inoltre è addetto alla squadra di emergenza. Il Sig. dopo aver ricevute tutte le informazioni tecniche dal Sig. Parte_3
ed aver valutato l'assenza di rischi per la salute e la sicurezza delle persone, ha Parte_2 dato indicazione alle 20:15 al Sig. di fari rientrare al loro posto di lavoro i soli Parte_2 reparti AWS, FLEX e TUBAZIONI, mentre dava indicazioni di fare rimanere all'esterno gli operatori degli altri reparti AGZ, e MNG/SCROLL.
Ricevute queste indicazioni, il Sig. ha a sua volta informato tutti i vari Parte_2 preposti dei vari reparti ( , , e Controparte_4 Persona_1 Persona_2
di far rientrare gli operatori dei reparti AWS, FLEX e TUBAZIONI di Persona_3 lasciare ancora fuori gli altri.
Alle ore 20:20 circa Lei, addetto al reparto MNG/SCROLL, nonostante quindi non appartenesse ai reparti per i quali era stato autorizzato il rientro, inspiegabilmente e senza autorizzazioni alcuna – è rientrato all'interno dello stabilimento ad Aria con il cellulare CP_3 personale in mano e, dirigendosi verso le linee FLEX e AWS, ha iniziato a riprendere le aree di lavorazione e gli operatori che aveva da poco ricominciato le attività lavorative, esclamando ad alta voce con tono aggressivo ed intimidatorio: “Vi ordino di uscire fuori, sto al telefono col rappresentante del sindacato, vel lo impongo, dovete uscire altrimenti vi faccio fare il culo”.
Quanto sopra ha procurato allarme e panico nei lavoratori dei reparti FLEX, AWS e
TUBAZIONI che, confusi preoccupati ed intimoriti, si sono diretti nuovamente verso l'uscita dello stabilimento ad Aria” (doc. 1 di parte ricorrente). CP_3
3.2.1. Dalla documentazione depositata risultano: il Piano Emergenza Interno della società resistente, aggiornato l'8 gennaio 2024, che affida al COORDINATORE EMERGENZE /
RESPONSABILE UNITA' (o il suo SOSTITUTO) o, in loro assenza, al PREPOSTO la gestione delle emergenze e a loro la comunicazione a voce del cessato allarme (doc. 2 di parte resistente); la formazione del ricorrente, ricevuta il 16 dicembre 2020, anche sulle procedure e le note di comportamento in caso di emergenza (doc. 8 di parte resistente); l'incarico di responsabile della manutenzione e di coordinatore della squadra di emergenza in capo a dal 5 Parte_3 gennaio 2024 (doc. 10 di parte resistente).
L'incarico di preposto di non è stato contestato da parte ricorrente. Parte_2
3.2.2. Al riguardo, il teste che lavora alle dipendenze della resistente dal Parte_2
2013 come preposto alla linea di produzione AGZ, ha riferito: “il 20 febbraio 2024 alle 19:45
l'operatore del banco prova della mia linea di produzione mi ha avvertito del fatto che una tubazione si era crinata e ne era uscito del gas refrigerante;
ho fatto quindi evacuare la linea di produzione e ho fatto aprire le porte di entrata e di uscita per far arieggiare l'ambiente. Si trattava di gas refrigerante, che se presente in dosi eccessive diventa nocivo e viene rilevato da un allarme, diverso, che nel caso non entrò in funzione, perché la fuga era di un minimo quantitativo e concentrato solo in una zona.
Ho sentite suonare l'allarme antincendio, attivato manualmente ma non sappiamo da chi, e quindi ho aiutato gli altri preposti per l'uscita per personale delle altre di linee di produzione.
Preciso che l'allarme non doveva essere attivato perché non c'era nessun incendio.
Ho contattato quindi responsabile della squadra di emergenza, che non Parte_3 era in azienda, per disattivare l'allarme antincendio;
mentre ero al telefono con lui, visto che non c'erano rischi per linee di produzione diverse dalla mia e lontane dall'accaduto.
Abbiamo quindi fatto rientrare il personale delle linee AWS, FLEZ e TUBAZIONI,
d'accordo con e gli altri preposti. Pt_3
Il ricorrente in quel momento stava sul corridoio principale delle linee di produzione, riprendendo con il proprio telefonino l'accaduto e intimava ai colleghi di lavoro di uscire nuovamente, dicendo che era al telefono con il sindacato.
Confermo che il ricorrente ha detto: “Vi ordino di uscire fuori, sto al telefono col rappresentante del sindacato, ve lo impongo, dovete uscire altrimenti vi faccio fare il culo”, rivolto ai colleghi”.
Il teste , preposto alla linea di produzione FLEX e ora AWS, ha dichiarato Controparte_4 in udienza: “la sera del 20 febbraio 2024 ero al lavoro ed è scattato l'allarme antincendio, c'è stata l'evacuazione di tutto il personale del capannone siccome faccio parte della squadra di CP_3 emergenza ho controllato che il personale uscisse e prima di abbandonare il capannone ho fatto il controllo dell'area, come previsto. Siamo andati al punto di raccolta.
Io ero in contatto con che aveva parlato con e ha dato indicazione di Pt_2 Pt_3 Pt_2 far rientrare il personale delle linee FLEX, dove lavoravo io, AWS e TUBAZIONI.
Una volta rientrati alle postazioni, dopo circa 5 minuti ho iniziato a sentire delle urla provenire da lungo la linea, e ho visto il personale uscire dallo stabilimento, e ho visto arrivare con un telefono in mano con la camera rivolta verso il reparto, dicendo verso il reparto Pt_1 dove eravamo a lavorare: “Vi ordino di uscire fuori, sto al telefono col rappresentante del sindacato, ve lo impongo, dovete uscire altrimenti vi faccio fare il culo”.
A quel puunto i colleghi della mnia linea non sapevano cosa fare, avevano sentito e Per_4 vedevano altri dipendenti uscire;
peciso che stavano uscendo tutti i dipendenti della linea AWS e ho visto il reparto vuoto”.
Il teste dipendente della società resistente, non ha escluso la veridicità Testimone_1 dei fatti contestati: “nella confusione di chi entrava e chi usciva, c'era palpitazione e non si capiva la ragione dell'allarme. […] ho visto rientrare e uscire più volte. Non ho sentito il Pt_1 ricorrente invitare i colleghi ad uscire. Non ho visto se ha parlato con;
e così anche il teste Pt_2
altro dipendente della società presente in azienda la sera dell'accaduto: “Ho visto Testimone_2 solo fuori, quando stavo uscendo per la seconda volta, era fuori, era al telefono credo con i Pt_1 sindacati, ho sentito qualche nome e so che sono i sindacalisti dell'azienda. Quando stava fuori diceva a qualche collega che era meglio rimanere fuori per sicurezza fino a quando Pt_1
l'allarme era attivo. Nei corsi mi hanno insegnato che quando l'allarme suona bisogna uscire e andare verso il punto di raccolta, e che si può rientrare solo una volta spento l'allarme; così facciamo nelle prove di evacuazione”.
3.2.3. Tali essendo le risultanze istruttorie, rileva l' che è stata data la prova del fatto Pt_4 che il ricorrente, addetto al reparto MNG/SCROLL, la sera del 20 febbraio 2024, dop un allarme e un ordine di evacuazione del reparto di appartenenza, è rientrato all'interno dello stabilimento con il cellulare personale in mano e, dirigendosi verso le linee FLEX e AWS, ha iniziato a riprendere le aree di lavorazione e gli operatori autorizzati a rientrare, intimidendoli con la frase: “Vi ordino di uscire fuori, sto al telefono col rappresentante del sindacato, vel lo impongo, dovete uscire altrimenti vi faccio fare il culo”; alcuni colleghi addetti ai reparti FLEX e AWS sono quindi usciti di nuovo dallo stabilimento, senza alcuna autorizzazione o disposizione dei responsabili.
3.2.4. Pertanto, la condotta contestata risulta dimostrata.
3.3. La lettera di contestazione prosegue: “Il Sig. (preposto della Controparte_4 linea FLEX, nonché addetto alla squadra antincendio), avendo ascoltato le Sue esclamazioni, si è avvicinato a Lei chiedendo spiegazioni circa il Suo comportamento e tentando invano di tranquillizzarLa.
Successivamente, lo stesso Sig. si è diretto verso il reparto AGZ Controparte_4 per un confronto con il Sig. ; dopo pochi istanti, Lei ha raggiunto i due preposti, Parte_2 continuando a riprendere senza autorizzazione con il telefono personale anche le aree di lavorazione dei reparti AGZ e MNG/SCROLL, rimaste ancora evacuate.
Il preposto Sig. Le ha quindi richiesto, come già fatto dal collega Sig. Parte_2
, spiegazioni circa il Suo comportamento e Lei, di tutta risposta, ha Controparte_4 cominciato ad inveire con tono aggressivo e minaccioso pronunciando testuali parole: “Ma chi vi autorizza a far entrare le persone, ci faccio fare il culo!”.
Il Sig. , mantenendo la calma, Le ha spiegato di aver ricevuto indicazioni Parte_2 dal Sig. per far rientrare le persone dei reparti AWS, FLEX e TUBAZIONI Parte_3 in assenza di un rischio per la salute e la sicurezza delle persone. Lei, con fare sempre più aggressivo e minaccioso, avvicinandosi fisicamente sempre più al preposto Sig. sino ad essere a pochi centimetri di distanza, ha risposto Parte_2 testualmente quanto segue: “Ma tu chi cazzo sei! Ora chiamo i sindacati e ti rovino! A me non me ne frega un cazzo di chi sei, a me non me metti paura, io ti rovino”.
E' quindi intervenuto il collega Sig. per provare a distanziarLa Controparte_4 dal Sig. , ma senza riuscire nell'intento Parte_2
Il Sig. , indietreggiando, ha quindi cercato di tranquillizzarLa, visto che Parte_2
Lei gli si era ormai fisicamente molto avvicinato e, appoggiandoLe una mano sulla spalla, Le ha detto: “Calmati , fatti spiegare meglio la situazione”. Pt_1
Lei, a quel punto, ha esclamato “Non mi toccare, ti rovino” e, dimenandosi ha urtato il viso del Sig. sulla guancia destra, ed è uscito dallo stabilimento ad Aria, Parte_2 CP_3 peraltro non utilizzando le porte dedicate ma la porta KOPRON del reparto MNG (zona dove è vietato il passaggio pedonale perché area di movimentazione mezzi)”.
3.3.1. Sul punto, il teste ha confermato la circostanza in esame: “Ho visto poi Parte_2 che il ricorrente si è avvicinato a me, gli ho chiesto spiegazioni sul suo comportamento, ero con il collega , e si è rivolto a me dicendo: Ma chi vi autorizza a far entrare le persone, vi faccio CP_4 fare il culo”, e poi, ancora: Ma tu chi cazzo sei! Ora chiamo i sindacati e ti rovino! A me non me ne frega un cazzo di chi sei, a me non me metti paura, io ti rovino”.
Io gli ho spiegato che avevo deciso insieme a di far rientrare le persone, e ho Pt_3 cercato di calmarlo, gli ho messo una mano sulla spalla per calmarlo, ma lui mi ha risposto “Non mi toccare, ti rovino”, e dimenandosi mi ha urtato il viso.
E' arrivato quindi il collega che ha disattivato l'allarme e tutte le linee di Pt_3 produzione sono rientrate in funzione.
L'allarme riguardava l'intero stabilimento, è stato disattivato dopo aver fatto rientrare parte del personale, perché non c'erano rischi e ciò è previsto dal piano di emergenza interno.
Il ricorrente lavorava al reparto SCROLL, lo stabile è unico.
Confermo che dopo che il ricorrente ha detto: “Vi ordino di uscire fuori, sto al telefono col rappresentante del sindacato, ve lo impongo, dovete uscire altrimenti vi faccio fare il culo”, circa
30/40 dipendenti sui circa 100 presenti sono nuovamente usciti dallo stabilimento. Erano quelli delle linee AWS, FLEZ e TUBAZIONI;
questa evacuazione non era stata ordinata da noi preposti;
le persone sono uscite in maniera disordinata.
Il personale è poi rientrato circa mezz'ora dopo, dopo la disattivazione dell'allarme, su indicazione di noi preposti. Dopo ila discussione con me, il ricorrente è uscito da una porta di accesso non pedonale, era la porta Kopron, utilizzata per l'accesso dei muletti”.
Del medesimo tenore le dichiarazioni del teste “Ho quindi invitato Controparte_4
a calmarsi, perché ci stavamo pensando noi preposti alla situazione. Pt_1
Sono quindi andato da e dopo qualche istante è arrivato anche i due hanno Pt_2 Pt_1 iniziato a parlare, e si è rivolto al dicendo: “Ma chi vi autorizza a far entrare le Pt_1 Pt_2 persone, vi faccio fare il culo”. ha cercato di spiegare la situazione al ricorrente, del fatto che l'autorizzazione Pt_2
l'aveva data lui sentito e ha cercato di calmarlo, e anche io di calmare entrambi, e Pt_3 ha detto rivolto a “Ma tu chi cazzo sei! Ora chiamo i sindacati e ti rovino! A me non Pt_1 Pt_2 me ne frega un cazzo di chi sei, a me non me metti paura, io ti rovino”. ha cercato di calmarlo, anche poggiando una mano su che gli ha Parte_2 Pt_1 risposto: “non mi toccare”, alzando una mano e colpendo involontariamente sul viso Pt_2 se ne è quindi andato attraversando la porta Kopron, adibita al passaggio dei Pt_1 transpallet, non pedonale”.
I testi e non hanno potuto riferire circostanze Testimone_1 Testimone_2 conferenti, sul punto.
3.3.2. Rileva l'Ufficio che è emersa quindi la prova che il ricorrente ha inveito nei confronti di minacciandolo, urtando il viso di dimenandosi, e poi è uscito dallo Parte_2 Pt_2 stabilimento utilizzando una porta adibita non al passaggio pedonale ma dei mezzi di lavoro.
Vi è pertanto la dimostrazione della condotta addebitata.
3.4. Sulla base delle deduzioni delle parti e delle emergenze testimoniali, si deve affermare che in giudizio è stata data la prova dei fatti contestati.
4. Occorre allora valutare la rilevanza disciplinare dei fatti.
4.1. Ritiene l'Ufficio che le condotte contestate e qui provate configurano pienamente una giusta causa di licenziamento, in quanto il ricorrente ha posto in essere comportamenti che hanno compromesso il rapporto di fiducia che deve sussistere tra la datrice di lavoro e il lavoratore.
Il ricorrente, formato in relazione alle norme di comportamento da rispettare in caso di emergenza, ha infatti: disatteso la disposizione di responsabili di non rientrare nello stabilimento
(disposizione che riguardava proprio la sua linea di produzione, deviando da quella disposizione); ha procurato un allarme all'interno dello stabilimento, in un momento di particolare criticità per la precedente attivazione di un allarme e le verifiche dello stato di sicurezza dell'impianto, dicendo ai colleghi, rientrati su indicazione dei responsabili, di uscire nuovamente, riprendendo con il proprio cellulare l'ambiente di lavoro, minacciandoli, prospettando loro un male ingiusto (“Vi ordino di uscire fuori, sto al telefono col rappresentante del sindacato, ve lo impongo, dovete uscire altrimenti vi faccio fare il culo”); minacciato il proposto alla linea di produzione AGZ, Pt_2
(“Ma tu chi cazzo sei! Ora chiamo i sindacati e ti rovino! A me non me ne frega un cazzo di
[...] chi sei, a me non me metti paura, io ti rovino”, e poi: “Non mi toccare, ti rovino”); è uscito infine da una porta riservata al transito dei muletti e non al passaggio pedonale.
4.2. Tali elementi, considerati unitamente, determinano la sussistenza di una giusta causa di licenziamento in quanto il comportamento del lavoratore, certamente violativo del dovere di diligenza (art. 1176 c.c.) e riconducibile alla “grave insubordinazione ai superiori” di cui all'art. 10
B) lett a) c.c.n.l. applicato, ha escluso così la possibilità di una prosecuzione del rapporto di lavoro, determinando una giusta causa di licenziamento, peraltro senza preavviso secondo il contratto collettivo applicato.
5. La società resistente, in via riconvenzionale, ha domandato il pagamento della somma di €
365,12, a titolo di risarcimento del danno subito per la retribuzione corrisposta a 47 lavoratori, per
20 minuti di lavoro, che si sarebbero allontanati dal posto di lavoro in conseguenza delle sue minacce.
5.1. Il teste ha, sul punto, riferito: “dopo che il ricorrente ha detto: “Vi ordino Parte_2 di uscire fuori, sto al telefono col rappresentante del sindacato, ve lo impongo, dovete uscire altrimenti vi faccio fare il culo”, circa 30/40 dipendenti sui circa 100 presenti sono nuovamente usciti dallo stabilimento. Erano quelli delle linee AWS, FLEZ e TUBAZIONI;
questa evacuazione non era stata ordinata da noi preposti;
le persone sono uscite in maniera disordinata. Il personale
è poi rientrato circa mezz'ora dopo, dopo la disattivazione dell'allarme, su indicazione di noi preposti”, il teste ha dichiarato, confermando la deposizione di Controparte_4 Parte_2 che nello stesso momento “stavano uscendo tutti i dipendenti della linea AWS e ho visto il reparto vuoto”.
5.2. Ritiene l'Ufficio che, visto l'art. 2043 c.c., la condotta del ricorrente ha colpevolmente determinato l'astensione dal lavoro dei colleghi: anche secondo un criterio di normale causalità le sue minacce e i suoi allarmi hanno spinto gli altri lavoratori ad allontanarsi dal posto di lavoro, senza che ve ne fosse bisogno e in violazione delle disposizioni dei responsabili, causando così all'impresa un danno economico corrispondente alla retribuzione corrisposta per il periodo non lavorato.
Ciò non per una sovraordinazione gerarchica del ricorrente, ma per il potere intimidatorio e spaventoso delle sue affermazioni. Peraltro, non risulta che la società avrebbe potuto trattenere la retribuzione corrispondente dalle buste paga dei colleghi allontanatisi dalle linee di produzione, in difetto di una colpevole assenza dal posto di lavoro.
5.3. Pertanto, considerata la somma richiesta di € 365,12 per 47 lavoratori, accertato l'allontanamento dalla linea di produzione di 30 lavoratori per 20 minuti, applicata una semplice proporzione (€ 365,12: 47 = x: 30), deve essere riconosciuto il diritto della società resistente alla somma di € 233,06, a titolo di risarcimento del danno.
6. Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento e il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della società resistente, della somma di € 233,06 a titolo di risarcimento del danno.
7. Il ricorrente, soccombente, deve essere condannato al pagamento, nei confronti della società resistente, delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 233,06, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione;
condanna al pagamento, nei confronti di dei Parte_1 Controparte_1 compensi professionali di avvocato liquidati in € 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Velletri, 28 ottobre 2025
Il giudice
IE AR OZ