Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3322/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/10/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. CASI EVA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. D'AVINO GAETANO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in PO d'RC il giorno 13/09/2018 (atto n.
250, P. 1, anno 2018).
Con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati, precisando che il IG. si è già trasferito in altra abitazione;
Pt_2
2. Disporre l'assegnazione della casa familiare acquistata in regime di comproprietà in data 29.11.2019 e sita in Trieste alla Via Valmaura n. 13 piano 7, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Trieste Sezione
Urbana T, Foglio 8, particella 1379, subalterno 52, alla IG.ra in qualità di genitore collocatario Pt_1 della figlia della coppia (ALLEGATO 3 -4 certificato di residenza, stato di famiglia), fino alla vendita della Per_ stessa se antecedente al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia;
3. Disporre che le parti, onerate congiuntamente di mutuo fondiario per l'immobile di cui al punto 2, provvedano al pagamento pro quota del relativo rateo mensile, e della correlata assicurazione, in misura del 50% fino alla vendita dello stesso, precisando che l'abitazione per volontà di entrambi è stata già posta in vendita (ALL.5 - 6 atto di compravendita e contratto di mutuo);
4. Disporre che alla vendita del detto immobile la IGnora sia libera di stabilire in altra abitazione, Pt_1
a proprie spese, la residenza della stessa e della figlia, in qualità di genitore collocatario.
5. Disporre, per l'appunto, l'affido condiviso ai genitori della figlia minore con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione materna. Precisando che entrambi i genitori potranno, nei periodi di rispettiva pertinenza, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione mentre le decisioni di maggiore interesse per la minor e relative all'istruzione, all'educazione , alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figli a;
6. Disporre che la IG.ra sia già preventivamente autorizzata, con espresso assenso del padre fornito Pt_1 in tale sede, a trasferire la propria residenza in altro Stato UE, e per la precisione in Spagna, ove possa risiedere stabilmente con la minore, e reperire idonea attività lavorativa.
7. All'uopo, il IG. espressamente autorizza il trasferimento di cui al punto 6. Pt_2
8. Disporre, salvo eIGenze diverse della minore e finché la madre ivi risiederà, che il padre veda e tenga con sé la figlia due giorni a settimana con un pernotto: dall'uscita da scuola con riaccompagnamento la sera successiva alle ore 18.00. L'indicazione dei giorni di effettiva visita paterna infrasettimanale dovrà essere comunicata alla madre all'inizio di ciascun mese. Salvo turnazioni incompatibili, il IG. terrà Pt_2 con sé la bambina un fine settimana al mese. In caso di impossibilità dello stesso ad adempiere a tale regime di visita ed a recuperare detti giorni, salvo improcrastinabili impegni lavorativi, i costi di babysitteraggio dovranno essere suddivisi in misura del 50%, richiamando sul punto espressamente il protocollo d'Intesa ivi vigente.
9. Disporre che, a seguito del trasferimento all'Estero della IG.ra e della minore, il padre trascorra Pt_1 con la figlia due fine settimana al mese;
nello specifico la IG.ra , una volta al mese, accompagnerà Pt_1 la minore presso la residenza paterna, a proprie spese, ed un 'altra volta, sempre con cadenza mensile, provvederà al pagamento del biglietto aereo necessario al trasporto che il IG. effettuerà allo scopo Pt_2 verso la Spagna.
10. Disporre che, a seguito del trasferimento all 'Estero della IG.ra e della minore, al fine di Pt_1 mantenere la continuità delle relazioni con entrambi i genitori, il IG. , almeno tre volte al giorno, Pt_2 colloquierà con la figlia da remoto, mediante videochiamata.
11. Il IG. autorizza la IG.ra a prendere decisioni urgenti nell'interesse della minore;
le Pt_2 Pt_1 decisioni relative all'educazione, alla formazione scolastica o alla salute della minore andranno comunque concordate, così come ogni altra decisione non improcrastinabile che comporti la necessità di un esborso economico;
in mancanza, tali esborsi, graveranno solo sulla IG.ra . Pt_1
12. Il IG. e la IG.ra si impegnano, reciprocamente, a consentire e non ostacolare i rapporti Pt_2 Pt_1 della minore con la nonna materna, nonni e zii paterni, in aiuto nella gestione della minore;
13. Disporre che il IG. , versi alla IG.ra la somma di euro 200,00 mensili a titolo di Pt_2 Pt_1 contribuzione al mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT;
14. Disporre che, l'assegno di mantenimento, nel caso in cui la IG.ra dovesse trasferirsi a Pt_1
Barcellona, sarà corrisposto nella misura di euro 300.00; laddove la situazione economica -lavorativa della IG.ra dovesse migliorare, le parti si impegnano a rideterminare in riduzione il contributo Pt_1 economico gravante sul IG. per il mantenimento della figlia. Pt_2
15. Nulla sia dovuto a titolo di contribuzione tra coniugi in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
16. Disporre che l'Assegno Unico ed Universale sia richiesto e riscosso in misura del 100% alla madre, con onere per il IG. di presentazione dei propri dati ISEE entro il 30.01 di ciascun anno;
Pt_2
17. Disporre che ciascun genitore partecipi in misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, in ossequio a quanto disposto dal Protocollo D'Intesa in materia di spese straordinarie approvato presso il Tribunale di Trieste cui si fa espresso richiamo.
18. Disporre che la minor e trascorra, a decorrere dall'anno 2024 , alternativamente con ciascun genitore le vacanze di Natale (per sette giorni alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con cadenza annuale) e le vacanze di Pasqua (per quattro giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al giovedì, con cadenza annuale), salvo diverso accordo tra le parti ovvero impegni scolastici, sportivi, e di varia natura della minore che siano ostativi ad un tanto.
19. Disporre che dall'anno 2025, compatibilmente con le eIGenze della minore, durante il periodo estivo entrambi i genitori possano tenere con sé la figlia per due settimane esclusive, anche non consecutive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
20. I coniugi si autorizzano al rilascio/rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Hanno inoltre chiesto che, pronunciata la separazione, la causa sia rimessa al ruolo per la pronuncia di divorzio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in PO d'RC il 13/09/2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO d'RC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Trieste, il 19 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli