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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1270/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA con domicilio eletto in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNA appellante e
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in P.IVA_2
Rimini alla Via Lungomare Tintori n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv.
Franco Fiorenza (CF – PEC C.F._1 ed elettivamente domiciliata Email_1
presso lo studio dell'Avv. Franco Fiorenza in Bologna alla Via Santo
Stefano 43,
in persona del Sindaco p.t., (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Ricci dell'Avvocatura Civica,
PEC Email_2
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società Controparte_1
citava in giudizio il e l , chiedendo Controparte_2 Parte_1
accertarsi il proprio diritto ad ottenere la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari pendenti relativi ai canoni demaniali ex art. 100 comma 7 D.L. 104/2020 con conseguente accertamento dell'estinzione della propria posizione debitoria in virtù dei pagamenti effettuati.
A tal fine esponeva che, quale titolare di concessione demaniale marittima,
a partire dal 2007 aveva ricevuto richiesta del pagamento di canoni particolarmente elevati calcolati alla luce della legge finanziaria 2007; di avere contestato la rideterminazione dei canoni relativi agli anni 2007 –
2016 sia avanti al G.O. che avanti al G.A; di avere presentato, nelle more die procedimenti contenziosi, istanza di definizione agevolata ex art. 100
c.7 D.L. 104/2020 tramite versamento del 30% delle somme dovute e, una volta accolta la domanda, di avere proceduto al pagamento. Rappresentava altresì che, il giorno prima della scadenza del termine ultimo per l'accesso pag. 2/12 al beneficio, il aveva rideterminato l'importo da Controparte_2
corrispondere per l'accesso allo strumento deflattivo, come da nota
22.9.2021 dell , calcolandolo esclusivamente sul Parte_1
debito residuo, mancando di considerare le somme già versate in precedenza, chiedendo il versamento di ulteriori importi. Per tale motivo il concessionario aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto alla definizione agevolata in ragione degli importi in precedenza versati.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione delle Controparte_2
domande attoree ed evidenziando di aver proceduto nella rideterminazione del dovuto in base alle indicazioni del Demanio concedente, unica amministrazione competente alla determinazione dei canoni.
Si costituiva altresì l chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento degli interessi e delle somme ulteriori dovute come determinate all'esito di istruttoria. A tal fine deduceva la correttezza del criterio di calcolo adottato in ultimo dal ribadendo che il 30 % andava CP_2
calcolato sul debito residuo del concessionario.
Con sentenza n. 416/2024 del 7.4.2024 il Tribunale di Rimini accertava il diritto di parte attrice di accedere al beneficio di cui all'art. 100 DL
104/2020 in ragione dei pagamenti effettuati e rigettava ogni altra domanda.
Affermata la propria giurisdizione – non vertendo la controversia sul rapporto concessorio, bensì soltanto sulle modalità di calcolo della somma da versare per accedere al beneficio – il Tribunale interpretava l'art. 100
c.7 D.L. n. 104/2020 ritenendo che la misura del 30% è da calcolare sul pag. 3/12 totale delle somme oggetto della controversia di cui si chiede la definizione e non soltanto sulle somme ancora dovute detratti gli importi già versati.
Rilevava, inoltre, che la salvezza dei pagamenti eseguiti prevista dal comma 1 dell'art. 100 D.L. n. 104/2020 non riguarda, come ritenuto dai convenuti, il pagamento delle somme dovute per accedere al beneficio della definizione agevolata, ma piuttosto la rideterminazione del canone, non incidendo così sulle modalità di calcolo della somma necessaria per accedere al beneficio.
Per tali ragioni, essendo pacifica la pendenza della lite sui canoni, oltre l'intervenuto pagamento del 30% delle somme oggetto della controversia stessa, il Tribunale affermava il diritto di parte attrice alla definizione agevolata del contenzioso.
Dichiarava, infine, l'infondatezza della domanda riconvenzionale svolta dall per il pagamento di somme maggiori ed interessi Parte_1
in quanto generica, ritenendo la CTU richiesta a tal fine meramente esplorativa.
3.- Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza.
Con il primo motivo di appello parte appellante deduceva l'erronea interpretazione dell'art. 100 D.L. 104/2020 da parte del giudice a quo.
A tal fine deduceva che la modalità di calcolo stabilita dal Giudice di prime cure, oltre che fondata su orientamenti della giurisprudenza amministrativa formatisi sulla previgente legge n. 147/2013 senza valorizzare la differente ratio della normativa successiva, finirebbe per attribuire inammissibili benefici ulteriori ai concessionari inadempienti, vanificando le finalità della legge.
pag. 4/12 Lamentava, inoltre, che il Tribunale avrebbe disapplicato l'art. 100 c.7 D.L.
104/2020 nella parte in cui subordina l'operatività del condono al pagamento del 30% del dovuto, avendo ritenuto perfezionato il condono nonostante l'omesso versamento da parte della società concessionaria dell'integrale importo, così come rideterminato dall'ente locale, non potendosi a tal fine computare quanto eventualmente versato in precedenza a titolo di pagamento dei canoni cui si riferisce la contestazione.
Ancora, rilevava l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 100 comma 2 –
“sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni” – che il giudice ha escluso riferirsi alla definizione agevolata.
Con il secondo motivo di gravame contestava la mancata declaratoria di inammissibilità delle domande avversarie poiché il concessionario, dopo aver scelto di avvalersi del beneficio, avrebbe dovuto necessariamente prestare acquiescenza alle somme richieste dall'amministrazione.
Infine, col terzo motivo di appello lamentava l'omessa ammissione della
CTU richiesta al fine di determinare i parametri da utilizzare per definire i presupposti relativi alla definizione agevolata, considerato che da un lato lo
Stato non dispone della documentazione necessaria per la determinazione dei canoni, spettando tale attività all , e lamentando, dall'altro CP_3
lato, la mancata quantificazione degli interessi maturati.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 3.2.2025 si costituiva in giudizio la società chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall per carenza di legittimazione e, nel merito, il Parte_1
rigetto dell'appello.
pag. 5/12 In ordine al primo motivo, parte appellata deduceva che le conclusioni del
Giudice di primo grado sono pienamente condivisibili e in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente.
Parimenti inconferente sarebbe l'argomento di parte appellante per il quale il comma 2 dell'art 100 D.L. 104/2020 sarebbe applicabile anche al beneficio della definizione agevolata, così facendo salvi i pagamenti già eseguiti, riferendosi tale norma soltanto ai nuovi criteri di calcolo per la determinazione dei canoni futuri.
Riguardo al secondo motivo l'appellato rilevava che l'asserita condizione per la quale, al fine di accedere al beneficio, il privato avrebbero dovuto necessariamente prestare acquiescenza alle somme così come determinate dall'amministrazione, oltre che contrastante con il diritto di difesa, sarebbe stata di fatto impraticabile nel caso di specie, data la condotta contrastante tenuta dalla P.A. nell'attività di conteggio del quantum necessario.
In relazione al terzo motivo parte appellata rilevava il carattere esplorativo della CTU richiesta dall'amministrazione, lì dove l' può sempre Pt_1
verificare l'andamento delle riscossioni. Sul mancato computo degli interessi legali rilevava inoltre che, essendo l'importo previsto dalla legge un debito di valuta, deve farsi riferimento all'accertamento originario in mancanza di previsioni contrarie.
Eccepiva, infine, l'incostituzionalità dell'art.100 c. 7 D.L.104/2020 per contrasto con l'art. 3 Cost. laddove interpretato nel senso prospettato da parte appellante, giacchè in tal modo la norma finirebbe per attribuire maggiori vantaggi a soggetti totalmente inadempimenti rispetto a coloro che hanno in ipotesi in parte o del tutto adempiuto.
pag. 6/12 4.- Il rimaneva contumace. CP_2 CP_2
5.- Preliminarmente, in ordine all'eccepito difetto di legittimazione dell sollevata dal concessionario si rileva che Parte_1
competente in tema di canoni per la concessione di beni demaniali (che non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni: vedi Cass. S. U. n. 3144/2003) a livello centrale e periferico è l , la quale svolge tutte le funzioni e i Parte_1
compiti inerenti l'amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato in precedenza assolti dalla Direzione Centrale del Demanio, al fine di perseguire la gestione produttiva dei beni, razionalizzandone e valorizzandone l'impiego, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza e economicità e che, nello specifico, tra le attività più significative sono da annoverare il rilascio degli atti di concessione che legittimano l'utilizzazione delle aree del demanio idrico e la riscossione dei relativi proventi (canoni).
Passando ai motivi dell'appello, si rileva quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante deduce erroneità della sentenza per errata applicazione dell'art. 100 comma 7 DL 104/2020 in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo che prevede che restano salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni.
L'art. 100 comma 7 DL 104/2020 così recita:
“Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo
pag. 7/12 03, comma 1, lettera b), ((numero 2.1),)) del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all Parte_1
da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica
[...]
soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
La questione oggetto di causa si incentra dunque sull'interpretazione della lettera a) del richiamato comma 7, che consente di chiudere i contenziosi pendenti mediante pagamento in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente della
Suprema Corte già formatosi con riferimento al precedente condono previsto dall'art. 1, comma 732, della L. n. 147 del 2013 ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso - orientamento che vale a maggior ragione per la nuova misura di condono prevista dall'art.100, comma 7, del D.L. n. 104 del 14.8.2020 convertito in legge n.126 del
13.10.2020, ove si è avuto cura di introdurre la precisazione "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" - secondo cui il 30% va calcolato sull'intero importo originariamente richiesto pag. 8/12 dall'Amministrazione e non sulla differenza fra quanto originariamente richiesto e quanto in ipotesi versato, perché conforme al tenore letterale della norma e in grado di scongiurare il rischio di ingiustificati vantaggi per i concessionari che nulla abbiano versato rispetto a coloro che hanno versato tutto o parte dell'importo richiesto (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30235 del 31 ottobre 2023; Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22006 del 5 agosto 2024; Cass. Sez. I Ordinanza n. 21992 del
05/08/2024; Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n.34254).
A tal fine nella quantificazione del dovuto deve quindi tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all'Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica, atteso che la somma da pagare va determinata nel 30 % delle somme "dovute” ossia di quelle richieste dall'Amministrazione. Il dato letterale appare insuperabile e sarebbe comunque irragionevole ritenere che, secondo la diversa interpretazione proposta dalla Amministrazione, la società dovrebbe pagare, oltre quanto già versato, anche il 30 % della somma ancora dovuta e in contestazione, così favorendo coloro che, a seguito della richiesta dell'amministrazione, non hanno versato alcunché o solo la minima parte di quanto dovuto, rispetto a coloro che hanno versato somme maggiori (Cass., n.22206/2024; 21992/2024, n. 117/2022).
Detta interpretazione trova peraltro corrispondenza anche nella giurisprudenza amministrativa che si è occupata dell'argomento (Cons.
Stato, sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5244) affermando che "non pare inutile specificare che il 30 % dell'importo dovuto va commisurato all'ammontare della somma complessivamente richiesta in origine dal
, e precisando che la tesi per cui "le somme dovute di cui al CP_2
pag. 9/12 comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso
e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa" ed ancora
"l'accoglimento della tesi della parte pubblica comporterebbe (...)
l'indebita locupletazione, da parte di questa, del 30 % della differenza tra il preteso e il versato, oltre al 30 % del preteso, con la conseguenza che per ottenere l'estinzione dei procedimenti in corso gli interessati dovrebbero versare un importo pari alla somma del 30 % del preteso e del 30 % della differenza fra preteso e versato, il che appare all'evidenza contrario al dettato normativo" (Cassazione civile sez. I, 24/12/2024
n.34254).
Con il secondo motivo l'appellante ritiene l'appello inammissibile alla luce della finalità dichiarata nell'art. 100 comma 7 di riduzione del contenzioso, ragion per cui chi si avvale di questa procedura manifesterebbe acquiescenza alle somme richieste. Detta ricostruzione non trova tuttavia alcun riferimento normativo.
Passando all'ultimo motivo di appello in ordine all'omessa istruttoria si rileva che il primo Giudice ha correttamente rigettato la richiesta di CTU perché ritenuta a carattere esplorativo, in relazione alla genericità delle contestazioni mosse in primo grado nei termini di legge dall'Agenzia deducendo soltanto che i provvedimenti dei “sono Controparte_4
privi di specifica motivazione e documentazione in relazione ai conteggi” e che, nello specifico, “non risulta alcun riferimento…al calcolo degli interessi”.
Le ulteriori deduzioni sul punto introdotte per la prima volta in appello risultano tardive, fermo restando che l si limita a mettere in Pt_1
pag. 10/12 dubbio la legittimità dei calcoli operati dal – che pure aveva più CP_2
volte preventivamente sollecitato chiarimenti nella determinazione dei canoni in oggetto - senza fornire alcun elemento specifico sulla presunta ipotetica erroneità.
Spese compensate per l'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
Non sussiste per parte appellante qui soccombente l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. Civ.
6-Lav., ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
Controparte_1
costituiti, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 416/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 11/12 pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1270/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA con domicilio eletto in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNA appellante e
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in P.IVA_2
Rimini alla Via Lungomare Tintori n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv.
Franco Fiorenza (CF – PEC C.F._1 ed elettivamente domiciliata Email_1
presso lo studio dell'Avv. Franco Fiorenza in Bologna alla Via Santo
Stefano 43,
in persona del Sindaco p.t., (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Ricci dell'Avvocatura Civica,
PEC Email_2
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società Controparte_1
citava in giudizio il e l , chiedendo Controparte_2 Parte_1
accertarsi il proprio diritto ad ottenere la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari pendenti relativi ai canoni demaniali ex art. 100 comma 7 D.L. 104/2020 con conseguente accertamento dell'estinzione della propria posizione debitoria in virtù dei pagamenti effettuati.
A tal fine esponeva che, quale titolare di concessione demaniale marittima,
a partire dal 2007 aveva ricevuto richiesta del pagamento di canoni particolarmente elevati calcolati alla luce della legge finanziaria 2007; di avere contestato la rideterminazione dei canoni relativi agli anni 2007 –
2016 sia avanti al G.O. che avanti al G.A; di avere presentato, nelle more die procedimenti contenziosi, istanza di definizione agevolata ex art. 100
c.7 D.L. 104/2020 tramite versamento del 30% delle somme dovute e, una volta accolta la domanda, di avere proceduto al pagamento. Rappresentava altresì che, il giorno prima della scadenza del termine ultimo per l'accesso pag. 2/12 al beneficio, il aveva rideterminato l'importo da Controparte_2
corrispondere per l'accesso allo strumento deflattivo, come da nota
22.9.2021 dell , calcolandolo esclusivamente sul Parte_1
debito residuo, mancando di considerare le somme già versate in precedenza, chiedendo il versamento di ulteriori importi. Per tale motivo il concessionario aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto alla definizione agevolata in ragione degli importi in precedenza versati.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione delle Controparte_2
domande attoree ed evidenziando di aver proceduto nella rideterminazione del dovuto in base alle indicazioni del Demanio concedente, unica amministrazione competente alla determinazione dei canoni.
Si costituiva altresì l chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento degli interessi e delle somme ulteriori dovute come determinate all'esito di istruttoria. A tal fine deduceva la correttezza del criterio di calcolo adottato in ultimo dal ribadendo che il 30 % andava CP_2
calcolato sul debito residuo del concessionario.
Con sentenza n. 416/2024 del 7.4.2024 il Tribunale di Rimini accertava il diritto di parte attrice di accedere al beneficio di cui all'art. 100 DL
104/2020 in ragione dei pagamenti effettuati e rigettava ogni altra domanda.
Affermata la propria giurisdizione – non vertendo la controversia sul rapporto concessorio, bensì soltanto sulle modalità di calcolo della somma da versare per accedere al beneficio – il Tribunale interpretava l'art. 100
c.7 D.L. n. 104/2020 ritenendo che la misura del 30% è da calcolare sul pag. 3/12 totale delle somme oggetto della controversia di cui si chiede la definizione e non soltanto sulle somme ancora dovute detratti gli importi già versati.
Rilevava, inoltre, che la salvezza dei pagamenti eseguiti prevista dal comma 1 dell'art. 100 D.L. n. 104/2020 non riguarda, come ritenuto dai convenuti, il pagamento delle somme dovute per accedere al beneficio della definizione agevolata, ma piuttosto la rideterminazione del canone, non incidendo così sulle modalità di calcolo della somma necessaria per accedere al beneficio.
Per tali ragioni, essendo pacifica la pendenza della lite sui canoni, oltre l'intervenuto pagamento del 30% delle somme oggetto della controversia stessa, il Tribunale affermava il diritto di parte attrice alla definizione agevolata del contenzioso.
Dichiarava, infine, l'infondatezza della domanda riconvenzionale svolta dall per il pagamento di somme maggiori ed interessi Parte_1
in quanto generica, ritenendo la CTU richiesta a tal fine meramente esplorativa.
3.- Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza.
Con il primo motivo di appello parte appellante deduceva l'erronea interpretazione dell'art. 100 D.L. 104/2020 da parte del giudice a quo.
A tal fine deduceva che la modalità di calcolo stabilita dal Giudice di prime cure, oltre che fondata su orientamenti della giurisprudenza amministrativa formatisi sulla previgente legge n. 147/2013 senza valorizzare la differente ratio della normativa successiva, finirebbe per attribuire inammissibili benefici ulteriori ai concessionari inadempienti, vanificando le finalità della legge.
pag. 4/12 Lamentava, inoltre, che il Tribunale avrebbe disapplicato l'art. 100 c.7 D.L.
104/2020 nella parte in cui subordina l'operatività del condono al pagamento del 30% del dovuto, avendo ritenuto perfezionato il condono nonostante l'omesso versamento da parte della società concessionaria dell'integrale importo, così come rideterminato dall'ente locale, non potendosi a tal fine computare quanto eventualmente versato in precedenza a titolo di pagamento dei canoni cui si riferisce la contestazione.
Ancora, rilevava l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 100 comma 2 –
“sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni” – che il giudice ha escluso riferirsi alla definizione agevolata.
Con il secondo motivo di gravame contestava la mancata declaratoria di inammissibilità delle domande avversarie poiché il concessionario, dopo aver scelto di avvalersi del beneficio, avrebbe dovuto necessariamente prestare acquiescenza alle somme richieste dall'amministrazione.
Infine, col terzo motivo di appello lamentava l'omessa ammissione della
CTU richiesta al fine di determinare i parametri da utilizzare per definire i presupposti relativi alla definizione agevolata, considerato che da un lato lo
Stato non dispone della documentazione necessaria per la determinazione dei canoni, spettando tale attività all , e lamentando, dall'altro CP_3
lato, la mancata quantificazione degli interessi maturati.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 3.2.2025 si costituiva in giudizio la società chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall per carenza di legittimazione e, nel merito, il Parte_1
rigetto dell'appello.
pag. 5/12 In ordine al primo motivo, parte appellata deduceva che le conclusioni del
Giudice di primo grado sono pienamente condivisibili e in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente.
Parimenti inconferente sarebbe l'argomento di parte appellante per il quale il comma 2 dell'art 100 D.L. 104/2020 sarebbe applicabile anche al beneficio della definizione agevolata, così facendo salvi i pagamenti già eseguiti, riferendosi tale norma soltanto ai nuovi criteri di calcolo per la determinazione dei canoni futuri.
Riguardo al secondo motivo l'appellato rilevava che l'asserita condizione per la quale, al fine di accedere al beneficio, il privato avrebbero dovuto necessariamente prestare acquiescenza alle somme così come determinate dall'amministrazione, oltre che contrastante con il diritto di difesa, sarebbe stata di fatto impraticabile nel caso di specie, data la condotta contrastante tenuta dalla P.A. nell'attività di conteggio del quantum necessario.
In relazione al terzo motivo parte appellata rilevava il carattere esplorativo della CTU richiesta dall'amministrazione, lì dove l' può sempre Pt_1
verificare l'andamento delle riscossioni. Sul mancato computo degli interessi legali rilevava inoltre che, essendo l'importo previsto dalla legge un debito di valuta, deve farsi riferimento all'accertamento originario in mancanza di previsioni contrarie.
Eccepiva, infine, l'incostituzionalità dell'art.100 c. 7 D.L.104/2020 per contrasto con l'art. 3 Cost. laddove interpretato nel senso prospettato da parte appellante, giacchè in tal modo la norma finirebbe per attribuire maggiori vantaggi a soggetti totalmente inadempimenti rispetto a coloro che hanno in ipotesi in parte o del tutto adempiuto.
pag. 6/12 4.- Il rimaneva contumace. CP_2 CP_2
5.- Preliminarmente, in ordine all'eccepito difetto di legittimazione dell sollevata dal concessionario si rileva che Parte_1
competente in tema di canoni per la concessione di beni demaniali (che non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni: vedi Cass. S. U. n. 3144/2003) a livello centrale e periferico è l , la quale svolge tutte le funzioni e i Parte_1
compiti inerenti l'amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato in precedenza assolti dalla Direzione Centrale del Demanio, al fine di perseguire la gestione produttiva dei beni, razionalizzandone e valorizzandone l'impiego, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza e economicità e che, nello specifico, tra le attività più significative sono da annoverare il rilascio degli atti di concessione che legittimano l'utilizzazione delle aree del demanio idrico e la riscossione dei relativi proventi (canoni).
Passando ai motivi dell'appello, si rileva quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante deduce erroneità della sentenza per errata applicazione dell'art. 100 comma 7 DL 104/2020 in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo che prevede che restano salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni.
L'art. 100 comma 7 DL 104/2020 così recita:
“Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo
pag. 7/12 03, comma 1, lettera b), ((numero 2.1),)) del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all Parte_1
da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica
[...]
soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
La questione oggetto di causa si incentra dunque sull'interpretazione della lettera a) del richiamato comma 7, che consente di chiudere i contenziosi pendenti mediante pagamento in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente della
Suprema Corte già formatosi con riferimento al precedente condono previsto dall'art. 1, comma 732, della L. n. 147 del 2013 ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso - orientamento che vale a maggior ragione per la nuova misura di condono prevista dall'art.100, comma 7, del D.L. n. 104 del 14.8.2020 convertito in legge n.126 del
13.10.2020, ove si è avuto cura di introdurre la precisazione "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" - secondo cui il 30% va calcolato sull'intero importo originariamente richiesto pag. 8/12 dall'Amministrazione e non sulla differenza fra quanto originariamente richiesto e quanto in ipotesi versato, perché conforme al tenore letterale della norma e in grado di scongiurare il rischio di ingiustificati vantaggi per i concessionari che nulla abbiano versato rispetto a coloro che hanno versato tutto o parte dell'importo richiesto (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30235 del 31 ottobre 2023; Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22006 del 5 agosto 2024; Cass. Sez. I Ordinanza n. 21992 del
05/08/2024; Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n.34254).
A tal fine nella quantificazione del dovuto deve quindi tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all'Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica, atteso che la somma da pagare va determinata nel 30 % delle somme "dovute” ossia di quelle richieste dall'Amministrazione. Il dato letterale appare insuperabile e sarebbe comunque irragionevole ritenere che, secondo la diversa interpretazione proposta dalla Amministrazione, la società dovrebbe pagare, oltre quanto già versato, anche il 30 % della somma ancora dovuta e in contestazione, così favorendo coloro che, a seguito della richiesta dell'amministrazione, non hanno versato alcunché o solo la minima parte di quanto dovuto, rispetto a coloro che hanno versato somme maggiori (Cass., n.22206/2024; 21992/2024, n. 117/2022).
Detta interpretazione trova peraltro corrispondenza anche nella giurisprudenza amministrativa che si è occupata dell'argomento (Cons.
Stato, sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5244) affermando che "non pare inutile specificare che il 30 % dell'importo dovuto va commisurato all'ammontare della somma complessivamente richiesta in origine dal
, e precisando che la tesi per cui "le somme dovute di cui al CP_2
pag. 9/12 comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso
e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa" ed ancora
"l'accoglimento della tesi della parte pubblica comporterebbe (...)
l'indebita locupletazione, da parte di questa, del 30 % della differenza tra il preteso e il versato, oltre al 30 % del preteso, con la conseguenza che per ottenere l'estinzione dei procedimenti in corso gli interessati dovrebbero versare un importo pari alla somma del 30 % del preteso e del 30 % della differenza fra preteso e versato, il che appare all'evidenza contrario al dettato normativo" (Cassazione civile sez. I, 24/12/2024
n.34254).
Con il secondo motivo l'appellante ritiene l'appello inammissibile alla luce della finalità dichiarata nell'art. 100 comma 7 di riduzione del contenzioso, ragion per cui chi si avvale di questa procedura manifesterebbe acquiescenza alle somme richieste. Detta ricostruzione non trova tuttavia alcun riferimento normativo.
Passando all'ultimo motivo di appello in ordine all'omessa istruttoria si rileva che il primo Giudice ha correttamente rigettato la richiesta di CTU perché ritenuta a carattere esplorativo, in relazione alla genericità delle contestazioni mosse in primo grado nei termini di legge dall'Agenzia deducendo soltanto che i provvedimenti dei “sono Controparte_4
privi di specifica motivazione e documentazione in relazione ai conteggi” e che, nello specifico, “non risulta alcun riferimento…al calcolo degli interessi”.
Le ulteriori deduzioni sul punto introdotte per la prima volta in appello risultano tardive, fermo restando che l si limita a mettere in Pt_1
pag. 10/12 dubbio la legittimità dei calcoli operati dal – che pure aveva più CP_2
volte preventivamente sollecitato chiarimenti nella determinazione dei canoni in oggetto - senza fornire alcun elemento specifico sulla presunta ipotetica erroneità.
Spese compensate per l'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
Non sussiste per parte appellante qui soccombente l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. Civ.
6-Lav., ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
Controparte_1
costituiti, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 416/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
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