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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO GI, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
UR UI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2024 depositato il 08/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via GI Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239003730270
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170012384242 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180006690092 BOLLO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912021001385296 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220002863676 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202200047631060 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore dichiara di non voler effettuare la riunione dei ricorsi ed insiste in tutti i propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.50/2024 depositato il 08/01/2024, il sig. Nominativo_2 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 90037302 70/000 e le cartelle di pagamento ivi richiamate n.291
2017 0012384242 000; n.291 2018 0006690092 000; n.291 2021 0013852960 000; n.291 2022 0002863676
000; 291 2022 0004763106 000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1- nullità dell'intimazione impugnata per inesistenza giuridica della notifica;
2-omessa indicazione responsabile del procedimento;
3- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
4-difetto di motivazione;
5- inesistenza della pretesa tributaria per decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza dell'1/12/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
1-Il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono i vizi di notifica dell'intimazione impugnata, è privo di fondamento.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015,
n. 19704).
2-Lo specifico motivo con cui parte ricorrente assume la violazione dell'art. 7 della legge n.212/2020 per mancata indicazione del responsabile del procedimento deve essere disatteso. Infatti, non trova alcuna base giuridica l'estensione dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nel sollecito di pagamento, cioè ad un atto della procedura di riscossione coattiva che precede il pignoramento. Si tratta infatti di un atto funzionalmente distinto dalla cartella di pagamento secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 6 luglio 2018, n. 23537.
3-Parimenti destituita di fondamento è la censura afferente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese l'intimazione impugnata.
Sul punto si osserva che dalla documentazione offerta in giudizio dall'ufficio resistente, è possibile riscontrare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento all'indirizzo PEC "Email_4"
Con riferimento poi all'eccepita invalidità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, si osserva che la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa, come confermato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.982/2023).
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso le suddette cartelle di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
4-Priva di pregio appare, altresì, la censura afferente il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicate le cartelle di pagamento in quanto atti presupposti, oltre che la somma da pagare, con la relativa imposta, interessi e sanzioni.
In particolare, l'intimazione di pagamento contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria. D'altra parte, non può trovare accoglimento il rilievo con il quale viene eccepita la mancata allegazione degli atti sottesi all'intimazione impugnata, dal momento che le cartelle di pagamento ivi richiamate risultano essere state notificate al contribuente, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000.
5-Ugualmente deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento ritualmente notificate.
Sul punto si osserva che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi erariali, ovvero triennale per la tassa automobilistica, di cui alle suddette cartelle di pagamento, rispetto all'intimazione impugnata notificata in data 23/06/2023, essendo, peraltro, stata preceduta da una precedente intimazione di pagamento n. 29120229003110023000 notificata in data 14/06/2022 , avente valore interruttivo della eccepita prescrizione.
D'altra parte, la precedente intimazione di pagamento non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n.602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs
n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è decorso l'eccepito termine di prescrizione dalla notifica del suddetto atto interruttivo
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio alla resistente Agenzia delle
Entrate – Riscossione, che liquida in €1.000,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento 01.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
GI SE ME ME MA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO GI, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
UR UI, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2024 depositato il 08/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via GI Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239003730270
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170012384242 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180006690092 BOLLO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912021001385296 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220002863676 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202200047631060 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore dichiara di non voler effettuare la riunione dei ricorsi ed insiste in tutti i propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.50/2024 depositato il 08/01/2024, il sig. Nominativo_2 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 90037302 70/000 e le cartelle di pagamento ivi richiamate n.291
2017 0012384242 000; n.291 2018 0006690092 000; n.291 2021 0013852960 000; n.291 2022 0002863676
000; 291 2022 0004763106 000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1- nullità dell'intimazione impugnata per inesistenza giuridica della notifica;
2-omessa indicazione responsabile del procedimento;
3- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
4-difetto di motivazione;
5- inesistenza della pretesa tributaria per decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza dell'1/12/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
1-Il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono i vizi di notifica dell'intimazione impugnata, è privo di fondamento.
La notifica, infatti, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto (Cass. SS.UU. 2015,
n. 19704).
2-Lo specifico motivo con cui parte ricorrente assume la violazione dell'art. 7 della legge n.212/2020 per mancata indicazione del responsabile del procedimento deve essere disatteso. Infatti, non trova alcuna base giuridica l'estensione dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nel sollecito di pagamento, cioè ad un atto della procedura di riscossione coattiva che precede il pignoramento. Si tratta infatti di un atto funzionalmente distinto dalla cartella di pagamento secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 6 luglio 2018, n. 23537.
3-Parimenti destituita di fondamento è la censura afferente l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese l'intimazione impugnata.
Sul punto si osserva che dalla documentazione offerta in giudizio dall'ufficio resistente, è possibile riscontrare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento all'indirizzo PEC "Email_4"
Con riferimento poi all'eccepita invalidità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, si osserva che la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa, come confermato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.982/2023).
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso le suddette cartelle di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
4-Priva di pregio appare, altresì, la censura afferente il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicate le cartelle di pagamento in quanto atti presupposti, oltre che la somma da pagare, con la relativa imposta, interessi e sanzioni.
In particolare, l'intimazione di pagamento contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria. D'altra parte, non può trovare accoglimento il rilievo con il quale viene eccepita la mancata allegazione degli atti sottesi all'intimazione impugnata, dal momento che le cartelle di pagamento ivi richiamate risultano essere state notificate al contribuente, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000.
5-Ugualmente deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento ritualmente notificate.
Sul punto si osserva che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi erariali, ovvero triennale per la tassa automobilistica, di cui alle suddette cartelle di pagamento, rispetto all'intimazione impugnata notificata in data 23/06/2023, essendo, peraltro, stata preceduta da una precedente intimazione di pagamento n. 29120229003110023000 notificata in data 14/06/2022 , avente valore interruttivo della eccepita prescrizione.
D'altra parte, la precedente intimazione di pagamento non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n.602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs
n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è decorso l'eccepito termine di prescrizione dalla notifica del suddetto atto interruttivo
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio alla resistente Agenzia delle
Entrate – Riscossione, che liquida in €1.000,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento 01.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
GI SE ME ME MA