Articolo 6 della Legge 20 ottobre 1982, n. 773
Articolo 5Articolo 7
Versione
27 ottobre 1982
Art. 6. Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di invalidita'

Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e della invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e di invalidita' non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta; sono invece corrispondentemente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad infortunio, la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell' articolo 1916 del codice civile , in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione, nell'entita' stabilita dal secondo comma dell'articolo 2, verra' liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Entrata in vigore il 27 ottobre 1982
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