Sentenza 3 giugno 2022
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Parere definitivo 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 27/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00136/2025 e data 27/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 00350/2023
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor SS RE AV, contro il Ministero dell’interno, avverso l’avviso di avvio della procedura assunzionale di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1352 del 26 gennaio 2024 con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Vista la nota presidenziale del 19 ottobre 2023;
Vista la nota del Ministero dell’interno prot. n. 7161 dell’8 maggio 2024;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Davide Miniussi.
Premesso in fatto:
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, collocandosi in posizione n. 32.326, avendo conseguito il punteggio di 7,250.
2. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, corredato da istanza di misura cautelare, egli ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e conseguenziali, l’avviso di “ Avvio della procedura assunzionale di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato ” pubblicato in data 5 - 6 aprile 2022 ai sensi dell’art. 29- bis , decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nella parte in cui ha ammesso a partecipare alla procedura i soli candidati che, nella graduatoria della prova scritta del concorso del 2017, avevano conseguito un voto compreso tra 9,500 e 8,250, impedendo, conseguentemente, di presentare la manifestazione di interesse alla procedura ai soggetti che, come l’odierno ricorrente, avessero conseguito un punteggio compreso tra 8,125 e la sufficienza.
3. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si deducono plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere. In sostanza, si lamenta l’erronea individuazione della platea dei beneficiari del c.d. terzo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato (indetto con decreto del 18 maggio 2017) previsto dall’art. 29- bis , decreto-legge n. 4 del 2022; disposizione, quest’ultima, che autorizza l’Amministrazione della pubblica sicurezza ad assumere sino a n. 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato attingendo dall’elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico del 2017, prevedendo, tuttavia, che lo scorrimento (al pari di quanto avvenuto con il c.d. secondo scorrimento) avvenga “ limitatamente ai soggetti: a) risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all’articolo 11, comma 2- bis , del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo; b) che risultino idonei all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati ”.
4. Con nota prot. n. 1352 del 26 gennaio 2024 il Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria, prospettando l’infondatezza del ricorso.
In riscontro ad un’espressa richiesta formulata in tal senso con nota presidenziale del 19 ottobre 2023, con nota prot. n. 7161 dell’8 maggio 2024 il Ministero ha trasmesso le controdeduzioni del ricorrente, dando altresì conto del contenzioso sviluppatosi in relazione alla vicenda all’esame della Sezione.
5. All’adunanza del 12 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto per il rilascio del parere.
Considerato in diritto:
1. La disposizione (art. 11, co. 2- bis , decreto-legge n. 135 del 2018) richiamata dall’art. 29- bis , decreto-legge n. 4 del 2022 è relativa al c.d. primo scorrimento della graduatoria. In tale occasione, il legislatore, nell’autorizzare l’Amministrazione ad assumere fino al limite massimo di n. 1.851 allievi agenti mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso del 2017, aveva stabilito che vi si provvedesse “ limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare ”.
2. L’Amministrazione ha ritenuto che l’art. 11, co. 2- bis , decreto-legge n. 135 del 2018 valesse a restringere la platea dei beneficiari del terzo scorrimento a coloro che avessero conseguito alla prova scritta un punteggio non inferiore a 8,250 decimi, corrispondente a quello minimo conseguito nell’aliquota di aspiranti effettivamente convocati nell’ambito del primo scorrimento del 2018.
Al contrario, secondo il ricorrente il quadro normativo dovrebbe essere ricostruito nel senso che basterebbe il conseguimento della sufficienza (sei decimi), perché la disposizione richiamata (l’art. 11, co. 2- bis , decreto-legge n. 135 del 2018) non imponeva alcun limite minimo di punteggio.
3. Dando seguito all’indirizzo espresso da questo Consiglio in relazione ad analogo contenzioso (Cons. Stato, sez. II, 11 settembre 2024, nn. 7519 e 7520), la Sezione ritiene che osti alla possibilità di riferire la locuzione (contenuta nell’art. 29- bis , co. 2, lett. a), decreto-legge n. 4 del 2022) “ soggetti destinatari della disposizione di cui all’articolo 11, comma 2- bis , del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ” a destinatari in astratto, anziché a destinatari in concreto (ossia, effettivi beneficiari), del primo scorrimento la circostanza che l’art. 29- bis cit. (al pari di quanto avvenuto in occasione del secondo scorrimento) non consente di attingere senz’altro all’elenco degli idonei alla prova scritta del concorso del 2017 (salvo l’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psicofisici e attitudinali), ma pone un’ulteriore condizione, rappresentata dal conseguimento, con riferimento alla prova scritta, di una determinata votazione (all’assunzione per scorrimento si procede “ limitatamente ai soggetti: a) risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame […] purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all’articolo 11, comma 2- bis , del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 ”).
Dunque, diversamente dal primo scorrimento, basato soltanto sull’ordine di graduatoria degli idonei (alla luce del numero massimo di candidati da assumere stabilito dalla norma, il primo scorrimento ha consentito l’assunzione di candidati che avevano conseguito un punteggio non inferiore a 8,250 decimi), in occasione tanto del secondo quanto del terzo scorrimento il legislatore ha inteso subordinare l’utilizzo degli idonei al soddisfacimento di una condizione aggiuntiva.
Se per il secondo scorrimento è evidente che la nuova condizione era parametrata alla votazione minima conseguita da chi aveva effettivamente beneficiato del primo scorrimento (altrimenti il richiamo ai destinatari della disposizione di cui all’art. 11, comma 2- bis , decreto-legge n. 135 del 2018 non avrebbe avuto senso), l’identica formulazione della disposizione concernente il terzo scorrimento non consente interpretazioni differenti.
L’esito interpretativo di cui sopra non si pone, peraltro, in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione. Al contrario, è ragionevole che la scelta di utilizzare una graduatoria scaduta da tempo, anziché indire un nuovo concorso, sia accompagnata da misure atte a rafforzare la garanzia di un dato livello di competenza dei candidati che, trascorsi diversi anni dalla prova scritta, non tutti gli idonei potrebbero ancora assicurare. Né, d’altra parte, detta interpretazione comporta la lesione di alcun affidamento: il ricorrente, idoneo all’esito di un concorso la cui graduatoria, risalente a diversi anni prima, non era più valida ed efficace, non poteva vantarne alcuno.
Risulta, da ultimo, irrilevante la circostanza (peraltro soltanto allegata, e non dimostrata dal ricorrente) che soltanto un decimo dei potenziali beneficiari del terzo scorrimento abbia presentato la relativa manifestazione di interesse, dal momento che l’Amministrazione non potrebbe per ciò solo procedere ad un ulteriore scorrimento, in assenza di una idonea base legislativa (quella esistente, per quanto sopra esposto, non lo consente).
4. In definitiva, la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della domanda cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della domanda cautelare.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE F/F |
| Davide Miniussi | Carla Ciuffetti |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone