Art. 1.
La dotazione ordinaria annua a favore della Societa' geografica italiana, di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 , viene elevata da lire 500.000 a cinque milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54.
La dotazione ordinaria annua a favore della Societa' geografica italiana, di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472 , viene elevata da lire 500.000 a cinque milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54.