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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/10/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2170/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Letta la nota scritta depositata, ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 Marzo 2025 dall'Avv. Pamela Palmerini emette ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2170 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
), elettivamente domiciliata in Pescara (PE) AL PA (c.f. C.F. 1 alla Via dei Peligni, n. 102 presso lo studio legale dell'Avv. Raffaela Pagliari, la quale la rappresenta e difende, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
Controparte 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del CP_2 , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con sede in L'Aquila, Via Buccio da
Ranallo snc convenuto contumace
CP 3 (c..f. C.F. 2
Controparte_4 (c.f. C.F. 3
altre convenute contumaci
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. Pamela Palmerini ha convenuto in giudizio il Controparte 1
e Controparte_4 entrambe assistite di fiducia nel proc. n°7651/2015 e CP 3
R.G.N.R. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previo annullamento del decreto di liquidazione del compenso al difensore Parte 1 a spese dello Stato, pubblicato mediante lettura e depositato all'udienza del 27.06.2024 dal Tribunale Penale di Pescara, in composizione collegiale, per tutte le ragioni in premessa specificate, rideterminare, per effetto, ed in sostituzione dell'annullato Decreto, la liquidazione dei compensi spettanti, per
Legge, al difensore avv. Pamela Palmerini, conformemente alle istanze di liquidazione depositate dall'opponente in sede di predetta udienza, (con applicazione delle Linee Guida adottate in seno al Tribunale di Pescara in data 17.07.2018, aggiornata al 14.5.2024), e pari complessivamente ad € 3.900,00, oltre 15%, Iva e Cap". 2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia delle parti resistenti, ferme le produzioni documentali, la causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025
3) E' presente in atti il decreto di liquidazione degli onorari del Tribunale di Pescara in composizione collegiale, Sezione Penale, in forza del quale, riunite le istanze di liquidazioni depositate distintamente dalla professionista ricorrente, “vista la richiesta di liquidazione delle competenze professionali per la fase dibattimentale di primo grado presentata dall'avv. Pamela AL del Foro di Pescara, difensore di fiducia di CP 4
[...] e imputate nel procedimento indicato in epigrafe e definito alla CP 3
pubblica udienza del 27.06.2024; rilevato che entrambe le assistite sono state ammesse al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato: La sig.ra Controparte_4 con provvedimento del Gip del Tribunale di Pescara del 20.07.2019, con effetto dal 30.05.2029
(n. 508/19 Mod. 27 Gip); - La sig.ra CP 3 con provvedimento del Gip del Tribunale di Pescara del 20.07.2019, con effetto dal 30.05.2029 (n. 509/19 Mod. 27 Gip); rilevato che nell'istanza di liquidazione il Difensore ha espressamente l'applicazione delle linee guida concordate dal Presidente del Tribunale ed i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Pescara in vigore dal 3.6.2024; tenuto conto che
-
il predetto difensore ha patrocinato in procedimento definito in oltre sei udienze (Tab 3-
C3); considerato che l'attività svolta dal Difensore è riconducibile alle fasi di studio, istruttorie e decisionale;
tenuto conto di detti parametri;
tenuto conto dell'aumento
- -
previsto per la difesa congiunta di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, ritenuto pertanto di liquidare all'avv. Pamela AL per tale giudizio la complessiva somma di euro 2.535,00 (di cui euro 300 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase istruttoria ed euro 850,00 per la fase decisionale) già aumentata del 30% per la difesa congiunta di più soggetti LIQUIDA a titolo di compenso spettante ad difensore avv. Pamela
AL del Foro di Pescara. La complessiva somma di euro 2.535,00 oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura del 15%)".
4) Motivo di doglianza della ricorrente risiede nel fatto che il Tribunale ha errato nel ritenere che le due coimputate avessero rivestito la identica posizione processuale, atteso che le prevenute, odierne resistenti, hanno commesso il delitto di truffa con condotte distinte in condizioni di luogo e di tempo diverse tra loro, alla stregua degli altri coimputati nel procedimento penale in questione (sic CP 3 in ordine "al capo MM del reato p. e p. dagli artt. 110, 640 c.p. perché, agendo in concorso con Persona 1 ed al fine di trarne profitto, con artifizi e raggiri consistiti del presentarsi, in data 07/10/2015, presso l'ufficio postale di Pescara 5 e nel chiedere un finanziamento dell'importo di euro 8.000, producendo a corredo della richiesta una falsa busta paga dalla quale CP_3 risultava fittiziamente dipendente della ditta L.A. infissi s.a.s. di Montesilvano, circostanza non vera poiché la ditta non la annoverava tra i suoi dipendenti, inducevano in errore la
Findomestic s.p.a. che, confidando nella veridicità della documentazione e nella solvibilità del rihiedente, erogava il finanziamento ed accreditava l'importo di cui sopra sul c.c. nr
1025465665 intestato a CP_3 e radicato presso l'Pt 2 di Pescara "Centro". Così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per Findomestic. In Pescara il
07.10.2015"(cfr. capo imputazione all. n. 7); Controparte 4 in ordine " al capo Q del reato p. e p. dagli artt. 110, 640 c.p. perché, agendo in concorso con Persona 1 ed al fine di trarne profitto, con artifizi e raggiri consistiti del presentarsi, in data 04.09.2015 presso l'ufficio postale di Chieti 9 e nel chiedere un finanziamento dell'importo di euro
8.000, producendo a corredo della richiesta una falsa busta paga dalla quale CP_4
[...] risultava essere dipendente della ditta Alexottica s.n.c. di Montesilvano, circostanza non vera poiché la ditta non la annoverava tra i suoi dipendenti, inducevano in errore la Findomestic s.p.a. che, confidando nella veridicità della documentazione e nella solvibilità del richiedente, erogava il finanziamento ed accreditava l'importo di cui sopra sul c.c. nr 1025469279 intestato a Controparte_4 e acceso presso l'U.p. di Pescara
Centro. Così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per Findomestic. In Pescara il 04.09.2015" (cfr.all. n. 8). Di talché la ricorrente ha presentato nel procedimento in questione autonome istanze di liquidazione, al fine di conseguire, per ciascuna posizione,
l'intera quota spettante (100%).
5) Il motivo è fondato.
6) Non appare ravvisabile una “stessa posizione processuale" solo perché due imputati siano stati citati con lo stesso decreto di citazione a giudizio, se i reati, sia pure identici per quanto riguarda la norma contestata, siano distinti, non commessi in concorso, né fra di loro collegati.
7) Invero, dalla disamina dei capi di imputazione non è data ravvisare nella posizione delle due imputati gli estremi di cui all'art. 12 cpp. La circostanza per cui poi le due posizioni siano confluite nello stesso decreto di citazione a giudizio appare una scelta adottata dalla Procura della Repubblica in sede per ragioni di economia processuale in sede, ma che non consente di ravvisare una identità delle due posizioni da un punto di vista processuale.
8) Ne consegue che per la difesa di ciascuna assistita compete alla ricorrente professionista l'importo di euro 1950,00, come da protocollo vigente (TABELLA 3: processi particolarmente complessi-definizione in più di sei udienze- C3 Tribunale Collegiale €
300,00 per fase di studio;
€ 800,00 per fase istruttoria;
€ 850,00 per fase decisionale), per un importo complessivo di euro 3.900,00, oltre accessori di legge.
9) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
· per l'effetto, a parziale modifica e/o integrazione del decreto di liquidazione emesso dal
-
Tribunale di Pescara in composizione collegiale, Sezione Penale in data 27/06/2025 nel proc. iscritto al n° 7651/2015 R.G.N.R., liquida in favore dell'Avv. Pamela Palmerini,
l'importo complessivo di euro 3.900,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f);
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 14 Ottobre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Letta la nota scritta depositata, ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 Marzo 2025 dall'Avv. Pamela Palmerini emette ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2170 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
), elettivamente domiciliata in Pescara (PE) AL PA (c.f. C.F. 1 alla Via dei Peligni, n. 102 presso lo studio legale dell'Avv. Raffaela Pagliari, la quale la rappresenta e difende, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
Controparte 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del CP_2 , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con sede in L'Aquila, Via Buccio da
Ranallo snc convenuto contumace
CP 3 (c..f. C.F. 2
Controparte_4 (c.f. C.F. 3
altre convenute contumaci
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. Pamela Palmerini ha convenuto in giudizio il Controparte 1
e Controparte_4 entrambe assistite di fiducia nel proc. n°7651/2015 e CP 3
R.G.N.R. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previo annullamento del decreto di liquidazione del compenso al difensore Parte 1 a spese dello Stato, pubblicato mediante lettura e depositato all'udienza del 27.06.2024 dal Tribunale Penale di Pescara, in composizione collegiale, per tutte le ragioni in premessa specificate, rideterminare, per effetto, ed in sostituzione dell'annullato Decreto, la liquidazione dei compensi spettanti, per
Legge, al difensore avv. Pamela Palmerini, conformemente alle istanze di liquidazione depositate dall'opponente in sede di predetta udienza, (con applicazione delle Linee Guida adottate in seno al Tribunale di Pescara in data 17.07.2018, aggiornata al 14.5.2024), e pari complessivamente ad € 3.900,00, oltre 15%, Iva e Cap". 2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia delle parti resistenti, ferme le produzioni documentali, la causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025
3) E' presente in atti il decreto di liquidazione degli onorari del Tribunale di Pescara in composizione collegiale, Sezione Penale, in forza del quale, riunite le istanze di liquidazioni depositate distintamente dalla professionista ricorrente, “vista la richiesta di liquidazione delle competenze professionali per la fase dibattimentale di primo grado presentata dall'avv. Pamela AL del Foro di Pescara, difensore di fiducia di CP 4
[...] e imputate nel procedimento indicato in epigrafe e definito alla CP 3
pubblica udienza del 27.06.2024; rilevato che entrambe le assistite sono state ammesse al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato: La sig.ra Controparte_4 con provvedimento del Gip del Tribunale di Pescara del 20.07.2019, con effetto dal 30.05.2029
(n. 508/19 Mod. 27 Gip); - La sig.ra CP 3 con provvedimento del Gip del Tribunale di Pescara del 20.07.2019, con effetto dal 30.05.2029 (n. 509/19 Mod. 27 Gip); rilevato che nell'istanza di liquidazione il Difensore ha espressamente l'applicazione delle linee guida concordate dal Presidente del Tribunale ed i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Pescara in vigore dal 3.6.2024; tenuto conto che
-
il predetto difensore ha patrocinato in procedimento definito in oltre sei udienze (Tab 3-
C3); considerato che l'attività svolta dal Difensore è riconducibile alle fasi di studio, istruttorie e decisionale;
tenuto conto di detti parametri;
tenuto conto dell'aumento
- -
previsto per la difesa congiunta di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, ritenuto pertanto di liquidare all'avv. Pamela AL per tale giudizio la complessiva somma di euro 2.535,00 (di cui euro 300 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase istruttoria ed euro 850,00 per la fase decisionale) già aumentata del 30% per la difesa congiunta di più soggetti LIQUIDA a titolo di compenso spettante ad difensore avv. Pamela
AL del Foro di Pescara. La complessiva somma di euro 2.535,00 oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura del 15%)".
4) Motivo di doglianza della ricorrente risiede nel fatto che il Tribunale ha errato nel ritenere che le due coimputate avessero rivestito la identica posizione processuale, atteso che le prevenute, odierne resistenti, hanno commesso il delitto di truffa con condotte distinte in condizioni di luogo e di tempo diverse tra loro, alla stregua degli altri coimputati nel procedimento penale in questione (sic CP 3 in ordine "al capo MM del reato p. e p. dagli artt. 110, 640 c.p. perché, agendo in concorso con Persona 1 ed al fine di trarne profitto, con artifizi e raggiri consistiti del presentarsi, in data 07/10/2015, presso l'ufficio postale di Pescara 5 e nel chiedere un finanziamento dell'importo di euro 8.000, producendo a corredo della richiesta una falsa busta paga dalla quale CP_3 risultava fittiziamente dipendente della ditta L.A. infissi s.a.s. di Montesilvano, circostanza non vera poiché la ditta non la annoverava tra i suoi dipendenti, inducevano in errore la
Findomestic s.p.a. che, confidando nella veridicità della documentazione e nella solvibilità del rihiedente, erogava il finanziamento ed accreditava l'importo di cui sopra sul c.c. nr
1025465665 intestato a CP_3 e radicato presso l'Pt 2 di Pescara "Centro". Così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per Findomestic. In Pescara il
07.10.2015"(cfr. capo imputazione all. n. 7); Controparte 4 in ordine " al capo Q del reato p. e p. dagli artt. 110, 640 c.p. perché, agendo in concorso con Persona 1 ed al fine di trarne profitto, con artifizi e raggiri consistiti del presentarsi, in data 04.09.2015 presso l'ufficio postale di Chieti 9 e nel chiedere un finanziamento dell'importo di euro
8.000, producendo a corredo della richiesta una falsa busta paga dalla quale CP_4
[...] risultava essere dipendente della ditta Alexottica s.n.c. di Montesilvano, circostanza non vera poiché la ditta non la annoverava tra i suoi dipendenti, inducevano in errore la Findomestic s.p.a. che, confidando nella veridicità della documentazione e nella solvibilità del richiedente, erogava il finanziamento ed accreditava l'importo di cui sopra sul c.c. nr 1025469279 intestato a Controparte_4 e acceso presso l'U.p. di Pescara
Centro. Così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per Findomestic. In Pescara il 04.09.2015" (cfr.all. n. 8). Di talché la ricorrente ha presentato nel procedimento in questione autonome istanze di liquidazione, al fine di conseguire, per ciascuna posizione,
l'intera quota spettante (100%).
5) Il motivo è fondato.
6) Non appare ravvisabile una “stessa posizione processuale" solo perché due imputati siano stati citati con lo stesso decreto di citazione a giudizio, se i reati, sia pure identici per quanto riguarda la norma contestata, siano distinti, non commessi in concorso, né fra di loro collegati.
7) Invero, dalla disamina dei capi di imputazione non è data ravvisare nella posizione delle due imputati gli estremi di cui all'art. 12 cpp. La circostanza per cui poi le due posizioni siano confluite nello stesso decreto di citazione a giudizio appare una scelta adottata dalla Procura della Repubblica in sede per ragioni di economia processuale in sede, ma che non consente di ravvisare una identità delle due posizioni da un punto di vista processuale.
8) Ne consegue che per la difesa di ciascuna assistita compete alla ricorrente professionista l'importo di euro 1950,00, come da protocollo vigente (TABELLA 3: processi particolarmente complessi-definizione in più di sei udienze- C3 Tribunale Collegiale €
300,00 per fase di studio;
€ 800,00 per fase istruttoria;
€ 850,00 per fase decisionale), per un importo complessivo di euro 3.900,00, oltre accessori di legge.
9) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
· per l'effetto, a parziale modifica e/o integrazione del decreto di liquidazione emesso dal
-
Tribunale di Pescara in composizione collegiale, Sezione Penale in data 27/06/2025 nel proc. iscritto al n° 7651/2015 R.G.N.R., liquida in favore dell'Avv. Pamela Palmerini,
l'importo complessivo di euro 3.900,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f);
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 14 Ottobre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi