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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/07/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9643/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Castiello, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Capodrise, alla via F.lli Rosselli, n. 1
RICORRENTE
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Guida e Paolo Legnante, Controparte_1
presso il cui studio elett.mente domicilia in Cesa, alla via Atellana, n. 56
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 26.11.2024, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente (il 21.9.2002, in Qualiano), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 30.6.2025, sulla base del raggiunto accordo tra i coniugi, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (in data 4.12.2019), nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa depositato il 14.1.2020, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 26.6.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Qualiano, in data 21.9.2002, tra i coniugi (nato a [...] l'[...]) e (nata a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 23.1.1981) - atto n. 53, parte II, serie A, anno 2002;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Qualiano per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 2.7.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9643/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Castiello, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Capodrise, alla via F.lli Rosselli, n. 1
RICORRENTE
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Guida e Paolo Legnante, Controparte_1
presso il cui studio elett.mente domicilia in Cesa, alla via Atellana, n. 56
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 26.11.2024, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente (il 21.9.2002, in Qualiano), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 30.6.2025, sulla base del raggiunto accordo tra i coniugi, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (in data 4.12.2019), nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa depositato il 14.1.2020, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 26.6.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Qualiano, in data 21.9.2002, tra i coniugi (nato a [...] l'[...]) e (nata a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 23.1.1981) - atto n. 53, parte II, serie A, anno 2002;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Qualiano per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 2.7.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro