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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2585/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.2.2025 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 04.02.1961
Cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Stretti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata in Thailandia il 12.04.1980
Cittadina: thailandese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Stretti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile avanti all'Addetto Consolare dell'Ambasciata d'Italia a Bangkok (Thailandia) il 16.08.2013
(iscritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Nerviano - anno 2013 - atto n. 13 - parte II –
Serie C)
In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altra questione di ordine economico e patrimoniale, di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro e di essere economicamente autosufficienti;
4. I coniugi si rilasciano vicendevolmente consenso al rinnovo e/o al rilascio dei propri documenti
d'identità, compresi quelli validi per l'espatrio ed i passaporti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza era divenuta da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e si è interrotta già dall'anno 2014.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_3 Parte_2 contratto matrimonio avanti all'Addetto Consolare dell'Ambasciata d'Italia a Bangkok
(Thailandia) il 16.08.2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nerviano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG