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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 207/2013 RGAC
CORTE D'APPELLO
DI EG AB
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 207/2013 vertente
TRA
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Carmelo Marco Iamonte per procura in atti – pec:
. egalmaîl. Email_1 Email_2
-appellante-
CONTRO
; Controparte_1
-appellato contumace- OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n.10/2013 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 01.03.2013 e depositata il 04.03.2013, nell'ambito del procedimento recante n.
R.G. 831/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 03.04.2013 l'odierno appellante impugnava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria emessa nell'ambito del procedimento d'intimazione di sfratto per morosità n. 831/2013, chiedendone il rigetto e la revoca.
All'udienza del 26.09.2013, stante la mancata comparizione di parte appellante, la Corte rinviava la causa all'udienza del 23.01.2014 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Con successiva ordinanza resa all'udienza del 23.01.2014 la Corte disponeva la cancellazione della causa.
Successivamente, con decreto presidenziale del 31.10.2015, comunicato al difensore il
03.11.2025, la Corte d'Appello dava atto che il giudizio risultava cancellato ma che non si era proceduto alla dichiarazione di estinzione prevista per legge e fissava la causa all'udienza del
24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti.
Tanto premesso, va rilevato che all'udienza del 24.11.2025 l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e che il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Invero, poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dall'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro , avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza n.10/2013 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 01.03.2013 e depositata il
04.03.2013, nel procedimento n. 831/2013, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo di appello;
- Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025. La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Ivana Acacia Dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI EG AB
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 207/2013 vertente
TRA
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Carmelo Marco Iamonte per procura in atti – pec:
. egalmaîl. Email_1 Email_2
-appellante-
CONTRO
; Controparte_1
-appellato contumace- OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n.10/2013 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 01.03.2013 e depositata il 04.03.2013, nell'ambito del procedimento recante n.
R.G. 831/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 03.04.2013 l'odierno appellante impugnava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria emessa nell'ambito del procedimento d'intimazione di sfratto per morosità n. 831/2013, chiedendone il rigetto e la revoca.
All'udienza del 26.09.2013, stante la mancata comparizione di parte appellante, la Corte rinviava la causa all'udienza del 23.01.2014 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Con successiva ordinanza resa all'udienza del 23.01.2014 la Corte disponeva la cancellazione della causa.
Successivamente, con decreto presidenziale del 31.10.2015, comunicato al difensore il
03.11.2025, la Corte d'Appello dava atto che il giudizio risultava cancellato ma che non si era proceduto alla dichiarazione di estinzione prevista per legge e fissava la causa all'udienza del
24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per assumere i necessari provvedimenti.
Tanto premesso, va rilevato che all'udienza del 24.11.2025 l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e che il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Invero, poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dall'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da contro , avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza n.10/2013 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 01.03.2013 e depositata il
04.03.2013, nel procedimento n. 831/2013, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo di appello;
- Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025. La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Ivana Acacia Dott.ssa Patrizia Morabito