Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02438/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2438 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bertacco, Francesco Rovetta e Federico Finazzi, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via San Clemente, n. 1;
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola CO, IA Lodovica Bognetti e Danilo Parvopasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
per l'annullamento
dell’atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. -OMISSIS- datato 30 maggio 2024, con cui il Comune di Milano ha intimato al sig. -OMISSIS- di pagare, entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento, la somma Euro 46.810,20 a titolo urbanizzazioni primarie, urbanizzazioni secondarie, sanzioni ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 380 del 2001,
monetizzazione standard per cambio d’uso richiesto da persone fisiche, interessi legali e
spese di notifica, in relazione all’intervento edilizio di recupero dei seminterrati realizzato in via -OMISSIS- in Milano.;
dell’avviso n. 67223 del 18 aprile 2023.
di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. EF EL CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- è titolare di un’unità immobiliare sita al piano terra e soppalco del fabbricato di Via -OMISSIS- in Milano, con relativi locali pertinenziali al piano seminterrato. Questi ultimi locali, in origine non destinati alla permanenza di persone, a seguito di presentazione di una SCIA in data 25 settembre 2020, sono stati oggetto di un intervento di recupero ai sensi della legge regionale n. 7 del 2017, mediante il quale sono stati trasformati in locali ad uso abitativo.
Con atto in data 30 maggio 2024, avente funzione di titolo esecutivo, il Comune di Milano ha chiesto al sig. -OMISSIS- il versamento di una somma complessiva pari ad euro 46.810,20, di cui ero 41.267,44 a titolo di monetizzazione standard (i restanti importi sono stati richiesti a titolo di contributo di costruzione, sanzioni, interessi e spese di notifica).
Ritenendo che le somme dovute a titolo di monetizzazione standard non siano dovute, lo stesso sig. -OMISSIS- ha proposto il presente ricorso con il quale impugna in parte qua l’atto del 30 maggio 2024.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.
La Sezione, con ordinanza n. 1278 del 6 novembre 2024, ha accolto l’istanza cautelare motivando esclusivamente in punto di periculum.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025.
Ritiene il Collegio che, come eccepito d’ufficio in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il ricorso sia inammissibile.
A questo proposito si osserva che, secondo un orientamento giurisprudenziale a cui si è conformata la Sezione, mentre le richieste di versamento del contributo di costruzione hanno carattere paritetico, quelle che hanno ad oggetto la cessione di aree (o il versamento sostitutivo di somme di denaro) funzionali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione correlate ad interventi edili hanno natura autoritativa. Questa conclusione viene raggiunta rilevando che la previsione dell’obbligo di cessione delle aree standard costituisce, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, requisito di validità del titolo edilizio; ne consegue che tale previsione fa parte integrante del titolo stesso del quale condivide la natura autoritativa, e ciò a differenza di quanto avviene per il contributo di costruzione, il quale non costituisce requisito di validità del titolo edilizio ma opera sul piano del rapporto paritetico che si instaura fra amministrazione e contribuente a seguito del suo rilascio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1436; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 7 luglio 2025, n. 2562; id. 4 aprile 2023, n. 844).
Una volta stabilito che le richieste di cessione delle aree standard (o di monetizzazione sostitutiva) costituiscono espressione di potere autoritativo dell’amministrazione, diviene agevole rilevare come la contestazione di tali richieste debba necessariamente avvenire mediante la tempestiva impugnazione del titolo edilizio o dei successivi provvedimenti con i quali l’amministrazione avanza per la prima volta la relativa pretesa (ovviamente nella parte in cui dispongono in tal senso).
Ciò premesso, va ora osservato che, nel caso concreto, non è contestato che l’atto con il quale il Comune di Milano ha per la prima volta chiesto al ricorrente il pagamento della somma di euro 41.267,44 a titolo di monetizzazione standard in relazione all’intervento di cui si discute è costituito dall’atto in data 18 aprile 2023, notificato allo stesso ricorrente, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 per compiuta giacenza della raccomandata, in data 10 maggio 2023 (si vedano anche i docc. 9 e 10 di parte resistente).
Risulta pertanto evidente come il ricorso in esame, proposto tempestivamente solo nei confronti del successivo atto 30 maggio 2024 con il quale l’Amministrazione ha nuovamente fatto valere la sua pretesa in forma esecutiva, sia inammissibile.
Va pertanto ribadita l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune di Milano, che vengono liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AD SO, Presidente
EF EL CO, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF EL CO | IA AD SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.