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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/10/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7173/2020
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 7173/2020 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
01.12.2020 da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Quinto Vicentino (VI), Via Vittorio Alfieri n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca RIGATO, del
Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Vicenza - Corso Palladio n.
114, come da mandato in calce all'atto di citazione. attrice contro
(c.f. , nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Vicenza, Via Panizza n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta FIPALDINI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Vicenza - Corso Palladio n. 42, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta. convenuta
In punto: vendita di cose immobili;
risarcimento danni.
All'udienza del 18.06.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti
CONCLUSIONI ATTRICE:
1 La signora , ut supra rappresentata, assistita e difesa, richiamandosi integralmente ai Parte_1 propri precedenti scritti difensivi, alla luce dei depositi telematici del 30.01.2024 e 15.04.2024, previa rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica che determini il minor valore dell'immobile de quo, così rassegna le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
1. accertato e dichiarato che l'immobile de quo presenta le irregolarità urbanistiche e catastali come meglio descritte in narrativa ed è pertanto gravemente viziato, ridurre il prezzo pagato dalla sig.ra per l'acquisto dell'immobile Parte_1 medesimo e, per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 medesima l'importo di € 35.000,00, o la somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di
[...] giustizia;
2. nella denegata ipotesi in cui non venisse disposta la riduzione del prezzo dell'immobile de quo, accertato e dichiarato che, a causa dei vizi dell'immobile, la sig.ra non ha potuto usufruire dell'immobile de quo e non ha potuto Parte_1 né potrà usufruire delle detrazioni fiscali collegate alla ristrutturazione dell'immobile, condannare la sig.ra al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra per un importo non Controparte_1 Parte_1 inferiore ad € 35.000,00, o per l'importo, maggiore o minore, che verrà ritenuto di giustizia anche alla luce della documentazione dimessa attestante le spese sinora sostenute e la diminuzione di valore dell'immobile ora privo di agibilità e di garage commercializzabile;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A.
In via istruttoria
Previa rimessione della causa in istruttoria, si insiste affinché venga ammessa consulenza tecnica già richiesta con memoria istruttoria al fine di accertare, all'epoca dell'atto di compravendita del 30.11.2018, la sussistenza delle non conformità urbanistiche e catastali di cui in narrativa, nonché a determinare la diminuzione del valore dell'immobile di proprietà dell'attrice in conseguenza dei vizi riscontrati e in conseguenza dell'impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali correlate alla ristrutturazione degli immobili urbani.
CONCLUSIONI CONVENUTA:
Il procuratore della convenuta deposita e scambia
2 FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Si evidenzia che all'udienza del 16.04.2024, previo deposito del Foglio di precisazione delle conclusioni, il sottoscritto patrocinio aveva dato atto che la documentazione prodotta da controparte indicava dei dati catastali parzialmente errati, venendo prodotta la documentazione corretta soltanto in data 15.04.2024, motivo per cui solo all'udienza veniva dichiarata la disponibilità della Sig.ra di Controparte_1 rimborsare immediatamente le spese della sanatoria e le spese del tecnico, sempre che venissero fornite le coordinate bancarie della Sig.ra al fine di eseguire il pagamento. Pt_1
Veniva quindi rinnovata tale disponibilità con mail del 09.05.2024, chiedendo la trasmissione delle coordinate bancarie per eseguire il pagamento, ma non veniva dato alcun positivo riscontro.
Atteso quanto premesso, il sottoscritto procuratore, nella veste di cui sopra assume le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito
1) Dato atto che nelle more del presente procedimento è intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7 L.R. n. 19/2021, medio tempore intervenuta, dato atto altresì che le difformità urbanistico-catastali in ordine all'immobile venduto in data 30.11.2018, con atto di compravendita n.
126.211 Rep. Notaio di Dainese di Vicenza, da a Per_1 Controparte_1 Parte_1 riguardano l'intero edificio condominiale “Ai Salici”, comprese le singole unità immobiliari, e sono state sanate mediante la pratica di sanatoria di cui al Permesso di costruire n. 2821 del 02.01.2024 (ex adverso all. sub doc. 24), dietro il pagamento di una sanzione pecuniaria complessiva pari ad €
46.563,42, di cui la quota a carico dell'odierna attrice è risultata pari ad € 7.217,33 (ex adverso all. sub doc. 25), oltre alle spese per le competenze del tecnico incaricato pari ad € 1.412,83, determinarsi conseguentemente la riduzione del prezzo della compravendita anzi indicata nella misura corrispondente a quanto risulta essere stato posto complessivamente, pro quota, a carico della condomina pari ad € 8.630,16, dandosi atto che , che si è Parte_1 Controparte_1 dichiarata fin dal principio disponibile a rimborsare dette somme, ha dichiarato, a mezzo del sottoscritto procuratore, all'udienza del 16.04.2024 di essere pronta a rimborsare immediatamente l'importo anzi indicato, non ricevendo tuttavia le istruzioni necessarie per farlo (coordinate bancarie) da parte del procuratore della di . Parte_1
2) Rigettarsi tutte le altre domande avanzate dalla nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 in quanto infondate come emerso all'esito della fase istruttoria.
3) Spese e competenze di lite rifuse o, in subordine, compensate.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 01.12.2020, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 avanti questo Tribunale la sig.ra , esponendo che: Controparte_1
- con atto di compravendita Notaio dott. di Vicenza del 30.11.2018 l'attrice acquistava Persona_2 dalla convenuta, per il prezzo di € 72.000,00, la piena proprietà dell'unità abitativa al piano secondo e del garage al piano terra facenti parte di un fabbricato condominiale sito in Comune di Quinto Vicentino
(VI), Via Vittorio Alfieri n. 19 (catastalmente censiti al Catasto Fabbricati di detto comune, al foglio 11
Mapp. 275 sub 10 Via Vittorio Alfieri, P. T-2, Cat. A/2, cl. 2, vani 5, Rendita 400,25 e Mapp. 275 sub 5
Via Vittorio Alfieri, P. T, Cat. C/6, cl. 3, mq 21, Rendita 27,11);
- nel suddetto atto di compravendita la venditrice dichiarava che i dati catastali riportati e le planimetrie catastali “sono conformi allo stato di fatto degli immobili in oggetto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”, e che “le unità immobiliari in oggetto non hanno subito altre modifiche né provvedimenti sanzionatori e che il tutto è liberamente commerciabile ex lege 47/1985 e D.P.R.
380/2001”;
- preso possesso dell'immobile, dovendo procedere alla sua ristrutturazione, al fine di usufruire degli sgravi fiscali di cui alla finanziaria per l'anno 2019, l'attrice incaricava per i relativi adempimenti un tecnico, geom. , il quale però, all'esito dei sopralluoghi e degli accessi al Comune Controparte_2 di Quinto Vicentino, constatava la mancanza di conformità catastale ed urbanistica (non solo dell'immobile in questione ma dell'intero Condominio) rispetto al progetto del 1972, e segnatamente le seguenti difformità: modifiche prospettiche, modifiche altezze interne, modifica volumetrica, modifiche interne;
- dall'accesso agli atti del Comune emergeva altresì la presentazione di una sanatoria nel 1992 nonché, in data 29.05.2008, di una pratica di aggiornamento grafico, pratica tuttavia non ultimata posto che la non conformità rilevata all'epoca avrebbe potuto essere sanata solo attraverso una sanatoria e non invece un aggiornamento grafico;
- l'attrice, invitata dal tecnico ad interrompere l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione in attesa della sanatoria di tipo condominiale, tempestivamente denunciava alla convenuta detta situazione, mettendo altresì a conoscenza di tali irregolarità l'amministratore di Condominio;
4 - nel corso dell'assemblea condominiale del 22.05.2019 il “ conferiva al geom. Parte_2
l'incarico di verificare lo stato del Condominio e valutare la fattibilità di una Controparte_3 sanatoria;
- detto tecnico appurava la sussistenza di una non conformità dei fabbricati condominiali risalente all'epoca di costruzione dei fabbricati e del conseguente rilascio dell'agibilità nel 1974, non suscettibile di sanatoria bensì di una fiscalizzazione ai sensi dell'art. 34 comma 2 DPR 380/01;
- il Condominio allora, nel corso dell'assemblea 06.11.2019, incaricava lo stesso geom. CP_3 della pratica di regolarizzazione e fiscalizzazione;
- a seguito di queste vicende e dell'indicata non conformità l'attrice non aveva potuto procedere alla ristrutturazione dell'immobile acquistato e degli impianti, con impossibilità di usufruire delle detrazioni fiscali in misura del 50% riservate a chi, nel corso del 2019, effettuava lavori di ristrutturazione;
- la mancanza della necessaria conformità urbanistica era suscettibile di inficiare il valore dell'immobile, con gravi ricadute sulla commerciabilità dello stesso;
- l'attrice provvedeva tempestivamente, in data 08.04.2019, a denunciare i vizi scoperti e quindi promuoveva un procedimento di mediazione, avanti ad organo deputato, che peraltro dava esito negativo.
Su tali premesse, allegando la sussistenza di due irregolarità quali la non conformità urbanistica (lo stato dell'immobile non era conforme all'ultimo progetto depositato in Comune) e la non conformità catastale
(lo stato dell'immobile non corrispondeva alla planimetria depositata presso gli Uffici catastali), e quindi irregolarità urbanistica costituente un vizio atto a rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata e che ne diminuiva in modo apprezzabile il valore, l'attrice chiedeva che fosse ridotto il prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile, con conseguente condanna della convenuta sig.ra alla Controparte_1 restituzione della somma di € 35.000,00 (ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia).
In subordine chiedeva, accertato che a causa dei vizi dell'immobile non aveva potuto fruire dell'immobile né aveva potuto usufruire della detrazioni fiscali collegate alla sua ristrutturazione, che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni, per un importo non inferiore ad € 35.000,00 (ovvero per il diverso importo, maggiore o minore, di giustizia).
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta 07.05.2021, la convenuta, in sintesi deducendo in replica che:
- nel vendere in data 30.11.2018 l'immobile in proprietà, costituito da un'unità condominiale posta al secondo piano del “ in Quinto Vicentino, la stessa rendeva in perfetta buona fede le Parte_2
5 dichiarazioni di conformità urbanistico-catastale, oltre a quelle di non aver apportato modifiche né di aver mai subito provvedimenti sanzionatori;
- quanto all'edificio condominiale, la stessa era a conoscenza che nel 2018 l'amministratore aveva incaricato un tecnico di presentare una pratica edilizia finalizzata ad un aggiornamento grafico delle tavole progettuali, ed era convinta che detta pratica fosse stata portata a termine;
- a fronte della successiva contestazione dell'attrice, oltre ad evidenziare la propria buona fede in ordine alle emerse irregolarità, si faceva parte attiva incaricando un tecnico delle necessarie verifiche;
- incaricato dal Condominio un tecnico ed appreso che la soluzione era quella di procedere ad una pratica di “fiscalizzazione”, la convenuta si rendeva disponibile a rifondere all'attrice i costi che quest'ultima avrebbe dovuto sostenere per la relativa pratica, pur ribadendo la propria perfetta buona fede in ordine alle dichiarazioni rese in sede contrattuale;
- l'attrice nondimeno non accettava la proposta di rifusione dei costi della pratica di “fiscalizzazione”, reiterata anche in sede di mediazione;
- la richiesta di riduzione del prezzo di compravendita in misura di € 35.000,00 (pari in pratica al 50% del complessivo corrispettivo) era del tutto immotivata (l'azione estimatoria ex art. 1492 c.c., cui era riconducibile la domanda formulata in via principale, era finalizzata a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione) posto che non erano indicati criteri ed elementi oggettivi per una tale quantificazione;
- il ritardo del tecnico incaricato dal di predisporre la pratica di fiscalizzazione era peraltro Parte_2 imputabile alla sola attrice, la quale non aveva consentito l'accesso alla propria unità immobiliare per eseguire i necessari rilievi;
- la domanda formulata dall'attrice in via subordinata (di risarcimento dei danni, per un importo non inferiore ad € 35.000,00, per non aver potuto usufruire della detrazioni fiscali collegate alla ristrutturazione dell'immobile) era ugualmente priva di elementi concreti di riferimento, e ad ogni modo, quale domanda riconducibile all'art. 1494 c.c., presupponeva la colpa del venditore, ossia l'omissione di diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, colpa non configurabile nel caso di specie in capo alla venditrice, del tutto all'oscuro delle difformità urbanistico-catastali che interessavano l'intero edificio ed in quota parte le singole unità esclusive e convinta che le irregolarità fossero già state risolte nel 2008 con la pratica presentata dal Condominio.
La convenuta concludeva chiedendo venisse determinata la riduzione del prezzo di compravendita in misura corrispondente a quanto sarebbe risultato pro quota a carico dell'attrice all'esito della pratica di
6 sanatoria, con conseguente obbligo a proprio carico, la quale si dichiarava sin da subito impegnata a corrispondere detta somma, con rigetto di ogni altra domanda avversaria siccome infondata.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, all'esito della prima udienza del 28 maggio 2021 venivano assegnati termini per il deposto di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. (sia pur ad istanza delle parti con decorrenza “differita” per consentire alle stesse l'avvio di un tentativo di composizione bonaria della controversia).
Evidentemente fallito tale tentativo, seguiva lo scambio di memorie autorizzate ex art. 183, VI comma,
c.p.c..
In particolare, con la prima memoria, la convenuta evidenziava che la Legge Regione Veneto n. 19 del
30.06.2021, all'art. 7, aveva previsto l'inserimento dell'art. 93 bis “Stato legittimo dell'immobile-
Tolleranze” alla Legge Regionale n. 61 del 27.06.1985.
Deduceva pertanto che, essendo stato l'edificio condominiale costruito con licenza edilizia 31.08.1972 e l'abitabilità autorizzata in data 11.07.1974, e risultando la maggiore volumetria riscontrata rispetto a quella autorizzata pari mc. 119,04, e quindi nell'ambito della tollerabilità prevista legislativamente ai fini della regolarità urbanistica non superando 1/5 del volume utile dell'edificio, con ogni verosimiglianza la pratica di “fiscalizzazione” in corso di attuazione del al fine di sanare l'irregolarità Parte_2 urbanistica non sarebbe stata più necessaria, con conseguente venir meno e cessazione della materia del contendere.
Con successiva memoria (ex art. 183, VI comma, n. 2) l'attrice a propria volta replicava che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 05.08.2021, aveva deliberato di impugnare la legge regionale n. 61/1985, limitatamente all'art. 7, siccome in contrasto con la disciplina di principio posta dall'art. 9 bis, comma 1 bis, del DPR n. 380/2001, con conseguente violazione dell'art. 117 comma 3 della Costituzione.
Si procedeva quindi ad istruttoria orale a mezzo assunzione di prove per testi.
Con sentenza della Corte Costituzionale veniva dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della Legge
Regione Veneto n. 19 del 30.06.2021,
Alla successiva udienza del 30 gennaio 2024, fissata per precisazione delle conclusioni, parte attrice depositava nota con cui, premesso che a seguito della suddetta declaratoria di incostituzionalità si era reso necessario procedere con richiesta di permesso di costruire in sanatoria, il Comune aveva comunicato che detto permesso in sanatoria sarebbe stato rilasciato solo previo pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di € 27.720,92, nonché del pagamento di un importo di €
7 17.842,50 a titolo di “monetizzazione dei parcheggi privati coperti mancanti a carico delle unità immobiliari residenziali”, e così per complessivi € 46.563,42.
A fronte dell'intervenuto pagamento della somma in oggetto, in data 02.01.2024, il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria (n. 2821), con l'ulteriore prescrizione di presentare nuova segnalazione certificata di agibilità, alla quale conseguiva la necessità di adeguamento degli impianti alla normativa attualmente in essere, con ogni conseguente costo.
L'attrice, quindi, puntualizzava (e documentava) di aver dovuto corrispondere le seguenti somme:
- € 7.217,33 al Comune di Quinto Vicentino per il permesso di costruire in sanatoria;
- € 1.412,83 per le competenze di tecnico (geom. ), somme che andavano ad aggiungersi Per_3 all'importo di € 608,88 già versato in favore del geom. , il quale si era inizialmente occupato CP_3 della questione della sanatoria.
Veniva concesso conseguente termine per esame e replica alla convenuta, replica che quest'ultima provvedeva a depositare.
Da ultimo, all'udienza del 18 giugno 2024, non essendo stato raggiunto un accordo conciliativo (la convenuta ribadiva la disponibilità ad eseguire il pagamento delle spese in allora sostenute dall'attrice; quest'ultima specificava di non aver accettato il pagamento offerto, che non poteva ritenersi integralmente satisfattivo, “in quanto vi sono ulteriori spese ancora da quantificare conseguenti all'intervenuta sanatoria”), i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte, onde la causa veniva trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di legge per lo scambio degli scritti conclusionali.
**********
Quanto sopra rappresentato e premesso, ad avviso del giudicante le domande dell'attrice possono trovare solo parziale accoglimento.
È documentato (docc. 22, 24 attrice) che in data 02.01.2024 il Comune di Quinto Vicentino ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria (n. 2821) per la regolarizzazione del fabbricato condominiale di cui è parte pure l'unità immobiliare, e relative pertinenze, oggetto dell'atto di compravendita di cui si controverte.
È del pure indiscusso che l'attrice in conseguenza abbia dovuto corrispondere le seguenti somme:
- € 7.217,33 al Comune di Quinto Vicentino per il permesso di costruire in sanatoria;
- € 1.412,83 per le competenze di tecnico (geom. ); Per_3
8 - € 608,88 originariamente versate in favore di altro tecnico (geom. ), il quale si era CP_3 inizialmente occupato della sanatoria.
Per una spesa totale di € 9.239,04 capitali.
Tale importo, maggiorato dagli interessi al tasso legale a decorrere dai singoli pagamenti al saldo effettivo, deve essere senz'altro all'attrice rifuso dalla convenuta.
La convenuta invero, costituendosi, aveva chiesto che venisse determinata la riduzione del prezzo di compravendita in misura corrispondente a quanto sarebbe risultato pro quota a carico dell'acquirente all'esito della pratica di sanatoria.
Ed analoghe conclusioni ha rassegnato in sede di definitiva precisazione delle conclusioni (sia pur erroneamente indicando l'importo dovuto in € 8.630,16 per errore materiale di calcolo, corretto poi in €
9.239,04 negli scritti conclusionali: cfr. pag. 5 conclusionale di replica).
Per la verità l'attrice ha proposto – e mantiene ferme (pur parzialmente integrandole e riorientandole) – ulteriori domande di pagamento, declinandole sub specie di riduzione del prezzo ovvero (in via subordinata o alternativa) di risarcimento del danno.
Tali domande peraltro non sono risultate supportate da dati concreti ed oggettivi in guisa da fornire al giudicante elementi per orientare saldamente lo scrutinio per i profili dell'an e del quantum debeatur
(eventualmente con l'ausilio, ripetutamente invocato dall'attrice, di una CTU, che peraltro non potrebbe essere solo esplorativa o per così dire “creativa”).
In primo luogo l'attrice ha invocato una riduzione del prezzo indicandola in misura di € 35.00,00 (salvo diverso importo di giustizia).
Tale domanda, effettivamente riconducibile alla fattispecie dell'azione estimatoria ex art. 1492 c.c., non è però mai stata (né originariamente né con eventuali allegazioni integrative in corso di causa) incentrata su criteri ed elementi oggettivi (come condivisibilmente deduce parte convenuta) al fine di orientare la quantificazione giudiziale, rifuggendo da intenti e connotati appunto solamente esplorativi o “creativi”.
Per altro profilo l'attrice chiede il risarcimento del danno (che ugualmente quantifica in principalità in misura di € 35.00,00) per non aver usufruito dell'immobile (verosimilmente per non averlo occupato a fini abitativi, in via diretta ovvero mediata tramite sua cessione in godimento) ovvero ancora per non aver usufruito delle detrazioni fiscali collegate alla ristrutturazione come consentite dalla normativa introdotta delle leggi finanziarie.
9 Ora, l'attrice non fornisce prova (le prove testimoniali al riguardo risultano irrilevanti e/o ininfluenti) dei motivi (di carattere oggettivo e non invece soggettivi e/o arbitrari) per i quali non avrebbe potuto occupare o fruire dell'immobile acquistato.
E soprattutto non indica quali opere di ristrutturazione avrebbe avuto intenzione e interesse di eseguire,
e di essere stata seriamente pronta ad apportare, sul bene, in modo da consentire ad un eventuale perito d'ufficio di accertarne fattibilità e possibili incrementi patrimoniali sub specie di detrazioni fiscali (o di analoghi istituti finanziari).
Nella sua “eterogenea” individuazione di causali fonte di possibili pregiudizi economici, ovvero di future spese per le quali ottenere il rimborso dalla propria dante causa, l'attrice prende spunto dal permesso conseguito in sanatoria dal Condominio per rimarcare che, essendo in detto atto prevista la successiva presentazione della segnalazione certificata di agibilità, sicuramente in futuro dovranno essere sopportate spese per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente.
O ancora reclama il tantundem (controvalore) per la diminuzione di valore dell'appartamento per l'asserita mancata commerciabilità del garage in quanto tale ma solo come cantina.
In merito appare però condivisibile la replica di parte convenuta, laddove obietta la non risarcibilità o indennizzabilità di tale asserito danno o pregiudizio, allo stato del tutto incerto tanto per il versante dell'an che del quantum.
Le domande di ristoro economico-patrimoniale dell'attrice appaiono dunque accoglibili solo in parte, nei sensi e termini sopra indicati, con rigetto di ogni ulteriore, maggiore sua pretesa.
Definito nei termini che precedono il contenzioso, le spese processuali (liquidate per l'intero come da dispositivo ex D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022, importi tariffari medi, scaglione di valore da € 5.200,01 fino a € 26.000,00, corrispondente all'importo del credito effettivamente riconosciuto e per cui è condanna) seguono la soccombenza, che risulta prevalente, sebbene non esclusiva, di parte convenuta.
Invero, se le spese processuali non potrebbero essere poste a carico della parte che ha ragione
(sicuramente la venditrice, a prescindere da eventuali profili di colpa - lieve o grave - in capo alla stessa, rimaneva comunque oggettivamente responsabile per aver negoziato un bene immobile non pienamente conforme dal punto di vista urbanistico e catastale, sebbene per irregolarità essenzialmente discendenti dalla non piena conformità del fabbricato condominiale), è anche vero che la presente controversia avrebbe potuto essere definita già al momento in cui, col rilascio del permesso di costruire in sanatoria,
10 si rendeva possibile un oggettivo computo ogni onere economico conseguente destinato a gravare sull'attrice.
In tale prospettiva appare congruo accollare alla convenuta l'obbligo di rifusione delle spese, come liquidate in dispositivo, non appunto integralmente, bensì in proporzione dei 2/3 (due terzi) dell'intero, compensando il residuo 1/3 (un terzo) tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) in parziale accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, delle domande attoree, condanna la convenuta sig.ra a corrispondere all'attrice sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 9.239,04 capitali da quest'ultima sopportata per la regolarizzazione edilizio-urbanistica dell'immobile compravenduto, da maggiorare con interessi al tasso legale a decorrere dai singoli pagamenti al saldo effettivo;
II) rigetta ogni altra, maggiore domanda dell'attrice;
III) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali – liquidate per l'intero in € 545,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge sull'imponibile – in misura di 2/3 (due terzi) dell'intero, compensando il residuo 1/3 (un terzo) tra le parti.
Così deciso in Vicenza, l'11 ottobre 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
11
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 7173/2020 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
01.12.2020 da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Quinto Vicentino (VI), Via Vittorio Alfieri n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca RIGATO, del
Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Vicenza - Corso Palladio n.
114, come da mandato in calce all'atto di citazione. attrice contro
(c.f. , nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Vicenza, Via Panizza n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta FIPALDINI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Vicenza - Corso Palladio n. 42, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta. convenuta
In punto: vendita di cose immobili;
risarcimento danni.
All'udienza del 18.06.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti
CONCLUSIONI ATTRICE:
1 La signora , ut supra rappresentata, assistita e difesa, richiamandosi integralmente ai Parte_1 propri precedenti scritti difensivi, alla luce dei depositi telematici del 30.01.2024 e 15.04.2024, previa rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di una consulenza tecnica che determini il minor valore dell'immobile de quo, così rassegna le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
1. accertato e dichiarato che l'immobile de quo presenta le irregolarità urbanistiche e catastali come meglio descritte in narrativa ed è pertanto gravemente viziato, ridurre il prezzo pagato dalla sig.ra per l'acquisto dell'immobile Parte_1 medesimo e, per l'effetto, condannare la sig.ra a restituire alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 medesima l'importo di € 35.000,00, o la somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di
[...] giustizia;
2. nella denegata ipotesi in cui non venisse disposta la riduzione del prezzo dell'immobile de quo, accertato e dichiarato che, a causa dei vizi dell'immobile, la sig.ra non ha potuto usufruire dell'immobile de quo e non ha potuto Parte_1 né potrà usufruire delle detrazioni fiscali collegate alla ristrutturazione dell'immobile, condannare la sig.ra al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra per un importo non Controparte_1 Parte_1 inferiore ad € 35.000,00, o per l'importo, maggiore o minore, che verrà ritenuto di giustizia anche alla luce della documentazione dimessa attestante le spese sinora sostenute e la diminuzione di valore dell'immobile ora privo di agibilità e di garage commercializzabile;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A.
In via istruttoria
Previa rimessione della causa in istruttoria, si insiste affinché venga ammessa consulenza tecnica già richiesta con memoria istruttoria al fine di accertare, all'epoca dell'atto di compravendita del 30.11.2018, la sussistenza delle non conformità urbanistiche e catastali di cui in narrativa, nonché a determinare la diminuzione del valore dell'immobile di proprietà dell'attrice in conseguenza dei vizi riscontrati e in conseguenza dell'impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali correlate alla ristrutturazione degli immobili urbani.
CONCLUSIONI CONVENUTA:
Il procuratore della convenuta deposita e scambia
2 FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Si evidenzia che all'udienza del 16.04.2024, previo deposito del Foglio di precisazione delle conclusioni, il sottoscritto patrocinio aveva dato atto che la documentazione prodotta da controparte indicava dei dati catastali parzialmente errati, venendo prodotta la documentazione corretta soltanto in data 15.04.2024, motivo per cui solo all'udienza veniva dichiarata la disponibilità della Sig.ra di Controparte_1 rimborsare immediatamente le spese della sanatoria e le spese del tecnico, sempre che venissero fornite le coordinate bancarie della Sig.ra al fine di eseguire il pagamento. Pt_1
Veniva quindi rinnovata tale disponibilità con mail del 09.05.2024, chiedendo la trasmissione delle coordinate bancarie per eseguire il pagamento, ma non veniva dato alcun positivo riscontro.
Atteso quanto premesso, il sottoscritto procuratore, nella veste di cui sopra assume le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito
1) Dato atto che nelle more del presente procedimento è intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7 L.R. n. 19/2021, medio tempore intervenuta, dato atto altresì che le difformità urbanistico-catastali in ordine all'immobile venduto in data 30.11.2018, con atto di compravendita n.
126.211 Rep. Notaio di Dainese di Vicenza, da a Per_1 Controparte_1 Parte_1 riguardano l'intero edificio condominiale “Ai Salici”, comprese le singole unità immobiliari, e sono state sanate mediante la pratica di sanatoria di cui al Permesso di costruire n. 2821 del 02.01.2024 (ex adverso all. sub doc. 24), dietro il pagamento di una sanzione pecuniaria complessiva pari ad €
46.563,42, di cui la quota a carico dell'odierna attrice è risultata pari ad € 7.217,33 (ex adverso all. sub doc. 25), oltre alle spese per le competenze del tecnico incaricato pari ad € 1.412,83, determinarsi conseguentemente la riduzione del prezzo della compravendita anzi indicata nella misura corrispondente a quanto risulta essere stato posto complessivamente, pro quota, a carico della condomina pari ad € 8.630,16, dandosi atto che , che si è Parte_1 Controparte_1 dichiarata fin dal principio disponibile a rimborsare dette somme, ha dichiarato, a mezzo del sottoscritto procuratore, all'udienza del 16.04.2024 di essere pronta a rimborsare immediatamente l'importo anzi indicato, non ricevendo tuttavia le istruzioni necessarie per farlo (coordinate bancarie) da parte del procuratore della di . Parte_1
2) Rigettarsi tutte le altre domande avanzate dalla nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 in quanto infondate come emerso all'esito della fase istruttoria.
3) Spese e competenze di lite rifuse o, in subordine, compensate.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 01.12.2020, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 avanti questo Tribunale la sig.ra , esponendo che: Controparte_1
- con atto di compravendita Notaio dott. di Vicenza del 30.11.2018 l'attrice acquistava Persona_2 dalla convenuta, per il prezzo di € 72.000,00, la piena proprietà dell'unità abitativa al piano secondo e del garage al piano terra facenti parte di un fabbricato condominiale sito in Comune di Quinto Vicentino
(VI), Via Vittorio Alfieri n. 19 (catastalmente censiti al Catasto Fabbricati di detto comune, al foglio 11
Mapp. 275 sub 10 Via Vittorio Alfieri, P. T-2, Cat. A/2, cl. 2, vani 5, Rendita 400,25 e Mapp. 275 sub 5
Via Vittorio Alfieri, P. T, Cat. C/6, cl. 3, mq 21, Rendita 27,11);
- nel suddetto atto di compravendita la venditrice dichiarava che i dati catastali riportati e le planimetrie catastali “sono conformi allo stato di fatto degli immobili in oggetto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”, e che “le unità immobiliari in oggetto non hanno subito altre modifiche né provvedimenti sanzionatori e che il tutto è liberamente commerciabile ex lege 47/1985 e D.P.R.
380/2001”;
- preso possesso dell'immobile, dovendo procedere alla sua ristrutturazione, al fine di usufruire degli sgravi fiscali di cui alla finanziaria per l'anno 2019, l'attrice incaricava per i relativi adempimenti un tecnico, geom. , il quale però, all'esito dei sopralluoghi e degli accessi al Comune Controparte_2 di Quinto Vicentino, constatava la mancanza di conformità catastale ed urbanistica (non solo dell'immobile in questione ma dell'intero Condominio) rispetto al progetto del 1972, e segnatamente le seguenti difformità: modifiche prospettiche, modifiche altezze interne, modifica volumetrica, modifiche interne;
- dall'accesso agli atti del Comune emergeva altresì la presentazione di una sanatoria nel 1992 nonché, in data 29.05.2008, di una pratica di aggiornamento grafico, pratica tuttavia non ultimata posto che la non conformità rilevata all'epoca avrebbe potuto essere sanata solo attraverso una sanatoria e non invece un aggiornamento grafico;
- l'attrice, invitata dal tecnico ad interrompere l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione in attesa della sanatoria di tipo condominiale, tempestivamente denunciava alla convenuta detta situazione, mettendo altresì a conoscenza di tali irregolarità l'amministratore di Condominio;
4 - nel corso dell'assemblea condominiale del 22.05.2019 il “ conferiva al geom. Parte_2
l'incarico di verificare lo stato del Condominio e valutare la fattibilità di una Controparte_3 sanatoria;
- detto tecnico appurava la sussistenza di una non conformità dei fabbricati condominiali risalente all'epoca di costruzione dei fabbricati e del conseguente rilascio dell'agibilità nel 1974, non suscettibile di sanatoria bensì di una fiscalizzazione ai sensi dell'art. 34 comma 2 DPR 380/01;
- il Condominio allora, nel corso dell'assemblea 06.11.2019, incaricava lo stesso geom. CP_3 della pratica di regolarizzazione e fiscalizzazione;
- a seguito di queste vicende e dell'indicata non conformità l'attrice non aveva potuto procedere alla ristrutturazione dell'immobile acquistato e degli impianti, con impossibilità di usufruire delle detrazioni fiscali in misura del 50% riservate a chi, nel corso del 2019, effettuava lavori di ristrutturazione;
- la mancanza della necessaria conformità urbanistica era suscettibile di inficiare il valore dell'immobile, con gravi ricadute sulla commerciabilità dello stesso;
- l'attrice provvedeva tempestivamente, in data 08.04.2019, a denunciare i vizi scoperti e quindi promuoveva un procedimento di mediazione, avanti ad organo deputato, che peraltro dava esito negativo.
Su tali premesse, allegando la sussistenza di due irregolarità quali la non conformità urbanistica (lo stato dell'immobile non era conforme all'ultimo progetto depositato in Comune) e la non conformità catastale
(lo stato dell'immobile non corrispondeva alla planimetria depositata presso gli Uffici catastali), e quindi irregolarità urbanistica costituente un vizio atto a rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata e che ne diminuiva in modo apprezzabile il valore, l'attrice chiedeva che fosse ridotto il prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile, con conseguente condanna della convenuta sig.ra alla Controparte_1 restituzione della somma di € 35.000,00 (ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia).
In subordine chiedeva, accertato che a causa dei vizi dell'immobile non aveva potuto fruire dell'immobile né aveva potuto usufruire della detrazioni fiscali collegate alla sua ristrutturazione, che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni, per un importo non inferiore ad € 35.000,00 (ovvero per il diverso importo, maggiore o minore, di giustizia).
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta 07.05.2021, la convenuta, in sintesi deducendo in replica che:
- nel vendere in data 30.11.2018 l'immobile in proprietà, costituito da un'unità condominiale posta al secondo piano del “ in Quinto Vicentino, la stessa rendeva in perfetta buona fede le Parte_2
5 dichiarazioni di conformità urbanistico-catastale, oltre a quelle di non aver apportato modifiche né di aver mai subito provvedimenti sanzionatori;
- quanto all'edificio condominiale, la stessa era a conoscenza che nel 2018 l'amministratore aveva incaricato un tecnico di presentare una pratica edilizia finalizzata ad un aggiornamento grafico delle tavole progettuali, ed era convinta che detta pratica fosse stata portata a termine;
- a fronte della successiva contestazione dell'attrice, oltre ad evidenziare la propria buona fede in ordine alle emerse irregolarità, si faceva parte attiva incaricando un tecnico delle necessarie verifiche;
- incaricato dal Condominio un tecnico ed appreso che la soluzione era quella di procedere ad una pratica di “fiscalizzazione”, la convenuta si rendeva disponibile a rifondere all'attrice i costi che quest'ultima avrebbe dovuto sostenere per la relativa pratica, pur ribadendo la propria perfetta buona fede in ordine alle dichiarazioni rese in sede contrattuale;
- l'attrice nondimeno non accettava la proposta di rifusione dei costi della pratica di “fiscalizzazione”, reiterata anche in sede di mediazione;
- la richiesta di riduzione del prezzo di compravendita in misura di € 35.000,00 (pari in pratica al 50% del complessivo corrispettivo) era del tutto immotivata (l'azione estimatoria ex art. 1492 c.c., cui era riconducibile la domanda formulata in via principale, era finalizzata a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione) posto che non erano indicati criteri ed elementi oggettivi per una tale quantificazione;
- il ritardo del tecnico incaricato dal di predisporre la pratica di fiscalizzazione era peraltro Parte_2 imputabile alla sola attrice, la quale non aveva consentito l'accesso alla propria unità immobiliare per eseguire i necessari rilievi;
- la domanda formulata dall'attrice in via subordinata (di risarcimento dei danni, per un importo non inferiore ad € 35.000,00, per non aver potuto usufruire della detrazioni fiscali collegate alla ristrutturazione dell'immobile) era ugualmente priva di elementi concreti di riferimento, e ad ogni modo, quale domanda riconducibile all'art. 1494 c.c., presupponeva la colpa del venditore, ossia l'omissione di diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, colpa non configurabile nel caso di specie in capo alla venditrice, del tutto all'oscuro delle difformità urbanistico-catastali che interessavano l'intero edificio ed in quota parte le singole unità esclusive e convinta che le irregolarità fossero già state risolte nel 2008 con la pratica presentata dal Condominio.
La convenuta concludeva chiedendo venisse determinata la riduzione del prezzo di compravendita in misura corrispondente a quanto sarebbe risultato pro quota a carico dell'attrice all'esito della pratica di
6 sanatoria, con conseguente obbligo a proprio carico, la quale si dichiarava sin da subito impegnata a corrispondere detta somma, con rigetto di ogni altra domanda avversaria siccome infondata.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, all'esito della prima udienza del 28 maggio 2021 venivano assegnati termini per il deposto di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. (sia pur ad istanza delle parti con decorrenza “differita” per consentire alle stesse l'avvio di un tentativo di composizione bonaria della controversia).
Evidentemente fallito tale tentativo, seguiva lo scambio di memorie autorizzate ex art. 183, VI comma,
c.p.c..
In particolare, con la prima memoria, la convenuta evidenziava che la Legge Regione Veneto n. 19 del
30.06.2021, all'art. 7, aveva previsto l'inserimento dell'art. 93 bis “Stato legittimo dell'immobile-
Tolleranze” alla Legge Regionale n. 61 del 27.06.1985.
Deduceva pertanto che, essendo stato l'edificio condominiale costruito con licenza edilizia 31.08.1972 e l'abitabilità autorizzata in data 11.07.1974, e risultando la maggiore volumetria riscontrata rispetto a quella autorizzata pari mc. 119,04, e quindi nell'ambito della tollerabilità prevista legislativamente ai fini della regolarità urbanistica non superando 1/5 del volume utile dell'edificio, con ogni verosimiglianza la pratica di “fiscalizzazione” in corso di attuazione del al fine di sanare l'irregolarità Parte_2 urbanistica non sarebbe stata più necessaria, con conseguente venir meno e cessazione della materia del contendere.
Con successiva memoria (ex art. 183, VI comma, n. 2) l'attrice a propria volta replicava che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 05.08.2021, aveva deliberato di impugnare la legge regionale n. 61/1985, limitatamente all'art. 7, siccome in contrasto con la disciplina di principio posta dall'art. 9 bis, comma 1 bis, del DPR n. 380/2001, con conseguente violazione dell'art. 117 comma 3 della Costituzione.
Si procedeva quindi ad istruttoria orale a mezzo assunzione di prove per testi.
Con sentenza della Corte Costituzionale veniva dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della Legge
Regione Veneto n. 19 del 30.06.2021,
Alla successiva udienza del 30 gennaio 2024, fissata per precisazione delle conclusioni, parte attrice depositava nota con cui, premesso che a seguito della suddetta declaratoria di incostituzionalità si era reso necessario procedere con richiesta di permesso di costruire in sanatoria, il Comune aveva comunicato che detto permesso in sanatoria sarebbe stato rilasciato solo previo pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di € 27.720,92, nonché del pagamento di un importo di €
7 17.842,50 a titolo di “monetizzazione dei parcheggi privati coperti mancanti a carico delle unità immobiliari residenziali”, e così per complessivi € 46.563,42.
A fronte dell'intervenuto pagamento della somma in oggetto, in data 02.01.2024, il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria (n. 2821), con l'ulteriore prescrizione di presentare nuova segnalazione certificata di agibilità, alla quale conseguiva la necessità di adeguamento degli impianti alla normativa attualmente in essere, con ogni conseguente costo.
L'attrice, quindi, puntualizzava (e documentava) di aver dovuto corrispondere le seguenti somme:
- € 7.217,33 al Comune di Quinto Vicentino per il permesso di costruire in sanatoria;
- € 1.412,83 per le competenze di tecnico (geom. ), somme che andavano ad aggiungersi Per_3 all'importo di € 608,88 già versato in favore del geom. , il quale si era inizialmente occupato CP_3 della questione della sanatoria.
Veniva concesso conseguente termine per esame e replica alla convenuta, replica che quest'ultima provvedeva a depositare.
Da ultimo, all'udienza del 18 giugno 2024, non essendo stato raggiunto un accordo conciliativo (la convenuta ribadiva la disponibilità ad eseguire il pagamento delle spese in allora sostenute dall'attrice; quest'ultima specificava di non aver accettato il pagamento offerto, che non poteva ritenersi integralmente satisfattivo, “in quanto vi sono ulteriori spese ancora da quantificare conseguenti all'intervenuta sanatoria”), i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte, onde la causa veniva trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di legge per lo scambio degli scritti conclusionali.
**********
Quanto sopra rappresentato e premesso, ad avviso del giudicante le domande dell'attrice possono trovare solo parziale accoglimento.
È documentato (docc. 22, 24 attrice) che in data 02.01.2024 il Comune di Quinto Vicentino ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria (n. 2821) per la regolarizzazione del fabbricato condominiale di cui è parte pure l'unità immobiliare, e relative pertinenze, oggetto dell'atto di compravendita di cui si controverte.
È del pure indiscusso che l'attrice in conseguenza abbia dovuto corrispondere le seguenti somme:
- € 7.217,33 al Comune di Quinto Vicentino per il permesso di costruire in sanatoria;
- € 1.412,83 per le competenze di tecnico (geom. ); Per_3
8 - € 608,88 originariamente versate in favore di altro tecnico (geom. ), il quale si era CP_3 inizialmente occupato della sanatoria.
Per una spesa totale di € 9.239,04 capitali.
Tale importo, maggiorato dagli interessi al tasso legale a decorrere dai singoli pagamenti al saldo effettivo, deve essere senz'altro all'attrice rifuso dalla convenuta.
La convenuta invero, costituendosi, aveva chiesto che venisse determinata la riduzione del prezzo di compravendita in misura corrispondente a quanto sarebbe risultato pro quota a carico dell'acquirente all'esito della pratica di sanatoria.
Ed analoghe conclusioni ha rassegnato in sede di definitiva precisazione delle conclusioni (sia pur erroneamente indicando l'importo dovuto in € 8.630,16 per errore materiale di calcolo, corretto poi in €
9.239,04 negli scritti conclusionali: cfr. pag. 5 conclusionale di replica).
Per la verità l'attrice ha proposto – e mantiene ferme (pur parzialmente integrandole e riorientandole) – ulteriori domande di pagamento, declinandole sub specie di riduzione del prezzo ovvero (in via subordinata o alternativa) di risarcimento del danno.
Tali domande peraltro non sono risultate supportate da dati concreti ed oggettivi in guisa da fornire al giudicante elementi per orientare saldamente lo scrutinio per i profili dell'an e del quantum debeatur
(eventualmente con l'ausilio, ripetutamente invocato dall'attrice, di una CTU, che peraltro non potrebbe essere solo esplorativa o per così dire “creativa”).
In primo luogo l'attrice ha invocato una riduzione del prezzo indicandola in misura di € 35.00,00 (salvo diverso importo di giustizia).
Tale domanda, effettivamente riconducibile alla fattispecie dell'azione estimatoria ex art. 1492 c.c., non è però mai stata (né originariamente né con eventuali allegazioni integrative in corso di causa) incentrata su criteri ed elementi oggettivi (come condivisibilmente deduce parte convenuta) al fine di orientare la quantificazione giudiziale, rifuggendo da intenti e connotati appunto solamente esplorativi o “creativi”.
Per altro profilo l'attrice chiede il risarcimento del danno (che ugualmente quantifica in principalità in misura di € 35.00,00) per non aver usufruito dell'immobile (verosimilmente per non averlo occupato a fini abitativi, in via diretta ovvero mediata tramite sua cessione in godimento) ovvero ancora per non aver usufruito delle detrazioni fiscali collegate alla ristrutturazione come consentite dalla normativa introdotta delle leggi finanziarie.
9 Ora, l'attrice non fornisce prova (le prove testimoniali al riguardo risultano irrilevanti e/o ininfluenti) dei motivi (di carattere oggettivo e non invece soggettivi e/o arbitrari) per i quali non avrebbe potuto occupare o fruire dell'immobile acquistato.
E soprattutto non indica quali opere di ristrutturazione avrebbe avuto intenzione e interesse di eseguire,
e di essere stata seriamente pronta ad apportare, sul bene, in modo da consentire ad un eventuale perito d'ufficio di accertarne fattibilità e possibili incrementi patrimoniali sub specie di detrazioni fiscali (o di analoghi istituti finanziari).
Nella sua “eterogenea” individuazione di causali fonte di possibili pregiudizi economici, ovvero di future spese per le quali ottenere il rimborso dalla propria dante causa, l'attrice prende spunto dal permesso conseguito in sanatoria dal Condominio per rimarcare che, essendo in detto atto prevista la successiva presentazione della segnalazione certificata di agibilità, sicuramente in futuro dovranno essere sopportate spese per l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente.
O ancora reclama il tantundem (controvalore) per la diminuzione di valore dell'appartamento per l'asserita mancata commerciabilità del garage in quanto tale ma solo come cantina.
In merito appare però condivisibile la replica di parte convenuta, laddove obietta la non risarcibilità o indennizzabilità di tale asserito danno o pregiudizio, allo stato del tutto incerto tanto per il versante dell'an che del quantum.
Le domande di ristoro economico-patrimoniale dell'attrice appaiono dunque accoglibili solo in parte, nei sensi e termini sopra indicati, con rigetto di ogni ulteriore, maggiore sua pretesa.
Definito nei termini che precedono il contenzioso, le spese processuali (liquidate per l'intero come da dispositivo ex D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022, importi tariffari medi, scaglione di valore da € 5.200,01 fino a € 26.000,00, corrispondente all'importo del credito effettivamente riconosciuto e per cui è condanna) seguono la soccombenza, che risulta prevalente, sebbene non esclusiva, di parte convenuta.
Invero, se le spese processuali non potrebbero essere poste a carico della parte che ha ragione
(sicuramente la venditrice, a prescindere da eventuali profili di colpa - lieve o grave - in capo alla stessa, rimaneva comunque oggettivamente responsabile per aver negoziato un bene immobile non pienamente conforme dal punto di vista urbanistico e catastale, sebbene per irregolarità essenzialmente discendenti dalla non piena conformità del fabbricato condominiale), è anche vero che la presente controversia avrebbe potuto essere definita già al momento in cui, col rilascio del permesso di costruire in sanatoria,
10 si rendeva possibile un oggettivo computo ogni onere economico conseguente destinato a gravare sull'attrice.
In tale prospettiva appare congruo accollare alla convenuta l'obbligo di rifusione delle spese, come liquidate in dispositivo, non appunto integralmente, bensì in proporzione dei 2/3 (due terzi) dell'intero, compensando il residuo 1/3 (un terzo) tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) in parziale accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, delle domande attoree, condanna la convenuta sig.ra a corrispondere all'attrice sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 9.239,04 capitali da quest'ultima sopportata per la regolarizzazione edilizio-urbanistica dell'immobile compravenduto, da maggiorare con interessi al tasso legale a decorrere dai singoli pagamenti al saldo effettivo;
II) rigetta ogni altra, maggiore domanda dell'attrice;
III) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali – liquidate per l'intero in € 545,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge sull'imponibile – in misura di 2/3 (due terzi) dell'intero, compensando il residuo 1/3 (un terzo) tra le parti.
Così deciso in Vicenza, l'11 ottobre 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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