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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/10/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 253/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 09/10/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 253/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Parisi,
- attore/opponente -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. CP_1
e in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_2
pro tempore, cod. fisc. rappresentate e difese dall'Avv. Francesco P.IVA_2
Balletta,
- convenute/oppposte - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Sono presenti l'Avv. Santi Alesci, in sostituzione dell'Avv. Maurizio Parisi, nell'interesse di e l'Avv. Mario Trifilò, in sostituzione Parte_1
dell'Avv. Francesco Balletta, nell'interesse delle società opposte. Precisano le conclusioni discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni. L'Avv. Mario Trifilò chiede la distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv. Francesco Balletta, che ha anticipato le spese e non riscosso i compensi. Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha opposto l'atto di precetto a lui notificato Parte_1
il 5 febbraio 2025 da e in virtù ed CP_1 Controparte_2
esecuzione della sentenza n. 918/2024 del Tribunale di Patti, con cui è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio, liquidate in €
7.850,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge. A sostegno dell'opposizione ha addotto: (a) la nullità del precetto, avendo i creditori chiesto congiuntamente il pagamento dell'importo liquidato in sentenza;
(b) la nullità del precetto per essere stato richiesto il pagamento delle spese di registrazione, non ancora liquidate dall'Agenzia delle Entrate;
(c) la mancata indicazione del giudice competente per l'esecuzione forzata.
La causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – L'opposizione è manifestamente infondata.
2.1. – Nessuno dei tre motivi di opposizione evidenzia una causa di nullità del precetto, che può essere pronunciata soltanto in relazione ai vizi di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c.; il Giudice, infatti, non può pronunciare la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge (art. 156, comma 1, c.p.c.).
2.2. – Solo per completezza si ribadisce (dopo essere ciò stato precisato con il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare) che il precetto è stato predisposto e notificato nell'interesse di entrambi i creditori, per cui la somma complessivamente richiesta – a prescindere dal fatto che la condanna alle spese sia stata o meno considerata, dal Giudice che l'ha pronunciata, come obbligazione indivisibile (cfr. artt. 1316 ss. c.c.) – è comunque corretta in relazione all'importo complessivamente domandato di € 7.850,00 oltre accessori, fermo restando che la richiesta di un importo maggiore rispetto al dovuto (ciò che vale anche per la richiesta di rimborso dell'imposta di registro, se ed in quanto non ancora corrisposte da parte creditrice all'Agenzie delle Entrate) non sarebbe comunque causa di nullità del precetto, che conserva comunque la sua validità ed efficacia in relazione all'importo corrispondente a quello risultante dal titolo.
3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato Parte_1
al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Tenuto conto della non particolare complessità della controversia, i compensi professionali vanno liquidati applicando i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Francesco Balletta ai sensi dell'art. 93, comma 1, del codice di procedura civile.
4. – Parte attrice va altresì condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata, avendo agito con dolo o, comunque, colpa grave per l'accertamento della nullità del precetto, sebbene in palese difetto dei relativi presupposti, chiari e immediatamente desumibili dall'inequivocabile dato normativo, senza neanche abbozzare alcuna giustificazione in diritto circa le conclusioni rassegnate con l'opposizione.
Ai fini della liquidazione possono trovare applicazione i medesimi criteri adottati per la liquidazione dei compensi professionali.
5. – Alla superiore pronuncia consegue l'ulteriore condanna dell'opponente al pagamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende dello Stato, ai sensi dell'art. 96, comma 4, del codice procedura civile.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 253/2025 R.G.A.C., così provvede: rigetta la domanda di accertamento della nullità del precetto opposto e condanna al pagamento, in favore delle convenute, delle spese Parte_1
processuali che liquida complessivamente in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Balletta;
condanna al pagamento, in favore delle convenute, Parte_1
dell'ulteriore importo complessivo di € 1.700,00 per aver responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; condanna al pagamento di € 500,00 in favore deòòa Parte_1
cassa delle ammende dello Stato.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 09/10/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 253/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Parisi,
- attore/opponente -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. CP_1
e in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_2
pro tempore, cod. fisc. rappresentate e difese dall'Avv. Francesco P.IVA_2
Balletta,
- convenute/oppposte - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Sono presenti l'Avv. Santi Alesci, in sostituzione dell'Avv. Maurizio Parisi, nell'interesse di e l'Avv. Mario Trifilò, in sostituzione Parte_1
dell'Avv. Francesco Balletta, nell'interesse delle società opposte. Precisano le conclusioni discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni. L'Avv. Mario Trifilò chiede la distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv. Francesco Balletta, che ha anticipato le spese e non riscosso i compensi. Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha opposto l'atto di precetto a lui notificato Parte_1
il 5 febbraio 2025 da e in virtù ed CP_1 Controparte_2
esecuzione della sentenza n. 918/2024 del Tribunale di Patti, con cui è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio, liquidate in €
7.850,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge. A sostegno dell'opposizione ha addotto: (a) la nullità del precetto, avendo i creditori chiesto congiuntamente il pagamento dell'importo liquidato in sentenza;
(b) la nullità del precetto per essere stato richiesto il pagamento delle spese di registrazione, non ancora liquidate dall'Agenzia delle Entrate;
(c) la mancata indicazione del giudice competente per l'esecuzione forzata.
La causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – L'opposizione è manifestamente infondata.
2.1. – Nessuno dei tre motivi di opposizione evidenzia una causa di nullità del precetto, che può essere pronunciata soltanto in relazione ai vizi di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c.; il Giudice, infatti, non può pronunciare la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge (art. 156, comma 1, c.p.c.).
2.2. – Solo per completezza si ribadisce (dopo essere ciò stato precisato con il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare) che il precetto è stato predisposto e notificato nell'interesse di entrambi i creditori, per cui la somma complessivamente richiesta – a prescindere dal fatto che la condanna alle spese sia stata o meno considerata, dal Giudice che l'ha pronunciata, come obbligazione indivisibile (cfr. artt. 1316 ss. c.c.) – è comunque corretta in relazione all'importo complessivamente domandato di € 7.850,00 oltre accessori, fermo restando che la richiesta di un importo maggiore rispetto al dovuto (ciò che vale anche per la richiesta di rimborso dell'imposta di registro, se ed in quanto non ancora corrisposte da parte creditrice all'Agenzie delle Entrate) non sarebbe comunque causa di nullità del precetto, che conserva comunque la sua validità ed efficacia in relazione all'importo corrispondente a quello risultante dal titolo.
3. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., va condannato Parte_1
al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Tenuto conto della non particolare complessità della controversia, i compensi professionali vanno liquidati applicando i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Francesco Balletta ai sensi dell'art. 93, comma 1, del codice di procedura civile.
4. – Parte attrice va altresì condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata, avendo agito con dolo o, comunque, colpa grave per l'accertamento della nullità del precetto, sebbene in palese difetto dei relativi presupposti, chiari e immediatamente desumibili dall'inequivocabile dato normativo, senza neanche abbozzare alcuna giustificazione in diritto circa le conclusioni rassegnate con l'opposizione.
Ai fini della liquidazione possono trovare applicazione i medesimi criteri adottati per la liquidazione dei compensi professionali.
5. – Alla superiore pronuncia consegue l'ulteriore condanna dell'opponente al pagamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende dello Stato, ai sensi dell'art. 96, comma 4, del codice procedura civile.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 253/2025 R.G.A.C., così provvede: rigetta la domanda di accertamento della nullità del precetto opposto e condanna al pagamento, in favore delle convenute, delle spese Parte_1
processuali che liquida complessivamente in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Balletta;
condanna al pagamento, in favore delle convenute, Parte_1
dell'ulteriore importo complessivo di € 1.700,00 per aver responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; condanna al pagamento di € 500,00 in favore deòòa Parte_1
cassa delle ammende dello Stato.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti