Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00076/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko Billone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bologna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell'istanza intesa all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emesso il 21 agosto 2025, Prot. -OMISSIS- del 25 agosto 2025, e notificato in data 6 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorso in esame è volto a censurare la legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, a causa della mancata dimostrazione della disponibilità dell’alloggio e della irregolarità nell’adempimento degli obblighi fiscali: ciò in violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 5 della Direttiva 2003/109/CE.
Con riferimento al primo requisito di cui è stata ravvisata al carenza, il ricorrente afferma, nell’ambito del ricorso, che la Questura avrebbe erroneamente omesso di considerare che egli vive nell'abitazione locata dalla madre, sig.a -OMISSIS-, cittadina italiana. L'abitazione è di proprietà di ER e parte conduttrice (la madre) avrebbe, seguendo le prescrizioni, chiesto ed ottenuto l'accrescimento naturale del nucleo per la presenza del figlio.
La relazione dell’Amministrazione prodotta in atti nulla dice in ordine alla regolarità dell’alloggio, ma la documentazione allegata evidenzia come il contratto di concessione ad uso abitativo sia stato integrato con l’autorizzazione alla convivenza del figlio, ma solo fino al permanere della residenza di quest’ultima e il contratto prevedeva la scadenza del 16 gennaio 2025. Parte ricorrente non documenta cosa sia successo dopo tale data, con la conseguenza che non vi è prova che il contratto di concessione sia stato prorogato. La dimostrazione del requisito della disponibilità di un adeguato alloggio non può, quindi, ritenersi integrata.
Quanto alla mancanza della regolarità contributiva e fiscale deve, in primo luogo, darsi conto del fatto che il ricorrente ha concordato con l’Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione, con cadenza mensile per ottantaquattro rate, che riguarda ben tre procedure di ammortamento: la prima per il debito di euro 60.162,31 (rata mensile di 866 euro circa), la seconda per un ulteriore debito di 40.056,22 (rata mensile di 595 euro circa) e la terza per un debito di 14.846,31 euro (rata mensile di euro 195 circa).
Ciò precisato, il Collegio ritiene di poter convenire con l’Amministrazione circa l’affermazione del principio secondo cui, se non può rappresentare un presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno ordinario, la regolarità fiscale deve, invece, sussistere, quale condizione necessaria, per il rilascio di un permesso “a tutela rafforzata” come quello richiesto, che si fonda su di una piena integrazione che è stata legittimamente contestata in presenza di una esposizione debitoria così consistente quale quella dell’odierno ricorrente, tale da mettere in dubbio anche la sussistenza del requisito di un’adeguata capacità economica, che non può prescindere dal considerare l’incidenza sul reddito disponibile dell’obbligo di pagamento delle rate di ammortamento mensili. A fronte di buste paga che documentano uno stipendio che non arriva ai 500 euro mensili, infatti, il ricorrente dovrebbe pagare all’erario, mensilmente, circa 1.656 euro.
Cionondimeno l’ammissione alla rateizzazione potrebbe rimuovere l’ostacolo derivante dalla carenza del presupposto, ma ciò qualora fossero dimostrate la capacità e la diligenza nell’adempiere agli obblighi assunti: dimostrazione che, nella fattispecie, manca, considerato, da un lato il sopra riportato confronto tra entrate e uscite e, dall’altro, che non vi è prova che sia stata pagata nessuna delle rate già scadute (sei).
In sintesi, considerato che nessuno dei documenti prodotti in atti comprova né la disponibilità di un adeguato alloggio (non essendo stato esibito alcun atto di proroga del contratto scaduto, così come, invece, richiesto nel preavviso di rigetto), né il superamento dell’irregolarità fiscale e contributiva e dei correlati aspetti di cui sopra, il ricorso deve essere respinto, con conseguente imputazione delle spese secondo l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO PE, Presidente
AR NO, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NO | AO PE |
IL SEGRETARIO