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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6130/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Perego (C.F.
) del Foro di Monza, nel cui studio a Sovico, Piazza Frette n.24, dichiara di C.F._2 eleggere domicilio e voler ricevere le comunicazioni/notifiche di cancelleria (PEC
; FAX 039/2015120) giusta delega in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3 in Sovico (MB), Via Giovanni Da Sovico n. 38, C.F. cittadina italiana, C.F._3 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 18/12/24 (doc. 2), elettivamente domiciliata in Lissone (MB), Via A. Gramsci n. 39/C, presso lo studio dell'Avv. Caterina Pirota del Foro di Monza (C.F. che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di C.F._4 costituzione e che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 80 del 14 maggio 2005, dichiara di voler ricevere le comunicazioni previste ex art. 176 c.p.c. direttamente presso il proprio studio corrente in
Lissone, Via A. Gramsci n. 39/C ed al seguente numero di fax 039/2459300 o tramite la seguente email: o pec: Email_2 Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 per Parte_1
Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Monza Voglia, ai sensi dell'art.4 della Legge 1.12.1970 n. 898, così come modificato dall'art.8 Legge 74/87, fissare l'udienza per la comparizione dei coniugi innanzi a sé, affinchè, previe le formalità di rito e l'espletamento dell'eventuale istruttoria, sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui in premessa ordinando ai competenti ufficiali dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti CONDIZIONI
- Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto a Sovico in data 12 giugno 1978 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di detto comune (Anno 1978, Atto n. 15 P. II s. A), ordinano ai competenti ufficiali dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza;
- Confermare le condizioni della separazione ancora vigenti e che qui di seguito si riportano:
• il sig. provvederà a corrispondere a titolo di mantenimento alla sig.ra Parte_1 CP_1 la somma di € 500,00 entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ai fini ISTAT
[...] sino alla percezione di quest'ultima della pensione;
• A seguito della percezione della pensione da parte della sig.ra il sig. CP_1 Pt_1 provvederà a corrispondere alla stessa la somma di € 350,00 entro il 10 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Ogni ulteriore istanza istruttoria riservata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
per CP_1
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg. e CP_1 Pt_1 contratto a Sovico in data 12/06/78 e trascritto nel registro dello Stato Civile del detto comune
[...]
(Anno 1978, N. 15 parte II s. A), ordinando ai competenti ufficiali dello stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza. 2) Condannare il sig. a corrispondere a titolo di assegno divorzile alla sig.ra Parte_1 CP_1 la somma di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT senza
[...] condizioni.
3) Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa. In via istruttoria
Si chiede ordinarsi al ricorrente la produzione in giudizio di tutti gli estratti dei rapporti attivi intestati al sig. degli ultimi 3 anni, dunque sino al 2024 compreso (non depositato Parte_1 all'attualità) chiedendo, in difetto di produzione spontanea, emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e disporsi accertamento mediante Guardia di Finanza/Agenzia delle Entrate della situazione reddituale/patrimoniale completa del sig. Parte_1
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 27.10.2022.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le parti chiedono concordemente che sia attribuito a un assegno divorzile di CP_1 euro 500 mensili. Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti sul punto, trattandosi di diritti disponibili.
In sede di separazione le parti avevano concordato che, qualora la moglie avesse iniziato a percepire la pensione, il contributo al suo mantenimento sarebbe stato ridotto ad euro 350 mensili e il ricorrente chiede che tale condizione sia confermata in questa sede. La resistente si oppone, in quanto non ha ancora percepito la pensione, dovrebbe percepirla nel 2027 e non ne conosce l'ammontare, per cui non ritiene di riconfermare tale condizione.
Ciò, anche in considerazione del fatto che, quando hanno concordato le condizioni della separazione, lei faceva qualche lavoro domestico che oggi non fa più, data l'età e, a maggior ragione, non potrà fare in futuro. Rileva il Collegio che, in mancanza di accordo delle parti, non può essere adottata alcuna decisione sul punto, in quanto la resistente non percepisce ancora la pensione. Quando la percepirà, potrà essere introdotta una modifica delle condizioni e, in quella sede, verranno valutate le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
III. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e n data 10.6.1978 in Sovico (trascritto al nr. 15 parte II
[...] CP_1 serie A del registro atti di matrimonio del Comune di Sovico anno 1978); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SOVICO per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Pone a carico di l'obbligo di versare a titolo Parte_1 CP_1 di assegno divorzile l'importo di euro 500 mensili annualmente rivalutabile secondo gli pagina 3 di 4 indici istat;
IV. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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