Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2615/2024 R.G.A.C.,
TRA
( c.f. nato il [...] a Parte_1 C.F._1 Faicchio (BN)
Rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Romano con domicilio eletto presso il suo studio in San TO ES (BN) al Largo Chiesa
n. 5
ricorrente
E
(c.f. ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._2 LI (UK)
Resistente contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Benevento al fine di ottenere Co pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con resistente in NF DX (Regno Unito) il 19 settembre 1996 (atto n. 6,
Parte II, serie C, dell'anno 1996 del Comune di Faicchio) chiedendo in suo favore l'assegnazione della casa coniugale sita in Faicchio
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- che dal matrimonio non erano figli;
-che era stata pronunciata la separazione con addebito alla resistente con sentenza n. 1482/2023, pubblicata in data 04.07.2023
e che dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale erano decorsi dodici mesi senza che fosse intervenuta riconciliazione;
- che dall'8 dicembre 2021 la resistente si era allontanata dalla casa coniugale di esclusiva proprietà del resistente e non vi aveva più fatto rientro.
La resistente, nonostante la regolarità della notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. nell'ultimo luogo di residenza, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 22 gennaio 2025.
All'udienza fissata del 12 febbraio 2025, il ricorrente, sentito personalmente, ha insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio dichiarando di non volersi riconciliare. Il Giudice delegato, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il 18 ottobre 2024 il P.M., notiziato del ricorso, ha apposto il visto.
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in
NF DX (Regno Unito) il 19 settembre 1996 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Faicchio alla parte II serie C n. 6 è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70 n. 898, così come modificata dalla legge
6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione, definito con sentenza n. 1483/23 pubblicata il 4 luglio 2023 e, deve ritenersi, in assenza di prova contraria sul punto, che dalla pronuncia di separazione è perdurato lo stato di separazione.
In ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale e degli arredi in essa contenuti, non è dato adottare provvedimenti ex art. 337 sexies C.C. tenuto conto che dal matrimonio non sono nati figli.
La gestione di tali beni resta pertanto governata dalle norme di diritto comune.
Il contegno processuale delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 19 settembre 1996 a NF DX (Regno Unito) trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Faicchio, Anno 1996, Parte II, N.
6, Serie C) tra ( c.f. ) nato il Parte_1 C.F._1 12.12.1953 a Faicchio (BN) e (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 nata il [...] a [...];
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente
Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 152 septies disp. Att. c.p.c.;
- compensa le spese di lite.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
IL GIUDICE REL. - EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI DOTT.ENNIO RICCI