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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4323/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/10/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
CONSANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ES CC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via San Girolamo n. 20, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1 residenza stabile presso il padre. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé;
1 3) la signora , tenuto conto che da poco tempo si è trasferita a vivere nell'abitazione del Pt_2 compagno e che la figlia necessita di un adeguato tempo di ambientamento, terrà con sé la stessa a settimane alterne: una settimana dall'uscita della scuola del martedì (o alle ore 9 nel periodo non scolastico) all'entrata a scuola del mercoledì (o alle ore 9 nel periodo non scolastico), il giovedì dall'uscita della scuola (o alle ore 9 nel periodo non scolastico) alle ore 19 e dalle ore 14.30 del sabato all'entrata a scuola del lunedì mattina (o alle ore 9 nel periodo non scolastico); la settimana successiva, il martedì dall'uscita della scuola (o alle ore 9 nel periodo non scolastico) alle ore 19 e dall'uscita della scuola (o alle ore 9 nel periodo non scolastico) del giovedì all'entrata a scuola (o alle ore 9 nel periodo non scolastico) del venerdì;
4) durante le Festività Natalizie e Pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori;
in particolare, quanto alle Festività Natalizie la figlia trascorrerà ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre ed il 26 dicembre e con l'altro il 25 dicembre, il 31 dicembre-1°gennaio, quanto alle Festività Pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello successivo del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, nel periodo che si comunicheranno reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno, comunicandosi altresì i rispettivi eventuali luoghi di vacanza;
5) sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse della figlia, nel rispetto delle esigenze di genitori e della figlia stessa: a questo proposito i genitori concordano che, qualora il signor dovesse effettuare trasferte lavorative superiori a 5 giorni, sarà loro Pt_1 cura individuare eventuali maggiori tempi di permanenza della figlia con la madre, nel rispetto delle medesime esigenze di cui sopra;
6) la casa familiare, sita in Lucca, via Fonda di Saltocchio n.538, rappresentata al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 58, particella 197, rendita € 738,53, categoria A/3, classe 8, Consistenza 11 vani, di proprietà dei genitori del signor e Pt_1 Persona_2 Per_3
, è assegnata con tutti i mobili che l'arredano, per la parte sinora adibita a casa coniugale,
[...] al signor che continuerà a viverci con la figlia;
Pt_1
7) la signora , che ha già rilasciato la casa coniugale, entro e non oltre il deposito delle Pt_2 note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti, ex artt.127-ter e 473 bis.51 c.p.c., preleverà dalla predetta casa i suoi effetti personali e consegnerà eventuali chiavi ancora in suo possesso;
8) in considerazione della richiesta della signora di avere disponibilità liquide per far Pt_2 fronte alle nuove esigenze abitative, il signor al momento della firma e contestuale deposito Pt_1 delle predette note scritte in sostituzione dell'udienza, corrisponderà alla signora , mediante Pt_2 bonifico bancario, la somma di € 5.000,00;
9) le parti si impegnano a sottoscrivere e depositare le note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione entro tre giorni dalla data di tale udienza;
10) il signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 della figlia minore la somma di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul Per_1 conto corrente bancario alla stessa intestato, che gli sarà comunicato;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat, prendendo come parametro di riferimento il mese di ottobre di ogni anno;
11) l'assegno unico universale (AUU), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore della figlia che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 100% dal signor genitore Pt_1
2 collocatario della minore;
12) i genitori si suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione della prole;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione della prole;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Lezioni private (ripetizioni); Stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalla prole;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.): in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
il rimborso è dovuto pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori, lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte, dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame programmato;
12) i coniugi dichiarano di avere mezzi propri per il rispettivo mantenimento e rinunciano pertanto ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
13) i coniugi dichiarano di non avere beni mobili e denaro comune da dividersi ed assegnarsi;
3 14) ai presenti accordi viene data efficacia dal mese di ottobre 2025». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 9/9/2012, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 9/9/2012, debitamente trascritto nel Registro
[...]
4 degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 114, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2012, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/10/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SARA Parte_1 C.F._1
CONSANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Corso Garibaldi n. 14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ES CC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via San Girolamo n. 20, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1 residenza stabile presso il padre. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé;
1 3) la signora , tenuto conto che da poco tempo si è trasferita a vivere nell'abitazione del Pt_2 compagno e che la figlia necessita di un adeguato tempo di ambientamento, terrà con sé la stessa a settimane alterne: una settimana dall'uscita della scuola del martedì (o alle ore 9 nel periodo non scolastico) all'entrata a scuola del mercoledì (o alle ore 9 nel periodo non scolastico), il giovedì dall'uscita della scuola (o alle ore 9 nel periodo non scolastico) alle ore 19 e dalle ore 14.30 del sabato all'entrata a scuola del lunedì mattina (o alle ore 9 nel periodo non scolastico); la settimana successiva, il martedì dall'uscita della scuola (o alle ore 9 nel periodo non scolastico) alle ore 19 e dall'uscita della scuola (o alle ore 9 nel periodo non scolastico) del giovedì all'entrata a scuola (o alle ore 9 nel periodo non scolastico) del venerdì;
4) durante le Festività Natalizie e Pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori;
in particolare, quanto alle Festività Natalizie la figlia trascorrerà ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre ed il 26 dicembre e con l'altro il 25 dicembre, il 31 dicembre-1°gennaio, quanto alle Festività Pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro quello successivo del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, nel periodo che si comunicheranno reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno, comunicandosi altresì i rispettivi eventuali luoghi di vacanza;
5) sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse della figlia, nel rispetto delle esigenze di genitori e della figlia stessa: a questo proposito i genitori concordano che, qualora il signor dovesse effettuare trasferte lavorative superiori a 5 giorni, sarà loro Pt_1 cura individuare eventuali maggiori tempi di permanenza della figlia con la madre, nel rispetto delle medesime esigenze di cui sopra;
6) la casa familiare, sita in Lucca, via Fonda di Saltocchio n.538, rappresentata al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 58, particella 197, rendita € 738,53, categoria A/3, classe 8, Consistenza 11 vani, di proprietà dei genitori del signor e Pt_1 Persona_2 Per_3
, è assegnata con tutti i mobili che l'arredano, per la parte sinora adibita a casa coniugale,
[...] al signor che continuerà a viverci con la figlia;
Pt_1
7) la signora , che ha già rilasciato la casa coniugale, entro e non oltre il deposito delle Pt_2 note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti, ex artt.127-ter e 473 bis.51 c.p.c., preleverà dalla predetta casa i suoi effetti personali e consegnerà eventuali chiavi ancora in suo possesso;
8) in considerazione della richiesta della signora di avere disponibilità liquide per far Pt_2 fronte alle nuove esigenze abitative, il signor al momento della firma e contestuale deposito Pt_1 delle predette note scritte in sostituzione dell'udienza, corrisponderà alla signora , mediante Pt_2 bonifico bancario, la somma di € 5.000,00;
9) le parti si impegnano a sottoscrivere e depositare le note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione entro tre giorni dalla data di tale udienza;
10) il signor corrisponderà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 della figlia minore la somma di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul Per_1 conto corrente bancario alla stessa intestato, che gli sarà comunicato;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat, prendendo come parametro di riferimento il mese di ottobre di ogni anno;
11) l'assegno unico universale (AUU), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore della figlia che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito al 100% dal signor genitore Pt_1
2 collocatario della minore;
12) i genitori si suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione della prole;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione della prole;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Lezioni private (ripetizioni); Stages e corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalla prole;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.): in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
il rimborso è dovuto pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori, lo stesso potrà richiedere almeno 7 giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che percepirà in anticipo la quota parte, dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame programmato;
12) i coniugi dichiarano di avere mezzi propri per il rispettivo mantenimento e rinunciano pertanto ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
13) i coniugi dichiarano di non avere beni mobili e denaro comune da dividersi ed assegnarsi;
3 14) ai presenti accordi viene data efficacia dal mese di ottobre 2025». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 9/9/2012, dal quale è nata la figlia Per_1
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 9/9/2012, debitamente trascritto nel Registro
[...]
4 degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 114, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2012, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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