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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/11/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4449/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM LI VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4449/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
LI NI del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore e da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Parte_2
Onetti del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 giugno 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Cutro (KR), il 27 dicembre 2011, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 10 gennaio 2015 e il 20 marzo 2017) i figli e . Persona_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle visite paterne, al loro mantenimento, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali, anche di natura patrimoniale), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale e di frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Vanno altresì omologate le ulteriori condizioni riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto gli art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Cutro (KR) il 27 dicembre 2011, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 50, p. 2, s. A, anno 2011.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dalle parti, come da ultimo riportate nelle note scritte datate 27 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cutro (KR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 12 novembre 2025
Il Presidente est.
IM LI VO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM LI VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4449/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
LI NI del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore e da nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Parte_2
Onetti del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 giugno 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio concordatario in Cutro (KR), il 27 dicembre 2011, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 10 gennaio 2015 e il 20 marzo 2017) i figli e . Persona_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, alle visite paterne, al loro mantenimento, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali, anche di natura patrimoniale), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale e di frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Vanno altresì omologate le ulteriori condizioni riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto gli art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Parte_1 matrimonio in Cutro (KR) il 27 dicembre 2011, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 50, p. 2, s. A, anno 2011.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dalle parti, come da ultimo riportate nelle note scritte datate 27 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cutro (KR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 12 novembre 2025
Il Presidente est.
IM LI VO
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