Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/12/2024 da
1) e , entrambi con l'Avv. MODUGNO MIRIAM, presso Parte_1 Parte_2 la quale hanno eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
nata a [...], il [...] (C.F. ), ed nata a [...] C.F._1 Parte_4
Trieste il 21/6/2018 (C.F. ). C.F._2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
21/12/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) nata a [...] il [...] ed nata a [...] il [...], rimangono Parte_3 Parte_4 affidate in via condivisa ad entrambi i genitori.
2) Le figlie minori restano collocate in via prevalente presso la madre, con residenza anagrafica attualmente in Trieste, Via Giocosa n.10, nell'alloggio familiare di proprietà della sig.ra . Pt_1
l'alloggio familiare, egli si obbliga a trasferire altrove la propria residenza anagrafica entro e non oltre
10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Qualora non vi provvedesse, la sig.ra è Pt_1 autorizzata a richiedere la sua cancellazione anagrafica dal domicilio familiare.
CALENDARIO DI VISITE E TEMPI DI PERMANENZA CON I GENITORI
4) Le modalità di visita delle figlie minori con il padre vengono regolamentate tenendo conto della calendarizzazione che è già in atto, secondo i tempi che risultano graditi alle due figlie minori e che i genitori intendono mantenere anche per il futuro.
I genitori si accordano perciò nei seguenti termini:
a) Fino a quando il padre continuerà a risiedere fuori Italia le figlie staranno con ciascun genitore secondo l'alternanza 2+2+3 (quindi due giorni con la mamma, due giorni con papà e week-end alternati da venerdì pomeriggio sino a domenica sera), con la precisazione che l'inizio della visita coincide con il prelievo da fuori scuola e con la specifica però ogni pernotto infrasettimanale le minori lo trascorreranno sempre con la mamma, anche nelle giornate di spettanza paterna
(la cena nelle giornate di visita con il padre verrà da questi somministrata e poi dal padre le minori verranno accompagnate a Trieste presso la madre).
b) Quando il padre si sarà trasferito a vivere definitivamente a Trieste (si prevede circa tra due anni, quindi 2026), la calendarizzazione di cui al punto a) rimarrà invariata (quindi 2+2+3) ma verranno introdotti i pernotti presso il padre nelle giornate di visita infrasettimanali di sua spettanza con accompagnamento a cura del padre la mattina a scuola nelle giornate di propria spettanza.
c) Resta inteso che le parti hanno faccoltà di accordarsi tra di loro per eventualmente modificare il predetto calendario di visite tenendo sempre conto delle esigenze delle figlie, dei loro impegni e delle loro richieste.
5) I genitori si obbligano a comunicarsi eventuali cambi di programma e ad interpellare l'altro genitore in caso di proprio impedimento. Fermo restando che i genitori si impegnano a fare il possibile per rispettare sempre e comunque il predetto calendario.
Il padre si impegna in ogni caso a comunicare alla madre i propri orari di lavoro, o variazioni di esso, con un preavviso congruo.
6) Nella gestione delle figlie i genitori si impegnano per garantire che le figlie possano mantenere inalterate le loro abitudini di vita, compresa la partecipazione alle attività scolastiche ed extra scolastiche già in essere, e conservino quale centro dei loro interessi il domicilio in cui vivono con la madre, ferma restando la frequentazione con il padre, nei tempi e modi sopra indicati, nel luogo ove egli attualmente vive e dove egli intende trasferirsi tra qualche anno. 7) Per i periodi di festa da scuola, coincidenti con le vacanze natalizie e le vacanze estive, i genitori si accordano che le minori possano trascorrere con ognuno di essi una settimana durante le ferie natalizie (tendenzialmente un periodo dal 26/12 al 31/12 compresi, oppure un periodo dal 1/1 al 6/1 compresi), garantendosi l'alternanza con ciascuno di essi nelle due giornate di festa istituzionali,
IG (24/12) e Natale (25/12) e garantendo comunque l'alternanza di anno in anno dei due predetti diversi periodi, l'uno comprensivo del Capodanno e l'altro comprensivo del Primo dell'Anno; durante le vacanze estive le minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane di ferie, eventualmente anche non consecutive. I genitori si comunicheranno preventivamente e concorderanno tra di loro i periodi di ferie rispettivi entro e non oltre il 28/2 di ciascun anno. Qualora i genitori abbiano a scegliere il medesimo periodo di ferie verrà accordata facoltà di scelta prioritaria alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari.
In ogni caso, i genitori, in base anche ai rispettivi periodi di ferie estivi che trascorreranno ciascuno con le figlie, avranno da accordarsi anche per la frequenza delle figlie presso i centri estivi nei restanti periodi di ferie.
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LE FIGLIE:
8) Nell'ipotesi di calendario sub a), attesa la prevalenza di tempo che le figlie trascorreranno presso la madre e quindi il maggior onere di spesa a suo carico, il sig. si obbliga a corrispondere alla Pt_3 madre sig.ra , quale contributo al mantenimento delle due figlie, la somma di € 175,00 mensili Pt_1 cadauna (totali € 350,00 mensili), annualmente rivalutabile Istat come previsto per legge
Il contributo di mantenimento verrà versato in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bacario o altra modalità comunque tracciabile.
L'importo deve intendersi dovuto a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, perciò verrà presa a riferimento per gli anni a seguire la mensilità di ottobre di ogni anno per il conteggio della rivalutazione Istat dovuta annualmente sulla cifra qui concordata a titolo di mantenimento per le figlie.
Nell'ipotesi di calendario sub b), vista l'equivalenza di tempo che le figlie trascorreranno con ciascun genitore e il pari onere di spesa a carico di ognuno di essi, ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario delle due figlie minori, senza previsione di un contributo fisso a carico dell'un genitore in favore dell'altro.
9) In ogni caso, sia nell'ipotesi di calendario sub a) che nell'ipotesi di calendario sub b), i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie delle figlie come individuate nel locale Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Trieste in data 18/5/2015, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato e quindi sottoscritto, con espressa inclusione tra le spese da ripartire al 50% anche di quelle relative alla mensa scolastica e ai costi di eventuale doposcuola delle figlie. A semplice richiesta di pagamento da parte del genitore che abbia anticipato la spesa, l'altro genitore dovrà provvedere a rimborsare la metà quota entro il mese successivo alla richiesta.
10) Fiscalmente ciascun genitore detrae le spese delle figlie al 50%.
11) L'assegno unico universale resta al 100% in via esclusiva alla madre. 12) Le parti si danno reciprocamente atto che i rapporti inerenti la gestione personale e di mantenimento delle figlie ed trovano la loro fonte di regolamentazione nel presente Pt_3 Pt_4 accordo ed a questo quindi faranno esclusivo riferimento.
13) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti delle figlie minori ed anche abilitanti all'espatrio. Pt_3 Pt_4
14) Le parti si sono accordate per il trasferimento a titolo gratuito al sig. dell'autovettura Parte_2 di proprietà della madre della sig.ra , in quanto già in uso allo stesso. L'autovettura, Suzuki Pt_1 targata EF030LK, è stata quindi già intestata a nome di usufruendo delle agevolazioni Parte_2 previste dalla Legge Bersani, ed il sig. si è accollato ogni onere e spesa anche inerente al Pt_3 passaggio di proprietà.
Il detto trasferimento di proprietà dell'autovettura avviene a titolo gratuito a tacitazione tombale di ogni e qualsivoglia pretesa che eventualmente il sig. vanti nei confronti della sig.ra per Pt_3 Pt_1 pregresse dazioni di denaro, rinunciando quindi egli ad ogni rivalsa e richiesta di rimborso di soldi investiti anche nelle proprietà della sig.ra . Pt_1
15) Le spese del presente procedimento restano a carico delle parti, ciascuna per metà quota.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate (con modifica del punto 14, sopra riportato) ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Le spese del presente procedimento restano a carico delle parti, ciascuna per metà quota.
Così deciso in Trieste, 03/04/2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli