Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
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n. 788 2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 788 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. MALVEZZI CINZIA presso cui elettivamente domicilia in PIAZZA
CASTELLO 46029 SUZZARA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. MORETTI BICE presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Pronunciare la separazione personale dei coniugi nata in [...]_1
(Moldova) il 01.05.1976 e residente a [...].04.1964 a Virgilio (MN) (C.F.) uniti in C.F._1 Controparte_1
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matrimonio con atto annotato all'Ufficio di Stato Civile, nel registro atti di matrimonio del
Comune di Suzzara dell'anno 2014, numero 8, parte I, serie 1, Ufficio 1;
ordinare al Comune di Suzzara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto già accade, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, impegnandosi, sin da ora, reciprocamente, sia a comunicarsi ogni variazione di residenza entro 30 giorni dal suo verificarsi che a rilasciarsi le autorizzazioni che si renderanno necessarie per il rinnovo di passaporto e/o carta di identità validi per l'espatrio e ciò anche con riferimento al figlio minore.;
Affidare il figlio minore in forma condivisa e congiunta ad entrambi i genitori Per_1
i quali, pertanto, continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo. I genitori si impegnano reciprocamente, nell'esclusivo interesse del minore, a consultarsi ed adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio nonché a collaborare affinché la crescita dello stesso avvenga nel modo più sereno possibile. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente e ciascuno di loro assumerà in piena autonomia le decisioni riguardanti la gestione quotidiana del figlio quando sarà con ciascuno di loro;
Fermo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, il minore avrà collocazione prevalente presso il padre, come di fatto già accade e con lo stesso continuerà a risiedere;
La madre, avrà la facoltà ed il diritto-dovere di vedere il figlio , quando lo Per_1
desideri, e di tenerlo con sé secondo il seguente calendario:
- durante la settimana due pomeriggi, nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino a dopo cena quando la madre lo riaccompagnerà presso la casa paterna;
- a weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera quando il padre lo preleverà dalla casa della madre prima di cena;
Il tutto compatibilmente con i desideri e impegni del minore e degli impegni lavorativi dei genitori stessi.
Durante le Vacanze di Natale: la madre potrà tenere con sé il figlio sette Per_1
giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Natale, con la precisazione che il minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con un genitore mentre il giorno di Natale con l'altro genitore, alternando di anno in anno, così come verrà alternato il 31 dicembre ed il primo
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gennaio di ciascun anno. Il giorno dell'Epifania il minore lo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore. Solo in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora che il padre avrà diritto di scelta negli anni pari, mentre la madre in quelli dispari.
Durante le Vacanze di Pasqua: Il figlio trascorrerà 3 giorni con la madre.
Durante le Vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno e comunque non appena i genitori saranno a conoscenza del periodo di ferie. I genitori dovranno comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con il figlio, rispettivamente trascorrerà i periodi di ferie e vacanze ed indicare un numero telefonico al quale saranno sempre reperibili quando il minore sarà presso ciascuno di loro. Verrà applicato, per tutto il periodo estivo, il calendario ordinario extrascolastico. Si precisa che gli incontri del padre rimarranno sospesi nel corso dei giorni in cui sarà Per_1
in vacanza con la madre, così come la madre si asterrà dalle visite quando il figlio sarà in vacanza con il padre.
Porre a carico della signora l'obbligo di corrispondere alla sig. Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma di Controparte_2
Euro 150,00 mensili (centocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali;
I genitori convengono che le spese di natura straordinaria concernenti il figlio verranno sostenute nella misura del 50% da parte di ciascuno di essi, seguendo il Per_1
protocollo previsto dal Tribunale di Mantova del 28.5.2024:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
non dovranno essere concordate, inoltre, le spese di carattere medico urgente;
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B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00
(cinquecento,00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre- scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
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per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. ,
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa di intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
Disporre che l'assegno unico erogato in favore del figlio sia percepito al 50% Per_1
tra i genitori;
Le parti convengono che l'autovettura Kya targata EZ536TC, intestata al sig. Pt_2
resti di sua proprietà esclusiva e che l'autovettura Toyota P1 Yaris, targata Controparte_1
BK999KF, intestata alla sig.ra resti di sua proprietà esclusiva;
inoltre, allo Controparte_3
stesso modo, le parti convengono che le somme presenti sul conto corrente intestato al sig.
, nonché gli investimenti ed i titoli a lui intestati, restino di sua esclusiva Controparte_1
proprietà, così come le somme presenti sul conto corrente intestato alla sig.ra Controparte_3
restino di sua esclusiva proprietà; le parti dichiarano che il conto corrente cointestato acceso presso la Banca MPS di Suzzara è stato chiuso;
Dichiarare che i coniugi hanno definito ogni rapporto economico e patrimoniale, nonché di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti quindi nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha preso visione degli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso che in data 05.04.2014 ha contratto matrimonio civile presso il Comune di Suzzara (MN) con il signor Controparte_1 con atto annotato all'Ufficio di Stato Civile, nel registro atti di matrimonio del Comune di
Suzzara dell'anno 2014, numero 8, parte I, serie 1, Ufficio 1 e che da tale unione è nato il figlio in data 16.11.2011 , ha chiesto dichiararsi la separazione con adozione Controparte_2
dei provvedimenti consequenziali.
Si è costituito il resistente aderendo alla domanda principale ma non a quelle accessorie.
All'udienza del 9.6.2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti hanno formalizzato l'accordo raggiunto.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, gli accordi raggiunti tra le parti non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi del minore, possono pertanto essere recepiti.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio e dell'esito dello stesso, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. regolamenta i rapporti tra le parti e rispetto alla prole nei termini di cui all'accordo tra le pari riportato nelle conclusioni congiunte;
3. compensa le spese di lite;
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4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Suzzara per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) . (anno 2014, numero 8, parte I, serie 1, Ufficio 1).
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 12/06/2025
Il giudice estensore
Valeria Monti
Il presidente
Giorgio Bertola
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