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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/02/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2815/2024 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Genova, Via Roma 10/1A, presso gli Avvocati Parte_2
Monica GROSSO e Simona LUCIANELLI, che la rappresentano e difendono;
Ricorrente contro
C.F. , in persona del Procuratore speciale e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, signor rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro CP_2
GHIBELLINI e Stefano GHIBELLINI ed elettivamente domiciliata in Genova, via Ceccardi 1/15, presso l'Avvocato Stefano GHIBELLINI;
Resistente
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare l'inadempimento di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, per non aver rispettato quanto previsto all'art. 8 del contratto di comodato stipulato con la società in data 18.2.2020; Parte_1
• per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla restituzione, in favore della società dei cinque eco - compattatori oggetto del Parte_1
contratto;
• qualora i beni non fossero più nella disponibilità di parte resistente, condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della società
[...]
della somma di € 56.250,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, Parte_1
per tutte le causali già esposte nella parte motiva del presente atto;
• In ragione della forma societaria della resistente, cooperativa di consumatori, e dell'immagine pubblica a tutela di questi ultimi, condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla pubblicazione della sentenza di condanna, a titolo di parziale ristoro del danno subito, e ciò a cura e spese di parte soccombente;
• Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo di Genova contrariis reiectis, previa occorrendo emissione di ordinanza non impugnabile, ai sensi dell'art. 281 duodecies, c.p.c., respingere le domande formulate da nei confronti di in quanto infondate in fatto come in diritto per Parte_1 Controparte_1
le ragioni di cui alla narrativa che precede.
Con vittoria di spese.”
In via istruttoria, occorrendo, si insta per l'ammissione di prove a sommarie informazioni e/o per testi sui seguenti capitoli di prova: a) Vero che nel 2017 Riciclia S.r.l. installava n. 5 eco compattatori nelle aree di pertinenza di presso alcuni Centri commerciali ad insegna CP_1
b) Vero che nonostante le richieste di , Riciclia non provvedeva al ritiro degli CP_1 CP_1
eco compattatori;
c) Vero che i n. 5 eco compattatori concessi da in comodato a Parte_1
erano gli stessi presenti nelle aree della sin dal 2017 e installati da CP_1 Parte_3
Riciclia; d) Vero che nonostante gli interventi di manutenzione effettuati da , gli eco CP_1 compattatori presentavano, sin dall'installazione, difetti e vizi che ne impedivano il regolare funzionamento, tanto che decideva di smaltirli;
e) Vero che i vizi e/o i difetti degli eco CP_1
compattatori sono stati denunciati da a in più occasioni;
f) Vero che CP_1 Parte_1
ha smaltito gli eco compattatori per cui è causa ritenendo, per errore, di essere la CP_1 proprietaria. Si indicano a testi, anche in eventuale controprova, su tutti i capitoli come sopra formulati la signora e il signor Controparte_3 Tes_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'articolo 281 decies cpc, la società ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: Controparte_1
- di aver stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito con avente ad Controparte_1
oggetto la concessione di cinque eco-compattatori (cfr. produzione n.1 ricorso) e della durata di due anni;
- che, all'articolo 8 di tale contratto, le parti hanno stabilito che la durata di tale contratto è di due anni a partire dalla data di stipula e che lo stesso è rinnovato di anno in anno, con facoltà per entrambe le parti di dare disdetta in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec;
- di aver inviato, in data 9.5.2023, comunicazione di recesso dal contratto di comodato, chiedendo la restituzione dei beni oggetto del contratto, senza ricevere alcun riscontro (cfr. produzione n.2 ricorso);
- che, a seguito di un sopralluogo nelle aree dove erano stati collocati gli eco-compattatori, senza che questi ultimi fossero stati rinvenuti, in data 27.09.2023, il legale incaricato ha inviato una missiva a mezzo pec alla società resistente, con la quale ha chiesto la refusione del valore di acquisto dei beni, pari ad euro 56.250,00 (cfr. produzione n. 3 e n. 4 ricorso);
- di aver instaurato il procedimento di mediazione davanti al Centro Conciliazione Liti di
Genova, il quale ha avuto esito negativo, a causa della mancanza di volontà conciliativa di controparte (cfr. produzione n.5 ricorso);
Sulla base di tali argomenti, ha chiesto che sia accertato e dichiarato Parte_1
l'inadempimento di in persona del legale rappresentante pro tempore, per non Controparte_1 aver rispettato quanto previsto dall'articolo 8 del contratto di comodato e per l'effetto, ha chiesto che venga condannata a restituirle i cinque eco – compattatori oggetto del Controparte_1
contratto. Diversamente, qualora i beni non siano più nella disponibilità di ha chiesto CP_1 che quest'ultima venga condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 56.520,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Ha chiesto, infine, che venga Controparte_1
condannata alla pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di parziale ristoro del danno subito.
Si è costituita in giudizio esponendo: Controparte_1 - di aver stipulato con Riciclia s.r.l. una convenzione avente ad oggetto la concessione in comodato gratuito a quest'ultima società - a tempo determinato senza possibilità di rinnovo - di un'area di pertinenza della Cooperativa presso il Centro Commerciale I Leudi di Carasco, ove installare un eco compattatore (cfr. produzione n.3 comparsa di costituzione e risposta);
- che, nel 2017, Riciclia s.r.l. ha depositato all'interno delle aree di pertinenza di CP_1
e presso “L'Aquilone” di Genova (GE), il Centro Commerciale “Bisagno” di Genova
[...]
(GE) e presso il punto vendita di AR (GE) altri eco compattatori;
- che, con lettera in data 25.03.2019, ha diffidato Riciclia s.r.l. a Controparte_1
rimuovere i predetti eco compattatori, atteso che: (i) la durata degli accordi relativi al comodato per l'uso dell'area avevano perso efficacia, avendo gli stessi durata annuale, senza previsione di tacito rinnovo;
(ii) per quanto attiene agli eco compattatori presenti presso gli
Ipermercati “I Leudi” di Carasco (GE), “L'Aquilone” di Genova (GE) e il Centro
Commerciale “Bisagno” di Genova (GE), Riciclia s.r.l. era venuta meno agli obblighi di mantenimento in esercizio degli apparecchi;
(iii) con riferimento all'eco compattatore presente presso il punto vendita di AR (GE), invece, Riciclia s.r.l. non era mai venuta in possesso dell'autorizzazione necessaria per la raccolta, il recupero e il riciclo di quanto raccolto con l'eco compattatore da parte del (cfr. produzione n.4 Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta);
- che, ciononostante, Riciclia non ha provveduto alla rimozione degli eco-compattatori;
- di essere stata contattata nel 2019 da la quale aveva asserito di essere Parte_1
divenuta proprietaria degli eco-compattatori e di voler stipulare un contratto di comodato relativo a tali beni;
- che, per dimostrare la proprietà degli eco – compattatori Riciclia s.r.l. ha trasmesso a
[...]
la scrittura privata in data 02.07.2018 sottoscritta da e da Riciclia CP_1 Parte_1
s.r.l. e da altre due parti, nella quale si dava atto del trasferimento della proprietà degli eco – compattatori presenti presso i vari centri commerciali citati;
- che, preso atto degli accordi intercorsi tra e Riciclia s.r.l., ha Parte_1 CP_1
stipulato in data 18.02.2020 il contratto di comodato avente ad oggetto gli eco -compattatori oggetto del presente giudizio (cfr. produzione n.6 comparsa di costituzione e risposta);
- che, successivamente ha chiesto la restituzione di tali eco-compattatori a Parte_1
Controparte_1
- che quest'ultima, tuttavia, ritenendo erroneamente di essere proprietaria ha proceduto allo smaltimento degli eco-compattatori, a causa del continuo malfunzionamento degli impianti più volte denunciato a Parte_1 - che si è sempre dichiarata disponibile a trovare un accordo con CP_1 Parte_1
in merito al quantum: accordo che non è stato raggiunto in sede di mediazione, in
[...]
quanto le richieste di controparte sono eccessive e non giustificate;
- che afferma che il valore di acquisto dei beni è pari ad euro 56.520,00 e a Parte_1
sostegno della propria pretesa economica ha prodotto il c.d. libro cespiti;
- che il libro cespiti e le altre scritture contabili non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte;
- che non ha fornito la prova che gli eco-compattatori, il cui acquisto è Parte_1
genericamente annotato sul libro cespiti, siano proprio gli eco-compattatori che costituiscono l'oggetto del contratto stipulato con CP_1
- che, ad ogni modo, si trattava di beni con diversi vizi e/o difetti di funzionamento tali da richiedere l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria da parte di CP_1
per problematiche che si presentavano ciclicamente;
- che atteso l'inidoneità di tali beni all'uso, ha provveduto a smaltirli (cfr. CP_1
produzione n.7 comparsa di costituzione e risposta);
- che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 120 c.p.c., in quanto non sono stati danneggiati né l'onore né la reputazione di trattandosi di una lite Parte_1
tra operatori commerciali;
Sulla base di tali argomenti, ha chiesto che vengano respinte le domande Controparte_1
formulate da nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 Controparte_1
diritto.
All'udienza del 06 giugno 2024, parte ricorrente ha dichiarato che la somma di € 56.250,00 giustificata a libro cespiti rappresenta la somma algebrica dell'importo di € 37.500,00 corrisposti dalla società per l'acquisto dei cinque eco - compattatori e dell'importo di € 18.750,00 corrisposti da a Riciclia a titolo di acconto per l'acquisto dei beni la cui somma è indicata nella Parte_1
scrittura privata del 02.07.2018 prodotta da parte resistente, invece, ha insistito Controparte_1
come nel proprio atto introduttivo e ha chiesto che venga fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice ha formulato una proposta conciliativa alle parti e ha rinviato la causa all'udienza dell'11 luglio 2024.
In tale udienza, le parti hanno dichiarato di non essere riuscite a raggiungere un accordo e hanno chiesto la concessione del termine previsto dall'articolo 281 duodecies cpc. Il Giudice ha concesso tale termine e ha rinviato la causa all'udienza del 26 settembre 2024. In tale udienza, il Giudice non ha ammesso i capitoli di prova dedotti dal resistente e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all' udienza del 12 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Nell' occasione i difensori hanno discusso oralmente e la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Deve premettersi in diritto che l'articolo 1803 c.c. prevede espressamente quale obbligazione a carico del comodatario la restituzione della cosa mobile o immobile oggetto del contratto di comodato.
Nel caso di specie, è pacifico che le parti in causa abbiano stipulato in data 18 febbraio 2020 un contratto di comodato d'uso gratuito avente ad oggetto 5 eco – compattatori, per la durata di due anni, prevedendo il tacito rinnovo dello stesso di anno in anno e la facoltà di entrambe le parti di dare disdetta in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni, da comunicare mediante raccomandata o a mezzo pec.
Conformemente a quanto pattuito nell'articolo 8 di tale contratto, la società ricorrente ha inviato, in data 09.05.2023, lettera di recesso mediante la quale ha chiesto la restituzione dei cinque eco- compattatori.
tuttavia, ha ammesso di non poter restituire i beni oggetto del contratto di Controparte_1
comodato, dato che, ritenendo erroneamente di essere proprietaria, ha provveduto allo smaltimento degli stessi a causa del loro asserito continuo malfunzionamento.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel contratto di comodato, nel caso di inadempimento o di inesatto adempimento all'obbligo di restituzione della cosa ricevuta, il comodante che abbia esperito senza successo l'azione di adempimento non può domandare la condanna del comodatario alla prestazione per equivalente, ma solo il risarcimento del danno, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 1805 e 1807 c.c., corrispondente al valore della cosa al momento in cui doveva essere effettuata la restituzione, detratto il deterioramento derivante dall'uso (cfr. Cass. Civile, sentenza n. 2887/1982).
La società resistente, da un lato, ha ammesso il proprio inadempimento rispetto all'obbligazione di restituzione del bene, dichiarando di aver smaltito per errore i beni oggetto del comodato in quanto a suo dire malfunzionanti, dall' altro, ha contestato l'ammontare preteso a titolo di risarcimento del danno, eccependo che si trattava di beni vetusti e affetti da diversi vizi.
Tale eccezione non merita accoglimento per due ragioni: in primo luogo, ha Controparte_1
dichiarato, al momento della sottoscrizione del contratto, di aver esaminato i beni oggetto di causa e di averli trovati in buono stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione;
in secondo luogo, non risulta provato alcun deterioramento degli stessi a seguito della loro consegna alla resistente, né che quest'ultima abbia informato la ricorrente di CP_5
eventuali difetti di funzionamento degli stessi.
Per quanto attiene all'ammontare preteso a titolo di risarcimento dalla ricorrente, si rileva che esso è stato quantificato dalla in euro 56.250,00 e che tale cifra deriverebbe dalla somma Parte_1 algebrica dei seguenti importi: € 37.500,00 + Iva (importo corrisposto per l'acquisto da parte della società di cinque eco-compattatori, cfr. fattura prodotta sub 6 dalla ricorrente) ed € 18.750,00
(corrisposti dalla a Riciclia s.r.l. a titolo di acconto per l'acquisto dei beni di cui Parte_1
alla scrittura privata datata 02.07.2018, cfr. produzione sub 5 resistente).
Con riferimento alla somma pari ad € 18.750,00, non sussiste alcuna prova che essa sia stata versata per l'acquisto dei beni oggetto di causa. Dalla lettura della scrittura privata datata 02 luglio 2018, risulta che l'importo di € 18.750,00 è stato versato dalla a Riciclia s.r.l. a titolo di Parte_1
acconto sul corrispettivo dovuto in forza del contratto stipulato in data 07.12.2016, che prevedeva l'adempimento di diverse obbligazioni, tra le quali la compravendita di sette eco – compattatori modello “Riciclia Magie”. Le stesse distinte di bonifico prodotte non indicano quali causali di versamento di tale importo la dicitura “acquisto di cinque eco compattatori”, ma contengono le seguenti descrizioni “anticipo contratto riciclia”, “II parte caparra confirmatoria” e “III acconto caparra confirmatoria”.
Diversamente, è stata prodotta la fattura che attesta l'acquisto da parte della di Parte_1
cinque eco-compattatori per complessivi € 37.500,00 oltre IVA.
Per tali ragioni, nonostante nella copia del libro dei cespiti ammortizzabili, sia stata indicata la somma pari ad € 56.250,00, quale corrispettivo versato per l'acquisto dei cinque eco – compattatori, verrà esclusivamente considerato quale valore rilevante ai fini risarcitori l'importo pari ad €
37.500,00.
Dal punto di vista contabile, l'acquisto di macchinari per il conseguimento dell'oggetto sociale rappresenta un'immobilizzazione materiale. In tale voce dello stato patrimoniale, infatti, vengono ricompresi gli impianti ed i macchinari destinati a concorrere allo svolgimento dell'attività produttiva. Pertanto, la società ricorrente ha correttamente contabilizzato tale voce di costo, avendo iniziato a svolgere dal 2017 l'attività di riciclo della plastica e delle lattine, come si evince dalla lettura del bilancio di esercizio al 31.12.2017.
L'articolo 2426 c.c. precisa le immobilizzazioni sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di produzione e che il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Nel caso di specie, dalla lettura del libro cespiti ammortizzabili, risulta oltre al costo di acquisto dei cinque eco – compattatori anche la percentuale di ammortamento, che indica la riduzione del valore del bene nel tempo a causa dell'usura o dell'avanzamento tecnologico e che, nel caso di specie, è pari al 15%.
Pertanto, al fine di determinare conformemente alle statuizioni della Suprema Corte ( Cass. Civ. n.
2887/1982 ), la somma da corrispondere a titolo di risarcimento dei danni tenuto conto del deterioramento dovuto all' uso, si ritiene di dover procedere in via equitativa, mediante il seguente calcolo: costo storico dei cespiti ( € 37.500,00 ) – 15% ( percentuale di ammortamento detratta per ciascuna della sei annualità e segnatamente fino al 2023, anno in cui è stata comunicata la disdetta:
€ 37.500,00 - € 33.750,00 ) = € 3.750,00.
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, dovrà versare a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno la somma pari ad € 3.750,00.
Quanto alla richiesta di pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 120 c.p.c., si osserva che, contrariamente alla prospettazione della non sussistono i presupposti Parte_1
applicativi di tale norma.
Come è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la pubblicazione della sentenza secondo le modalità indicate da tale norma, costituisce una modalità di risarcimento in forma specifica, volta ad aggiungersi al risarcimento per equivalente al fine di assicurare, nei casi in cui il giudice la ritenga utile, la integrale riparazione del danno e di contribuire a rimuovere il discredito gettato su un soggetto e consentirgli di ricostruire la sua immagine pubblica (cfr. Cass. Civ., sentenza n.1091 del 2016).
Nel caso di specie, non risulta che i fatti oggetto di lite abbiano screditato l'immagine pubblica della società ricorrente. Pertanto, tale domanda non merita accoglimento.
Le spese di lite
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento delle domande di parte attrice seguono il criterio della soccombenza della convenuta, vengono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M.
n. 147/2022 e valutata la causa di valore compreso nello scaglione di riferimento tra € 1.101,00 ed €
5.200,00, tenuto conto del danno effettivamente liquidato rispetto a quanto preteso, e così in €
425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione ed €
851,00 per la fase decisionale e così in totale € 2.552,00 oltre esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede: - dichiara l'inadempimento di al contratto di comodato stipulato in data Controparte_1
18.02.2020, per le motivazioni di cui in narrativa;
- condanna a corrispondere a a titolo di risarcimento dei CP_1 CP_1 Parte_1 danni la somma pari ad € 3.750,00, per le motivazioni di cui in narrativa;
- rigetta la domanda formulata da ai sensi dell'articolo 120 c.p.c., per le Parte_1
motivazioni di cui in narrativa;
- condanna al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di Controparte_1 lite del presente giudizio liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva di legge.
Così deciso in Genova il 12 Febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino