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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 298/2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente tra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Lacopo, C.F._1 domiciliatario, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente e
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dallo Studio Legale C.F._2 [...]
con Controparte_2 rappresentanza e difesa tecnica ai soci avv.ti Francesco Surace e Luigi Maria
Malluzzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: con ordinanza del 18.2.2025 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 13.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza
FATTO E DIRITTO I.
1- Con ricorso depositato in data 25.2.2203 – premettendo Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente, , Controparte_1 in Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) in data 28.10.2000 (trascritto nel registro di stato civile del detto comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2000) dal quale erano nati tre figli: (il 31.7.2001), (il 10.10.2003) e Per_1 CP_3
(il 04.7.2009) - ha domandato all'adito Tribunale di pronunciare la Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo altresì di disporre a carico del il mantenimento in favore dei figli e , CP_1 Per_1 Per_2 rispettivamente nella misura di euro 450,00 e 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda ha esposto che il giudizio di separazione era stato definito con sentenza di separazione giudiziale n. 302/2019 resa dal
Tribunale di Locri in data 08.3.2019 nel procedimento iscritto al n. 521/2013 r.g. nell'ambito del quale erano state rigettate le reciproche domande di addebito ed era stato disposto l'affido congiunto per i figli all'minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita come da ordinanza presidenziale;
il mantenimento dei figli era stato posto a carico del nella misura complessiva di euro 450,00 da versarsi CP_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che nelle more il figlio si era trasferito presso il padre ma era divenuto economicamente CP_3 indipendente mentre erano aumentate le esigenze della figlia Per_1 convivente con la deducente e studente universitaria presso la facoltà di Economia dell'Università della Calabria di Cosenza.
I.
2- Con ordinanza presidenziale emessa in data 17.10.2023 all'esito della comparizione in udienza della sola ricorrente è stata rigettata la richiesta di aumento dell'importo stabilito a titolo di mantenimento (da euro 450,00 ad euro 700,00) in assenza di prova di un peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente e disposta la nomina del Giudice Istruttore con ordine di notifica della ordinanza al resistente contumace.
I.
3- Con comparsa di costituzione depositata in data 10.1.2024 si è costituito in giudizio il il quale non si è opposto alla pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario chiedendo di poter versare solo il mantenimento in favore del figlio , ancora minorenne nella Per_2 misura già prevista di euro 150,00 al mese nonché le altre condizioni concernenti quest'ultimo, avendo – a suo dire - raggiunto l'indipendenza economica gli altri figli.
I.
4- Con sentenza non definitiva n. 130/2024 emessa l'01.3.2024 è stata pronunciata sentenza non definitiva sullo status e disposta la prosecuzione del procedimento con ordinanza resa in pari data.
2 I.
4- Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. ed istruita la causa sulla base della sola produzione documentale, la causa è stata rinviata alla udienza cartolare del 27.11.2024 per la decisione concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Successivamente il procedimento è stato assegnato allo scrivente e rinviato alla udienza cartolare del 13.2.2025 per i medesimi incombenti. Con ordinanza resa in data
18.2.2025 a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate dalle parti.
In punto di fatto deve darsi atto che la ha rappresentato che nelle Pt_1 more del giudizio la figlia ha conseguito la laurea in Economia ed è Per_1 stata assunta con contratto a tempo determinato presso la con scadenza CP_4
a gennaio 2025 mentre il figlio – già impiegato – ha visto scadere il CP_3 suo contratto di lavoro ed è rientrato presso la abitazione della madre. In sede di comparsa conclusionale depositata in data 24.10.2024 la difesa della ha rinunciato in ogni caso alla domanda di mantenimento per i Pt_1 predetti insistendo per la previsione dell'assegno di mantenimento in favore del minore , nella misura di euro 250,00 al mese, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie.
II.- Richiamata la sentenza parziale sullo status e preso atto della rinuncia da parte della alla richiesta di mantenimento in favore dei figli Pt_1 maggiorenni, occorre procedere ad esaminare l'unica questione controversa, ossia la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio minore . Per_2
Invero, non vi è questione in ordine all'affido condiviso e al collocamento del minore presso la madre con regolamentazione del diritto visita secondo le condizioni attualmente vigenti stabilite in sede di separazione.
In relazione al mantenimento, in primo luogo si osserva che le parti non hanno depositato le dichiarazioni reddituali aggiornate ed anzi la difesa del si CP_1
è limitata a produrre la documentazione ISEE;
ciononostante ha dedotto di non svolgere alcuna attività lavorativa sia per le condizioni precarie di salute sia perché – a suo dire – si prenderebbe cura degli anziani genitori dopo la morte del fratello e di vivere presso la loro abitazione assumendo che l'immobile di sua proprietà fosse stato venduto in sede di esecuzione immobiliare. Ha prodotto inoltre certificato della Commissione Medica INPS di Reggio Calabria dalla quale si evince che al è stata accertata CP_1 un'invalidità della capacità lavorativa del 67%, sicché se per un verso non ha diritto all'assegno d'invalidità ha evidenziato la difficoltà a trovare una occupazione (in particolare ha allegato di essere stato dichiarato inidoneo per
3 prestare attività lavorativa presso i Servizi sociali di Marina di Gioiosa
Ionica).
Inoltre, l'ordinanza presidenziale – rigettando la richiesta di aumento avanzata dalla - aveva lasciato inalterato l'importo di euro 450,00 sebbene Pt_1 previsto solo in favore dei figli e . Per_1 Per_2
Per le ragioni di cui sopra, il Collegio, avuto riguardo alla complessiva situazione economica delle parti, ritiene congruo riconoscere la somma di euro 200,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
III.- L'esito complessivo della lite e, nella specie, la riduzione della pretesa da parte della difesa della nel corso del giudizio, giustifica la integrale Pt_1 compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 298/2023 r.g. promosso da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato in data 25.2.2023, richiamata la sentenza non definitiva sullo status n. 130/24 dell'01.3.2024, così provvede:
1) conferma le vigenti condizioni della separazione in ordine all'affido condiviso del minore , al collocamento presso la madre e alla Per_2 regolamentazione del diritto di visita;
2) pone a carico di il mantenimento del figlio nella Controparte_1 Per_2 misura di euro 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del medesimo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 28.2.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 298/2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente tra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Lacopo, C.F._1 domiciliatario, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente e
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dallo Studio Legale C.F._2 [...]
con Controparte_2 rappresentanza e difesa tecnica ai soci avv.ti Francesco Surace e Luigi Maria
Malluzzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: con ordinanza del 18.2.2025 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 13.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte d'udienza
FATTO E DIRITTO I.
1- Con ricorso depositato in data 25.2.2203 – premettendo Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente, , Controparte_1 in Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) in data 28.10.2000 (trascritto nel registro di stato civile del detto comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2000) dal quale erano nati tre figli: (il 31.7.2001), (il 10.10.2003) e Per_1 CP_3
(il 04.7.2009) - ha domandato all'adito Tribunale di pronunciare la Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo altresì di disporre a carico del il mantenimento in favore dei figli e , CP_1 Per_1 Per_2 rispettivamente nella misura di euro 450,00 e 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della domanda ha esposto che il giudizio di separazione era stato definito con sentenza di separazione giudiziale n. 302/2019 resa dal
Tribunale di Locri in data 08.3.2019 nel procedimento iscritto al n. 521/2013 r.g. nell'ambito del quale erano state rigettate le reciproche domande di addebito ed era stato disposto l'affido congiunto per i figli all'minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita come da ordinanza presidenziale;
il mantenimento dei figli era stato posto a carico del nella misura complessiva di euro 450,00 da versarsi CP_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che nelle more il figlio si era trasferito presso il padre ma era divenuto economicamente CP_3 indipendente mentre erano aumentate le esigenze della figlia Per_1 convivente con la deducente e studente universitaria presso la facoltà di Economia dell'Università della Calabria di Cosenza.
I.
2- Con ordinanza presidenziale emessa in data 17.10.2023 all'esito della comparizione in udienza della sola ricorrente è stata rigettata la richiesta di aumento dell'importo stabilito a titolo di mantenimento (da euro 450,00 ad euro 700,00) in assenza di prova di un peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente e disposta la nomina del Giudice Istruttore con ordine di notifica della ordinanza al resistente contumace.
I.
3- Con comparsa di costituzione depositata in data 10.1.2024 si è costituito in giudizio il il quale non si è opposto alla pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario chiedendo di poter versare solo il mantenimento in favore del figlio , ancora minorenne nella Per_2 misura già prevista di euro 150,00 al mese nonché le altre condizioni concernenti quest'ultimo, avendo – a suo dire - raggiunto l'indipendenza economica gli altri figli.
I.
4- Con sentenza non definitiva n. 130/2024 emessa l'01.3.2024 è stata pronunciata sentenza non definitiva sullo status e disposta la prosecuzione del procedimento con ordinanza resa in pari data.
2 I.
4- Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. ed istruita la causa sulla base della sola produzione documentale, la causa è stata rinviata alla udienza cartolare del 27.11.2024 per la decisione concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Successivamente il procedimento è stato assegnato allo scrivente e rinviato alla udienza cartolare del 13.2.2025 per i medesimi incombenti. Con ordinanza resa in data
18.2.2025 a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate dalle parti.
In punto di fatto deve darsi atto che la ha rappresentato che nelle Pt_1 more del giudizio la figlia ha conseguito la laurea in Economia ed è Per_1 stata assunta con contratto a tempo determinato presso la con scadenza CP_4
a gennaio 2025 mentre il figlio – già impiegato – ha visto scadere il CP_3 suo contratto di lavoro ed è rientrato presso la abitazione della madre. In sede di comparsa conclusionale depositata in data 24.10.2024 la difesa della ha rinunciato in ogni caso alla domanda di mantenimento per i Pt_1 predetti insistendo per la previsione dell'assegno di mantenimento in favore del minore , nella misura di euro 250,00 al mese, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie.
II.- Richiamata la sentenza parziale sullo status e preso atto della rinuncia da parte della alla richiesta di mantenimento in favore dei figli Pt_1 maggiorenni, occorre procedere ad esaminare l'unica questione controversa, ossia la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio minore . Per_2
Invero, non vi è questione in ordine all'affido condiviso e al collocamento del minore presso la madre con regolamentazione del diritto visita secondo le condizioni attualmente vigenti stabilite in sede di separazione.
In relazione al mantenimento, in primo luogo si osserva che le parti non hanno depositato le dichiarazioni reddituali aggiornate ed anzi la difesa del si CP_1
è limitata a produrre la documentazione ISEE;
ciononostante ha dedotto di non svolgere alcuna attività lavorativa sia per le condizioni precarie di salute sia perché – a suo dire – si prenderebbe cura degli anziani genitori dopo la morte del fratello e di vivere presso la loro abitazione assumendo che l'immobile di sua proprietà fosse stato venduto in sede di esecuzione immobiliare. Ha prodotto inoltre certificato della Commissione Medica INPS di Reggio Calabria dalla quale si evince che al è stata accertata CP_1 un'invalidità della capacità lavorativa del 67%, sicché se per un verso non ha diritto all'assegno d'invalidità ha evidenziato la difficoltà a trovare una occupazione (in particolare ha allegato di essere stato dichiarato inidoneo per
3 prestare attività lavorativa presso i Servizi sociali di Marina di Gioiosa
Ionica).
Inoltre, l'ordinanza presidenziale – rigettando la richiesta di aumento avanzata dalla - aveva lasciato inalterato l'importo di euro 450,00 sebbene Pt_1 previsto solo in favore dei figli e . Per_1 Per_2
Per le ragioni di cui sopra, il Collegio, avuto riguardo alla complessiva situazione economica delle parti, ritiene congruo riconoscere la somma di euro 200,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
III.- L'esito complessivo della lite e, nella specie, la riduzione della pretesa da parte della difesa della nel corso del giudizio, giustifica la integrale Pt_1 compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 298/2023 r.g. promosso da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 depositato in data 25.2.2023, richiamata la sentenza non definitiva sullo status n. 130/24 dell'01.3.2024, così provvede:
1) conferma le vigenti condizioni della separazione in ordine all'affido condiviso del minore , al collocamento presso la madre e alla Per_2 regolamentazione del diritto di visita;
2) pone a carico di il mantenimento del figlio nella Controparte_1 Per_2 misura di euro 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del medesimo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 28.2.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
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