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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5550 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa n. 14778/2024 R.G.
TRA
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Piazza Matteotti, n. 7, presso lo studio degli avv.ti Federico Bergamo (C.F. ) C.F._2
e Marco Bergamo (C.F. che lo rappresentano e difendono giusta procura in C.F._3
calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE
E in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Dario Cimmino ( ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via A. D'Isernia n. 38;
- RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 2/7/2024, nella Parte_1 qualità di proprietario dell'appartamento sito in a Posillipo, n. 14, scala A, piano Controparte_1 III, esponeva che, a fine estate del 2021, si verificavano fenomeni infiltrativi nelle due camere da letto, a causa di omessa manutenzione di beni di pertinenza CP_2
Il ricorrente deduceva ancora che, nonostante le problematiche afferenti detta situazione fossero note all'amministratore del condominio di via Santo Strato a Posillipo n. 14 e dei condomini tutti, non veniva adottato alcun provvedimento finalizzato alla eliminazione delle criticità denunciate.
Il ricorrente dava, pertanto, corso ad un procedimento per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Napoli, a conclusione del quale, il CTU incaricato, Ing. , Persona_1 accertava la sussistenza delle infiltrazioni dedotte dal ricorrente che “…sono ancora in essere e che le stesse sono presenti nell'ambiente cameretta e nell'ambiente camera da letto come meglio evidenziate nei riquadri rossi in planimetria”, confermando la causa dei fenomeni infiltrativi come già individuata, in precedenza, dal CTP del ricorrente (cfr. allegato al fascicolo di ATP – perizia danni da parete condominiale).
La consulente constatava, altresì, che le cause che hanno determinato i danni lamentati sono individuabili nell'infiltrazione di acque meteoriche provenienti dalla parete perimetrale ovest del fabbricato, in cui si riscontrano una serie di microfessurazioni e punti di distacco tra il tompagno perimetrale e il telaio dell'edificio.
Sulla scorta dell'indagine peritale svolta, la C.T.U., ing. , indicava quali lavori Persona_1
devono essere eseguiti a cura del per eliminare le menzionate cause ed eseguiva il CP_1
computo metrico dei lavori volti al ripristino dello status quo ante, quantificandoli in euro 4.215,14.
Il convenuto si costituiva nel presente giudizio e Controparte_3 sollevava mere eccezioni di rito, afferenti la procedibilità della domanda e l'incompetenza per valore del Tribunale adito. Nel merito, si limitava a dedurre che l'immobile oggetto di causa era interessato non già da fenomeni infiltrativi, ma da alterazioni dovute a condensa.
Orbene, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda del ricorrente, per avere egli omesso di esperire il tentativo di mediazione.
Sul punto, deve osservarsi che l'art.71-quater, comma 1, disp. att. c.c., prevede che, per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, 1 comma, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito rispetto al procedimento in esame, venendo in rilievo una controversia di valore superiore ad euro 10.000,00.
Passando all'esame del merito, la domanda è fondata. Osserva il giudicante che, sul piano della qualificazione giuridica, la domanda vada ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo il ricorrente dedotto che i danni, verificatisi all'interno dell'immobile di sua proprietà, sono stati determinati da fenomeni infiltrativi dovuti “all'ingresso di acqua piovana, a seguito di precipitazioni, nelle fessurazioni visibili sulla facciata esterna dell'edificio” (cfr. CTU depositata in atti), e, quindi, ad una cattiva ovvero omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio di cui agli artt. 1117 e 1117 bis c.c.
Sotto il profilo della titolarità attiva, giova osservare che non veniva sollevata alcuna contestazione sul punto dal convenuto, e, quindi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la stessa è CP_1 senz'altro provata.
Sul piano dell'an, occorre premettere che, per poter invocare la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e l'oggetto della prova non può prescindere dalla allegazione nella domanda, quale fatto costitutivo della stessa, di un fattore intrinseco o estrinseco alla cosa (dovuto ad agenti esterni), entrambi idonei a radicare il nesso eziologico. Si afferma, altresì, che il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 6677/11, 8005/10).
Nella specie, le risultanze istruttorie in atti, ed in particolare la relazione tecnica completa di rilievi fotografici che individuano i punti di infiltrazione, nonché i rilievi igrometrici accertativi dei livelli di umidità interna all'appartamento, inducono a ritenere integrati i presupposti della fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c..
Invero, il CTU nominato nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, Ing.
[...]
, nell'elaborato peritale in atti, affermava che, nell'immobile di proprietà della parte Persona_1 attrice, sono presenti fenomeni infiltrativi e nello specifico: “Sull'edificio sono visibili dei marcapiani, (…), la presenza degli stessi per la sua conformazione in altorilievo unitamente alle vibrazioni a cui è sottoposto l'edificio per il passaggio di mezzi pesanti, hanno creato un punto di distacco tra il tompagno perimetrale e il telaio dell'edificio, facendo formare microfessurazioni che hanno dato modo alle acque meteoriche di insinuarsi. Per quanto concerne invece le infiltrazioni nell'ambiente Camera da letto, sulla scorta dei rilievi igrometrici effettuati e analisi della conformazione esterna dell'edificio, si ritiene che le stesse siano dovute alla presenza di una canna fumaria ancorata all'edificio mediante staffe in ferro non adeguatamente inserite con isolamento nel tompagno. Tale struttura, priva di manutenzione, con componente ferrosa ossidata, ha creato un punto di ingresso per le acque meteoriche”.
Tanto ritenuto in merito alla natura giuridica della fattispecie afferente il sinistro narrato, occorre poi evidenziare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall'articolo 2051 del Cc - ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Deve, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta” (Tribunale Palermo sez.
II, 04/04/2024, n.1994); inoltre, “Va accolta la domanda di risarcimento del danno causato da infiltrazioni di acqua quando dall'istruttoria emerga la prova della esistenza di dette denunciate infiltrazioni. In tali casi, il proprietario dell'immobile da cui derivino le infiltrazioni è altresì condannato al pagamento dei costi di ripristino (Tribunale Savona, 15/02/2016).
In applicazione dei principi innanzi richiamati, deve, quindi, ritenersi che, nel caso in esame, dell'evento dannoso lamentato dal ricorrente debba rispondere il convenuto, il quale CP_1 nulla ha provato in riferimento all'interruzione del nesso di causalità tra i narrati fenomeni infiltrativi e i danni lamentati dall' Pt_1
Venendo al quantum debeatur, il Tribunale rileva che i danni subiti dalla parte attrice vadano quantificati nella misura che il nominato CTU ha accertato nel suo elaborato peritale in atti.
In particolare, il CTU precisava che “Al fine di rimuovere le cause delle infiltrazioni nella cameretta sarà opportuno intervenire con l'incassatura del tompagno esterno a mezzo di cunei e malta espansiva e, nel tratto interessato dai marcapiani, rifacimento degli intonaci previo rasatura
e posa in opera di reti plastiche e materiale impermeabilizzante e preparazione e posa in opera di mano di pittura a finire. Per quanto concerne le infiltrazioni alla camera da letto sarà necessario effettuare adeguata manutenzione e relativa impermeabilizzazione dell'ancoraggio all'edificio della canna fumaria o, qualora la stessa sia in disuso, rimozione della medesima. Tutte le lavorazioni necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni e dei danni stessi sono riportate nei relativi computi metrici. Il valore totale dei danni subiti dal Sig. viene quantificato mediante Pt_1
l'ultimo listino prezzi della regione Campania. Specificando che, tale listino è calibrato per lavorazioni di grosse entità e che in caso di lavori eseguiti di piccole entità lo stesso va maggiorato del 20%, il valore totale dei danni subiti dal Sig. ammonta ad € 4.215,14. Il valore totale Pt_1 lavori. necessari per l'eliminazione delle cause dei danni subiti dal Sig. viene quantificato Pt_1 mediante l'ultimo listino prezzi della regione Campania. Specificando che, tale listino è calibrato per lavorazioni di grosse entità e che in caso di lavori eseguiti di piccole entità lo stesso va maggiorato del 20% e pertanto è pari ad € 13.418,78. In tale importo non vengono quantificati i lavori a farsi alla canna fumaria in quanto non si è a conoscenza se la stessa debba subire manutenzione o possa essere smantellata”.
Tale importo, costituendo debito di valore, deve essere maggiorato del danno da svalutazione monetaria.
La quantificazione del danno anzidetto può, dunque, essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n. 1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Sulla somma così ottenuta vanno, quindi, calcolati gli interessi compensativi secondo il seguente metodo: la somma sopra indicata va devalutata al momento dell'illecito e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia. Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95).
Va rigettata, poi, la richiesta di risarcimento formulata dal ricorrente in riferimento al danno patito, anche dai propri familiari, rappresentato dai disagi e dalla diminuzione di uso, sia pure parziale, dell'immobile.
Invero, l'ordinamento civile non contempla danni in re ipsa, e, nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi diretti a provare in modo specifico le conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito, altrimenti, “prescindendo dalla prova del danno, si finirebbe con il riconoscere una funzione “sanzionatoria” del risarcimento, del tutto estranea all'attuale compagine normativa” (cfr. Tribunale Bari sez. III, 27/11/2007, n.2671).
Deve, infine, rigettarsi la domanda di condanna del al pagamento di euro 100,00 per CP_1
ogni giorno di ritardo nella corresponsione della somma indicata con tale pronuncia, per difetto dei relativi presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum, della natura del giudizio, dell'attività processuale effettivamente svolta e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, nell'ambito del giudizio di ATP, vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto in persona CP_1 dell'amministratore pro tempore, a corrispondere a a titolo di Parte_1
risarcimento danni, la somma complessiva di euro 4.215,14 per il ripristino degli ambienti interni al proprio appartamento, oltre interessi e rivalutazione come esposti in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) condanna il convenuto in persona dell'amministratore pro tempore, ad CP_1
eliminare le cause del fenomeno infiltrativo, secondo le modalità specificamente indicate dalla perizia redatta in sede di ATP;
3) condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, a CP_1
corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite di giudizio che liquida in euro
264,00 per spese ed euro 2.546,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge, con attribuzione agli avv. Federico
Bergamo e Marco Bergamo;
4) pone le spese di CTU del procedimento per ATP, a definitivo carico della parte convenuta, nella misura stabilita con separato decreto di liquidazione.
Napoli, 3/6/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa n. 14778/2024 R.G.
TRA
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Piazza Matteotti, n. 7, presso lo studio degli avv.ti Federico Bergamo (C.F. ) C.F._2
e Marco Bergamo (C.F. che lo rappresentano e difendono giusta procura in C.F._3
calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE
E in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Dario Cimmino ( ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via A. D'Isernia n. 38;
- RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 2/7/2024, nella Parte_1 qualità di proprietario dell'appartamento sito in a Posillipo, n. 14, scala A, piano Controparte_1 III, esponeva che, a fine estate del 2021, si verificavano fenomeni infiltrativi nelle due camere da letto, a causa di omessa manutenzione di beni di pertinenza CP_2
Il ricorrente deduceva ancora che, nonostante le problematiche afferenti detta situazione fossero note all'amministratore del condominio di via Santo Strato a Posillipo n. 14 e dei condomini tutti, non veniva adottato alcun provvedimento finalizzato alla eliminazione delle criticità denunciate.
Il ricorrente dava, pertanto, corso ad un procedimento per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Napoli, a conclusione del quale, il CTU incaricato, Ing. , Persona_1 accertava la sussistenza delle infiltrazioni dedotte dal ricorrente che “…sono ancora in essere e che le stesse sono presenti nell'ambiente cameretta e nell'ambiente camera da letto come meglio evidenziate nei riquadri rossi in planimetria”, confermando la causa dei fenomeni infiltrativi come già individuata, in precedenza, dal CTP del ricorrente (cfr. allegato al fascicolo di ATP – perizia danni da parete condominiale).
La consulente constatava, altresì, che le cause che hanno determinato i danni lamentati sono individuabili nell'infiltrazione di acque meteoriche provenienti dalla parete perimetrale ovest del fabbricato, in cui si riscontrano una serie di microfessurazioni e punti di distacco tra il tompagno perimetrale e il telaio dell'edificio.
Sulla scorta dell'indagine peritale svolta, la C.T.U., ing. , indicava quali lavori Persona_1
devono essere eseguiti a cura del per eliminare le menzionate cause ed eseguiva il CP_1
computo metrico dei lavori volti al ripristino dello status quo ante, quantificandoli in euro 4.215,14.
Il convenuto si costituiva nel presente giudizio e Controparte_3 sollevava mere eccezioni di rito, afferenti la procedibilità della domanda e l'incompetenza per valore del Tribunale adito. Nel merito, si limitava a dedurre che l'immobile oggetto di causa era interessato non già da fenomeni infiltrativi, ma da alterazioni dovute a condensa.
Orbene, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda del ricorrente, per avere egli omesso di esperire il tentativo di mediazione.
Sul punto, deve osservarsi che l'art.71-quater, comma 1, disp. att. c.c., prevede che, per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, 1 comma, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito rispetto al procedimento in esame, venendo in rilievo una controversia di valore superiore ad euro 10.000,00.
Passando all'esame del merito, la domanda è fondata. Osserva il giudicante che, sul piano della qualificazione giuridica, la domanda vada ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo il ricorrente dedotto che i danni, verificatisi all'interno dell'immobile di sua proprietà, sono stati determinati da fenomeni infiltrativi dovuti “all'ingresso di acqua piovana, a seguito di precipitazioni, nelle fessurazioni visibili sulla facciata esterna dell'edificio” (cfr. CTU depositata in atti), e, quindi, ad una cattiva ovvero omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio di cui agli artt. 1117 e 1117 bis c.c.
Sotto il profilo della titolarità attiva, giova osservare che non veniva sollevata alcuna contestazione sul punto dal convenuto, e, quindi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la stessa è CP_1 senz'altro provata.
Sul piano dell'an, occorre premettere che, per poter invocare la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e l'oggetto della prova non può prescindere dalla allegazione nella domanda, quale fatto costitutivo della stessa, di un fattore intrinseco o estrinseco alla cosa (dovuto ad agenti esterni), entrambi idonei a radicare il nesso eziologico. Si afferma, altresì, che il danneggiato ha l'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 6677/11, 8005/10).
Nella specie, le risultanze istruttorie in atti, ed in particolare la relazione tecnica completa di rilievi fotografici che individuano i punti di infiltrazione, nonché i rilievi igrometrici accertativi dei livelli di umidità interna all'appartamento, inducono a ritenere integrati i presupposti della fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c..
Invero, il CTU nominato nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, Ing.
[...]
, nell'elaborato peritale in atti, affermava che, nell'immobile di proprietà della parte Persona_1 attrice, sono presenti fenomeni infiltrativi e nello specifico: “Sull'edificio sono visibili dei marcapiani, (…), la presenza degli stessi per la sua conformazione in altorilievo unitamente alle vibrazioni a cui è sottoposto l'edificio per il passaggio di mezzi pesanti, hanno creato un punto di distacco tra il tompagno perimetrale e il telaio dell'edificio, facendo formare microfessurazioni che hanno dato modo alle acque meteoriche di insinuarsi. Per quanto concerne invece le infiltrazioni nell'ambiente Camera da letto, sulla scorta dei rilievi igrometrici effettuati e analisi della conformazione esterna dell'edificio, si ritiene che le stesse siano dovute alla presenza di una canna fumaria ancorata all'edificio mediante staffe in ferro non adeguatamente inserite con isolamento nel tompagno. Tale struttura, priva di manutenzione, con componente ferrosa ossidata, ha creato un punto di ingresso per le acque meteoriche”.
Tanto ritenuto in merito alla natura giuridica della fattispecie afferente il sinistro narrato, occorre poi evidenziare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall'articolo 2051 del Cc - ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Deve, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta” (Tribunale Palermo sez.
II, 04/04/2024, n.1994); inoltre, “Va accolta la domanda di risarcimento del danno causato da infiltrazioni di acqua quando dall'istruttoria emerga la prova della esistenza di dette denunciate infiltrazioni. In tali casi, il proprietario dell'immobile da cui derivino le infiltrazioni è altresì condannato al pagamento dei costi di ripristino (Tribunale Savona, 15/02/2016).
In applicazione dei principi innanzi richiamati, deve, quindi, ritenersi che, nel caso in esame, dell'evento dannoso lamentato dal ricorrente debba rispondere il convenuto, il quale CP_1 nulla ha provato in riferimento all'interruzione del nesso di causalità tra i narrati fenomeni infiltrativi e i danni lamentati dall' Pt_1
Venendo al quantum debeatur, il Tribunale rileva che i danni subiti dalla parte attrice vadano quantificati nella misura che il nominato CTU ha accertato nel suo elaborato peritale in atti.
In particolare, il CTU precisava che “Al fine di rimuovere le cause delle infiltrazioni nella cameretta sarà opportuno intervenire con l'incassatura del tompagno esterno a mezzo di cunei e malta espansiva e, nel tratto interessato dai marcapiani, rifacimento degli intonaci previo rasatura
e posa in opera di reti plastiche e materiale impermeabilizzante e preparazione e posa in opera di mano di pittura a finire. Per quanto concerne le infiltrazioni alla camera da letto sarà necessario effettuare adeguata manutenzione e relativa impermeabilizzazione dell'ancoraggio all'edificio della canna fumaria o, qualora la stessa sia in disuso, rimozione della medesima. Tutte le lavorazioni necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni e dei danni stessi sono riportate nei relativi computi metrici. Il valore totale dei danni subiti dal Sig. viene quantificato mediante Pt_1
l'ultimo listino prezzi della regione Campania. Specificando che, tale listino è calibrato per lavorazioni di grosse entità e che in caso di lavori eseguiti di piccole entità lo stesso va maggiorato del 20%, il valore totale dei danni subiti dal Sig. ammonta ad € 4.215,14. Il valore totale Pt_1 lavori. necessari per l'eliminazione delle cause dei danni subiti dal Sig. viene quantificato Pt_1 mediante l'ultimo listino prezzi della regione Campania. Specificando che, tale listino è calibrato per lavorazioni di grosse entità e che in caso di lavori eseguiti di piccole entità lo stesso va maggiorato del 20% e pertanto è pari ad € 13.418,78. In tale importo non vengono quantificati i lavori a farsi alla canna fumaria in quanto non si è a conoscenza se la stessa debba subire manutenzione o possa essere smantellata”.
Tale importo, costituendo debito di valore, deve essere maggiorato del danno da svalutazione monetaria.
La quantificazione del danno anzidetto può, dunque, essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n. 1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Sulla somma così ottenuta vanno, quindi, calcolati gli interessi compensativi secondo il seguente metodo: la somma sopra indicata va devalutata al momento dell'illecito e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia. Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95).
Va rigettata, poi, la richiesta di risarcimento formulata dal ricorrente in riferimento al danno patito, anche dai propri familiari, rappresentato dai disagi e dalla diminuzione di uso, sia pure parziale, dell'immobile.
Invero, l'ordinamento civile non contempla danni in re ipsa, e, nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi diretti a provare in modo specifico le conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito, altrimenti, “prescindendo dalla prova del danno, si finirebbe con il riconoscere una funzione “sanzionatoria” del risarcimento, del tutto estranea all'attuale compagine normativa” (cfr. Tribunale Bari sez. III, 27/11/2007, n.2671).
Deve, infine, rigettarsi la domanda di condanna del al pagamento di euro 100,00 per CP_1
ogni giorno di ritardo nella corresponsione della somma indicata con tale pronuncia, per difetto dei relativi presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum, della natura del giudizio, dell'attività processuale effettivamente svolta e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, nell'ambito del giudizio di ATP, vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto in persona CP_1 dell'amministratore pro tempore, a corrispondere a a titolo di Parte_1
risarcimento danni, la somma complessiva di euro 4.215,14 per il ripristino degli ambienti interni al proprio appartamento, oltre interessi e rivalutazione come esposti in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) condanna il convenuto in persona dell'amministratore pro tempore, ad CP_1
eliminare le cause del fenomeno infiltrativo, secondo le modalità specificamente indicate dalla perizia redatta in sede di ATP;
3) condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, a CP_1
corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite di giudizio che liquida in euro
264,00 per spese ed euro 2.546,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge, con attribuzione agli avv. Federico
Bergamo e Marco Bergamo;
4) pone le spese di CTU del procedimento per ATP, a definitivo carico della parte convenuta, nella misura stabilita con separato decreto di liquidazione.
Napoli, 3/6/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello